Art. 1. (( 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, e' consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,n. 322 . 2. Il confezionamento dei formaggi suindicati e' effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, anche in piu' pezzi, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:.
a) denominazione di vendita;
b) elenco degli ingredienti;
c) data di produzione;
d) quantita' netta ovvero dicitura "da vendersi a peso";
e) luogo di origine o di provenienza;
f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonche' sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
g) condizioni opportune di conservazione )) ((1))
a) denominazione di vendita;
b) elenco degli ingredienti;
c) data di produzione;
d) quantita' netta ovvero dicitura "da vendersi a peso";
e) luogo di origine o di provenienza;
f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonche' sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
g) condizioni opportune di conservazione )) ((1))