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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/08/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4540/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Paolo Pagano che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in San Fele presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Giuseppe Faggella che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da rispettive memorie ex art. 473 bis.28 lett. a) c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 01.12.2023 - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in San Fele il 02.08.1985 e che con decreto del
[...]
30.11.2021 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi
è possibilità di riconciliazione.
Ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli PE
(05.01.2000) e (22.12.2006); che le Persona_2 condizioni della separazione, fra l'altro, prevedono l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, la sua collocazione abitativa prevalente presso la madre e, a carico del padre, il contributo di mantenimento per la prole di 350 euro per il figlio e di 150 euro Persona_2 per la figlia PE
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni della separazione consensuale. Ha chiesto altresì che sia disposta la vendita della casa coniugale sita in San Fele alla via D. Alighieri 147.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di vendita della casa coniugale. Ha dedotto di non essersi mai opposto all'intestazione della suddetta casa ai figli, come concordato in sede di separazione;
che la ricorrente percepisce l'intero assegno unico universale per il figlio , nonché Persona_2
l'indennità di frequenza spettante al ragazzo;
che egli svolge attività lavorativa precaria nei ruoli del personale scolastico
ATA, con reddito annuale di 17.400 euro;
che la sua condizione economica è deteriore rispetto a quella della ricorrente;
che il figlio trascorre molto tempo Persona_2 con lui e ha manifestato la volontà di trasferirsi presso la sua abitazione.
Ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda di vendita della casa coniugale;
che sia confermato il contributo di mantenimento di 150 euro per la figlia maggiorenne, con riduzione a 200 euro di quello per il minore.
All'esito dell'udienza di comparizione, in via temporanea ed urgente sono state confermate le condizioni della separazione.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'ascolto del figlio minorenne ed è stata poi rimessa all'udienza di discussione.
La ricorrente, nel riportarsi al ricorso introduttivo ed ai propri scritti difensivi, ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte in ricorso, con la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali.
Il resistente ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la declaratoria di inammissibilità della domanda volta ad ottenere un provvedimento di vendita e/o di obbligo a vendere la casa coniugale;
la conferma delle statuizioni della separazione in ordine al mantenimento dei figli, la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 09.04.2025, sulla base delle conclusioni come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione. Il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza di comparizione, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale con decreto n. 162/2021 (cron. n.
17958/21) del 30.11.2021, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e le deduzioni del resistente, il quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che, secondo quanto emerge dalla certificazione anagrafica in atti, è stato contratto il 02.08.1995.
Dopo il passaggio in giudicato, la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San
Fele per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, osserva il Tribunale che nelle more del giudizio anche il figlio ha Persona_2 raggiunto al maggiore età, sicché nessun provvedimento va adottato in ordine all'affidamento, alla collocazione abitativa prevalente ed alla frequentazione della prole con il genitore non convivente.
Quanto al mantenimento, le parti sono concordi sul mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di entrambi i figli e sulla loro convivenza con la madre, di tal che va posto a carico del resistente il relativo contributo.
Sulla propria capacità reddituale la ricorrente ha prodotto:
- 730/2020 con redditi da lavoro pari a 22.075 euro
- 730/2021 con redditi da lavoro pari a 21.094 euro
- 730/2022 con redditi da lavoro pari a 21.890 euro
- Giacenza media 2020 del conto UBI Banca di 1.654,80 euro con saldo al 31.12. di 2.608,37 euro
- Giacenza media anno 2021 del conto Intesa San Paolo di
3.512,60 euro con saldo finale al 31.12.2021 di 2.010,89 euro
- Giacenza media anno 2022 del conto Intesa San Paolo di
7115,03 euro e saldo finale al 31.2.2022 di 1.949,59 euro.
Il resistente ha prodotto:
- CU 2023 -> redditi da lavoro dipendente pari a 17.390,61 euro
- CU 2022 -> redditi da lavoro dipendente pari a 15.911,09 euro
- 730/2021 -> con reddito complessivo pari a 15.991 euro
- 730/2022 ->con reddito complessivo pari a 17.471 euro
- Giacenza media anno 2023 del conto Intesa San Paolo di
739,80 euro e saldo finale al 31.12.2023 di 1.522.
Osserva il Tribunale che la ricorrente ha chiesto la conferma del contributo di mantenimento per i figli, come concordato dai coniugi in sede di separazione, e il resistente, pur avendo chiesto, in comparsa di costituzione, la riduzione dell'importo pattuito per il secondo figlio, ha infine precisato le conclusioni in conformità del suddetto accordo.
A giudizio del Tribunale, avuto riguardo all'età dei figli ed alle correlate, presumibili esigenze di vita, alla condizione economica e reddituale delle parti, al tempo trascorso dall'accordo di separazione ed alla concorde richiesta di entrambi i genitori, il contributo di mantenimento per la prole a carico del resistente va confermato in complessivi 500,00 euro mensili (350,00 per il figlio e 150,00 per Persona_2 la figlia , da rivalutare anno per anno secondo gli PE indici Istat-Foi e da versare alla madre entro il giorno 5 del mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico- farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Il resistente ha espresso la volontà che l'assegno unico universale spettante per il figlio sia Persona_2 integralmente percepito dalla ricorrente (v. dichiarazioni rese dal resistente all'udienza del 18.04.2024: “sono d'accordo che
l'assegno unico sia percepito integralmente dalla ricorrente finché il ragazzo vivrà con lei”).
Sulla scorta dell'accordo delle parti, dunque, l'assegno unico universale per il figlio sarà percepito per intero Persona_2 dalla ricorrente.
La domanda di vendita della casa coniugale, proposta dalla ricorrente, va dichiarata inammissibile per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c. rispetto alla domanda di divorzio.
Ed invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la richiamata disposizione consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno (ad eccezione, ora, del danno c.d. endofamiliare), essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima cfr.
Cass. 10356/2005; Cass. 6424/2017).
L'adesione del resistente alla domanda di conferma del contributo di mantenimento per i figli, come pattuito in sede di separazione, solo nella fase conclusionale del presente procedimento e, dall'altro lato, l'inammissibilità della domanda di vendita della casa coniugale giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso del 01.12.2023, ogni diversa istanza,
[...] deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in San Parte_1 Controparte_1
Fele il 02.08.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Fele dell'anno 1995, Parte II,
Serie A, n. 3;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) pone a carico del resistente il contributo di mantenimento per la prole di complessivi € 500,00 mensili, di cui € 350,00 per il figlio ed € 150,00 per la figlia Persona_2 PE da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 del mese;
d) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come individuate e disciplinate in motivazione;
e) dà atto che l'assegno unico universale per il figlio Per_2
sarà integralmente percepito dalla madre
[...] convivente;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 07.07.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4540/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Paolo Pagano che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in San Fele presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Giuseppe Faggella che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da rispettive memorie ex art. 473 bis.28 lett. a) c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 01.12.2023 - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in San Fele il 02.08.1985 e che con decreto del
[...]
30.11.2021 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi
è possibilità di riconciliazione.
Ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli PE
(05.01.2000) e (22.12.2006); che le Persona_2 condizioni della separazione, fra l'altro, prevedono l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, la sua collocazione abitativa prevalente presso la madre e, a carico del padre, il contributo di mantenimento per la prole di 350 euro per il figlio e di 150 euro Persona_2 per la figlia PE
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni della separazione consensuale. Ha chiesto altresì che sia disposta la vendita della casa coniugale sita in San Fele alla via D. Alighieri 147.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di vendita della casa coniugale. Ha dedotto di non essersi mai opposto all'intestazione della suddetta casa ai figli, come concordato in sede di separazione;
che la ricorrente percepisce l'intero assegno unico universale per il figlio , nonché Persona_2
l'indennità di frequenza spettante al ragazzo;
che egli svolge attività lavorativa precaria nei ruoli del personale scolastico
ATA, con reddito annuale di 17.400 euro;
che la sua condizione economica è deteriore rispetto a quella della ricorrente;
che il figlio trascorre molto tempo Persona_2 con lui e ha manifestato la volontà di trasferirsi presso la sua abitazione.
Ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda di vendita della casa coniugale;
che sia confermato il contributo di mantenimento di 150 euro per la figlia maggiorenne, con riduzione a 200 euro di quello per il minore.
All'esito dell'udienza di comparizione, in via temporanea ed urgente sono state confermate le condizioni della separazione.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'ascolto del figlio minorenne ed è stata poi rimessa all'udienza di discussione.
La ricorrente, nel riportarsi al ricorso introduttivo ed ai propri scritti difensivi, ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte in ricorso, con la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali.
Il resistente ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la declaratoria di inammissibilità della domanda volta ad ottenere un provvedimento di vendita e/o di obbligo a vendere la casa coniugale;
la conferma delle statuizioni della separazione in ordine al mantenimento dei figli, la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 09.04.2025, sulla base delle conclusioni come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione. Il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza di comparizione, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale con decreto n. 162/2021 (cron. n.
17958/21) del 30.11.2021, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e le deduzioni del resistente, il quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che, secondo quanto emerge dalla certificazione anagrafica in atti, è stato contratto il 02.08.1995.
Dopo il passaggio in giudicato, la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San
Fele per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, osserva il Tribunale che nelle more del giudizio anche il figlio ha Persona_2 raggiunto al maggiore età, sicché nessun provvedimento va adottato in ordine all'affidamento, alla collocazione abitativa prevalente ed alla frequentazione della prole con il genitore non convivente.
Quanto al mantenimento, le parti sono concordi sul mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di entrambi i figli e sulla loro convivenza con la madre, di tal che va posto a carico del resistente il relativo contributo.
Sulla propria capacità reddituale la ricorrente ha prodotto:
- 730/2020 con redditi da lavoro pari a 22.075 euro
- 730/2021 con redditi da lavoro pari a 21.094 euro
- 730/2022 con redditi da lavoro pari a 21.890 euro
- Giacenza media 2020 del conto UBI Banca di 1.654,80 euro con saldo al 31.12. di 2.608,37 euro
- Giacenza media anno 2021 del conto Intesa San Paolo di
3.512,60 euro con saldo finale al 31.12.2021 di 2.010,89 euro
- Giacenza media anno 2022 del conto Intesa San Paolo di
7115,03 euro e saldo finale al 31.2.2022 di 1.949,59 euro.
Il resistente ha prodotto:
- CU 2023 -> redditi da lavoro dipendente pari a 17.390,61 euro
- CU 2022 -> redditi da lavoro dipendente pari a 15.911,09 euro
- 730/2021 -> con reddito complessivo pari a 15.991 euro
- 730/2022 ->con reddito complessivo pari a 17.471 euro
- Giacenza media anno 2023 del conto Intesa San Paolo di
739,80 euro e saldo finale al 31.12.2023 di 1.522.
Osserva il Tribunale che la ricorrente ha chiesto la conferma del contributo di mantenimento per i figli, come concordato dai coniugi in sede di separazione, e il resistente, pur avendo chiesto, in comparsa di costituzione, la riduzione dell'importo pattuito per il secondo figlio, ha infine precisato le conclusioni in conformità del suddetto accordo.
A giudizio del Tribunale, avuto riguardo all'età dei figli ed alle correlate, presumibili esigenze di vita, alla condizione economica e reddituale delle parti, al tempo trascorso dall'accordo di separazione ed alla concorde richiesta di entrambi i genitori, il contributo di mantenimento per la prole a carico del resistente va confermato in complessivi 500,00 euro mensili (350,00 per il figlio e 150,00 per Persona_2 la figlia , da rivalutare anno per anno secondo gli PE indici Istat-Foi e da versare alla madre entro il giorno 5 del mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico- farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Il resistente ha espresso la volontà che l'assegno unico universale spettante per il figlio sia Persona_2 integralmente percepito dalla ricorrente (v. dichiarazioni rese dal resistente all'udienza del 18.04.2024: “sono d'accordo che
l'assegno unico sia percepito integralmente dalla ricorrente finché il ragazzo vivrà con lei”).
Sulla scorta dell'accordo delle parti, dunque, l'assegno unico universale per il figlio sarà percepito per intero Persona_2 dalla ricorrente.
La domanda di vendita della casa coniugale, proposta dalla ricorrente, va dichiarata inammissibile per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c. rispetto alla domanda di divorzio.
Ed invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la richiamata disposizione consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno (ad eccezione, ora, del danno c.d. endofamiliare), essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima cfr.
Cass. 10356/2005; Cass. 6424/2017).
L'adesione del resistente alla domanda di conferma del contributo di mantenimento per i figli, come pattuito in sede di separazione, solo nella fase conclusionale del presente procedimento e, dall'altro lato, l'inammissibilità della domanda di vendita della casa coniugale giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso del 01.12.2023, ogni diversa istanza,
[...] deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in San Parte_1 Controparte_1
Fele il 02.08.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Fele dell'anno 1995, Parte II,
Serie A, n. 3;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) pone a carico del resistente il contributo di mantenimento per la prole di complessivi € 500,00 mensili, di cui € 350,00 per il figlio ed € 150,00 per la figlia Persona_2 PE da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 del mese;
d) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come individuate e disciplinate in motivazione;
e) dà atto che l'assegno unico universale per il figlio Per_2
sarà integralmente percepito dalla madre
[...] convivente;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 07.07.2025
La Presidente est.