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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
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28 maggio 2026
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Art. 722. Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta:
a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore;
b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore a due anni, le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b-bis) ((se appartenenti alla Sanita' militare frequentano un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Direttore della Sanita' militare.)) ((138)) 2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno ((nonche', se appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, dopo i pari grado del medesimo corpo provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno)) . ((138)) 3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore;
b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore a due anni, le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b-bis) ((se appartenenti alla Sanita' militare frequentano un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Direttore della Sanita' militare.)) ((138)) 2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno ((nonche', se appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, dopo i pari grado del medesimo corpo provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno)) . ((138)) 3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 09/07/2024, n. 231Provvedimento: Pubblicato il 09/07/2024 N. 00231/2024 REG.PROV.COLL. N. 00268/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR ZI GI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 268 del 2023, proposto dal signor BI AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina, Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3; per …Leggi di più...
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- appartenenza ad associazione sindacale·
- ricorso gerarchico·
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