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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12178 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 33994/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI AN spirati i termini assegnati – fino al 26.11.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tuscania 35, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Giuseppe Florio, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 legale in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario Daniela
Di Giorgio del Direttore della Sede Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, in via Giulio Romano , 46 presso la sede . Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei indennità accompagno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 CP_1 vederlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagno dovutile in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al n. R.G. 28820/2023 e definito, all'esito di CTU, con decreto di omologazione depositato in data 21.5.2024, notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi. CP_ L' costituendosi in giudizio, ha resistito al ricorso.
All'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 26.11.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 27.5.2024 l'intestato Tribunale ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal gennaio 2024 e che la ha trasmesso all' tutta la documentazione necessaria per procedere Pt_1 CP_3 all'erogazione della provvidenza (cfr. doc.ne allegata al ricorso).
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento dal gennaio 2024 così come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei arretrati, oltre interessi legali sui ratei CP_3 arretrati dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto all'indennità di accompagno (art. 1 l. Parte_1
18/'80) a decorrere dal gennaio 2024;
2 2. - condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei relativi ratei CP_1 arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi CP_1
€ 2.150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della ricorrente e da distrarsi.
Roma, 27.11.2025
il Giudice
SI AN
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI AN spirati i termini assegnati – fino al 26.11.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tuscania 35, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Giuseppe Florio, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 legale in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario Daniela
Di Giorgio del Direttore della Sede Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, in via Giulio Romano , 46 presso la sede . Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei indennità accompagno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 CP_1 vederlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagno dovutile in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al n. R.G. 28820/2023 e definito, all'esito di CTU, con decreto di omologazione depositato in data 21.5.2024, notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi. CP_ L' costituendosi in giudizio, ha resistito al ricorso.
All'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 26.11.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 27.5.2024 l'intestato Tribunale ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal gennaio 2024 e che la ha trasmesso all' tutta la documentazione necessaria per procedere Pt_1 CP_3 all'erogazione della provvidenza (cfr. doc.ne allegata al ricorso).
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento dal gennaio 2024 così come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei arretrati, oltre interessi legali sui ratei CP_3 arretrati dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto all'indennità di accompagno (art. 1 l. Parte_1
18/'80) a decorrere dal gennaio 2024;
2 2. - condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei relativi ratei CP_1 arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi CP_1
€ 2.150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della ricorrente e da distrarsi.
Roma, 27.11.2025
il Giudice
SI AN
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