Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2001, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA EL POPOLO AL022 20/0 1 LA CORT U CASSAZIONE Oggetto SULAGIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio IANNOTTA R.G.N. 15710/98 -Consigliere Dott. Antonio VELLA 18259/98 4603 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Cron. Rep. 702 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - - Rel. Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 741, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE GAETANO, che lo difende, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE atti;
Richiesta copia studio AL SOLE 24 ORE dal Sig.
- ricorrente -
per dirtti 1. 300 2001
contro
IL CANCELLIERE TOSTI DI VALMINUTA FULCO, TOSTI DI VALMINUTA AGNESE;
- intimati -
LIRE 3000 CANCELLERIA e sul 2° ricorso n' 18259/98 proposto da: . . VALMINUTA FULCO, TOSTI DI VALMINUTA AGNESE, TOSTI DI domiciliati in ROMA VIA BRUXELLES 43, 2000 elettivamente CG064053 1973 presso lo studio dell'avvocato SABINI LANDO, che li -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
FR AN;
intimato avverso la sentenza n. 970/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 25/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1'Avvocato Gaetano SALVATORE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udio l'Avvocato Lando SABINI, difensore dei ricorrenti incidentali che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il inammissibilità rigetto del ricorso principale ed dell'incidentale. ........ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 26/6/95 OS e SE TI di Valminuta, esponendo di essere proprietari di un terreno sito a Lanuvio, località Piano Marano, censito al catasto alla partita 2175, foglio 13, part.174 e che il detto terreno era abusivamente occupate da RA e AR FR, li convennero entrambi in giudizio per sentirli condannare al rilascio dell'immobile. 1 convenuti si costituirono entrambi e, mentre il AR FR eccepi il proprio difetto di legittimazione passiva, il RA FR, chiese, in via riconvenzionale, che fosse accertato in suo favore l'avvenuto acquisto della proprietà del terreno per usucapione. A tale riguardo, dedusse che, con scrittura privata del 1956, IN TI di Valminuta, dante causa degli attori, gli aveva concesSO a mezzadria il fondo di circa otto ettari di cui ±aceva parte il terreno oggetto di causa;
che con scrittura privata del 4/4/74 il contratto di mezzadria era stato sciolto consensualmente e gli era stata riconosciuta dal TI la proprietà di quattro ettari di terreno, formalmente trasferitagli con rogito per notaio Massimi del 26/2/75; che egli aveva trattenuto gli altri quattro ettari possedendoli in modo pacifico ed indisturbato, per cui a partire dal 4/4/74 (data della scrittura privata) 0, a voler tutto concedere, dal 26/2/75 (data del rogito), erano trascorsi, fino alla citazione in giudizio (26/6/95) i 20 anni utili per l'usucapione. Con sentenza 7/1/97 il Tribunale, in funzione di Giudice Unico accolse la domanda degli attori nei confronti di RA FR, di cui rigettò la domanda riconvenzionale, ordinandogli di rilasciare il fondo ai TI. Con sentenza 25/3/98, la Corte d'appello di Roma confermò la decisione del primo giudice nei confronti di RA FR, ritenendo che non solo non era stata raggiunta la prova univoca del possesso ad usucapionem, ma, anche a volere ammettere che un tale possesso vi fosse stato, non era comunque decorso il termine ventennale di usucapione. La Corte accolse, invece, il gravame di AR FR, rigettando la domanda proposta dai TI nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva. della sentenza ha proposto Per la cassazione ricorso RA FR formulando due motivi di censura illustrati da una memoria. Hanno resistito al gravame TI con controricorso col quale hanno proposto ricorso incidentale basato su un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Va anzitutto disposta la riunione dei due ricorsi, in quanti proposti avversO la medesima sentenza ed esaminato per primo il ricorso principale, proposto da RA FR, basato su due motivi. Col primo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli vizi di motivazione artt.246, 253, 116 cod. proc. civ. per avere la sentenza preso in considerazione, per escludere la prova del possesso ad usucapionem, soltanto le deposizioni di parte TI, senza minimamente tenere conto che i ben sette testi di parte FR avevano tutti confermato che RA FR aveva posseduto ininterrottamente uti dominus il terreno oggetto di causa per oltre vent'anni; la sentenza, inoltre, aveva ritenuto decisiva la deposizione del teste QU IN, senza considerare che costui era inattendibile, sia per essere stato il procuratore generale del defunto IN TI sia perché confuso ed incerto a causa dell'avanzata età. La censura non merita accoglimento. Contrariamente а quanto si afferma nel ricorso, la sentenza ha ben tenuto conto che 1 testi indotti dal ricorrente avevano fornito dichiarazioni а lui favorevoli, tant'è che ha ritenuto superfluo soffermarsi sul contenuto delle stesse, ma ha altresì considerato che le deposizioni dei testi di parte TI, esaminate nel loro complesso, rendevano non univoca la prova dell'esercizio da parte del FR di un possesso pacifico ed indisturbato. La decisione, quindi, non è stata basata soltanto sulle deposizioni dei testi di parte TI, né, tra queste, è stata considerata determinante la deposizione del teste QU IN ΑΙ contrario, la prova testimoniale stata esaminata nel suo insieme e ritenuta non univoca essendo emersi contrasti tra i testi di una parte e quelli dell'altra parte. La motivazione è esauriente rispetto alla logica e conforme ai principi che regolano l'onere probatorio e la valutazione delle prove da parte del giudice, secondo i quali mentre spetta alla parte che deduce а suo favore l'avvenuto acquisto di un bene immobile per usucapione fornire la prova del possesso utile all'usucapione, rientra tra i poteri del giudice di merito il libero apprezzamento delle prove fornite dalle parti. La doglianza, peraltro generica quanto al contenuto delle deposizioni decisive che sarebbero state trascurate dal giudice d'appello, si traduce in un'inammissibile censura di merito. -- Col secondo motivo si denuncia violazione 11 dell'artt.183 cod. proc. civ. come novellato dall'art. 17 L.353/90, nonchè degli artt.1965, 2720 cod.civ, per avere la sentenza aderito pedissequamente alla decisione del primo giudice, secondo cui, anche volendo ammettere un possessO pacifico ed ininterrotto da parte di RA FR, non era comunque decorso il termine ventennale per l'usucapione, a causa dell'interruzione verificatasi per effetto del ricorso per spoglio proposto dal TI in data 20/10/94. La censura ё inammissibile per mancanza di interesse. La sentenza è basata su due autonome rationes La prima, decidendi. consistente nella considerazione censurata col primo motivo della- mancata prova del possesso pacifico ed ininterrotto. La seconda, basata sulla censurata col secondo motivo che considerazione ammettendo come dimostrato un possesso "anche non si era compiuto il pacifico ed ininterrotto", termine ventennale di usucapione. Pertanto, una volta disatteso il primo motivo, viene meno ) 1'interesse del ricorrente ad attaccare la sentenza ratio decidendi nella seconda (Cass.Sez.Un.1484/97). - Con il ricorso incidentale i resistenti III censurato la sentenza nella parte in cui, hanno rigettata la domanda da essi proposta nei confronti di AR FR, li ha condannati al pagamento in favore del predetto delle spese del doppio grado di giudizio. Con tale statuizione il giudice di merito non avrebbe tenuto conto, secondo i ricorrenti, che l'evocazione in giudizio anche di AR FR era stata necessaria perché gli attori, all'atto della proposizione della domanda, ignoravano quale dei due FR fosse l'effettivo occupante abusivo del terreno. il ricorso va dichiarato inammissibile. Esso, infatti, non è stato notificato alla parte (AR FR) contro la quale è rivolto. giustifica la L'esito del giudizio compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il principale. Dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa le spese di causa tra le parti costituite. Roma, 1 dicembre 2000 presidente L'estensore Wan Cowell IL CANCELLERE C1 Franzes Catania 69000 310000 DEPOSITATO FEB. 2001IN CELLERIA 1097 129,11 Roma ECT 456T 30 15 Frances 2067 19.00 172.00 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 28.3.2011 serie 4 al n. 17667 versate € 172,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)