TRIB
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/08/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2682/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2682 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
, nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
), nato in [...] il [...] Parte_2 C.F._2 con l'Avv. ALFIERO COSTANTINI per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano ex lege n° 379/2000 ai Sig.ri: 1. , nato in [...] il [...]; 2. , nato in [...] il [...]; Parte_2 conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_1 civile competente di procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria delle spese di lite”; per il : “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_1 [...]
e in ogni caso rigettare la domanda avversaria in quanto inammissibile CP_1 (anche per l'eccepito difetto di giurisdizione) e infondata in fatto e in diritto con rifusione delle spese di lite”. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20-10-2023, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di un soggetto asserito cittadino italiano e di aver “presentato nell'ottobre 2005 presso il Consolato Generale d'Italia a
San Paolo (anche per il figlio all'epoca minorenne), apposita istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana (all. 12), provvedendo anche a versare la relativa tassa governativa (all. 13), senza tuttavia fino ad oggi ottenere riscontro alcuno” (ricorso, pag.
2).
In punto di discendenza, in particolare, deducono che:
- l'avo, , figlio di e di , Persona_1 Persona_2 Persona_3 nasceva in Italia nel Comune di Sagron (TN) il 28-1-1862 (doc.1) ed emigrava in Brasile, senza mai naturalizzarsi (doc. 2);
- in data 26-8-1884 contraeva matrimonio con Persona_1 [...]
(doc. 3), unione da cui nasceva il 14-1-1900 (doc. 4), il quale Persona_4 Persona_5 in data 21-5-1922 contraeva matrimonio con (all. 5) dalla cui Persona_6 unione nasceva il 27-5-1925 (doc. 6); Persona_7
- in data 8-5-1954 contraeva matrimonio con (doc. 7), Persona_7 Persona_8 unione da cui nasceva il 12-2-1958 l'odierno ricorrente (doc. 8), Parte_1 il quale, il 15-10-1982, contraeva matrimonio con (doc. 9) Persona_9 unione da cui nasceva in data 3-11-1991 il ricorrente (doc. 10). Parte_2
Conclusivamente richiedono l'accertamento e la dichiarazione dello status di cittadini italiani ex l. n. 379/2000.
Nel costituirsi in giudizio il eccepisce il difetto di giurisdizione Controparte_1 del giudice adito, asserendosi vertersi in ordine ad azione avverso il silenzio inadempimento;
eccepisce il difetto di legittimazione passiva del , per CP_1 appartenere la stessa al Consolato di San Paolo e quindi al Ministero degli Esteri;
contesta, inoltre, la fondatezza del ricorso dal momento che con riferimento al territorio del
Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque pag. 2/6 anni dalla data di entrata in vigore della legge, termine poi prorogato per ulteriori cinque anni, al fine di ottenere la cittadinanza italiana e che tale status può essere riconosciuto solo per via amministrativa e non anche per via giurisdizionale;
conclusivamente richiedendo la dichiarazione di inammissibilità e in ogni caso il rigetto del ricorso.
Sollevato il contraddittorio con riguardo alle risultanze di cui ai documenti prodotti a sostegno dell'intervenuta richiesta risalente al 2005 [cfr. ordinanza 2-5-2025: “la domanda dei ricorrenti si fonda sulla documentazione di cui ai docc. 12 e 13 allegati al ricorso e nella specie su documento denominato “Modulo di richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana” asseritamente recante data 26 ottobre 2005, nondimeno detta data non risultando provvista di autenticazione o certificazione oltre a risultare contraddetta dal contenuto dello stesso documento (attesi il richiamo a Regolamento UE
n. 679 emesso nell'anno 2016), per il resto la restante documentazione non apparendo significativa, né concludente, oltre che sprovvista di legalizzazione o traduzione”)], la difesa dei ricorrenti ha dedotto che “Relativamente al modulo prodotto in giudizio, si rappresenta che, non avendo i ricorrenti conservato la domanda originariamente trasmessa al nel 2005, hanno ritenuto “ingenuamente” di allegare un modello Parte_3 compilato ex post, da qui l'incongruenza con la data apposta” e al contempo ha prodotto
“asserito estratto lista anno 2005 del a San Paolo, da cui si Parte_4 evince la presenza dei ricorrenti nella posizione n° 42.401” (memoria del 7-5-2025), mentre l'Amministrazione resistente ha contestato “l'attendibilità del documento avversario denominato “Consulado de Sao Paolo – Lista 2005.pdf” trattandosi di un mero pdf e non essendo possibile desumere con certezza che sia effettivamente tratto dall'archivio del , considerato, inoltre, che, come ammesso da controparte, il Parte_3 documento avversario n. 11, allegato al ricorso introduttivo, è stato compilato ex post dai ricorrenti” (memoria 16-6-2025).
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1° luglio 2025 tenutasi in forma scritta.
*
In via pregiudiziale, vanno disattese le eccezioni in rito avanzate dall'Amministrazione, in punto di giurisdizione l'eventuale contestazione di silenzio inadempimento non potendo mutare la consistenza di diritto soggettivo della situazione pag. 3/6 giuridica azionata e, quanto alla legittimazione passiva, la stessa non potendo che ascriversi al convenuto anche in considerazione del ruolo dell'Autorità CP_1 consolare specificamente assunto nella fattispecie in esame (cfr. anche Circolare all.ta da
). CP_1
Ciò precisato, nel merito il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie l'avo risulta nato nel 1862 (doc. 1) ed emigrato in ogni caso prima del 16 luglio 1920, come evincibile, oltre che dall'atto di matrimonio del 1884 in Brasile
(doc. 3), dalle stesse allegazioni dei ricorrenti, i quali, infatti, semmai e in ogni caso deducono di aver presentato domanda ex l. n. 379/2000.
Trova, infatti, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di
Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n. 51/2006).
Vale osservare che, come chiarito anche dalla Suprema Corte, “ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per l'ottenimento dello "status",
l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti,
pag. 4/6 mentre la l. n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del 23/07/2021, anche in motivazione).
Nel caso concreto, diversamente da quanto preteso dai ricorrenti, non vi è dimostrazione alcuna che gli stessi abbiano proceduto a siffatta elezione, a tal fine del tutto insufficiente la documentazione versata agli atti. Per ciò che concerne, in particolare, il doc. sub n. 12, denominato “Modulo di richiesta riconoscimento della cittadinanza italiana”, oltre ai rilievi critici già sollevati con ordinanza del 2-5-2025, dirimenti e determinanti la relativa inattendibilità (nella specie modulo che si pretenderebbe risalire al 2005 facendo riferimento al Regolamento UE 2016/679), è la stessa difesa dei ricorrenti infine a riferire che si tratterrebbe al più di “modello compilato ex post”, con ciò escludendone in re ipsa qualsiasi efficacia probatoria ai fini della decisione.
Vale osservare peraltro che la prova circa la presentazione di domanda ai fini di cui alla l. n. 379/2000 non potrebbe in ogni caso intendersi surrogabile per il tramite di forme diverse dalla documentazione della domanda stessa, con conseguente necessario rigetto per ciò solo della domanda.
Per completezza si rileva ad ogni modo che sprovvisto di qualsivoglia significatività
(sia in punto di contenuto oggettivo, sia quanto alla riferibilità soggettiva) è anche il doc. sub n. 13, così come parimenti privo di efficacia probatoria è l'atto, non corredato da alcuna sottoscrizione o certificazione, che si pretenderebbe corrispondere a non ulteriormente precisata “Lista richieste 2005” (di cui peraltro, quanto alla l. n. 379/2000, vieppiù a distanza di quindici anni dalla data finale per la presentazione delle domande, non consta alcuna esistenza), integrato comunque da mero “pdf” di cui nemmeno chiarita o precisata è la relativa provenienza (e ciò anche a prescindere dalle incongruenze contenutistiche, quanto ai richiedenti, identificati in via inverosimile soltanto per nominativo e senza ulteriori parametri, risultando in ipotesi per Parte_1
“N° Richiedenti … 5”, con portata non comprensibile e contraddittoria con la stessa affermazione della difesa dei ricorrenti, per cui la domanda sarebbe stata all'epoca presentata per sé e -soltanto- “per il figlio all'epoca minorenne”: ricorso, pag. 2).
pag. 5/6 I ricorrenti, dunque, in quanto discendenti da soggetto che mai ha acquistato la cittadinanza italiana, nulla avendo documentato quanto alla presentazione da parte loro di dichiarazione di cui all'art. 23 della l. 91/1992, quali discendenti di persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio
1920, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge l. n. 349/2000 (20-12-
2000; termine poi prorogato di ulteriore cinque anni dall'art. 28 bis del d.l. n. 273/2005), non hanno titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana.
Per tutto quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata per le fasi di studio (euro 919,00), introduttiva (euro
777,00) e decisionale (euro 1.701,00), con esclusione della sola fase istruttoria, e quindi nel finale importo di euro 3.397,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in € 3.397,00 per onorario, oltre a rimb. Controparte_1 forf. nella misura del 15% e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, 21/08/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2682/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2682 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
, nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
), nato in [...] il [...] Parte_2 C.F._2 con l'Avv. ALFIERO COSTANTINI per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano ex lege n° 379/2000 ai Sig.ri: 1. , nato in [...] il [...]; 2. , nato in [...] il [...]; Parte_2 conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_1 civile competente di procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria delle spese di lite”; per il : “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_1 [...]
e in ogni caso rigettare la domanda avversaria in quanto inammissibile CP_1 (anche per l'eccepito difetto di giurisdizione) e infondata in fatto e in diritto con rifusione delle spese di lite”. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20-10-2023, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di un soggetto asserito cittadino italiano e di aver “presentato nell'ottobre 2005 presso il Consolato Generale d'Italia a
San Paolo (anche per il figlio all'epoca minorenne), apposita istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana (all. 12), provvedendo anche a versare la relativa tassa governativa (all. 13), senza tuttavia fino ad oggi ottenere riscontro alcuno” (ricorso, pag.
2).
In punto di discendenza, in particolare, deducono che:
- l'avo, , figlio di e di , Persona_1 Persona_2 Persona_3 nasceva in Italia nel Comune di Sagron (TN) il 28-1-1862 (doc.1) ed emigrava in Brasile, senza mai naturalizzarsi (doc. 2);
- in data 26-8-1884 contraeva matrimonio con Persona_1 [...]
(doc. 3), unione da cui nasceva il 14-1-1900 (doc. 4), il quale Persona_4 Persona_5 in data 21-5-1922 contraeva matrimonio con (all. 5) dalla cui Persona_6 unione nasceva il 27-5-1925 (doc. 6); Persona_7
- in data 8-5-1954 contraeva matrimonio con (doc. 7), Persona_7 Persona_8 unione da cui nasceva il 12-2-1958 l'odierno ricorrente (doc. 8), Parte_1 il quale, il 15-10-1982, contraeva matrimonio con (doc. 9) Persona_9 unione da cui nasceva in data 3-11-1991 il ricorrente (doc. 10). Parte_2
Conclusivamente richiedono l'accertamento e la dichiarazione dello status di cittadini italiani ex l. n. 379/2000.
Nel costituirsi in giudizio il eccepisce il difetto di giurisdizione Controparte_1 del giudice adito, asserendosi vertersi in ordine ad azione avverso il silenzio inadempimento;
eccepisce il difetto di legittimazione passiva del , per CP_1 appartenere la stessa al Consolato di San Paolo e quindi al Ministero degli Esteri;
contesta, inoltre, la fondatezza del ricorso dal momento che con riferimento al territorio del
Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque pag. 2/6 anni dalla data di entrata in vigore della legge, termine poi prorogato per ulteriori cinque anni, al fine di ottenere la cittadinanza italiana e che tale status può essere riconosciuto solo per via amministrativa e non anche per via giurisdizionale;
conclusivamente richiedendo la dichiarazione di inammissibilità e in ogni caso il rigetto del ricorso.
Sollevato il contraddittorio con riguardo alle risultanze di cui ai documenti prodotti a sostegno dell'intervenuta richiesta risalente al 2005 [cfr. ordinanza 2-5-2025: “la domanda dei ricorrenti si fonda sulla documentazione di cui ai docc. 12 e 13 allegati al ricorso e nella specie su documento denominato “Modulo di richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana” asseritamente recante data 26 ottobre 2005, nondimeno detta data non risultando provvista di autenticazione o certificazione oltre a risultare contraddetta dal contenuto dello stesso documento (attesi il richiamo a Regolamento UE
n. 679 emesso nell'anno 2016), per il resto la restante documentazione non apparendo significativa, né concludente, oltre che sprovvista di legalizzazione o traduzione”)], la difesa dei ricorrenti ha dedotto che “Relativamente al modulo prodotto in giudizio, si rappresenta che, non avendo i ricorrenti conservato la domanda originariamente trasmessa al nel 2005, hanno ritenuto “ingenuamente” di allegare un modello Parte_3 compilato ex post, da qui l'incongruenza con la data apposta” e al contempo ha prodotto
“asserito estratto lista anno 2005 del a San Paolo, da cui si Parte_4 evince la presenza dei ricorrenti nella posizione n° 42.401” (memoria del 7-5-2025), mentre l'Amministrazione resistente ha contestato “l'attendibilità del documento avversario denominato “Consulado de Sao Paolo – Lista 2005.pdf” trattandosi di un mero pdf e non essendo possibile desumere con certezza che sia effettivamente tratto dall'archivio del , considerato, inoltre, che, come ammesso da controparte, il Parte_3 documento avversario n. 11, allegato al ricorso introduttivo, è stato compilato ex post dai ricorrenti” (memoria 16-6-2025).
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1° luglio 2025 tenutasi in forma scritta.
*
In via pregiudiziale, vanno disattese le eccezioni in rito avanzate dall'Amministrazione, in punto di giurisdizione l'eventuale contestazione di silenzio inadempimento non potendo mutare la consistenza di diritto soggettivo della situazione pag. 3/6 giuridica azionata e, quanto alla legittimazione passiva, la stessa non potendo che ascriversi al convenuto anche in considerazione del ruolo dell'Autorità CP_1 consolare specificamente assunto nella fattispecie in esame (cfr. anche Circolare all.ta da
). CP_1
Ciò precisato, nel merito il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie l'avo risulta nato nel 1862 (doc. 1) ed emigrato in ogni caso prima del 16 luglio 1920, come evincibile, oltre che dall'atto di matrimonio del 1884 in Brasile
(doc. 3), dalle stesse allegazioni dei ricorrenti, i quali, infatti, semmai e in ogni caso deducono di aver presentato domanda ex l. n. 379/2000.
Trova, infatti, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di
Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n. 51/2006).
Vale osservare che, come chiarito anche dalla Suprema Corte, “ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per l'ottenimento dello "status",
l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti,
pag. 4/6 mentre la l. n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del 23/07/2021, anche in motivazione).
Nel caso concreto, diversamente da quanto preteso dai ricorrenti, non vi è dimostrazione alcuna che gli stessi abbiano proceduto a siffatta elezione, a tal fine del tutto insufficiente la documentazione versata agli atti. Per ciò che concerne, in particolare, il doc. sub n. 12, denominato “Modulo di richiesta riconoscimento della cittadinanza italiana”, oltre ai rilievi critici già sollevati con ordinanza del 2-5-2025, dirimenti e determinanti la relativa inattendibilità (nella specie modulo che si pretenderebbe risalire al 2005 facendo riferimento al Regolamento UE 2016/679), è la stessa difesa dei ricorrenti infine a riferire che si tratterrebbe al più di “modello compilato ex post”, con ciò escludendone in re ipsa qualsiasi efficacia probatoria ai fini della decisione.
Vale osservare peraltro che la prova circa la presentazione di domanda ai fini di cui alla l. n. 379/2000 non potrebbe in ogni caso intendersi surrogabile per il tramite di forme diverse dalla documentazione della domanda stessa, con conseguente necessario rigetto per ciò solo della domanda.
Per completezza si rileva ad ogni modo che sprovvisto di qualsivoglia significatività
(sia in punto di contenuto oggettivo, sia quanto alla riferibilità soggettiva) è anche il doc. sub n. 13, così come parimenti privo di efficacia probatoria è l'atto, non corredato da alcuna sottoscrizione o certificazione, che si pretenderebbe corrispondere a non ulteriormente precisata “Lista richieste 2005” (di cui peraltro, quanto alla l. n. 379/2000, vieppiù a distanza di quindici anni dalla data finale per la presentazione delle domande, non consta alcuna esistenza), integrato comunque da mero “pdf” di cui nemmeno chiarita o precisata è la relativa provenienza (e ciò anche a prescindere dalle incongruenze contenutistiche, quanto ai richiedenti, identificati in via inverosimile soltanto per nominativo e senza ulteriori parametri, risultando in ipotesi per Parte_1
“N° Richiedenti … 5”, con portata non comprensibile e contraddittoria con la stessa affermazione della difesa dei ricorrenti, per cui la domanda sarebbe stata all'epoca presentata per sé e -soltanto- “per il figlio all'epoca minorenne”: ricorso, pag. 2).
pag. 5/6 I ricorrenti, dunque, in quanto discendenti da soggetto che mai ha acquistato la cittadinanza italiana, nulla avendo documentato quanto alla presentazione da parte loro di dichiarazione di cui all'art. 23 della l. 91/1992, quali discendenti di persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio
1920, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge l. n. 349/2000 (20-12-
2000; termine poi prorogato di ulteriore cinque anni dall'art. 28 bis del d.l. n. 273/2005), non hanno titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana.
Per tutto quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata per le fasi di studio (euro 919,00), introduttiva (euro
777,00) e decisionale (euro 1.701,00), con esclusione della sola fase istruttoria, e quindi nel finale importo di euro 3.397,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in € 3.397,00 per onorario, oltre a rimb. Controparte_1 forf. nella misura del 15% e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, 21/08/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 6/6