Articolo 722 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 725Articolo 723
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
7 luglio 2017
Art. 722. Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta:
a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore;
b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore a ((due anni)) , le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo ((, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare)) dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno ((, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno)) .
3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente