CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18750 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RL IM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG Delia Cardia che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18750 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 07/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, emessa in data 4 marzo 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi convalidava il fermo di CO RL per il delitto di duplice omicidio compiuto dall'indagato, insieme al fratello, in danno di RE RO e SE AD nispettivamente 22 e 21 anni prima, come ricostruito sulla base delle indicazioni rese da un altro fratello (NO, collaborante con la giustizia) del fermato. Il provvedimento qui impugnato riporta, ai fini del quadro indiziario, le dichiarazioni di NO RL riscontrate dal teste oculare dell'omicidio "RO" (BI SS), dalla moglie dello AD (la quale, già all'epoca dei fatti, aveva fornito un identikit che corrispondeva al volto del RL CO) e dagli esiti delle intercettazioni di cui si riportano ampi stralci di interesse;
esso è motivato anche sul rispetto dei presupposti di legge, sul movente "economico" dei delitti e, in particolare, sul pericolo di fuga rispetto alla gravità dei delitti di omicidio dei quali si era maturata la certezza dell'impunità e alla circostanza che, da una nota della p.g. secondo la quale il fermato avrebbe iniziato a dismettere i beni di sua proprietà, nonché sulla base del contenuto, come interpretato, di un'intercettazione di una conversazione carpita tra il fratello co-indagato CO e la moglie di RL CO nella quale si fa riferimento al fatto che si sarebbe già "preparato la valigia" e "girato bandiera", così intendendo che vi fosse un progetto concreto di darsi alla fuga. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, CO RL chiedendone l'annullamento sulla base di un unico coacervato motivo ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per l'evidente assenza dei presupposti per la convalida del decreto di fermo con riferimento al pericolo di fuga, nonché per l'illogicità della motivazione, in merito al pericolo di fuga, sulla base delle indagini svolte da cui è emersa la piena consapevolezza degli indagati di essere sottoposti a indagine per il delitto di omicidio e di non aver mai posto in essere atti preparativi a un'eventuale fuga. 2.1. In sintesi, il difensore afferma che il ricorrente sapeva da tempo di essere oggetto di indagine per il duplice omicidio, come provato dal sopralluogo effettuato dalla p.g. presso l'immobile adibito a ex falegnameria di proprietà del RL e dalle intercettazioni delle conversazioni in atti in cui il RL, parlando con la moglie, esprime il timore di essere arrestato a breve. Si contesta che il pericolo di fuga ipotizzato, dal pubblico ministero prima e dal Gip poi, non sarebbe ancorato a circostanze di fatto effettivamente sussistenti. Si contesta, infine, l'interpretazione data alla frase pronunciata dalla moglie del RL "hai capito? Ti hanno usato e gettato! Si sono già d'accordo ... ecco perché stava tutto arzillo, fino 1 4 ‘, a poco tempo fa stava con la fifa in culo, a terra, il primo che si è preparato la valigia e mò ha girato bandiera", la quale andrebbe intesa nel senso che essa fosse riferibile al fratello CO che "avrebbe dimostrato di farsi la valigia e girare bandiera, nel senso di abbandonare il fratello CO ad un destino diverso da quello evidentemente comune". 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo posto alla base del ricorso è infondato. Le doglianze poste con il ricorso non riescono a intaccare la motivazione posta alla base del provvedimento impugnato. 2. Il Gip, nel motivare il pericolo di fuga, ha considerato l'effetto dirompente della collaborazione del fratello del ricorrente rispetto alla convinzione maturata che dopo più di venti anni non si sarebbero potuti individuare i responsabili del duplice omicidio. Quali elementi concreti per ritenere la sussistenza del pericolo di fuga sono posti in rilievo i risultati delle intercettazioni da cui si desume la conoscenza dell'indagine, il timore di essere condannato all'ergastolo e la frase secondo la quale si fosse pensato a fuggire il cui riscontro è esplicitato in una nota della p.g. - non allegata, né considerata apparentemente dal difensore - secondo la quale il fermato avrebbe iniziato a dismettere i beni di sua proprietà. Sul significato dell'intercettazione contestato dalla difesa del ricorrente va qui ribadito i princìpi di diritto secondo i quali "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli Michele, Rv. 282337) e, ancora, "in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile" (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558). TT travisamento della prova, oltre a non essere stato specificamente dedotto, non appare sussistere al pari del difetto di motivazione come affermato in ricorso. Va, infatti, considerato che l'interpretazione fatta propria dal Tribunale si basa, quale riscontro al senso considerato, proprio sulla nota della p.g. da cui emerge la volontà del ricorrente di dismettere i propri beni. 2 Le circostanze, appena riportate, alla base della valutazione effettuata dal giudice di merito sul pericolo di fuga sono coerenti con l'indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui "ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete" (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Coscioni, Rv. 276449 - 02) e «ai fini della convalida del fermo, l'apprezzamento del requisito del pericolo di fuga - in quanto valutazione prognostica, "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto, della rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia - è insindacabile in sede di legittimità ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale, quanto al significato da attribuire alle emergenze procedimen tali, secondo canoni di ragionevolezza» (Sez. 2,n. 33531 del 16/06/2021, PMT C/ Ferrara Melchiorre, Rv. 281861). Tali canoni sono stati rispettati nel provvedimento impugnato che risulta, pertanto, immune dai vizi rappresentati in ricorso. 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva il rigetto del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. P. Q . M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/9/2022
lette le conclusioni del PG Delia Cardia che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18750 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 07/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, emessa in data 4 marzo 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi convalidava il fermo di CO RL per il delitto di duplice omicidio compiuto dall'indagato, insieme al fratello, in danno di RE RO e SE AD nispettivamente 22 e 21 anni prima, come ricostruito sulla base delle indicazioni rese da un altro fratello (NO, collaborante con la giustizia) del fermato. Il provvedimento qui impugnato riporta, ai fini del quadro indiziario, le dichiarazioni di NO RL riscontrate dal teste oculare dell'omicidio "RO" (BI SS), dalla moglie dello AD (la quale, già all'epoca dei fatti, aveva fornito un identikit che corrispondeva al volto del RL CO) e dagli esiti delle intercettazioni di cui si riportano ampi stralci di interesse;
esso è motivato anche sul rispetto dei presupposti di legge, sul movente "economico" dei delitti e, in particolare, sul pericolo di fuga rispetto alla gravità dei delitti di omicidio dei quali si era maturata la certezza dell'impunità e alla circostanza che, da una nota della p.g. secondo la quale il fermato avrebbe iniziato a dismettere i beni di sua proprietà, nonché sulla base del contenuto, come interpretato, di un'intercettazione di una conversazione carpita tra il fratello co-indagato CO e la moglie di RL CO nella quale si fa riferimento al fatto che si sarebbe già "preparato la valigia" e "girato bandiera", così intendendo che vi fosse un progetto concreto di darsi alla fuga. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, CO RL chiedendone l'annullamento sulla base di un unico coacervato motivo ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per l'evidente assenza dei presupposti per la convalida del decreto di fermo con riferimento al pericolo di fuga, nonché per l'illogicità della motivazione, in merito al pericolo di fuga, sulla base delle indagini svolte da cui è emersa la piena consapevolezza degli indagati di essere sottoposti a indagine per il delitto di omicidio e di non aver mai posto in essere atti preparativi a un'eventuale fuga. 2.1. In sintesi, il difensore afferma che il ricorrente sapeva da tempo di essere oggetto di indagine per il duplice omicidio, come provato dal sopralluogo effettuato dalla p.g. presso l'immobile adibito a ex falegnameria di proprietà del RL e dalle intercettazioni delle conversazioni in atti in cui il RL, parlando con la moglie, esprime il timore di essere arrestato a breve. Si contesta che il pericolo di fuga ipotizzato, dal pubblico ministero prima e dal Gip poi, non sarebbe ancorato a circostanze di fatto effettivamente sussistenti. Si contesta, infine, l'interpretazione data alla frase pronunciata dalla moglie del RL "hai capito? Ti hanno usato e gettato! Si sono già d'accordo ... ecco perché stava tutto arzillo, fino 1 4 ‘, a poco tempo fa stava con la fifa in culo, a terra, il primo che si è preparato la valigia e mò ha girato bandiera", la quale andrebbe intesa nel senso che essa fosse riferibile al fratello CO che "avrebbe dimostrato di farsi la valigia e girare bandiera, nel senso di abbandonare il fratello CO ad un destino diverso da quello evidentemente comune". 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo posto alla base del ricorso è infondato. Le doglianze poste con il ricorso non riescono a intaccare la motivazione posta alla base del provvedimento impugnato. 2. Il Gip, nel motivare il pericolo di fuga, ha considerato l'effetto dirompente della collaborazione del fratello del ricorrente rispetto alla convinzione maturata che dopo più di venti anni non si sarebbero potuti individuare i responsabili del duplice omicidio. Quali elementi concreti per ritenere la sussistenza del pericolo di fuga sono posti in rilievo i risultati delle intercettazioni da cui si desume la conoscenza dell'indagine, il timore di essere condannato all'ergastolo e la frase secondo la quale si fosse pensato a fuggire il cui riscontro è esplicitato in una nota della p.g. - non allegata, né considerata apparentemente dal difensore - secondo la quale il fermato avrebbe iniziato a dismettere i beni di sua proprietà. Sul significato dell'intercettazione contestato dalla difesa del ricorrente va qui ribadito i princìpi di diritto secondo i quali "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli Michele, Rv. 282337) e, ancora, "in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile" (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558). TT travisamento della prova, oltre a non essere stato specificamente dedotto, non appare sussistere al pari del difetto di motivazione come affermato in ricorso. Va, infatti, considerato che l'interpretazione fatta propria dal Tribunale si basa, quale riscontro al senso considerato, proprio sulla nota della p.g. da cui emerge la volontà del ricorrente di dismettere i propri beni. 2 Le circostanze, appena riportate, alla base della valutazione effettuata dal giudice di merito sul pericolo di fuga sono coerenti con l'indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui "ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete" (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Coscioni, Rv. 276449 - 02) e «ai fini della convalida del fermo, l'apprezzamento del requisito del pericolo di fuga - in quanto valutazione prognostica, "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto, della rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia - è insindacabile in sede di legittimità ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale, quanto al significato da attribuire alle emergenze procedimen tali, secondo canoni di ragionevolezza» (Sez. 2,n. 33531 del 16/06/2021, PMT C/ Ferrara Melchiorre, Rv. 281861). Tali canoni sono stati rispettati nel provvedimento impugnato che risulta, pertanto, immune dai vizi rappresentati in ricorso. 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva il rigetto del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. P. Q . M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/9/2022