Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/06/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1825 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) il 2.12.1954 e , cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
nata Palermo (PA) l'8.06.1989, elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti. Galioto Pietro e Galioto Maurizio, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
– attori –
CONTRO
- , cod. fisc. nata a [...] il CP_1 C.F._3
27.11.1931, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. D'Amico
Aurelio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- , cod. fisc. nato a Parte_3 C.F._4
Bagheria (PA) 3.06.1955 ed elettivamente domiciliato presso lo studio
- cod. fisc. , nato Parte_4 C.F._5
a Palermo (PA) il 18.04.1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Graviano Caterina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- , nato a [...] il [...], , Parte_5 Parte_6
nato a [...] l'[...], , nata in [...] il Parte_7
4.12.1977, nella qualità di eredi di , cod. fisc. Parte_3
, nato a [...] il [...] (e deceduto in C.F._6
Palermo in data 12.11.2020);
, cod. fisc. , nato a [...] il Parte_8 C.F._7
7.01.1941, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Graviano
Caterina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– convenuti –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex
art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del processo, a norma dell'art. 305 c.p.c., per mancata riassunzione nel termine di tre mesi dell'evento interruttivo, ossia la morte della parte costituita , avvenuta il 12.11.2020. Parte_3 L'evento interruttivo è stato comunicato dal difensore del de cuius con note scritte depositate il 3.06.2021 in sostituzione dell'udienza del
10.06.2021.
Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte “l'evento della morte della
parte costituita, che sia dichiarato in udienza nella specie, mediante nota
scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art.
300 c.p.c., comma 2, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal
momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la
prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre
dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei
confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il
momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale
dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente
ricognitiva” (Cass., n. 16797/2022; v. anche Cass. n. 11487/2024 e Cass.,
n. 32845/2022).
Il provvedimento del giudice che dichiara l'interruzione ha, infatti, natura meramente ricognitiva.
Ne consegue che, essendo stato dichiarato l'evento interruttivo il
3.06.2021, il ricorso in riassunzione depositato dalla parte attrice in data
18.10.2021 risulta tardivo, in quanto oltrepassa il termine perentorio di tre mesi. Ad ogni buon conto, per mera completezza, anche a voler far decorrere il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del provvedimento del giudice che ha dichiarato l'interruzione (ossia il 15.06.2021), il termine risulterebbe comunque spirato.
Per il computo dei termini mensili e annuali — fra i quali è ricompreso quello previsto dall'art. 305 c.p.c. — a norma dell'art. 155, comma 2,
c.p.c. si segue il calendario comune e il calcolo avviene non ex numero
bensì ex numeratione dierum.
In altre parole, la scadenza si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello da cui il termine decorre, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo (ex
plurimis, v. Cass., n. 33730/2024).
Va comunque ricordato che, al termine di cui all'art. 305 c.p.c., si applica la sospensione feriale, sicché non deve tenersi conto del periodo dall'1 al
31 agosto di ogni anno, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014.
Orbene, nel caso di specie, anche a voler considerare come dies a quo il martedì 15.06.2021, il termine per la riassunzione (non considerando il mese di agosto) è scaduto venerdì 15.10.2021. Ne deriva che la riassunzione effettuata mediante ricorso depositato il 18.10.2021 è tardiva.
Trattandosi di termine perentorio, l'estinzione opera di diritto.
Quanto al regime delle spese di lite, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione tra le parti, in ragione delle circostanze che hanno determinato l'esito del presente procedimento. Parimenti, le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, sono poste definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita,
definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del processo;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
PONE definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U. liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 6.06.2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
Riccardo Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.