TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/05/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4778/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Matteo,
Michele e Roberto Di Pierro, presso il cui studio in Bisceglie, alla via
Ruvo n. 118, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. e nel termine di 30 giorni dall'udienza del 21.05.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 19.06.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di invalidità civile, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 genericità e l'infondatezza nel merito.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti e circostanze che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
2. Ancora in via preliminare, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l dovrà provvedere alla verifica del CP_1 possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
3. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/71.
Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità, invece, è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano
2 incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
4. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott.
, le cui conclusioni non risultano contestate dalle parti Persona_1 nel termine appositamente concesso e appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetto, versa nelle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta di assegno di invalidità civile
(invalidità civile pari al 74%), riconoscendo, in particolare, la sussistenza della riduzione pari al 75% della capacità lavorativa richiesta ai fini dell'assegno di invalidità a far data dall'1.06.2024.
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver premesso che la ricorrente è affetta da “pancreatite cronica autoimmune, endometriosi, asma bronchiale allergico, microlitiasi della colecisti, microadenoma ipofisario”, ha, per quanto concerne più specificamente la sussistenza del requisito sanitario oggetto di domanda, che “La compromissione della efficienza psico-fisica globale della
Sig.ra intesa sia come capacità di assolvere le ordinarie funzioni Parte_1 quotidiane, sia come capacità lavorativa generica, riguarda prevalentemente gli aspetti fisici del quadro morboso accertato, del quale verranno presi in esame solo gli elementi significativamente incidenti sulla validità. Chiamato ad esprimere il suo motivato parere in termini percentuali sullo stato invalidante della ricorrente, lo scrivente non contesta la valutazione espressa dalla Commissione Medica in data
11/7/2022, che concede equo rilievo alla patologia pancreatica e alla endometriosi, patologia quest'ultima, che, pur non tabellata nel DM 5/2/92, è oggetto di recente attenzione per il suo potenziale invalidante, tanto da valerle l'inserimento nei Livelli
Essenziali di Assistenza. Ma tale giudizio si ritiene congruo solo se riferito all'epoca in cui è stato formulato”.
In particolare, ai fini del riconoscimento di un grado di invalidità idoneo a integrare la riduzione della capacità lavorativa richiesta per l'assegno di invalidità civile, il consulente d'ufficio ha valorizzato l'incidenza dell'asma bronchiale allergico, diagnosticato e documentato da giugno 2024, osservando così che: “Allo stato attuale invece pare opportuno integrare la percentuale di invalidità già riconosciuta con quella annessa alla patologia documentata da giugno scorso,
3 l'asma bronchiale allergico. Tale patologia è assimilabile alla voce asma allergico estrinseco (cod.6003) delle tabelle, che prevede una percentuale di invalidità compresa tra il 21 e il 30 %. Sommando i valori (67 % e 25 %) e correggendo la formula “a scalare”di Balthazard, si perviene a un valore complessivo del 75 %. In merito alla decorrenza del beneficio, che eventualmente vorrà disporre il Giudice, si suggerisce collocarla, per le ragioni già esposte, nel giugno 2024”.
Le conclusioni raggiunte dal c.t.u., anche in ordine alla decorrenza della sussistenza del requisito sanitario, sono condivisibili, facendo riferimento a un elemento documentale certo che consente di datare il pregiudizio per la sfera psichica ritenuto rilevante ai fini della determinazione dell'invalidità.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile dall'1.06.2024, data dalla quale il CTU nominato nel presente procedimento ha fatto decorrere il complessivo peggioramento del quadro clinico sanitario della ricorrente che ha condotto al riconoscimento del requisito sanitario (cfr. c.t.u. in atti).
Spese processuali
In considerazione del fatto che il requisito sanitario non è stato accertato con decorrenza dalla proposizione della domanda amministrativa ma da epoca successiva, anche rispetto al deposito del ricorso per a.t.p., e sulla base di una situazione medica aggravatasi rispetto al momento della presentazione della domanda amministrativa e alla visita della commissione medica per l'invalidità civile e di cui, quindi, quest'ultima non ha potuto tener conto nel momento in cui ha espresso il giudizio di invalidità, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, considerato che, al momento della visita della commissione medica d'invalidità civile il giudizio svolto da quest'ultima era corretto.
Così sul punto, Corte di Cassazione, ordinanza n. 5422/2025 del 01.03.2025, con specifico riferimento all'ipotesi di riconoscimento con decorrenza differita del requisito sanitario e alla possibilità di disporre compensazione delle spese processuali, che ha specificamente affermato che “Si è osservato, a tal proposito, che «il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della
4 domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non
è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé
(quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del
2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione)”.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4778/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo a Parte_1
per percepire l'assegno di invalidità civile dall'1.06.2024;
[...]
2. compensa le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 26.05.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
5