Art. 722. Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta:
a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore;
b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore a due anni, le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b-bis) ((se appartenenti alla Sanita' militare frequentano un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Direttore della Sanita' militare.)) ((138)) 2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno ((nonche', se appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, dopo i pari grado del medesimo corpo provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno)) . ((138)) 3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore;
b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore a due anni, le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b-bis) ((se appartenenti alla Sanita' militare frequentano un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Direttore della Sanita' militare.)) ((138)) 2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno ((nonche', se appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, dopo i pari grado del medesimo corpo provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno)) . ((138)) 3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".