Articolo 2 della Legge 29 maggio 1973, n. 345
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 luglio 1973
Art. 2.
Allorche' sara' stabilita la pigione dovuta allo Stato per i locali di proprieta' demaniale adibiti a sede della corte d'appello di Bari, del tribunale di Forli' e della pretura unificata di Roma, il contributo stabilito nel precedente articolo 1 in favore degli stessi comuni sara' corrispondentemente aumentato di pari importo con decreto interministeriale da emanarsi dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.
Entrata in vigore il 10 luglio 1973