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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 168/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott.ssa Caterina Mastropasqua Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 168 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto la separazione giudiziale, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 novembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti quanto alle comparse conclusionali (20 + 20), promossa da
, (c.f.: ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Orvieto (TR), Via Loggia dei Mercanti n° 27, presso lo studio dell'avv.
Sergio Finetti il quale lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
(c.f.: ) nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo, Largo F. Nagni n.15, presso lo studio dell'avv. Andrea Genovese
e rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Hoesc e Laura Colombo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione resistente e con P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege
Oggetto: separazione personale
Conclusioni: Per parte ricorrente come da verbale d'udienza del 13 novembre 2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Viterbo adito, previo rigetto delle richieste avversarie tutte, e, segnatamente, quella di
pagina 1 di 12 addebito della separazione a carico del marito, nel merito, - dichiarare la separazione personale dei coniugi e in relazione al matrimonio avvenuto in data Parte_1 CP_1 CP_1
19.08.2000 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Viterbo anno 2000 al n.113-P.
2-S.A.
Uff., con ogni effetto di legge, e con obbligo di reciproco rispetto. - Dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento con i propri redditi familiari e/o di lavoro, con esclusione quindi di qualsivoglia assegno di mantenimento a carico del marito e a favore della moglie. - Assegnare la casa coniugale sita in Viterbo, Strada Pian di Quercia nr.3/E, nella consistenza già definita dal Giudice Istruttore, con gli arredi ivi contenuti ad esclusione degli effetti personali ed altri beni Per_ personali del ricorrente, ai figli e che ivi continueranno ad abitare con la madre Per_2 RA , ponendo a carico di quest'ultima l'onere di farsi carico di tutti le Controparte_1 correlative erogazioni di servizi connesse all'utilizzo dell'immobile, quali acqua, luce, gas, tassa rifiuti, ecc. - Disporre un assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore dei due figli della somma di € 600,00 mensili per ciascuno, da rivalutare annualmente in base all'adeguamento Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, da concordarsi anticipatamente tra i genitori, facendo espressamente riferimento, per queste ultime, al Protocollo vigente al Tribunale di Viterbo in tale materia. Assegno questo da erogarsi mediante bonifico entro il giorno 5 di ogni mese. - Disporre l'assegnazione delle rispettive autovetture utilizzate dai coniugi ad ognuno di essi e più precisamente: - L'autovettura Jeep OK targata FE875DG al marito Dr. . - L'autovettura Parte_1
EN AN targata FG712TA alla moglie . - Disporre l'affidamento Controparte_1 Per_ condiviso dei figli e , con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, con Per_2 modalità di frequentazione e di visita del padre senza una particolare e analitica previsione tenuto conto dell'età della prole, e della possibilità di gestire tale rapporto senza una rigida e specifica disciplina. - In caso di disaccordo tra le parti, il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, Per_ Per_ potrà vedere e tenere con sé il figlio maggiorenne quando questi lo vorrà, e la figlia minore
a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività Natalizie e Pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività Pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio e agosto i figli trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. - Disporre che entrambi i genitori concordino di collaborare fattivamente alla educazione, formazione e istruzione dei figli, assumendo come proprio dovere civile ed umano oltreché giuridico l'obbligo di favorire nei figli l'affetto ed il rispetto verso l'altro genitore. - Disporre che le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, dovranno essere assunti di comune accordo tenendo conto della capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene alla organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé. - Disporre che i coniugi si concedano reciprocamente il nulla osta ai fini del rilascio
e/o del rinnovo dei rispettivi passaporti per sé e per entrambi figli. - Condannare la signora
[...]
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento”; CP_1
Per parte resistente come da verbale di udienza del 13 novembre 2024: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie del caso, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinta, accogliere, per la resistente , come rappresentata ed assistita, le seguenti CONCLUSIONI nel Controparte_1 merito: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 addebitandone la responsabilità al marito e ordinando a chi di dovere le annotazioni legali della Per_ sentenza;
2) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con pagina 2 di 12 Per_ collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
la figlia , divenuta maggiorenne in corso di causa, continuerà a coabitare con la madre nella casa coniugale;
3) assegnare la casa coniugale (comprensiva di soffitta, pertinenze, veranda, zone degli affacci e giardino) sita in Viterbo, via Strada
Pian Di Quercia n. 3/E, con tutto quanto in essa contenuto, alla sig.ra che vi Controparte_1 coabiterà con i figli, con spese di gestione della casa coniugale e delle parti comuni comprese le utenze, a carico del sig. ; 4) disporre a carico del sig. , con decorrenza dal Pt_1 Parte_1 Per_ Per_ deposito del ricorso, un contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente pari, ad € 3.000,00= mensili (€ 1.500,00 per ciascun figlio), da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT-costo vita oltre al 100% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Viterbo da intendersi qui integralmente trascritto, in assenza di diverso accordo delle parti;
5) prevedere le seguenti modalità di visita del padre sig. con il figlio minore Pt_1 Per_ : a) il padre potrà tenere con sè il figlio minore con le seguenti modalità: - infrasettimanale: un giorno infrasettimanale dall'uscita della scuola sino alle ore 21.30/22.00, indicativamente il martedì; - week-end alternati dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.30/22.00; b) sia il padre che la madre trascorreranno con il figlio almeno due settimane anche non consecutive nel periodo estivo tra il mese di giugno, luglio agosto e settembre da definirsi entro il 31 maggio di ogni Per_ anno;
c) il figlio trascorrerà con il padre le festività natalizie e pasquali nelle seguenti modalità, salvo diverso miglior accordo tra i genitori: - festività Natalizie: metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il primo periodo comprensivo del Natale con il secondo periodo comprensivo del Capodanno;
- festività Pasquali: saranno trascorse ad anni alterni con l'uno
o con l'altro genitore;
d) i ponti scolastici saranno trascorsi con i genitori alternandoli tra loro decidendo gli stessi sulla base del calendario scolastico da concordare entro il 30 settembre di ogni Per_ anno;
6) la figlia , divenuta maggiorenne in corso di causa, gestirà autonomamente gli incontri con il padre comunicandoli, comunque, alla madre quale genitore con cui la stessa coabita;
7) i coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio Per_ minore;
8) disporre a carico del sig. , con decorrenza dal deposito del ricorso, un contributo Pt_1 per il mantenimento della moglie sig.ra pari ad € 2.000,00 mensili da versarsi Controparte_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat - costo vita. Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25.1.2022 premetteva: che in data 19.8.2000 aveva Parte_1 contratto matrimonio con optando per il regime patrimoniale della separazione Controparte_1 dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli, (Roma, il 16.9.2006) e (Roma, il Per_1 Per_2
10.4.2008); di svolgere attività di libero professionista come medico odontoiatra mentre la sig.ra era impiegata come insegnante presso un Istituto Scolastico di scuola media inferiore a CP_1
Montefiascone; che la vita matrimoniale, si era svolta in Viterbo, Pian di Quercia n. 3/e, in abitazione in proprietà al 50% del ricorrente e quanto all'altro 50% dei genitori di quest'ultimo, signori
[...]
e , che ne avevano altresì l'usufrutto; che in costanza di matrimonio, il Per_3 Persona_4 ricorrente oltre a svolgere la propria professione, aveva sempre provveduto ai bisogni della famiglia facendosi carico di ogni questione;
che, al contrario, la resistente, pur essendo laureata in architettura, non si era mai preoccupata di procurarsi una attività lavorativa propria e autonoma continuativa, adducendo, inverosimilmente, che tutto il suo tempo e le sue energie erano assorbite dalla cura dei figli, dalla casa e in genere dalla famiglia;
che già nel mese di aprile del 2020, il medesimo aveva spiegato alla moglie di ritenere esaurito il loro rapporto coniugale per poi decidere di tentare di recuperare nuovamente il rapporto matrimoniale in conseguenza della reazione verbalmente violenta della che, in quell'occasione, aveva chiamato i figli quali testimoni per sentire cosa diceva il loro CP_1 padre;
che il tentativo di recuperare il rapporto coniugale non aveva esito positivo, determinando, pagina 3 di 12 peraltro, un aggravamento dei contrasti e delle incompatibilità caratteriali già in precedenza esistenti;
che, in data 20 novembre 2020, tramite legale, il ricorrente comunicava alla moglie la sua intenzione di separarsi manifestando la sua disponibilità ad una procedura consensuale e conciliativa, anche in ragione dell'interesse dei figli;
che nel marzo del 2021 il ricorrente aveva lasciato il domicilio coniugale per andare a vivere in un appartamento di proprietà dei genitori, sito in Capodimonte (VT) Via dei Glicini n. 2; che, sin da subito, aveva manifestato la propria disponibilità a lasciare l'immobile adibito a casa coniugale in uso alla moglie e ai figli, a concorrere al 50% alle spese di gestione della casa, a che i figli fossero collocati prevalente con la madre con loro libera volontà di vedere il padre ogni qualvolta lo desiderassero, tenuto conto dei loro impegni e della loro età, a corrispondere un contributo al mantenimento, per la somma mensile inizialmente di € 400,00 e poi di € 500,00 per ciascun figlio, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie da determinarsi sulla base del
Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo;
che riteneva quantomeno inopportuna la corresponsione di una somma alla resistente a titolo di assegno di mantenimento in ragione della sua ancora giovane età, della laurea dalla stessa conseguita, dell'abilitazione all'insegnamento ottenuta, nonché dell'atteggiamento rinunciatario, tenuto in costanza di matrimonio, che l'aveva sempre indotta a non cercare lavoro e a rifiutare, in quanto ritenute insoddisfacenti, le proposte lavorative pervenutegli.
Ciò posto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale dei coniugi,
e in relazione al matrimonio avvenuto in data 19.08.2000 alla Parte_1 Controparte_1 condizione che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento, disponendo l'assegnazione della casa coniugale, sita in Viterbo, Strada Pian di Quercia n. 3/E con gli arredi ivi contenuti – ad esclusione degli effetti personali ed altri beni personali del ricorrente –, ai figli e Per_1 in modo che vi potessero continuare ad abitare con la madre, nonché Per_2 Controparte_1 di disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre con diritto di visita paterno senza particolare e analitica previsione tenuto conto dell'età della prole e della possibilità di gestire tale rapporto senza una rigida e specifica disciplina, disponendo, altresì, un contributo al mantenimento dei figli a proprio carico della somma di € 500,00 mensili per ciascuno (€ 1.000,00 complessivi) da rivalutare annualmente in base all'adeguamento Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo vigente presso il Tribunale di Viterbo. Chiedeva inoltre di disporre l'assegnazione delle rispettive autovetture utilizzate dai coniugi ad ognuno di essi e più precisamente: - L'autovettura Jeep OK targata FE875DG al marito Dr. - Parte_1 L'autovettura EN AN targata FG712TA alla moglie disporre che i Controparte_1 coniugi prestassero reciprocamente e relativamente ai figli il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto od altro documento equipollente, con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva in giudizio , deducendo: che l'allontanamento dalla casa coniugale Controparte_1 del ricorrente era dipeso dalla relazione extraconiugale intrattenuta da quest'ultimo con la sig.ra inizialmente nascosta alla moglie e in seguito rivelata dallo stesso che Persona_5 Pt_1 esclusivamente a tale relazione doveva imputarsi la crisi coniugale;
che in costanza di matrimonio la stessa aveva assecondato il marito e fatto prevalere le sue esigenze per salvaguardare l'armonia familiare;
che la scelta dell'immobile da adibire a casa coniugale le era stata imposta dal ricorrente, avendo la sig.ra preferito trasferirsi col marito in un appartamento di sua proprietà; che le CP_1 parti avevano deciso di comune accordo che il sig. avrebbe potuto dedicarsi alla professione Pt_1 odontoiatrica e perseguire il successo cui aspirava, facendo affidamento sulla presenza costante e quotidiana della moglie per sorvegliare la crescita dei figli e seguirli nelle loro attività quotidiane;
che il ricorrente aveva sfruttato tale accordo per delegare sempre più le incombenze familiari alla moglie;
che per far fronte alle stesse la resistente aveva rinunciato ad una sua possibile carriera professionale e aveva accettato, in qualità di insegnante, solo supplenze part time e, comunque, prevalentemente, nelle scuole frequentate dai figli così da poter essere loro costantemente vicina;
che per le stesse ragioni, nonché per la sua natura stagionale, l'attività di vendita on line con l'impresa Klema non era pagina 4 di 12 pienamente decollata;
che, in costanza di matrimonio, il sig. si era occupato di tutti i bisogni del Pt_1 ménage familiare soltanto quando questi erano compatibili con la propria attività professionale;
che il ricorrente aveva sempre garantito alla famiglia un alto tenore di vita mettendo a disposizione della moglie somme di denaro importanti ed illimitate, garantendo, anche ai figli, abbigliamento firmato, viaggi, pranzi e cene al ristorante, visite a musei e vita sociale senza restrizioni, oltre all'acquisto della Minicar per la figlia;
che il reddito effettivo del ricorrente era ben superiore a quanto risultante Per_1 dalla dichiarazioni dei redditi depositate dal medesimo e relative agli anni 2020 e 2021; che tale documentazione, peraltro, non era in linea con i criteri di redditività del settore odontoiatrico come riscontrato nella perizia elaborata dal dott. ; che notevole, comunque, era la differenza di Persona_6 reddito tra il ricorrente e la resistente;
che la corresponsione da parte del della somma mensile di € Pt_1
500,00 per ciascun figlio, oltre eventuali e ulteriori regalie nonché il pagamento per intero delle spese relative a tutte le utenze della casa coniugale, confermavano come lo stesso godeva di redditi ben superiori rispetto a quelli dichiarati;
che il tanto in costanza di matrimonio che dopo, solo Pt_1 sporadicamente si era occupato dei figli;
che l'abbandono da parte del della casa coniugale prima Pt_1 dell'udienza Presidenziale dimostrava inequivocabilmente la sua volontà di lasciare alla moglie, collocataria dei figli, l'assegnazione della casa coniugale;
che per casa coniugale doveva intendersi altresì la soffitta, il cui accesso attualmente era precluso per volontà della madre del ricorrente.
Pertanto concludeva, pur aderendo alla domanda di separazione del ricorrente, nonché alla domanda di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e all'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessa e per i figli, chiedendo: l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e non in favore dei figli, ferma la coabitazione di questi ultimi con la madre;
l'esercizio del diritto di visita paterno nelle seguenti modalità: 1) un giorno infrasettimanale dall'uscita della scuola sino alle ore 21.30/22.00, indicativamente il martedì e week-end alternati dal sabato all'uscita dalla scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30/22.00; 2) di disporre che sia il padre che la madre avrebbero trascorso con i figli almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3) che i figli e trascorressero con il padre le Per_1 Per_2 festività natalizie e pasquali nelle seguenti modalità, salvo diverso miglior accordo tra i genitori: festività Natalizie: metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il primo periodo comprensivo del Natale con il secondo periodo comprensivo del Capodanno;
- festività Pasquali: ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
i ponti scolastici con i genitori alternandoli tra loro decidendo gli stessi sulla base del calendario scolastico da concordare entro il 30 settembre di ogni anno;
4) di disporsi a carico del ricorrente, con decorrenza dal deposito del ricorso, un contributo per il mantenimento dei figli minori, e di complessivi € 3.000,00 mensili (€ 1.500,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo da intendersi qui integralmente trascritto;
di disporsi a carico del ricorrente, con decorrenza dal deposito del ricorso, un contributo per il mantenimento della moglie sig.ra pari Controparte_1 ad € 2.000,00 mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
All'udienza presidenziale comparivano entrambe le parti: il ricorrente si riportava al ricorso introduttivo aggiungendo, tuttavia, di essere titolare di tre distinti conti correnti il primo con giacenza di circa 70 mila euro, un secondo con una giacenza ricompresa tra € 3.000,00 e € 4.000,00 ed un terzo con depositati circa € 143.000,00; la resistente, invece, dichiarava: di lavorare come insegnante precaria con uno stipendio mensile di € 850,00 circa, di essere titolare di un primo conto corrente in cui era depositata la somma di € 9.000,00 e un secondo su cui erano depositati i ricavi della sua attività di commercio di sostegni per piante pari a circa € 17.000/18.000.
A scioglimento della riserva assunta, il Presidente della Sezione Civile, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
assegnava la casa familiare sita in Viterbo, via Strada Pian pagina 5 di 12 Di Quercia n. 3/E alla resistente;
disponeva l'affidamento congiunto dei figli e con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni liberamente, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore, e, per il caso di disaccordo, compatibilmente con gli impegni scolastici dei ragazzi, disponendo la frequentazione con il padre a settimane alternate, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 20.30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Quanto alle festività natalizie e pasquali disponeva che le stesse venissero trascorse dai minori con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14.00 del 24 alle ore 20.30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14.00 del 31 dicembre alle ore 20.30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. Disponeva altresì l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento per entrambe i figli, la somma complessiva di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie, in caso di disaccordo, da individuarsi in quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo, nonché l'obbligo in capo al di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 Pt_1 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di assegno di mantenimento.
Concessi i richiesti termini per le memorie istruttorie al giudice delegato alla trattazione della causa, rigettate le prove per testi articolate rispettivamente dalle parti in quanto irrilevante ai fini del decidere e rigettate la richieste avanzate dalla resistente, in particolare di disporre ctu contabile, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché di avvio di un'indagine da parte della Guardia di Finanza, rilevando che le parti ben potevano documentare i propri redditi e risorse, anche con documentazione integrativa e di aggiornamento da richiedersi nel prosieguo dell'istruttoria, non risultando dedotto dall'istante né l'esistenza di specifiche fonti di reddito diverse ed ulteriori da quelle dichiarate dalla controparte e non formalmente individuabili in capo alle parti, né l'impossibilità di procurarsi presso enti documenti né prova di aver inoltrato istanze a tal fine non accolte da soggetti terzi, venivano ammessi i rispettivi interrogatori formali limitatamente ai capitoli ammessi parte resistente CP_1 limitatamente ai capitoli nn. 7, 8, 11 e 12 di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.; parte ricorrente limitatamente ai capitoli nn. 1, 2, 5, 8, 9, 20 e 23 di cui alle memorie ex art. 183, Pt_1 comma 6, n. 2 c.p.c. di parte resistente ). CP_1
All'udienza del 16 novembre 2023, resi gli interrogatori formali ammessi, veniva disposto l'aggiornamento della documentazione patrimoniale e reddituale di entrambe le parti e alla successiva udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. ridotti, quanto alle sole comparse conclusionali, a giorni 20.
2. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso dalle parti, debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti, come da entrambe dedotto, essendo venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi con conseguente impossibilità tanto della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi tanto della continuazione del pregresso rapporto affettivo.
Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta pertanto limitata alla delibazione delle questioni attinenti alle altre domande avanzate da entrambe le parti.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione si osserva che, come noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità
pagina 6 di 12 dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (su queste affermazioni di principio, in genere, cfr. Cass. n. 25966/2016; Cass. n. 18074/2014; Cass. n.
25843/2012; Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 14840/2006). Occorre, dunque, verificare se la violazione, in quanto accertata, a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, rendendosi dunque necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente, a fondamento della propria pretesa ha allegato la relazione extraconiugale intrapresa, ancora in costanza di matrimonio, dal ricorrente con la sig.ra Persona_5 che lo stesso ricorrente le avrebbe confessato.
[...]
La stessa relazione, tuttavia, è stata oggetto di specifico capitolo di prova n. 23 indicato da parte resistente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ai fini dell'interrogatorio formale del ricorrente, il quale, all'udienza del 16 novembre 2023 ha dichiarato che, pur conoscendo la sig.ra per ragioni lavorative dal 2019, ha intrapreso una relazione con la stessa a decorre dal mese di Per_5 giugno 2021.
Tale elemento deve essere valutato alla luce di quanto dichiarato dalla resistente, anch'ella in sede di interrogatorio formale, sui capitoli di prova n. 7 e 8 indicati da parte ricorrente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Difatti, la stessa sig.ra ha confermato sia di aver ricevuto, già nel CP_1 novembre 2020, missiva redatta dal difensore legale del sig. con la quale veniva edotta della
Pt_1 volontà di quest'ultimo di procedere alla separazione, sia della circostanza del trasferimento del sig. in altra casa al fine di non aggravare la crisi familiare già in atto, nel marzo del 2021,
Pt_1 aggiungendo che “nel comunicare il questa intenzione in realtà già creava una criticità perché a
Pt_1 me l'ha detto in una sede, mia figlia l'ha scoperto perché ha visto il e sua madre, mia suocera, in
Pt_1 soffitta preparare i bagagli e a mio figlio ha detto che sarebbe andato via per un periodo” (cfr. verbale d'udienza del 16 novembre 2023).
Ciò posto, alla luce di tali dichiarazioni, deve ritenersi che la crisi coniugale sia antecedente all'inizio della relazione del sig. con la sig.ra e, dunque, che detta relazione non possa Pt_1 Persona_5 considerarsi causativa della crisi relazione coniugale, con conseguente rigetto della domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, la prospettazione del ricorrente, laddove domanda che la casa familiare venga assegnata ai figli delle parti i quali continueranno a convivere con la resistente appare priva di fondamento in quanto posto che l'art. 337 sexies c.c., pur essendo volto alla tutela della prole, non prevede esplicitamente tale possibilità, l'assegnazione della casa familiare in favore dei figli sembrerebbe doversi escludere in ragione del tenore letterale dell'art. 337 sexies comma 2, c.c. laddove sancisce che “Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori” da cui può desumersi che la titolarità di tale diritto non può che riconoscersi solamente in capo ai genitori, salvo casi eccezionali. Peraltro, la natura eccezionale della norma, la quale pone una deroga alle ordinarie previsioni di legge concernenti le limitazioni della proprietà, vale ad escludere una sua possibile interpretazione analogica ex art. 14 disp. prel. c.c.
Al contrario, può accogliersi la domanda esperita dalla resistente in ordine all'assegnazione della casa familiare in suo favore, tanto più, che vi è accordo tra le parti in ordine alla collocazione prevalente dei minori presso la madre all'interno della ex casa familiare. pagina 7 di 12 Riconosciuto il diritto all'assegnazione della casa familiare in capo alla resistente, deve ribadirsi quanto già ritenuto in sede di ordinanza istruttoria vale a dire che per casa familiare si devono intendere soltanto gli spazi catastalmente riferiti all'abitazione adibita a casa familiare, limitatamente a quelli a disposizione del nucleo familiare, prima della disgregazione, utilizzati in via esclusiva dallo stesso e non in ragione di tolleranza e di uso consentito da soggetti terzi rispetto ai coniugi.
In ordine, poi, all'affidamento della prole, posto che nulla può statuirsi in ordine ad , nelle more Per_1 del giudizio divenuta maggiorenne, tuttavia ancora non indipendente economicamente nulla essendo stato sul punto precisato, va rilevato come entrambe le parti abbiano richiesto l'affidamento congiunto del minore con suo collocamento prevalente presso la madre, soluzione che non vi è motivo di Per_2 ritenere possa essere pregiudizievole per quest'ultimo.
Quanto al diritto di visita paterno nei confronti di quest'ultimo, oramai quasi diciasettenne, può confermarsi quanto già disposto in sede di udienza presidenziale, prevedendo che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore, tenendo naturalmente conto degli impegni e dei desiderata del ragazzo in ragione dell'età. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici di potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alternate, dalle ore 19.00 del venerdì Per_2 alle ore 22.00 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15.00 alle ore 21.30. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14.00 del 24 alle ore 22.30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14.00 del 31 dicembre alle ore 22.30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato antecedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro, ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive, nei mesi di luglio ed agosto, il minore trascorrerà venti giorni continuativi con ciascun genitore, con periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Quanto agli oneri genitoriali di mantenimento giova premettere che, com'è noto, sussiste un dovere inderogabile dei genitori in tal senso il cui fondamento ha matrice costituzionale (art. 30 Cost., “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”), con specifica disciplina primaria nell'art. 337 ter c.c., norma che – nel ribadire il principio della c.d. bigenitorialità – attribuisce al giudice il potere di stabilire “la misura e il modo” con cui ciascuno dei genitori “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed all'educazione dei figli” (art. 337 ter, 2° comma, c.c.), a fronte dei correlativi diritti che i figli acquisiscono sin dal momento della nascita e che non vengono meno neanche con il raggiungimento della maggiore età. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli “perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso”, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (…)” (cfr. Cass. 19589/2011; nello stesso senso ex multis Cass. n. 455/2012).
A riguardo è d'uopo rilevare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli deve essere individuato in base alle rispettive sostanze dei genitori ma anche in ragione delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e della valenza dei compiti di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, l'obbligo di mantenimento a carico del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e pagina 8 di 12 materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (cfr. Cass. n. 16739/2020).
Nel caso di specie, posta la necessità di prevedere un contributo al mantenimento nell'interesse del figlio minore va evidenziato che risulta non contestata tra le parti le necessità di prevedere un Per_2 contributo al mantenimento anche per la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, riducendosi il conflitto tra le parti alla sola determinazione del quantum della somma mensile necessaria a soddisfare i bisogni della prole.
Si ritiene, dunque, di dover determinare il contributo al mantenimento mensile, per ciascun figlio, nella somma di € 600,00 mensili anche in ragione, peraltro della corresponsione, da parte del sig. del 70 Pt_1
% delle spese straordinarie che, ferma la loro determinazione in base al protocollo adottato presso il Tribunale di Viterbo, dovranno essere preventivamente concordate.
La somma, già così determinata in sede di udienza presidenziale, appare complessivamente congrua ai criteri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c. dal momento che, quanto alle attuali esigenze dei figli, non sono emerse singolari peculiarità cosicché, deve ritenersi, che queste siano quelle tipiche dei ragazzi prossimi al compimento, o che abbiano già compiuto, la maggiore età, nonché in ragione di quanto emerso circa l'effettivo tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio.
A quest'ultimo riguardo va rilevato che prive di pregio sono risultate, poi, le doglianze della resistente volte a ventilare la disponibilità da parte del ricorrente di redditi e patrimoni ulteriori rispetto a quelli effettivamente dichiarati da quest'ultimo, che, tuttavia, non sono emersi nel corso dell'istruttoria, non avendo parte resistente, benché onerata, fornito alcun elemento di prova in tal senso.
In ordine poi alla scarsa redditività dell'attività svolta dal ricorrente, dedotta dalla sig.ra , la CP_1 quale deriverebbe dalla volontà del di ridurre il proprio reddito netto, va rilevata la mancata Pt_1 efficacia probante del “Giudizio di Redditività” redatto dal Dottor Commercialista e Persona_6 depositato in atti dalla resistente. Va evidenziato, infatti, come l'analisi effettuata dal professionista privato e di parte risenta del confronto tra parametri riferiti a diversi periodi temporali: infatti, si sono considerati da un lato la percentuale di redditività dell'attività svolta dal ricorrente per gli anni 2017, 2018 e 2019 (e pari al € 26,8%; 24%; e 25,3 %) e dall'altro i parametri statistici riferiti al quadriennio 2010 – 2013 e il coefficiente di redditività del 78% previsto dalla l. n. 190/2014 – Legge di Stabilità
2015.
Passando al lato delle spese sostenute dalla famiglia, e in particolare dal occorre considerare che Pt_1 l'interrogatorio formale reso dal ricorrente, con particolare rifermento ai capitoli di prova nn. 8 e 9, ha permesso di chiarire meglio, invece, il tenore di vita familiare. Per quanto attiene ai viaggi, indicati dalla resistente come frequenti (almeno un viaggio all'estero all'anno e un week-end di circa tre o quatto giorni al mese per lo più in città italiane) e in alloggi lussuosi, vale a dire in strutture ricettive a quattro stelle o superiori, va riscontrato che questi solo in parte sono stati ammessi dal ricorrente con la specificazione che, almeno per alcuni, si trattava di “trasferte familiari” organizzate in concomitanza ad eventi professionali del ricorrente stesso, eventualità, dunque, che consentiva presumibilmente un abbattimento dei costi in ragione dei benefit di cui il poteva beneficare per l'occasione nonché per Pt_1 la possibile detraibilità fiscale almeno di alcune spese. Di tale evidenza, peraltro, vi è traccia anche nel documento depositato dalla resistente in allegato all'atto di costituzione e risposta (all.4 – Elenco Viaggi) dove, a titolo di esempio, con riferimento al viaggio in California del 2014, è stato annotato che il costo, al netto dei biglietti aerei pagati dalla resistente, è stato contabilizzato come spesa di lavoro (da ritenersi del per via di un “importante impegno lavorativo”. Peraltro, a dispetto di quanto sembra Pt_1 dedurre la resistente, non possono valere come indici presuntivi idonei a ricostruire il tenore di vita pagina 9 di 12 goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, le vacanze presso le abitazioni dei fratelli della ricorrente (a Capalbio, Londra, e Manchester) o presso i genitori del ricorrente (all.4 – Elenco Viaggi).
Quanto appena esaminato consente di valutare altresì la domanda avanzata dalla resistente e volta al riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento.
Si deve premettere in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità,
“la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. n. 12196/2017). Pertanto, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituale dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.
Risulta evidente che il tenore di vita matrimoniale, per come effettivamente emerso nell'ambito dell'istruttoria e di cui sopra si è dato conto, sia stato prevalentemente determinato dai redditi del ricorrente che in proporzione, tanto nel corso del tempo che anche nell'ultimo periodo, appaiono nettamente superiori a quelli percepiti dalla resistente. Dalla documentazione versata in atti, infatti, è emerso come il ricorrente abbia percepito redditi annuali pari a: € 119.093,00 per l'anno 2021, € 152.659,00 per l'anno 2022, € 171.741,00 per l'anno 2023 mentre la resistente ha percepito redditi annuali pari a € 6.833,00 per l'anno 2021, € 11.660,00 per l'anno 2022 e € 9.975,00 per l'anno 2023. Considerato il diverso rilievo tra le parti anche del patrimonio complessivo in capo a ciascuno, in ragione della tipologia di attività professionale svolta dal ricorrente, come libero professionista medico odontoiatra, la resistente ha sicuramente contribuito al ménage familiare e a incrementare le risorse economiche familiari occupandosi in maniera più stabile della cura della famiglia e dei figli in particolare nei momenti nei quali il resistente si è dedicato maggiormente al lavoro, deve concludersi nel senso del riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 500,00 mensili, confermandosi, in definitiva quanto già stabilito in sede di udienza presidenziale. Tale somma appare congrua a garantire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio alla resistente anche in ragione dei suoi redditi e del suo patrimonio nonché dell'assegnazione già disposta in suo favore della casa familiare.
Da ultimo, contrariamente a quanto richiesto da parte ricorrente, nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione delle autovetture Jeep OK targata FE875DG e EN AN targata FG712TA, risultando evincibile dalla documentazione depositata dalle parti (vd. consultazioni dell'archivio P.r.a. depositate in atti), come le stesse risultino di proprietà rispettivamente del sig. Pt_1
e della sig.ra , valendo, dunque, i principi generali concernenti la proprietà dei beni mobili CP_1 registrati.
pagina 10 di 12 Si prende atto, infine, del reciproco consenso delle parti al rilascio di documenti validi tanto per l'espatrio per loro stessi che per i figli minori e Per_1 Per_2
Le spese di lite, in ragione dei rapporti tra le parti e della natura della causa nonché dell'esito complessivo della stessa, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, e , aventi Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Viterbo, in data 19.8.2000 con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Viterbo al n. 113, p. 2, s. A., anno 2000
- ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile nei quali l'atto è registrato (all'anno 2000, n. 113, p. 2, s. A);
- rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da;
Controparte_1
- dando atto che medio tempore è divenuta maggiorenne e che pertanto nulla occorre Parte_2 disporre in ordine al suo affidamento e collocamento, affida il figlio minore delle parti, Per_2
in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno
[...] congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno prese di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni ordinarie e quotidiane verranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà nell'occasione;
- dispone il collocamento del figlio minore presso la madre nella casa già familiare, in Per_2
Viterbo, Pian di Quercia n. 3/e, che viene dunque assegnata alla sig.ra in Controparte_1 ragione della convivenza con la prole;
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo Per_2 desideri, previo accordo telefonico con la sig.ra e con preavviso di almeno CP_1 ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti, il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici di potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alternate, dalle ore 19.00 del Per_2 venerdì alle ore 22.00 della domenica e, ogni settimana, due giorni infrasettimanali, nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15.00 alle ore 21.30; le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14.00 del 24 alle ore
22.30 del 30 dicembre e dalle ore 22.30 del 30 dicembre alle ore 22.30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive, nei mesi di luglio, ed agosto il minore trascorrerà venti giorni continuativi con ciascun genitore, con periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, e minorenne, la somma complessiva di € 1200,00 (€ 600,00 per ciascun Per_2
pagina 11 di 12 figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie occorrenti per entrambe i figli, da individuarsi secondo il Protocollo assunto in materia dal Tribunale di Viterbo, a carico di nella misura del 70% e Parte_1 carico di per la restante parte del 30%; Controparte_1
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 500,00 mensili, da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
- dà atto del reciproco consenso delle parti al rilascio di documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli minori e Per_1 Per_2
- nulla dispone in ordine alla richiesta assegnazione dei veicoli Jeep OK targata FE875DG
e EN AN targata FG712TA,
- dichiara le spese di lite interamente compensate;
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Caterina Mastropasqua dott. Eugenio Maria Turco
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott.ssa Caterina Mastropasqua Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 168 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto la separazione giudiziale, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 novembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti quanto alle comparse conclusionali (20 + 20), promossa da
, (c.f.: ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Orvieto (TR), Via Loggia dei Mercanti n° 27, presso lo studio dell'avv.
Sergio Finetti il quale lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
(c.f.: ) nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo, Largo F. Nagni n.15, presso lo studio dell'avv. Andrea Genovese
e rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Hoesc e Laura Colombo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione resistente e con P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege
Oggetto: separazione personale
Conclusioni: Per parte ricorrente come da verbale d'udienza del 13 novembre 2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Viterbo adito, previo rigetto delle richieste avversarie tutte, e, segnatamente, quella di
pagina 1 di 12 addebito della separazione a carico del marito, nel merito, - dichiarare la separazione personale dei coniugi e in relazione al matrimonio avvenuto in data Parte_1 CP_1 CP_1
19.08.2000 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Viterbo anno 2000 al n.113-P.
2-S.A.
Uff., con ogni effetto di legge, e con obbligo di reciproco rispetto. - Dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento con i propri redditi familiari e/o di lavoro, con esclusione quindi di qualsivoglia assegno di mantenimento a carico del marito e a favore della moglie. - Assegnare la casa coniugale sita in Viterbo, Strada Pian di Quercia nr.3/E, nella consistenza già definita dal Giudice Istruttore, con gli arredi ivi contenuti ad esclusione degli effetti personali ed altri beni Per_ personali del ricorrente, ai figli e che ivi continueranno ad abitare con la madre Per_2 RA , ponendo a carico di quest'ultima l'onere di farsi carico di tutti le Controparte_1 correlative erogazioni di servizi connesse all'utilizzo dell'immobile, quali acqua, luce, gas, tassa rifiuti, ecc. - Disporre un assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore dei due figli della somma di € 600,00 mensili per ciascuno, da rivalutare annualmente in base all'adeguamento Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, da concordarsi anticipatamente tra i genitori, facendo espressamente riferimento, per queste ultime, al Protocollo vigente al Tribunale di Viterbo in tale materia. Assegno questo da erogarsi mediante bonifico entro il giorno 5 di ogni mese. - Disporre l'assegnazione delle rispettive autovetture utilizzate dai coniugi ad ognuno di essi e più precisamente: - L'autovettura Jeep OK targata FE875DG al marito Dr. . - L'autovettura Parte_1
EN AN targata FG712TA alla moglie . - Disporre l'affidamento Controparte_1 Per_ condiviso dei figli e , con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, con Per_2 modalità di frequentazione e di visita del padre senza una particolare e analitica previsione tenuto conto dell'età della prole, e della possibilità di gestire tale rapporto senza una rigida e specifica disciplina. - In caso di disaccordo tra le parti, il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, Per_ Per_ potrà vedere e tenere con sé il figlio maggiorenne quando questi lo vorrà, e la figlia minore
a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività Natalizie e Pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività Pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio e agosto i figli trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. - Disporre che entrambi i genitori concordino di collaborare fattivamente alla educazione, formazione e istruzione dei figli, assumendo come proprio dovere civile ed umano oltreché giuridico l'obbligo di favorire nei figli l'affetto ed il rispetto verso l'altro genitore. - Disporre che le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, dovranno essere assunti di comune accordo tenendo conto della capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene alla organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé. - Disporre che i coniugi si concedano reciprocamente il nulla osta ai fini del rilascio
e/o del rinnovo dei rispettivi passaporti per sé e per entrambi figli. - Condannare la signora
[...]
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento”; CP_1
Per parte resistente come da verbale di udienza del 13 novembre 2024: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie del caso, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinta, accogliere, per la resistente , come rappresentata ed assistita, le seguenti CONCLUSIONI nel Controparte_1 merito: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 addebitandone la responsabilità al marito e ordinando a chi di dovere le annotazioni legali della Per_ sentenza;
2) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con pagina 2 di 12 Per_ collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
la figlia , divenuta maggiorenne in corso di causa, continuerà a coabitare con la madre nella casa coniugale;
3) assegnare la casa coniugale (comprensiva di soffitta, pertinenze, veranda, zone degli affacci e giardino) sita in Viterbo, via Strada
Pian Di Quercia n. 3/E, con tutto quanto in essa contenuto, alla sig.ra che vi Controparte_1 coabiterà con i figli, con spese di gestione della casa coniugale e delle parti comuni comprese le utenze, a carico del sig. ; 4) disporre a carico del sig. , con decorrenza dal Pt_1 Parte_1 Per_ Per_ deposito del ricorso, un contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente pari, ad € 3.000,00= mensili (€ 1.500,00 per ciascun figlio), da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT-costo vita oltre al 100% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Viterbo da intendersi qui integralmente trascritto, in assenza di diverso accordo delle parti;
5) prevedere le seguenti modalità di visita del padre sig. con il figlio minore Pt_1 Per_ : a) il padre potrà tenere con sè il figlio minore con le seguenti modalità: - infrasettimanale: un giorno infrasettimanale dall'uscita della scuola sino alle ore 21.30/22.00, indicativamente il martedì; - week-end alternati dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.30/22.00; b) sia il padre che la madre trascorreranno con il figlio almeno due settimane anche non consecutive nel periodo estivo tra il mese di giugno, luglio agosto e settembre da definirsi entro il 31 maggio di ogni Per_ anno;
c) il figlio trascorrerà con il padre le festività natalizie e pasquali nelle seguenti modalità, salvo diverso miglior accordo tra i genitori: - festività Natalizie: metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il primo periodo comprensivo del Natale con il secondo periodo comprensivo del Capodanno;
- festività Pasquali: saranno trascorse ad anni alterni con l'uno
o con l'altro genitore;
d) i ponti scolastici saranno trascorsi con i genitori alternandoli tra loro decidendo gli stessi sulla base del calendario scolastico da concordare entro il 30 settembre di ogni Per_ anno;
6) la figlia , divenuta maggiorenne in corso di causa, gestirà autonomamente gli incontri con il padre comunicandoli, comunque, alla madre quale genitore con cui la stessa coabita;
7) i coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio Per_ minore;
8) disporre a carico del sig. , con decorrenza dal deposito del ricorso, un contributo Pt_1 per il mantenimento della moglie sig.ra pari ad € 2.000,00 mensili da versarsi Controparte_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat - costo vita. Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25.1.2022 premetteva: che in data 19.8.2000 aveva Parte_1 contratto matrimonio con optando per il regime patrimoniale della separazione Controparte_1 dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli, (Roma, il 16.9.2006) e (Roma, il Per_1 Per_2
10.4.2008); di svolgere attività di libero professionista come medico odontoiatra mentre la sig.ra era impiegata come insegnante presso un Istituto Scolastico di scuola media inferiore a CP_1
Montefiascone; che la vita matrimoniale, si era svolta in Viterbo, Pian di Quercia n. 3/e, in abitazione in proprietà al 50% del ricorrente e quanto all'altro 50% dei genitori di quest'ultimo, signori
[...]
e , che ne avevano altresì l'usufrutto; che in costanza di matrimonio, il Per_3 Persona_4 ricorrente oltre a svolgere la propria professione, aveva sempre provveduto ai bisogni della famiglia facendosi carico di ogni questione;
che, al contrario, la resistente, pur essendo laureata in architettura, non si era mai preoccupata di procurarsi una attività lavorativa propria e autonoma continuativa, adducendo, inverosimilmente, che tutto il suo tempo e le sue energie erano assorbite dalla cura dei figli, dalla casa e in genere dalla famiglia;
che già nel mese di aprile del 2020, il medesimo aveva spiegato alla moglie di ritenere esaurito il loro rapporto coniugale per poi decidere di tentare di recuperare nuovamente il rapporto matrimoniale in conseguenza della reazione verbalmente violenta della che, in quell'occasione, aveva chiamato i figli quali testimoni per sentire cosa diceva il loro CP_1 padre;
che il tentativo di recuperare il rapporto coniugale non aveva esito positivo, determinando, pagina 3 di 12 peraltro, un aggravamento dei contrasti e delle incompatibilità caratteriali già in precedenza esistenti;
che, in data 20 novembre 2020, tramite legale, il ricorrente comunicava alla moglie la sua intenzione di separarsi manifestando la sua disponibilità ad una procedura consensuale e conciliativa, anche in ragione dell'interesse dei figli;
che nel marzo del 2021 il ricorrente aveva lasciato il domicilio coniugale per andare a vivere in un appartamento di proprietà dei genitori, sito in Capodimonte (VT) Via dei Glicini n. 2; che, sin da subito, aveva manifestato la propria disponibilità a lasciare l'immobile adibito a casa coniugale in uso alla moglie e ai figli, a concorrere al 50% alle spese di gestione della casa, a che i figli fossero collocati prevalente con la madre con loro libera volontà di vedere il padre ogni qualvolta lo desiderassero, tenuto conto dei loro impegni e della loro età, a corrispondere un contributo al mantenimento, per la somma mensile inizialmente di € 400,00 e poi di € 500,00 per ciascun figlio, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie da determinarsi sulla base del
Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo;
che riteneva quantomeno inopportuna la corresponsione di una somma alla resistente a titolo di assegno di mantenimento in ragione della sua ancora giovane età, della laurea dalla stessa conseguita, dell'abilitazione all'insegnamento ottenuta, nonché dell'atteggiamento rinunciatario, tenuto in costanza di matrimonio, che l'aveva sempre indotta a non cercare lavoro e a rifiutare, in quanto ritenute insoddisfacenti, le proposte lavorative pervenutegli.
Ciò posto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale dei coniugi,
e in relazione al matrimonio avvenuto in data 19.08.2000 alla Parte_1 Controparte_1 condizione che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento, disponendo l'assegnazione della casa coniugale, sita in Viterbo, Strada Pian di Quercia n. 3/E con gli arredi ivi contenuti – ad esclusione degli effetti personali ed altri beni personali del ricorrente –, ai figli e Per_1 in modo che vi potessero continuare ad abitare con la madre, nonché Per_2 Controparte_1 di disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre con diritto di visita paterno senza particolare e analitica previsione tenuto conto dell'età della prole e della possibilità di gestire tale rapporto senza una rigida e specifica disciplina, disponendo, altresì, un contributo al mantenimento dei figli a proprio carico della somma di € 500,00 mensili per ciascuno (€ 1.000,00 complessivi) da rivalutare annualmente in base all'adeguamento Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo vigente presso il Tribunale di Viterbo. Chiedeva inoltre di disporre l'assegnazione delle rispettive autovetture utilizzate dai coniugi ad ognuno di essi e più precisamente: - L'autovettura Jeep OK targata FE875DG al marito Dr. - Parte_1 L'autovettura EN AN targata FG712TA alla moglie disporre che i Controparte_1 coniugi prestassero reciprocamente e relativamente ai figli il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto od altro documento equipollente, con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva in giudizio , deducendo: che l'allontanamento dalla casa coniugale Controparte_1 del ricorrente era dipeso dalla relazione extraconiugale intrattenuta da quest'ultimo con la sig.ra inizialmente nascosta alla moglie e in seguito rivelata dallo stesso che Persona_5 Pt_1 esclusivamente a tale relazione doveva imputarsi la crisi coniugale;
che in costanza di matrimonio la stessa aveva assecondato il marito e fatto prevalere le sue esigenze per salvaguardare l'armonia familiare;
che la scelta dell'immobile da adibire a casa coniugale le era stata imposta dal ricorrente, avendo la sig.ra preferito trasferirsi col marito in un appartamento di sua proprietà; che le CP_1 parti avevano deciso di comune accordo che il sig. avrebbe potuto dedicarsi alla professione Pt_1 odontoiatrica e perseguire il successo cui aspirava, facendo affidamento sulla presenza costante e quotidiana della moglie per sorvegliare la crescita dei figli e seguirli nelle loro attività quotidiane;
che il ricorrente aveva sfruttato tale accordo per delegare sempre più le incombenze familiari alla moglie;
che per far fronte alle stesse la resistente aveva rinunciato ad una sua possibile carriera professionale e aveva accettato, in qualità di insegnante, solo supplenze part time e, comunque, prevalentemente, nelle scuole frequentate dai figli così da poter essere loro costantemente vicina;
che per le stesse ragioni, nonché per la sua natura stagionale, l'attività di vendita on line con l'impresa Klema non era pagina 4 di 12 pienamente decollata;
che, in costanza di matrimonio, il sig. si era occupato di tutti i bisogni del Pt_1 ménage familiare soltanto quando questi erano compatibili con la propria attività professionale;
che il ricorrente aveva sempre garantito alla famiglia un alto tenore di vita mettendo a disposizione della moglie somme di denaro importanti ed illimitate, garantendo, anche ai figli, abbigliamento firmato, viaggi, pranzi e cene al ristorante, visite a musei e vita sociale senza restrizioni, oltre all'acquisto della Minicar per la figlia;
che il reddito effettivo del ricorrente era ben superiore a quanto risultante Per_1 dalla dichiarazioni dei redditi depositate dal medesimo e relative agli anni 2020 e 2021; che tale documentazione, peraltro, non era in linea con i criteri di redditività del settore odontoiatrico come riscontrato nella perizia elaborata dal dott. ; che notevole, comunque, era la differenza di Persona_6 reddito tra il ricorrente e la resistente;
che la corresponsione da parte del della somma mensile di € Pt_1
500,00 per ciascun figlio, oltre eventuali e ulteriori regalie nonché il pagamento per intero delle spese relative a tutte le utenze della casa coniugale, confermavano come lo stesso godeva di redditi ben superiori rispetto a quelli dichiarati;
che il tanto in costanza di matrimonio che dopo, solo Pt_1 sporadicamente si era occupato dei figli;
che l'abbandono da parte del della casa coniugale prima Pt_1 dell'udienza Presidenziale dimostrava inequivocabilmente la sua volontà di lasciare alla moglie, collocataria dei figli, l'assegnazione della casa coniugale;
che per casa coniugale doveva intendersi altresì la soffitta, il cui accesso attualmente era precluso per volontà della madre del ricorrente.
Pertanto concludeva, pur aderendo alla domanda di separazione del ricorrente, nonché alla domanda di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e all'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessa e per i figli, chiedendo: l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e non in favore dei figli, ferma la coabitazione di questi ultimi con la madre;
l'esercizio del diritto di visita paterno nelle seguenti modalità: 1) un giorno infrasettimanale dall'uscita della scuola sino alle ore 21.30/22.00, indicativamente il martedì e week-end alternati dal sabato all'uscita dalla scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30/22.00; 2) di disporre che sia il padre che la madre avrebbero trascorso con i figli almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3) che i figli e trascorressero con il padre le Per_1 Per_2 festività natalizie e pasquali nelle seguenti modalità, salvo diverso miglior accordo tra i genitori: festività Natalizie: metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il primo periodo comprensivo del Natale con il secondo periodo comprensivo del Capodanno;
- festività Pasquali: ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
i ponti scolastici con i genitori alternandoli tra loro decidendo gli stessi sulla base del calendario scolastico da concordare entro il 30 settembre di ogni anno;
4) di disporsi a carico del ricorrente, con decorrenza dal deposito del ricorso, un contributo per il mantenimento dei figli minori, e di complessivi € 3.000,00 mensili (€ 1.500,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo da intendersi qui integralmente trascritto;
di disporsi a carico del ricorrente, con decorrenza dal deposito del ricorso, un contributo per il mantenimento della moglie sig.ra pari Controparte_1 ad € 2.000,00 mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
All'udienza presidenziale comparivano entrambe le parti: il ricorrente si riportava al ricorso introduttivo aggiungendo, tuttavia, di essere titolare di tre distinti conti correnti il primo con giacenza di circa 70 mila euro, un secondo con una giacenza ricompresa tra € 3.000,00 e € 4.000,00 ed un terzo con depositati circa € 143.000,00; la resistente, invece, dichiarava: di lavorare come insegnante precaria con uno stipendio mensile di € 850,00 circa, di essere titolare di un primo conto corrente in cui era depositata la somma di € 9.000,00 e un secondo su cui erano depositati i ricavi della sua attività di commercio di sostegni per piante pari a circa € 17.000/18.000.
A scioglimento della riserva assunta, il Presidente della Sezione Civile, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
assegnava la casa familiare sita in Viterbo, via Strada Pian pagina 5 di 12 Di Quercia n. 3/E alla resistente;
disponeva l'affidamento congiunto dei figli e con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni liberamente, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore, e, per il caso di disaccordo, compatibilmente con gli impegni scolastici dei ragazzi, disponendo la frequentazione con il padre a settimane alternate, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 20.30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Quanto alle festività natalizie e pasquali disponeva che le stesse venissero trascorse dai minori con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14.00 del 24 alle ore 20.30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14.00 del 31 dicembre alle ore 20.30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. Disponeva altresì l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento per entrambe i figli, la somma complessiva di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie, in caso di disaccordo, da individuarsi in quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo, nonché l'obbligo in capo al di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 Pt_1 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di assegno di mantenimento.
Concessi i richiesti termini per le memorie istruttorie al giudice delegato alla trattazione della causa, rigettate le prove per testi articolate rispettivamente dalle parti in quanto irrilevante ai fini del decidere e rigettate la richieste avanzate dalla resistente, in particolare di disporre ctu contabile, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché di avvio di un'indagine da parte della Guardia di Finanza, rilevando che le parti ben potevano documentare i propri redditi e risorse, anche con documentazione integrativa e di aggiornamento da richiedersi nel prosieguo dell'istruttoria, non risultando dedotto dall'istante né l'esistenza di specifiche fonti di reddito diverse ed ulteriori da quelle dichiarate dalla controparte e non formalmente individuabili in capo alle parti, né l'impossibilità di procurarsi presso enti documenti né prova di aver inoltrato istanze a tal fine non accolte da soggetti terzi, venivano ammessi i rispettivi interrogatori formali limitatamente ai capitoli ammessi parte resistente CP_1 limitatamente ai capitoli nn. 7, 8, 11 e 12 di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.; parte ricorrente limitatamente ai capitoli nn. 1, 2, 5, 8, 9, 20 e 23 di cui alle memorie ex art. 183, Pt_1 comma 6, n. 2 c.p.c. di parte resistente ). CP_1
All'udienza del 16 novembre 2023, resi gli interrogatori formali ammessi, veniva disposto l'aggiornamento della documentazione patrimoniale e reddituale di entrambe le parti e alla successiva udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. ridotti, quanto alle sole comparse conclusionali, a giorni 20.
2. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso dalle parti, debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti, come da entrambe dedotto, essendo venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi con conseguente impossibilità tanto della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi tanto della continuazione del pregresso rapporto affettivo.
Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta pertanto limitata alla delibazione delle questioni attinenti alle altre domande avanzate da entrambe le parti.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione si osserva che, come noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità
pagina 6 di 12 dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (su queste affermazioni di principio, in genere, cfr. Cass. n. 25966/2016; Cass. n. 18074/2014; Cass. n.
25843/2012; Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 14840/2006). Occorre, dunque, verificare se la violazione, in quanto accertata, a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, rendendosi dunque necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente, a fondamento della propria pretesa ha allegato la relazione extraconiugale intrapresa, ancora in costanza di matrimonio, dal ricorrente con la sig.ra Persona_5 che lo stesso ricorrente le avrebbe confessato.
[...]
La stessa relazione, tuttavia, è stata oggetto di specifico capitolo di prova n. 23 indicato da parte resistente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ai fini dell'interrogatorio formale del ricorrente, il quale, all'udienza del 16 novembre 2023 ha dichiarato che, pur conoscendo la sig.ra per ragioni lavorative dal 2019, ha intrapreso una relazione con la stessa a decorre dal mese di Per_5 giugno 2021.
Tale elemento deve essere valutato alla luce di quanto dichiarato dalla resistente, anch'ella in sede di interrogatorio formale, sui capitoli di prova n. 7 e 8 indicati da parte ricorrente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Difatti, la stessa sig.ra ha confermato sia di aver ricevuto, già nel CP_1 novembre 2020, missiva redatta dal difensore legale del sig. con la quale veniva edotta della
Pt_1 volontà di quest'ultimo di procedere alla separazione, sia della circostanza del trasferimento del sig. in altra casa al fine di non aggravare la crisi familiare già in atto, nel marzo del 2021,
Pt_1 aggiungendo che “nel comunicare il questa intenzione in realtà già creava una criticità perché a
Pt_1 me l'ha detto in una sede, mia figlia l'ha scoperto perché ha visto il e sua madre, mia suocera, in
Pt_1 soffitta preparare i bagagli e a mio figlio ha detto che sarebbe andato via per un periodo” (cfr. verbale d'udienza del 16 novembre 2023).
Ciò posto, alla luce di tali dichiarazioni, deve ritenersi che la crisi coniugale sia antecedente all'inizio della relazione del sig. con la sig.ra e, dunque, che detta relazione non possa Pt_1 Persona_5 considerarsi causativa della crisi relazione coniugale, con conseguente rigetto della domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, la prospettazione del ricorrente, laddove domanda che la casa familiare venga assegnata ai figli delle parti i quali continueranno a convivere con la resistente appare priva di fondamento in quanto posto che l'art. 337 sexies c.c., pur essendo volto alla tutela della prole, non prevede esplicitamente tale possibilità, l'assegnazione della casa familiare in favore dei figli sembrerebbe doversi escludere in ragione del tenore letterale dell'art. 337 sexies comma 2, c.c. laddove sancisce che “Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori” da cui può desumersi che la titolarità di tale diritto non può che riconoscersi solamente in capo ai genitori, salvo casi eccezionali. Peraltro, la natura eccezionale della norma, la quale pone una deroga alle ordinarie previsioni di legge concernenti le limitazioni della proprietà, vale ad escludere una sua possibile interpretazione analogica ex art. 14 disp. prel. c.c.
Al contrario, può accogliersi la domanda esperita dalla resistente in ordine all'assegnazione della casa familiare in suo favore, tanto più, che vi è accordo tra le parti in ordine alla collocazione prevalente dei minori presso la madre all'interno della ex casa familiare. pagina 7 di 12 Riconosciuto il diritto all'assegnazione della casa familiare in capo alla resistente, deve ribadirsi quanto già ritenuto in sede di ordinanza istruttoria vale a dire che per casa familiare si devono intendere soltanto gli spazi catastalmente riferiti all'abitazione adibita a casa familiare, limitatamente a quelli a disposizione del nucleo familiare, prima della disgregazione, utilizzati in via esclusiva dallo stesso e non in ragione di tolleranza e di uso consentito da soggetti terzi rispetto ai coniugi.
In ordine, poi, all'affidamento della prole, posto che nulla può statuirsi in ordine ad , nelle more Per_1 del giudizio divenuta maggiorenne, tuttavia ancora non indipendente economicamente nulla essendo stato sul punto precisato, va rilevato come entrambe le parti abbiano richiesto l'affidamento congiunto del minore con suo collocamento prevalente presso la madre, soluzione che non vi è motivo di Per_2 ritenere possa essere pregiudizievole per quest'ultimo.
Quanto al diritto di visita paterno nei confronti di quest'ultimo, oramai quasi diciasettenne, può confermarsi quanto già disposto in sede di udienza presidenziale, prevedendo che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore, tenendo naturalmente conto degli impegni e dei desiderata del ragazzo in ragione dell'età. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici di potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alternate, dalle ore 19.00 del venerdì Per_2 alle ore 22.00 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15.00 alle ore 21.30. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14.00 del 24 alle ore 22.30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14.00 del 31 dicembre alle ore 22.30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato antecedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro, ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive, nei mesi di luglio ed agosto, il minore trascorrerà venti giorni continuativi con ciascun genitore, con periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Quanto agli oneri genitoriali di mantenimento giova premettere che, com'è noto, sussiste un dovere inderogabile dei genitori in tal senso il cui fondamento ha matrice costituzionale (art. 30 Cost., “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”), con specifica disciplina primaria nell'art. 337 ter c.c., norma che – nel ribadire il principio della c.d. bigenitorialità – attribuisce al giudice il potere di stabilire “la misura e il modo” con cui ciascuno dei genitori “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed all'educazione dei figli” (art. 337 ter, 2° comma, c.c.), a fronte dei correlativi diritti che i figli acquisiscono sin dal momento della nascita e che non vengono meno neanche con il raggiungimento della maggiore età. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli “perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso”, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (…)” (cfr. Cass. 19589/2011; nello stesso senso ex multis Cass. n. 455/2012).
A riguardo è d'uopo rilevare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli deve essere individuato in base alle rispettive sostanze dei genitori ma anche in ragione delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e della valenza dei compiti di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, l'obbligo di mantenimento a carico del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e pagina 8 di 12 materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (cfr. Cass. n. 16739/2020).
Nel caso di specie, posta la necessità di prevedere un contributo al mantenimento nell'interesse del figlio minore va evidenziato che risulta non contestata tra le parti le necessità di prevedere un Per_2 contributo al mantenimento anche per la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, riducendosi il conflitto tra le parti alla sola determinazione del quantum della somma mensile necessaria a soddisfare i bisogni della prole.
Si ritiene, dunque, di dover determinare il contributo al mantenimento mensile, per ciascun figlio, nella somma di € 600,00 mensili anche in ragione, peraltro della corresponsione, da parte del sig. del 70 Pt_1
% delle spese straordinarie che, ferma la loro determinazione in base al protocollo adottato presso il Tribunale di Viterbo, dovranno essere preventivamente concordate.
La somma, già così determinata in sede di udienza presidenziale, appare complessivamente congrua ai criteri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c. dal momento che, quanto alle attuali esigenze dei figli, non sono emerse singolari peculiarità cosicché, deve ritenersi, che queste siano quelle tipiche dei ragazzi prossimi al compimento, o che abbiano già compiuto, la maggiore età, nonché in ragione di quanto emerso circa l'effettivo tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio.
A quest'ultimo riguardo va rilevato che prive di pregio sono risultate, poi, le doglianze della resistente volte a ventilare la disponibilità da parte del ricorrente di redditi e patrimoni ulteriori rispetto a quelli effettivamente dichiarati da quest'ultimo, che, tuttavia, non sono emersi nel corso dell'istruttoria, non avendo parte resistente, benché onerata, fornito alcun elemento di prova in tal senso.
In ordine poi alla scarsa redditività dell'attività svolta dal ricorrente, dedotta dalla sig.ra , la CP_1 quale deriverebbe dalla volontà del di ridurre il proprio reddito netto, va rilevata la mancata Pt_1 efficacia probante del “Giudizio di Redditività” redatto dal Dottor Commercialista e Persona_6 depositato in atti dalla resistente. Va evidenziato, infatti, come l'analisi effettuata dal professionista privato e di parte risenta del confronto tra parametri riferiti a diversi periodi temporali: infatti, si sono considerati da un lato la percentuale di redditività dell'attività svolta dal ricorrente per gli anni 2017, 2018 e 2019 (e pari al € 26,8%; 24%; e 25,3 %) e dall'altro i parametri statistici riferiti al quadriennio 2010 – 2013 e il coefficiente di redditività del 78% previsto dalla l. n. 190/2014 – Legge di Stabilità
2015.
Passando al lato delle spese sostenute dalla famiglia, e in particolare dal occorre considerare che Pt_1 l'interrogatorio formale reso dal ricorrente, con particolare rifermento ai capitoli di prova nn. 8 e 9, ha permesso di chiarire meglio, invece, il tenore di vita familiare. Per quanto attiene ai viaggi, indicati dalla resistente come frequenti (almeno un viaggio all'estero all'anno e un week-end di circa tre o quatto giorni al mese per lo più in città italiane) e in alloggi lussuosi, vale a dire in strutture ricettive a quattro stelle o superiori, va riscontrato che questi solo in parte sono stati ammessi dal ricorrente con la specificazione che, almeno per alcuni, si trattava di “trasferte familiari” organizzate in concomitanza ad eventi professionali del ricorrente stesso, eventualità, dunque, che consentiva presumibilmente un abbattimento dei costi in ragione dei benefit di cui il poteva beneficare per l'occasione nonché per Pt_1 la possibile detraibilità fiscale almeno di alcune spese. Di tale evidenza, peraltro, vi è traccia anche nel documento depositato dalla resistente in allegato all'atto di costituzione e risposta (all.4 – Elenco Viaggi) dove, a titolo di esempio, con riferimento al viaggio in California del 2014, è stato annotato che il costo, al netto dei biglietti aerei pagati dalla resistente, è stato contabilizzato come spesa di lavoro (da ritenersi del per via di un “importante impegno lavorativo”. Peraltro, a dispetto di quanto sembra Pt_1 dedurre la resistente, non possono valere come indici presuntivi idonei a ricostruire il tenore di vita pagina 9 di 12 goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, le vacanze presso le abitazioni dei fratelli della ricorrente (a Capalbio, Londra, e Manchester) o presso i genitori del ricorrente (all.4 – Elenco Viaggi).
Quanto appena esaminato consente di valutare altresì la domanda avanzata dalla resistente e volta al riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento.
Si deve premettere in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità,
“la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. n. 12196/2017). Pertanto, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituale dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.
Risulta evidente che il tenore di vita matrimoniale, per come effettivamente emerso nell'ambito dell'istruttoria e di cui sopra si è dato conto, sia stato prevalentemente determinato dai redditi del ricorrente che in proporzione, tanto nel corso del tempo che anche nell'ultimo periodo, appaiono nettamente superiori a quelli percepiti dalla resistente. Dalla documentazione versata in atti, infatti, è emerso come il ricorrente abbia percepito redditi annuali pari a: € 119.093,00 per l'anno 2021, € 152.659,00 per l'anno 2022, € 171.741,00 per l'anno 2023 mentre la resistente ha percepito redditi annuali pari a € 6.833,00 per l'anno 2021, € 11.660,00 per l'anno 2022 e € 9.975,00 per l'anno 2023. Considerato il diverso rilievo tra le parti anche del patrimonio complessivo in capo a ciascuno, in ragione della tipologia di attività professionale svolta dal ricorrente, come libero professionista medico odontoiatra, la resistente ha sicuramente contribuito al ménage familiare e a incrementare le risorse economiche familiari occupandosi in maniera più stabile della cura della famiglia e dei figli in particolare nei momenti nei quali il resistente si è dedicato maggiormente al lavoro, deve concludersi nel senso del riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 500,00 mensili, confermandosi, in definitiva quanto già stabilito in sede di udienza presidenziale. Tale somma appare congrua a garantire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio alla resistente anche in ragione dei suoi redditi e del suo patrimonio nonché dell'assegnazione già disposta in suo favore della casa familiare.
Da ultimo, contrariamente a quanto richiesto da parte ricorrente, nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione delle autovetture Jeep OK targata FE875DG e EN AN targata FG712TA, risultando evincibile dalla documentazione depositata dalle parti (vd. consultazioni dell'archivio P.r.a. depositate in atti), come le stesse risultino di proprietà rispettivamente del sig. Pt_1
e della sig.ra , valendo, dunque, i principi generali concernenti la proprietà dei beni mobili CP_1 registrati.
pagina 10 di 12 Si prende atto, infine, del reciproco consenso delle parti al rilascio di documenti validi tanto per l'espatrio per loro stessi che per i figli minori e Per_1 Per_2
Le spese di lite, in ragione dei rapporti tra le parti e della natura della causa nonché dell'esito complessivo della stessa, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, e , aventi Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Viterbo, in data 19.8.2000 con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Viterbo al n. 113, p. 2, s. A., anno 2000
- ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile nei quali l'atto è registrato (all'anno 2000, n. 113, p. 2, s. A);
- rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da;
Controparte_1
- dando atto che medio tempore è divenuta maggiorenne e che pertanto nulla occorre Parte_2 disporre in ordine al suo affidamento e collocamento, affida il figlio minore delle parti, Per_2
in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno
[...] congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno prese di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni ordinarie e quotidiane verranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà nell'occasione;
- dispone il collocamento del figlio minore presso la madre nella casa già familiare, in Per_2
Viterbo, Pian di Quercia n. 3/e, che viene dunque assegnata alla sig.ra in Controparte_1 ragione della convivenza con la prole;
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo Per_2 desideri, previo accordo telefonico con la sig.ra e con preavviso di almeno CP_1 ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti, il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici di potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alternate, dalle ore 19.00 del Per_2 venerdì alle ore 22.00 della domenica e, ogni settimana, due giorni infrasettimanali, nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15.00 alle ore 21.30; le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14.00 del 24 alle ore
22.30 del 30 dicembre e dalle ore 22.30 del 30 dicembre alle ore 22.30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive, nei mesi di luglio, ed agosto il minore trascorrerà venti giorni continuativi con ciascun genitore, con periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, e minorenne, la somma complessiva di € 1200,00 (€ 600,00 per ciascun Per_2
pagina 11 di 12 figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie occorrenti per entrambe i figli, da individuarsi secondo il Protocollo assunto in materia dal Tribunale di Viterbo, a carico di nella misura del 70% e Parte_1 carico di per la restante parte del 30%; Controparte_1
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 500,00 mensili, da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
- dà atto del reciproco consenso delle parti al rilascio di documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli minori e Per_1 Per_2
- nulla dispone in ordine alla richiesta assegnazione dei veicoli Jeep OK targata FE875DG
e EN AN targata FG712TA,
- dichiara le spese di lite interamente compensate;
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Caterina Mastropasqua dott. Eugenio Maria Turco
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