CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2023, n. 7382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7382 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. ALESSANDRO ANGELOZZI, per il ricorrente, che, nel riportarsi ai motivi dell'impugnazione e alla memoria difensiva pervenuta in data 14 novembre 2022, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 giugno 2021 la Corte di appello di Ancona in parziale riforma della pronuncia del 31 gennaio 2018 del Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, nei confronti dei OL CO, ha concesso il beneficio 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 7382 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 30/11/2022 della non menzione ed escludendo la continuazione tra i fatti di cui ai capi A) e B) ravvisando in essi un'unica condotta, ha rideterminato la pena in mesi 3 e giorni 20 di reclusione, confermando la sentenza nel resto. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato per il reato di cui al capo A) (Artt.81,582 cod. pen.) e di cui al capo B) (artt.582,585 cod. pen), concesse le circostanze attenuanti generiche e ravvisato il vincolo della continuazione, alla pena di mesi 4 di reclusione condizionalmente sospesa. Le imputazioni si riferiscono alle lesioni provocate dal ricorrente nei confronti della persona offesa IN UL giudicate guaribili in un tempo superiore ai 20 giorni provocate colpendolo con violenti schiaffi, calci e pugni e con un bicchiere di vetro rotto. In Ascoli Piceno il 2 marzo 2014. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità del ricorrente. In particolare, la Corte territoriale avrebbe totalmente omesso di rispondere allo specifico motivo di appello con il quale si era evidenziato che dalla testimonianza del teste RI IO emergeva la estraneità del ricorrente alla lesione provocata con l'utilizzo della bottiglia di vetro, essendosi trattato di una lesione che la persona offesa si era procurata da sola. La stessa versione era stata fornita da una ulteriore testimone, SE RI, la cui dichiarazione è stata totalmente ignorata dalla sentenza impugnata che ha contraddittoriamente concluso che l'episodio delle lesioni era avvenuto in assenza di testimoni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.Già con l'atto di appello la difesa dell'imputato aveva proposto specifiche censure in relazione alla omessa valutazione da parte del giudice di primo grado delle testimonianze di RI DI, cameriere del ristorante, e SE RI, cuoca del ristorante, le cui dichiarazioni, già riportate nella sentenza di primo grado, sono nuovamente richiamate nella sentenza di appello e dalle quali univocamente risulta che: - la sera dei fatti, a seguito del rifiuto della persona offesa, cuoco del ristorante, di preparare un'altra pizza, era intervenuto l'attuale ricorrente, il OL, proprietario del ristorante, che aveva con modi bruschi ordinato al dipendente di cucinare la pizza. Era nata una violenta discussione tra i due con offese e spinte 2 reciproche sino a quando la persona offesa, dopo avere rotto una bottiglia di vetro si era ferito da solo con la stessa. 1.1. La sentenza impugnata, dopo avere riportato i contenuti di tutti i contributi dichiarativi, compreso quello della persona offesa che ha sostenuto di essere stato ferito con il frammento di vetro rotto della bottiglia ad opera dell'attuale imputato, conclude per la sussistenza della penale responsabilità del ricorrente "[..]essendo stata la ferita da taglio all'avambraccio infertac0 OL in assenza di testimoni[..] (p.9). L'affermazione dell'assenza dei testimoni è palesemente in contrasto con i contributi dichiarativi forniti dai richiamati RI e SE, le cui narrazioni non sono stato. peraltro oggetto, nella sentenza impugnata, di alcuna valutazione in punto di attendibilità/inattendibilità. Né la Corte territoriale ha operato un vaglio di attendibilità della persona offesa limitandosi a riportare il contenuto della sua testimonianza. Anche il rinvio per relationem operato dalla Corte territoriale ai contenuti della sentenza di primo grado non è in grado di rispondere alle censure proposte, dal momento che il ricorrente aveva già con l'atto di appello proposto le medesime doglianze perché la contraddittorietà palese era già stata riconosciuta nella sentenza di primo grado. La sentenza impugnata prosegue valutando unicamente in termini di inattendibilità la versione del ricorrente, coincidente con quella dei testi richiamati, ritenendo che la versione del gesto autolesionistico è inverosimile "essendo ciò escluso dal contesto". 2.Appare evidente il vizio motivazionale della sentenza impugnata in termini di contraddittorietà e di manifesta illogicità dal momento che la stessa giunge alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente sulla base della deposizione della persona offesa, in relazione alla quale omette un giudizio di attendibilità, affermando contraddittoriamente che i fatti sono accaduti in assenza di testimoni, laddove nelle pagine precedenti ha riportato la narrazione dei testi RI e SE, testimoni oculari dell'accaduto portatori di una diversa versione dei fatti e le cui dichiarazioni non sono state oggetto di alcuna valutazione. 3. La sentenza va dunque annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia, affinché la Corte territoriale chiarisca i motivi per i quali la persona offesa è da ritenersi attendibile, prenda in considerazione i contributi dichiarativi dei testimoni RI e SE e valutandone l'attendibilità/inattendibilità, chiarisca i motivi per i quali la versione della persona offesa debba essere eventualmente considerata credibile rispetto alle diverse versioni fornite dai testi indicati.
PQM
3 nsore Il Presidente Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 30 novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. ALESSANDRO ANGELOZZI, per il ricorrente, che, nel riportarsi ai motivi dell'impugnazione e alla memoria difensiva pervenuta in data 14 novembre 2022, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 giugno 2021 la Corte di appello di Ancona in parziale riforma della pronuncia del 31 gennaio 2018 del Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, nei confronti dei OL CO, ha concesso il beneficio 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 7382 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 30/11/2022 della non menzione ed escludendo la continuazione tra i fatti di cui ai capi A) e B) ravvisando in essi un'unica condotta, ha rideterminato la pena in mesi 3 e giorni 20 di reclusione, confermando la sentenza nel resto. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato per il reato di cui al capo A) (Artt.81,582 cod. pen.) e di cui al capo B) (artt.582,585 cod. pen), concesse le circostanze attenuanti generiche e ravvisato il vincolo della continuazione, alla pena di mesi 4 di reclusione condizionalmente sospesa. Le imputazioni si riferiscono alle lesioni provocate dal ricorrente nei confronti della persona offesa IN UL giudicate guaribili in un tempo superiore ai 20 giorni provocate colpendolo con violenti schiaffi, calci e pugni e con un bicchiere di vetro rotto. In Ascoli Piceno il 2 marzo 2014. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità del ricorrente. In particolare, la Corte territoriale avrebbe totalmente omesso di rispondere allo specifico motivo di appello con il quale si era evidenziato che dalla testimonianza del teste RI IO emergeva la estraneità del ricorrente alla lesione provocata con l'utilizzo della bottiglia di vetro, essendosi trattato di una lesione che la persona offesa si era procurata da sola. La stessa versione era stata fornita da una ulteriore testimone, SE RI, la cui dichiarazione è stata totalmente ignorata dalla sentenza impugnata che ha contraddittoriamente concluso che l'episodio delle lesioni era avvenuto in assenza di testimoni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.Già con l'atto di appello la difesa dell'imputato aveva proposto specifiche censure in relazione alla omessa valutazione da parte del giudice di primo grado delle testimonianze di RI DI, cameriere del ristorante, e SE RI, cuoca del ristorante, le cui dichiarazioni, già riportate nella sentenza di primo grado, sono nuovamente richiamate nella sentenza di appello e dalle quali univocamente risulta che: - la sera dei fatti, a seguito del rifiuto della persona offesa, cuoco del ristorante, di preparare un'altra pizza, era intervenuto l'attuale ricorrente, il OL, proprietario del ristorante, che aveva con modi bruschi ordinato al dipendente di cucinare la pizza. Era nata una violenta discussione tra i due con offese e spinte 2 reciproche sino a quando la persona offesa, dopo avere rotto una bottiglia di vetro si era ferito da solo con la stessa. 1.1. La sentenza impugnata, dopo avere riportato i contenuti di tutti i contributi dichiarativi, compreso quello della persona offesa che ha sostenuto di essere stato ferito con il frammento di vetro rotto della bottiglia ad opera dell'attuale imputato, conclude per la sussistenza della penale responsabilità del ricorrente "[..]essendo stata la ferita da taglio all'avambraccio infertac0 OL in assenza di testimoni[..] (p.9). L'affermazione dell'assenza dei testimoni è palesemente in contrasto con i contributi dichiarativi forniti dai richiamati RI e SE, le cui narrazioni non sono stato. peraltro oggetto, nella sentenza impugnata, di alcuna valutazione in punto di attendibilità/inattendibilità. Né la Corte territoriale ha operato un vaglio di attendibilità della persona offesa limitandosi a riportare il contenuto della sua testimonianza. Anche il rinvio per relationem operato dalla Corte territoriale ai contenuti della sentenza di primo grado non è in grado di rispondere alle censure proposte, dal momento che il ricorrente aveva già con l'atto di appello proposto le medesime doglianze perché la contraddittorietà palese era già stata riconosciuta nella sentenza di primo grado. La sentenza impugnata prosegue valutando unicamente in termini di inattendibilità la versione del ricorrente, coincidente con quella dei testi richiamati, ritenendo che la versione del gesto autolesionistico è inverosimile "essendo ciò escluso dal contesto". 2.Appare evidente il vizio motivazionale della sentenza impugnata in termini di contraddittorietà e di manifesta illogicità dal momento che la stessa giunge alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente sulla base della deposizione della persona offesa, in relazione alla quale omette un giudizio di attendibilità, affermando contraddittoriamente che i fatti sono accaduti in assenza di testimoni, laddove nelle pagine precedenti ha riportato la narrazione dei testi RI e SE, testimoni oculari dell'accaduto portatori di una diversa versione dei fatti e le cui dichiarazioni non sono state oggetto di alcuna valutazione. 3. La sentenza va dunque annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia, affinché la Corte territoriale chiarisca i motivi per i quali la persona offesa è da ritenersi attendibile, prenda in considerazione i contributi dichiarativi dei testimoni RI e SE e valutandone l'attendibilità/inattendibilità, chiarisca i motivi per i quali la versione della persona offesa debba essere eventualmente considerata credibile rispetto alle diverse versioni fornite dai testi indicati.
PQM
3 nsore Il Presidente Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 30 novembre 2022