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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7199 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 19 GIUGNO 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 37294 R.G. 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Parte_1
Di EO e GI Di EO con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato con elezione di domicilio in Roma via dei Portoghesi 12
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 37294/2023, conveniva Parte_1 in giudizio il chiedendo al giudice adito di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: nel merito
• accogliere il presente ricorso e per l'effetto procedere alla disapplicazione
• del provvedimento prot. 0014174 del 21.05.2020 del
[...]
Controparte_2
– (già allegato 1) con il quale, in relazione all'evento del 02.12.1997,
[...]
è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda volta a ottenere il riconoscimento del diritto quale vittima del dovere, o soggetto ad esse equiparato, nonché i relativi benefici, per l'asserita intervenuta prescrizione del diritto;
• di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, successivo e/o comunque anche incidentalmente connesso e/o consequenziale, ancorché in data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della parte ricorrente;
• accertare e dichiarare il diritto (soggettivo perfetto) della parte ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di vittima del Dovere ex art. art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e/o art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 o, in subordine, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando la misura della percentuale di invalidità complessiva:
• in via principale, come da perizia di parte del Dott. Persona_1 che ha concluso il proprio elaborato quantificandola nella misura del 47%;
• in subordine, comunque secondo la criteriologia medico legale del D.P.R. n.
181/2009 e comunque in misura non inferiore al 46%, sino ad un massimo del 52%, secondo la corretta applicazione della formula di cui all'art. 4 del D.P.R. nr. 181/09, a mente della quale IC = DB + DM + (IP – DB);
• in ulteriore subordine secondo C.T.U.
e per l'effetto condannare l'intimata Amministrazione a provvedere alla riliquidazione proporzionale dei benefici normativamente previsti, a corrispondere i relativi trattamenti economici, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti che può essere fatta risalire al 20.12.2009
(decennio antecedente alla presentazione dell'istanza del 20.12.2019) - ovvero secondo C.T.U. - fino a quella dell'effettivo soddisfo, più specificamente:
l'assegno vitalizio di € 500,00 mensili, ex art. 2 l. 407/98, come elevato dall'art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con decorrenza dal decennio antecedente all'istanza del 12.09.2022;
lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 dal gennaio 2011, con decorrenza dal decennio antecedente all'istanza del 12.09.2022;
in ogni caso condannare parte resistente alla rifusione delle spese processuali, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come da legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario, maggiorate ex art. 4, comma
1bis del D.M. n. 55/2014;
in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare la controparte al risarcimento in favore dell'istante dei danni patiti e puniti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia.
Esponeva il ricorrente di essere Tenente Colonnello dell' Arma dei Carabinieri, già all' epoca dei fatti in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia di Roma;
che in data 2 dicembre 1997, si trovava a Milano per espletare un' attività investigativa volta al contrasto di una importante organizzazione criminale di tipo mafioso;
che nel corso dell' operazione , mentre occupava come passeggero il posto anteriore dell' auto di servizio, veniva coinvolto in un gravissimo incidente stradale a seguito del quale veniva sbalzato fuori dall' abitacolo;
che per le ferite riportate, veniva ricoverato preso l' Ospedale Maggiore di Milano ove venivano fatta una prognosi di 40 giorni;
che
, dopo un lungo periodo di aspettativa per malattia, veniva giudicato idoneo al servizio;
che al fine di attualizzare il quadro clinico, eseguiva una serie di accertamenti presso il Policlinico Militare di Roma;
che l' Amministrazione riconosceva la piena attribuibilità dell' infermità a causa di servizio;
che, infatti, il decretava il conferimento dell' equo indennizzo;
che in data Controparte_3
20.12.2019, la parte ricorrente inoltrava istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere che veniva dichiarata improcedibile.
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente argomentava in merito alla giurisdizione del G.O. ed alla imprescrittibilità dell' invocato status di vittima del dovere e concludeva ritenendo che il valore dell' invalidità permanente non poteva essere considerata inferiore al 40%.
Si costituiva in giudizio il eccependo la prescrizione di Controparte_1 tutti i diritti ex adverso azionati in giudizio con riferimento all'evento riferito in citazione;
e ciò per il fatto che l'istanza era stata presentata oltre il termine di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c., decorrente dalla data in cui i diritti in questione poteva essere fatti valere Eccepiva, quanto al merito, l' assenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere, deducendo che l'attività svolta nell'occorso dal
[...]
era un ordinario servizio di istituto, verosimilmente propedeutico ad Parte_1 una “(…) attività investigativa. Deduceva, altresì che fatto si era verificato durante l'espletamento dell'attività istituzionale, In subordina, eccepiva la compensatio lucri cum damno. Precisava al riguardo che dalle provvidenze economiche eventualmente riconosciute alla controparte, dovevano essere comunque decurtare quanto alla stessa corrisposto per il medesimo titolo di cui è causa, ossia: a) il risarcimento liquidato dal Tribunale civile di Roma in suo favore pari ad euro € 89.794,06, oltre accessori di legge;
b) nonché, l'equo indennizzo per causa di servizio pari ad euro 2.549,77. Tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese. Il giudice, disposta ctu, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione. Premesso che non è in contestazione la giurisdizione del Giudice adito, va evidenziato che l' amministrazione ha eccepito la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato. Tale impostazione non può essere condivisa . Osserva il giudice che “ ricorre la fattispecie del comma 563, lett. a) l.n. n. 266/2005 quando l' evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario , invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è necessaria l' esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari :..” ( cfr. Cass. sent.
8.3.2023 n. 6881 ) Il convenuto, rimasto contumace, ha negato la pretesa del ricorrente CP_1 eccependo la prescrizione della pretesa. Tale eccezione va dichiarata infondata , alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza.
In particolare, nella sentenza della Cassazione n. 17440/2022, il Supremo
Collegio ha così precisato :” …. le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da
Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a 10 beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, I. n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, non può essere dubbio che le CP_1 provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualisticoassicurativi (secondo comma), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente,
Corte cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui rado va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così
Cass. n. 29204 del 2021), non si 11 possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006. Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, d.P.R. n. 243/2006 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: e sotto tale profilo, anzi, va senz'altro corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dalla previsione regolamentare testé cit. argomenti per suffragare la conclusione circa l'imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio. Resta per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto,… “ .
Sulla base di tali principi, deve ritenersi che alcuna prescrizione possa essere invocata in siffatta fattispecie. Tanto premesso, disposta CT , il dott. ha così concluso :” a) Persona_2 il Sig. risulta affetto dalla seguente infermità: Parte_1 Radicolopatia cronica C7 C8 destra in pregresso trauma cranio-cervicale con frattura del massiccio articolare C6-C7, trattata chirurgicamente con mezzo di sintesi tuttora in situ. b) come illustrato in sede di considerazioni medico-legali, alle quali si rimanda per l'estesa trattazione della vicenda per cui è causa la percentuale dell'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa e del danno biologico subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'azione di cui è stata vittima, facendo applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 D.p.r. 181/2009, è quantificabile in misura complessivamente pari al 25% (venticinquepercento). c) L'epoca di stabilizzazione del complesso menomativo può farsi coincidere con l'epoca di emissione del processo verbale MIL/AB 401/99 dell'8.02.2000.” Le conclusioni del CT sono pienamente condivise da questo giudice siccome basate su corrette e logiche valutazioni e sull' esame obiettivo, adeguatamente motivate e immuni da vizi, tra l' latro, non sollevati dalle parti. Da ciò consegue che deve dichiararsi lo status di vittima del dovere in capo al ricorrente in relazione all' evento occorso in data 2 dicembre 1997 e , accertata una invalidità complessiva conseguente all' evento pari al 25%, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa vigente correlati allo status di vittima del dovere in rapporto al tale percentuale di invalidità. Per l' effetto, l' Amministrazione convenuta va condannata alla riliquidazione dei benefici previsti dalla legge, oltre accessori, decorrenti dal 20.12.2009 ( decennio antecedente alla presentazione della istanza del 20.12.2009) , e in particolare:
l'assegno vitalizio di € 500,00 mensili, ex art. 2 l. 407/98, come elevato dall'art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con decorrenza dal decennio antecedente all'istanza del 12.09.2022;
lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 dal gennaio 2011, con decorrenza dal decennio antecedente all'istanza del 12.09.2022;
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra istanza respinta. dichiara lo status di vittima del dovere in capo al ricorrente in relazione all' evento occorso in data 2 dicembre 1997 e , accertata una invalidità complessiva conseguente all' evento pari al 25%, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa vigente correlati allo status di vittima del dovere in rapporto al tale percentuale di invalidità. Per l' effetto, condanna l' Amministrazione convenuta alla riliquidazione dei benefici previsti dalla legge, oltre accessori, decorrenti dal 20.12.2009 ( decennio antecedente alla presentazione della istanza del 20.12.2009) , e in particolare: l'assegno vitalizio di € 500,00 mensili, ex art. 2 l. 407/98, come elevato dall'art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con decorrenza dal decennio antecedente all'istanza del 12.09.2022;
lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 dal gennaio 2011, con decorrenza dal decennio antecedente all'istanza del 12.09.2022.
Condanna altresì la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 4617,00, oltre iva e cpa. da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Roma, 19 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 19 GIUGNO 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 37294 R.G. 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Parte_1
Di EO e GI Di EO con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato con elezione di domicilio in Roma via dei Portoghesi 12
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 37294/2023, conveniva Parte_1 in giudizio il chiedendo al giudice adito di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: nel merito
• accogliere il presente ricorso e per l'effetto procedere alla disapplicazione
• del provvedimento prot. 0014174 del 21.05.2020 del
[...]
Controparte_2
– (già allegato 1) con il quale, in relazione all'evento del 02.12.1997,
[...]
è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda volta a ottenere il riconoscimento del diritto quale vittima del dovere, o soggetto ad esse equiparato, nonché i relativi benefici, per l'asserita intervenuta prescrizione del diritto;
• di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, successivo e/o comunque anche incidentalmente connesso e/o consequenziale, ancorché in data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della parte ricorrente;
• accertare e dichiarare il diritto (soggettivo perfetto) della parte ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di vittima del Dovere ex art. art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e/o art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 o, in subordine, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando la misura della percentuale di invalidità complessiva:
• in via principale, come da perizia di parte del Dott. Persona_1 che ha concluso il proprio elaborato quantificandola nella misura del 47%;
• in subordine, comunque secondo la criteriologia medico legale del D.P.R. n.
181/2009 e comunque in misura non inferiore al 46%, sino ad un massimo del 52%, secondo la corretta applicazione della formula di cui all'art. 4 del D.P.R. nr. 181/09, a mente della quale IC = DB + DM + (IP – DB);
• in ulteriore subordine secondo C.T.U.
e per l'effetto condannare l'intimata Amministrazione a provvedere alla riliquidazione proporzionale dei benefici normativamente previsti, a corrispondere i relativi trattamenti economici, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti che può essere fatta risalire al 20.12.2009
(decennio antecedente alla presentazione dell'istanza del 20.12.2019) - ovvero secondo C.T.U. - fino a quella dell'effettivo soddisfo, più specificamente:
l'assegno vitalizio di € 500,00 mensili, ex art. 2 l. 407/98, come elevato dall'art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con decorrenza dal decennio antecedente all'istanza del 12.09.2022;
lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 dal gennaio 2011, con decorrenza dal decennio antecedente all'istanza del 12.09.2022;
in ogni caso condannare parte resistente alla rifusione delle spese processuali, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come da legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario, maggiorate ex art. 4, comma
1bis del D.M. n. 55/2014;
in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare la controparte al risarcimento in favore dell'istante dei danni patiti e puniti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia.
Esponeva il ricorrente di essere Tenente Colonnello dell' Arma dei Carabinieri, già all' epoca dei fatti in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia di Roma;
che in data 2 dicembre 1997, si trovava a Milano per espletare un' attività investigativa volta al contrasto di una importante organizzazione criminale di tipo mafioso;
che nel corso dell' operazione , mentre occupava come passeggero il posto anteriore dell' auto di servizio, veniva coinvolto in un gravissimo incidente stradale a seguito del quale veniva sbalzato fuori dall' abitacolo;
che per le ferite riportate, veniva ricoverato preso l' Ospedale Maggiore di Milano ove venivano fatta una prognosi di 40 giorni;
che
, dopo un lungo periodo di aspettativa per malattia, veniva giudicato idoneo al servizio;
che al fine di attualizzare il quadro clinico, eseguiva una serie di accertamenti presso il Policlinico Militare di Roma;
che l' Amministrazione riconosceva la piena attribuibilità dell' infermità a causa di servizio;
che, infatti, il decretava il conferimento dell' equo indennizzo;
che in data Controparte_3
20.12.2019, la parte ricorrente inoltrava istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere che veniva dichiarata improcedibile.
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente argomentava in merito alla giurisdizione del G.O. ed alla imprescrittibilità dell' invocato status di vittima del dovere e concludeva ritenendo che il valore dell' invalidità permanente non poteva essere considerata inferiore al 40%.
Si costituiva in giudizio il eccependo la prescrizione di Controparte_1 tutti i diritti ex adverso azionati in giudizio con riferimento all'evento riferito in citazione;
e ciò per il fatto che l'istanza era stata presentata oltre il termine di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c., decorrente dalla data in cui i diritti in questione poteva essere fatti valere Eccepiva, quanto al merito, l' assenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere, deducendo che l'attività svolta nell'occorso dal
[...]
era un ordinario servizio di istituto, verosimilmente propedeutico ad Parte_1 una “(…) attività investigativa. Deduceva, altresì che fatto si era verificato durante l'espletamento dell'attività istituzionale, In subordina, eccepiva la compensatio lucri cum damno. Precisava al riguardo che dalle provvidenze economiche eventualmente riconosciute alla controparte, dovevano essere comunque decurtare quanto alla stessa corrisposto per il medesimo titolo di cui è causa, ossia: a) il risarcimento liquidato dal Tribunale civile di Roma in suo favore pari ad euro € 89.794,06, oltre accessori di legge;
b) nonché, l'equo indennizzo per causa di servizio pari ad euro 2.549,77. Tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese. Il giudice, disposta ctu, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione. Premesso che non è in contestazione la giurisdizione del Giudice adito, va evidenziato che l' amministrazione ha eccepito la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato. Tale impostazione non può essere condivisa . Osserva il giudice che “ ricorre la fattispecie del comma 563, lett. a) l.n. n. 266/2005 quando l' evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario , invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è necessaria l' esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari :..” ( cfr. Cass. sent.
8.3.2023 n. 6881 ) Il convenuto, rimasto contumace, ha negato la pretesa del ricorrente CP_1 eccependo la prescrizione della pretesa. Tale eccezione va dichiarata infondata , alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza.
In particolare, nella sentenza della Cassazione n. 17440/2022, il Supremo
Collegio ha così precisato :” …. le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da
Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a 10 beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, I. n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, non può essere dubbio che le CP_1 provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualisticoassicurativi (secondo comma), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente,
Corte cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui rado va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così
Cass. n. 29204 del 2021), non si 11 possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006. Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, d.P.R. n. 243/2006 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: e sotto tale profilo, anzi, va senz'altro corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dalla previsione regolamentare testé cit. argomenti per suffragare la conclusione circa l'imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio. Resta per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto,… “ .
Sulla base di tali principi, deve ritenersi che alcuna prescrizione possa essere invocata in siffatta fattispecie. Tanto premesso, disposta CT , il dott. ha così concluso :” a) Persona_2 il Sig. risulta affetto dalla seguente infermità: Parte_1 Radicolopatia cronica C7 C8 destra in pregresso trauma cranio-cervicale con frattura del massiccio articolare C6-C7, trattata chirurgicamente con mezzo di sintesi tuttora in situ. b) come illustrato in sede di considerazioni medico-legali, alle quali si rimanda per l'estesa trattazione della vicenda per cui è causa la percentuale dell'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa e del danno biologico subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'azione di cui è stata vittima, facendo applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 D.p.r. 181/2009, è quantificabile in misura complessivamente pari al 25% (venticinquepercento). c) L'epoca di stabilizzazione del complesso menomativo può farsi coincidere con l'epoca di emissione del processo verbale MIL/AB 401/99 dell'8.02.2000.” Le conclusioni del CT sono pienamente condivise da questo giudice siccome basate su corrette e logiche valutazioni e sull' esame obiettivo, adeguatamente motivate e immuni da vizi, tra l' latro, non sollevati dalle parti. Da ciò consegue che deve dichiararsi lo status di vittima del dovere in capo al ricorrente in relazione all' evento occorso in data 2 dicembre 1997 e , accertata una invalidità complessiva conseguente all' evento pari al 25%, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa vigente correlati allo status di vittima del dovere in rapporto al tale percentuale di invalidità. Per l' effetto, l' Amministrazione convenuta va condannata alla riliquidazione dei benefici previsti dalla legge, oltre accessori, decorrenti dal 20.12.2009 ( decennio antecedente alla presentazione della istanza del 20.12.2009) , e in particolare:
l'assegno vitalizio di € 500,00 mensili, ex art. 2 l. 407/98, come elevato dall'art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con decorrenza dal decennio antecedente all'istanza del 12.09.2022;
lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 dal gennaio 2011, con decorrenza dal decennio antecedente all'istanza del 12.09.2022;
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra istanza respinta. dichiara lo status di vittima del dovere in capo al ricorrente in relazione all' evento occorso in data 2 dicembre 1997 e , accertata una invalidità complessiva conseguente all' evento pari al 25%, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa vigente correlati allo status di vittima del dovere in rapporto al tale percentuale di invalidità. Per l' effetto, condanna l' Amministrazione convenuta alla riliquidazione dei benefici previsti dalla legge, oltre accessori, decorrenti dal 20.12.2009 ( decennio antecedente alla presentazione della istanza del 20.12.2009) , e in particolare: l'assegno vitalizio di € 500,00 mensili, ex art. 2 l. 407/98, come elevato dall'art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con decorrenza dal decennio antecedente all'istanza del 12.09.2022;
lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 dal gennaio 2011, con decorrenza dal decennio antecedente all'istanza del 12.09.2022.
Condanna altresì la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 4617,00, oltre iva e cpa. da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Roma, 19 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini