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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 10 aprile 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 106 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso di Parte_1
primo grado, dal Prof.Avv. Antonio Pileggi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Chiana, n.48;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dal
1 Prof. Avv. Domenico Garofalo ed elettivamente domiciliati in Potenza, , alla via
Sanremo n.154 presso lo studio dell'avv.to Luigi Lozzini.
APPELLATO
OGGETTO: Riapertura procedimento disciplinare ex art.55 ter , comma 2,
del D. Lgs.n.161/2001. Appello avverso la sentenza n. 290/2024 del 30 maggio
2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui il la respinto Controparte_1
l'istanza del 22 maggio 2020 di riapertura del procedimento disciplinare definito con il licenziamento per giusta causa irrogato in data 6 novembre 2012 e, per l'effetto, ordinare al di riaprire il procedimento disciplinare, Controparte_1
ai sensi dell'art.55 ter comma 2 del D. Lgs. N.165/2001; in subordine,
condannare il al risarcimento dei danni derivati dalla Parte_2
mancata sospensione del procedimento disciplinare senza attendere l'esito del giudizio penale, in misura pari all'intero ammontare dell'ultima retribuizione globale di fatto dalla data del licenziamneto fino alla data del pensionamento,
con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia la Corte adita respingere l'appello, con vittoria delle spese del grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato il 27 maggio 2021, , licenziato dal Comune Parte_1
per giusta causa in data 6 novembre 2012, assolto in sede penale CP_1
“perché il fatto non sussiste” con sentenza n.545 dell'11 luglio 2019 della Corte
di Appello di Potenza, passata in giudicato, chiedeva al giudice adito di dichiarare l'illegittimità del provvedimento del con cui era Controparte_1
stata respinta la sua istanza finalizzata alla riapetura del procedimento disciplinare, con conseguente ordine al di procedere alla Controparte_1
riapertura di tale procedimento disciplinare ed, in subordine, al risarcimento dei danni correlati alla mancata sospensione del procedimento disciplinare,
parametrati alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino a quella di pensionamento per limiti di età (gennaio 2032).
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto della domanda, stante la sua infondatezza.
All'udienza di discussione del 30 maggio 2024, il giudice adito respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.377,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva che la chiesta riapertura del procedimento disciplinare, a seguito della sentenza di assoluzione,
passata in giudicato, fosse incompatibile con il giudicato civile che si era formato sull'intimato licenziamento, stante, altresì, il principio di autonomia tra giudizio civile di impugnativa del licenziamento e quello penale.
3 Avverso tale sentenza, ha proposto appello nei confronti del Parte_1
in persona del Sindaco p.t., deducendo l'assoluta non Controparte_1
condivisibilità della sentenza impugnata, insistendo sull'applicabilità dell'art.55
ter comma 2 del D. Lgs. N.165/2001.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata l'udienza di discussione con decreto in atti, si costituiva l'appellato, che depositava memoria difensiva, a sua volta, concludendo come in atti..
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si è pronunciata, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e va, perciò, accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.6514/2025 ha affermato che l'art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo introdotto dall'art. 69
del d.lgs. n. 150 del 2009, si interpreta nel senso che, qualora sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, l'ufficio competente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale anche nel
4 caso in cui sia intervenuto il giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata prima della sentenza penale irrevocabile.
L'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva:
«1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'art. 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'art. 55-bis, comma
1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità
dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il
5 processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità
competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto,
altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento,
mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto dall'art. 55- bis. Ai fini delle determinazioni conclusive,
l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 e 1 bis, del codice di procedura penale».
Nella formulazione di cui alla riforma operata dal d.lgs. n. 75/2017 la norma non ha, peraltro, subito variazioni sostanziali.
L'efficacia delle sentenze penali nel giudizio disciplinare è regolata dall'art. 653
cod. proc. pen., che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e a quella di condanna, rispettivamente quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso, e quanto all'accertamento della sussistenza
6 del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
L'art. 55-ter ha introdotto la regola generale dell'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, contemplandone la possibilità di sospensione, che
è dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità dell'accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano,
senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione dell'illecito disciplinare al proprio dipendente (Cass. n.
8410/2018).
Il venir meno della cd. pregiudiziale penale ha reso necessario regolare per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei due procedimenti, pur rimanendo l'Amministrazione libera di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti accertati;
il legislatore ha, dunque, previsto un meccanismo di raccordo per risolvere possibili conflitti tra l'esito dei due procedimenti, pur nella rispettiva autonomia (Cass. n. 29376/2018).
Muovendo da detta premessa la Corte di Cassazione aveva già osservato che l'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001 ha la finalità di adeguare, in ragione delle peculiari esigenze pubblicistiche, l'esito disciplinare, in melius o in peius, alla statuizione penale (Cass. n. 25901/2021); ha inoltre chiarito che la distinzione tra il sistema
7 penale e quello disciplinare, fra loro autonomi, si riduce ove sia necessario assicurare una coerenza di giudicati (Cass. n. 36456/2022).
E' stato, altresì, precisato che l'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001 delinea un procedimento unitario che si articola in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell'addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già alla base della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, è in tutto o in parte intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione nei termini sopra ricordati.
Pertanto la determinazione conclusiva, assunta a seguito della riapertura del procedimento disciplinare a fronte di sentenza irrevocabile di assoluzione, di conferma o modifica, in quest'ultimo caso ragionevolmente in senso favorevole al lavoratore, della sanzione già irrogata, ha effetti ex tunc, e anche l'accertamento dell'illegittimità della stessa non può che operare ex tunc.
E' stato dunque enunciato il seguente principio di diritto: «l'art. 55-ter, commi
1, 2 e 4 del d.lgs. n. 165/2001, nel regolare i possibili conflitti tra l'esito del procedimento penale concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione e l'esito del procedimento disciplinare concluso con l'irrogazione di una sanzione,
prevede un procedimento unitario, articolato in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell'addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già oggetto della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, in tutto o in parte è intervenuta sentenza irrevocabile di
8 assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso.
La determinazione di conferma o modifica della sanzione già irrogata ha effetti ex tunc, e l'accertamento in sede giurisdizionale dell'illegittimità della stessa non può che operare ex tunc» (Cass. n. 29376/2018).
La Corte di Cassazione ha, inoltre, escluso che il meccanismo previsto dall'art. 55- ter d.lgs. n. 165/2001 comporti la duplicazione dell'esercizio del potere disciplinare (Cass. n. 36456/2022 cit.).
Anche nel caso di riapertura del procedimento disciplinare, disposta ai sensi dell'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, il procedimento disciplinare, seppur articolato in due fasi, resta comunque unitario sin dall'inizio, e termina solo all'esito di quello penale, di talché la sanzione inflitta nella fase iniziale ha natura provvisoria e non esaurisce il potere della P.A. la quale, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, in base agli identici fatti storici può infliggere una sanzione diversa e finale, che non si aggiunge alla prima, ma la sostituisce integralmente.
Si è infatti chiarito che “…la sanzione inflitta, eventualmente, per prima dalla
P.A., che non si avvalga del potere di sospendere il procedimento disciplinare,
non esaurisce il correlato potere perché non conclude il procedimento. La
sanzione che viene irrogata dopo la sentenza penale passata in giudicato, in base agli identici fatti storici, è, invece, quella finale, che porta a termine detto procedimento. Il procedimento disciplinare, quindi, termina solo all'esito di
9 quello penale e resta unitario dall'inizio; la sanzione inflitta in principio dalla
P.A. rientra nella fase iniziale di un procedimento unitario articolato in due fasi la seconda delle quali, per conseguire un adeguato raccordo tra disciplinare e penale, presuppone il rinnovo della contestazione dell'addebito, che deve avvenire in ragione dei medesimi fatti storici alla base di quella originaria in relazione ai quali è, in tutto o in parte, intervenuta sentenza penale irrevocabile”.
Non si può dunque parlare di riedizione del potere disciplinare, in quanto il procedimento disciplinare si conclude solo all'esito di quello penale e resta unitario dall'inizio; la sanzione inflitta in principio dalla P.A. rientra nella fase iniziale di un procedimento unitario articolato in due fasi la seconda delle quali,
per conseguire un adeguato raccordo tra disciplinare e penale, presuppone il rinnovo della contestazione dell'addebito, che deve avvenire in ragione dei medesimi fatti storici alla base di quella originaria in relazione ai quali è, in tutto o in parte, intervenuta sentenza penale irrevocabile (Cass. n. 37322/2022). Non
si è attenuta a tali principi la sentenza gravata, che in ragione del passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato la legittimità del licenziamento irrogato a , ha ritenuto del tutto infondata e inammissibile la richiesta Parte_1
di riapertura del procedimento disciplinare formulata ai sensi dell'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001.
Quindi, l'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, in quanto volto ad impedire, attraverso il meccanismo sopra descritto, un esito dell'iniziativa disciplinare difforme da quello del processo penale, trova applicazione anche nel caso in cui sia stato
10 giudizialmente impugnato il licenziamento irrogato prima della sentenza irrevocabile che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, e sulla legittimità di tale licenziamento si sia formato il giudicato civile.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, qualora la parte abbia proposto istanza di riapertura entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale che abbia riconosciuto che il fatto storico addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'Amministrazione è infatti tenuta a riaprire il procedimento disciplinare mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito tenendo conto del giudicato penale di assoluzione sul medesimo fatto.
E' stato, inoltre, chiarito che residua sempre la possibilità di un autonomo apprezzamento, operando il principio secondo cui il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attesa la diversità dei presupposti delle relative responsabilità,
fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità – e, dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione – operato nel giudizio penale (v. Cass. S.U. n. 14344/2015;
Cass. S.U. n. 23778/2010; Cass. S.U. n. 1120/2000).
Infatti il giudicato di assoluzione non determina l'automatica archiviazione del procedimento disciplinare, ben potendo l'amministrazione rivalutare il fatto,
11 fermo restando che lo stesso non può essere ricostruito in termini difformi rispetto a quelli accertati in sede penale (in tal senso, Cass. n. 11948/2019; Cass.
n. 3659/2021).
Nel caso in cui la sanzione disciplinare sia stata irrogata per una pluralità di fatti,
e per alcuni di essi sia successivamente intervenuta pronuncia penale irrevocabile che abbia riconosciuto che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, il rinnovo della contestazione dell'addebito deve essere effettuato riguardo ai medesimi fatti storici già alla base della prima contestazione disciplinare tenendo conto della sentenza penale irrevocabile di assoluzione che abbia riconosciuto che parte di essi non sussistono o non costituiscono illecito penale o che il dipendente medesimo non li ha commessi. In tal caso, l'Amministrazione dovrà
adottare le determinazioni conclusive sulla base dell'accertamento operato in sede penale confermando o modificando la sanzione già irrogata;
dovrà dunque verificare se i fatti per i quali non è intervenuta la sentenza penale irrevocabile di assoluzione sono sufficienti a sorreggere la sanzione originariamente irrogata.
In conclusione, in accolgimento del motivo principale di gravame, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi l'illegittimità del provvedimento del del 14 luglio 2020 e, per l'effetto, ordinarsi al Controparte_1 CP_1
in persona del Sindaco p.t., di procedere alla riapertura del procedimento
[...]
disciplinare, definito con il licenziamento per giusta causa del 6 novembre 2012,
nei confronti dell'appellante.
12 Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 – valore indeterminabile – parametro minimo epurato della fase istrittoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 106 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti del Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco p.t., avverso la sentenza n. 290/2024 del 30
[...]
maggio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'illegittimità del provvedimento del del 14 luglio 2020 Controparte_1
e, per l'effetto, ordina al in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
di procedere alla riapertura del procedimento disciplinare, definito con il licenziamento per giusta causa del 6 novembre 2012, nei confronti dell'appellante.
2) Condanna il appellato al pagamento, in favore dell'appellante, CP_1
delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 3.028,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA
e RF come per legge.
Potenza, 10 aprile 2025
13 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 10 aprile 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 106 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso di Parte_1
primo grado, dal Prof.Avv. Antonio Pileggi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Chiana, n.48;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dal
1 Prof. Avv. Domenico Garofalo ed elettivamente domiciliati in Potenza, , alla via
Sanremo n.154 presso lo studio dell'avv.to Luigi Lozzini.
APPELLATO
OGGETTO: Riapertura procedimento disciplinare ex art.55 ter , comma 2,
del D. Lgs.n.161/2001. Appello avverso la sentenza n. 290/2024 del 30 maggio
2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui il la respinto Controparte_1
l'istanza del 22 maggio 2020 di riapertura del procedimento disciplinare definito con il licenziamento per giusta causa irrogato in data 6 novembre 2012 e, per l'effetto, ordinare al di riaprire il procedimento disciplinare, Controparte_1
ai sensi dell'art.55 ter comma 2 del D. Lgs. N.165/2001; in subordine,
condannare il al risarcimento dei danni derivati dalla Parte_2
mancata sospensione del procedimento disciplinare senza attendere l'esito del giudizio penale, in misura pari all'intero ammontare dell'ultima retribuizione globale di fatto dalla data del licenziamneto fino alla data del pensionamento,
con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia la Corte adita respingere l'appello, con vittoria delle spese del grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato il 27 maggio 2021, , licenziato dal Comune Parte_1
per giusta causa in data 6 novembre 2012, assolto in sede penale CP_1
“perché il fatto non sussiste” con sentenza n.545 dell'11 luglio 2019 della Corte
di Appello di Potenza, passata in giudicato, chiedeva al giudice adito di dichiarare l'illegittimità del provvedimento del con cui era Controparte_1
stata respinta la sua istanza finalizzata alla riapetura del procedimento disciplinare, con conseguente ordine al di procedere alla Controparte_1
riapertura di tale procedimento disciplinare ed, in subordine, al risarcimento dei danni correlati alla mancata sospensione del procedimento disciplinare,
parametrati alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino a quella di pensionamento per limiti di età (gennaio 2032).
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto della domanda, stante la sua infondatezza.
All'udienza di discussione del 30 maggio 2024, il giudice adito respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.377,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva che la chiesta riapertura del procedimento disciplinare, a seguito della sentenza di assoluzione,
passata in giudicato, fosse incompatibile con il giudicato civile che si era formato sull'intimato licenziamento, stante, altresì, il principio di autonomia tra giudizio civile di impugnativa del licenziamento e quello penale.
3 Avverso tale sentenza, ha proposto appello nei confronti del Parte_1
in persona del Sindaco p.t., deducendo l'assoluta non Controparte_1
condivisibilità della sentenza impugnata, insistendo sull'applicabilità dell'art.55
ter comma 2 del D. Lgs. N.165/2001.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata l'udienza di discussione con decreto in atti, si costituiva l'appellato, che depositava memoria difensiva, a sua volta, concludendo come in atti..
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si è pronunciata, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e va, perciò, accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.6514/2025 ha affermato che l'art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo introdotto dall'art. 69
del d.lgs. n. 150 del 2009, si interpreta nel senso che, qualora sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, l'ufficio competente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale anche nel
4 caso in cui sia intervenuto il giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata prima della sentenza penale irrevocabile.
L'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva:
«1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'art. 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'art. 55-bis, comma
1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità
dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il
5 processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità
competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto,
altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento,
mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto dall'art. 55- bis. Ai fini delle determinazioni conclusive,
l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 e 1 bis, del codice di procedura penale».
Nella formulazione di cui alla riforma operata dal d.lgs. n. 75/2017 la norma non ha, peraltro, subito variazioni sostanziali.
L'efficacia delle sentenze penali nel giudizio disciplinare è regolata dall'art. 653
cod. proc. pen., che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e a quella di condanna, rispettivamente quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso, e quanto all'accertamento della sussistenza
6 del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
L'art. 55-ter ha introdotto la regola generale dell'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, contemplandone la possibilità di sospensione, che
è dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità dell'accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano,
senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione dell'illecito disciplinare al proprio dipendente (Cass. n.
8410/2018).
Il venir meno della cd. pregiudiziale penale ha reso necessario regolare per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei due procedimenti, pur rimanendo l'Amministrazione libera di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti accertati;
il legislatore ha, dunque, previsto un meccanismo di raccordo per risolvere possibili conflitti tra l'esito dei due procedimenti, pur nella rispettiva autonomia (Cass. n. 29376/2018).
Muovendo da detta premessa la Corte di Cassazione aveva già osservato che l'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001 ha la finalità di adeguare, in ragione delle peculiari esigenze pubblicistiche, l'esito disciplinare, in melius o in peius, alla statuizione penale (Cass. n. 25901/2021); ha inoltre chiarito che la distinzione tra il sistema
7 penale e quello disciplinare, fra loro autonomi, si riduce ove sia necessario assicurare una coerenza di giudicati (Cass. n. 36456/2022).
E' stato, altresì, precisato che l'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001 delinea un procedimento unitario che si articola in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell'addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già alla base della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, è in tutto o in parte intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione nei termini sopra ricordati.
Pertanto la determinazione conclusiva, assunta a seguito della riapertura del procedimento disciplinare a fronte di sentenza irrevocabile di assoluzione, di conferma o modifica, in quest'ultimo caso ragionevolmente in senso favorevole al lavoratore, della sanzione già irrogata, ha effetti ex tunc, e anche l'accertamento dell'illegittimità della stessa non può che operare ex tunc.
E' stato dunque enunciato il seguente principio di diritto: «l'art. 55-ter, commi
1, 2 e 4 del d.lgs. n. 165/2001, nel regolare i possibili conflitti tra l'esito del procedimento penale concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione e l'esito del procedimento disciplinare concluso con l'irrogazione di una sanzione,
prevede un procedimento unitario, articolato in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell'addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già oggetto della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, in tutto o in parte è intervenuta sentenza irrevocabile di
8 assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso.
La determinazione di conferma o modifica della sanzione già irrogata ha effetti ex tunc, e l'accertamento in sede giurisdizionale dell'illegittimità della stessa non può che operare ex tunc» (Cass. n. 29376/2018).
La Corte di Cassazione ha, inoltre, escluso che il meccanismo previsto dall'art. 55- ter d.lgs. n. 165/2001 comporti la duplicazione dell'esercizio del potere disciplinare (Cass. n. 36456/2022 cit.).
Anche nel caso di riapertura del procedimento disciplinare, disposta ai sensi dell'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, il procedimento disciplinare, seppur articolato in due fasi, resta comunque unitario sin dall'inizio, e termina solo all'esito di quello penale, di talché la sanzione inflitta nella fase iniziale ha natura provvisoria e non esaurisce il potere della P.A. la quale, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, in base agli identici fatti storici può infliggere una sanzione diversa e finale, che non si aggiunge alla prima, ma la sostituisce integralmente.
Si è infatti chiarito che “…la sanzione inflitta, eventualmente, per prima dalla
P.A., che non si avvalga del potere di sospendere il procedimento disciplinare,
non esaurisce il correlato potere perché non conclude il procedimento. La
sanzione che viene irrogata dopo la sentenza penale passata in giudicato, in base agli identici fatti storici, è, invece, quella finale, che porta a termine detto procedimento. Il procedimento disciplinare, quindi, termina solo all'esito di
9 quello penale e resta unitario dall'inizio; la sanzione inflitta in principio dalla
P.A. rientra nella fase iniziale di un procedimento unitario articolato in due fasi la seconda delle quali, per conseguire un adeguato raccordo tra disciplinare e penale, presuppone il rinnovo della contestazione dell'addebito, che deve avvenire in ragione dei medesimi fatti storici alla base di quella originaria in relazione ai quali è, in tutto o in parte, intervenuta sentenza penale irrevocabile”.
Non si può dunque parlare di riedizione del potere disciplinare, in quanto il procedimento disciplinare si conclude solo all'esito di quello penale e resta unitario dall'inizio; la sanzione inflitta in principio dalla P.A. rientra nella fase iniziale di un procedimento unitario articolato in due fasi la seconda delle quali,
per conseguire un adeguato raccordo tra disciplinare e penale, presuppone il rinnovo della contestazione dell'addebito, che deve avvenire in ragione dei medesimi fatti storici alla base di quella originaria in relazione ai quali è, in tutto o in parte, intervenuta sentenza penale irrevocabile (Cass. n. 37322/2022). Non
si è attenuta a tali principi la sentenza gravata, che in ragione del passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato la legittimità del licenziamento irrogato a , ha ritenuto del tutto infondata e inammissibile la richiesta Parte_1
di riapertura del procedimento disciplinare formulata ai sensi dell'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001.
Quindi, l'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, in quanto volto ad impedire, attraverso il meccanismo sopra descritto, un esito dell'iniziativa disciplinare difforme da quello del processo penale, trova applicazione anche nel caso in cui sia stato
10 giudizialmente impugnato il licenziamento irrogato prima della sentenza irrevocabile che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, e sulla legittimità di tale licenziamento si sia formato il giudicato civile.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, qualora la parte abbia proposto istanza di riapertura entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale che abbia riconosciuto che il fatto storico addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'Amministrazione è infatti tenuta a riaprire il procedimento disciplinare mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito tenendo conto del giudicato penale di assoluzione sul medesimo fatto.
E' stato, inoltre, chiarito che residua sempre la possibilità di un autonomo apprezzamento, operando il principio secondo cui il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attesa la diversità dei presupposti delle relative responsabilità,
fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità – e, dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione – operato nel giudizio penale (v. Cass. S.U. n. 14344/2015;
Cass. S.U. n. 23778/2010; Cass. S.U. n. 1120/2000).
Infatti il giudicato di assoluzione non determina l'automatica archiviazione del procedimento disciplinare, ben potendo l'amministrazione rivalutare il fatto,
11 fermo restando che lo stesso non può essere ricostruito in termini difformi rispetto a quelli accertati in sede penale (in tal senso, Cass. n. 11948/2019; Cass.
n. 3659/2021).
Nel caso in cui la sanzione disciplinare sia stata irrogata per una pluralità di fatti,
e per alcuni di essi sia successivamente intervenuta pronuncia penale irrevocabile che abbia riconosciuto che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, il rinnovo della contestazione dell'addebito deve essere effettuato riguardo ai medesimi fatti storici già alla base della prima contestazione disciplinare tenendo conto della sentenza penale irrevocabile di assoluzione che abbia riconosciuto che parte di essi non sussistono o non costituiscono illecito penale o che il dipendente medesimo non li ha commessi. In tal caso, l'Amministrazione dovrà
adottare le determinazioni conclusive sulla base dell'accertamento operato in sede penale confermando o modificando la sanzione già irrogata;
dovrà dunque verificare se i fatti per i quali non è intervenuta la sentenza penale irrevocabile di assoluzione sono sufficienti a sorreggere la sanzione originariamente irrogata.
In conclusione, in accolgimento del motivo principale di gravame, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi l'illegittimità del provvedimento del del 14 luglio 2020 e, per l'effetto, ordinarsi al Controparte_1 CP_1
in persona del Sindaco p.t., di procedere alla riapertura del procedimento
[...]
disciplinare, definito con il licenziamento per giusta causa del 6 novembre 2012,
nei confronti dell'appellante.
12 Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 – valore indeterminabile – parametro minimo epurato della fase istrittoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 106 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti del Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco p.t., avverso la sentenza n. 290/2024 del 30
[...]
maggio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'illegittimità del provvedimento del del 14 luglio 2020 Controparte_1
e, per l'effetto, ordina al in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
di procedere alla riapertura del procedimento disciplinare, definito con il licenziamento per giusta causa del 6 novembre 2012, nei confronti dell'appellante.
2) Condanna il appellato al pagamento, in favore dell'appellante, CP_1
delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 3.028,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA
e RF come per legge.
Potenza, 10 aprile 2025
13 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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