Art. 2.
Allorche' sara' stabilita la pigione dovuta allo Stato per i locali di proprieta' demaniale adibiti a sede della corte d'appello di Bari, del tribunale di Forli' e della pretura unificata di Roma, il contributo stabilito nel precedente articolo 1 in favore degli stessi comuni sara' corrispondentemente aumentato di pari importo con decreto interministeriale da emanarsi dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.
Allorche' sara' stabilita la pigione dovuta allo Stato per i locali di proprieta' demaniale adibiti a sede della corte d'appello di Bari, del tribunale di Forli' e della pretura unificata di Roma, il contributo stabilito nel precedente articolo 1 in favore degli stessi comuni sara' corrispondentemente aumentato di pari importo con decreto interministeriale da emanarsi dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.