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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro II sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 729 R.G.A.C. per l'anno 2021,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via G. Casalinuovo presso lo Studio dell'Avv. Jole Le Pera che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Eugenio Felice Perrone e Antonello
Talerico (quest'ultimo in virtù di procura del 24.11.2022 in atti) giusta procura in atti
-ATTORE-
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Soverato (CZ), alla Via Monfalcone, 13 presso lo Studio dell'Avv. Domenico
Calderoni che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta.
– CONVENUTO -
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._3
in Catanzaro, al Vico II° Torrazzo n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Furriolo che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
– CONVENUTO -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
1 Conclusioni delle parti: come da atti e da verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_2
affinché venga accertata e dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti, con condanna dei predetti al risarcimento dei danni materiali e non materiali dallo stesso subiti a seguito dei fatti verificatisi il 26.6.2005 ed accertati in sede penale, oltre alla rifusione delle spese e competenze del giudizio.
Ha dedotto che, in data 26.6.2005 veniva aggredito da e i quali lo CP_1 CP_2
colpivano con pugni in faccia tali da procurargli gravissime lesioni, con conseguente perdita della vista dell'occhio destro.
Ha dedotto che gli stessi venivano giudicati in sede penale per i reati di cui agli artt.li
110, 61 n. 5, 585 co. 1 n. 2, 585 co. 1 in relazione all'art. 576 co. 1 n. 2 c.p. ; delitto p. e p. dagli artt. 110 e 612 co. 2 c.p.; delitto p. e p. dagli artt. 110 e 594 co. 3 c.p..
Ha dedotto di essersi costituito parte civile nel giudizio penale e che dopo una prima assoluzione, a seguito della proposizione di appello e sono stati CP_1 CP_2
condannati e la condanna è stata confermata anche a seguito di ricorso per
Cassazione da loro proposto.
La Corte d'Appello di Catanzaro nel riformare la sentenza di primo grado ai soli effetti civili ha condannata i convenuti al risarcimento dei danni, rimettendone la quantificazione al Giudice Civile.
Ha, pertanto, ricostruito tutto il decorso clinico e prodotto in atti perizie di parte sulle lesioni subite, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €
520.000,00.
Si è costituito in giudizio contestando l'avversa domanda, deducendo che il CP_1
giudice civile sarebbe tenuto a pronunciarsi sul nesso di causalità e sulle conseguenze dannose dei fatti, ha dedotto che la sentenza penale assume carattere meramente delibativo e che il giudice civile è tenuto ad accertare il nesso di causalità tra fatto illecito e danno e l'entità del medesimo.
2 Ha chiesto, pertanto il rigetto della domanda attorea, in subordine ha chiesto che il risarcimento venga limitato a quanto di giustizia.
Si è altresì costituito , contestando l'avversa domanda e chiedendone Controparte_2
il rigetto, rilevando che nel giudizio relativo alla richiesta di danni debba essere provato, a carico dell'attore, il nesso di causalità e l'ammontare del danno conseguente all'illecito.
Ha dedotto che la menomazione dell'attore non è unica conseguenza del fatto accaduto e che ai fini della liquidazione va verificata l'esatta incidenza del fatto sulla salute del danneggiato.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., nonostante la produzione della TU espletata nel processo penale, ad opera dell'attore, questo giudicante ha disposto TU medico – legale volta a valutare il nesso di causalità tra l'evento ed il danno subito, la durata della malattia e l'ammontare del danno biologico.
All'esito della espletata TU la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 3.12.2024 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso la domanda deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
In diritto giova preliminarmente rilevare che la sentenza della Corte d'appello di
Catanzaro, confermata anche in Cassazione (allegati due e tre dell'atto di citazione) ha disposto la condanna degli imputati ai sensi dell'art. 187 comma 2 c.p., rimettendo al giudice civile la liquidazione del danno.
Ciò posto ai fini della liquidazione del danno questo giudicante ha disposto la TU
medico legale che ha consentito di accertare la compatibilità tra quanto accaduto e le lesioni riportate dall'attore.
In particolare il TU ha accertato che le lesioni riportate da parte attorea sono consistite in “Trauma contusivo all'occhio destro, con scoppio del bulbo oculare e
3 rottura della struttura corneale, in paziente con recente intervento di trapianto corneale per cheratocono”
Il TU ha poi calcolato 52 giorni di inabilità temporanea parziale al 100% durante i quali è stato in ospedale, 20 giorni di inabilità temporanea al 75%, Parte_1
40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, mentre il danno biologico è stato valutato nella misura del
30%.(pag. 6 dell'elaborato peritale).
Il nominato TU ha, altresì, specificato che “I postumi permanenti residuati alle lesioni suddette sono rappresentati da Cecità occhio destro e tisi bulbare in esito a trauma da scoppio del bulbo oculare, con rottura della sutura corneale in recente intervento di trapianto corneale, distacco retinico recidivante e proliferazione vitreo
– retinica”.
Ha precisato che non vi è incidenza sull'attività lavorativa svolta dal soggetto non essendo stata la stessa ridotta a causa dei postumi a carattere permanente e che non vi sono spese documentate sanitarie in atti né preventivabili spese future.
In particolare in relazione a quest'ultimo aspetto il TU ha evidenziato che nessun preventivo né fattura per l'acquisto di protesi oculare è presente in atti. Sono trascorsi 18 anni dall'evento traumatico e il periziando non ha mai applicato una protesi oculare, manifestando altresì durante la visita di consulenza tecnica la ferma intenzione di non applicarla in futuro.(pag. 10 dell'elaborato peritale).
Trattasi di conclusioni che appiano prive di vizi logici e che quindi vengono pienamente recepite da questo giudicante a fini decisori.
Pertanto in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, considerato che l'odierno attore al momento del sinistro aveva compiuto 27 anni dovranno esserle corrisposti i seguenti importi: a titolo di invalidità temporanea totale per giorni 52 € 5.980,00, a titolo di invalidità temporanea parziale nella misura del
75% per giorni 20 € 1.725,00, a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 40 € 2.300,00 ed a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% per giorni
20, € 575,00, a titolo di danno biologico quantificato nella misura del 30% €
4 130.685,00, cui va applicato l'incremento previsto per la sofferenza soggettiva, per un importo complessivo di € 190.801,00.
Ed invero come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte nella parte motiva della sentenza n 25164/2020 con riferimento al danno morale Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un
11 valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n.
233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.
Ciò posto nel caso di specie sicuramente si può presumere un correlato danno morale al danno biologico, sia per la gravità delle lesioni subite che per la giovane età dell'attore al momento dell'evento.
Non può invece essere riconosciuta la personalizzazione del danno, avendo la
Suprema Corte, sempre nella parte motiva della predetta sentenza a chiarito che ai fini della personalizzazione il danno deve incidere su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno
(cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n.
27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Ciò posto nel caso di specie non sono state allegate prima ancora che provate circostanze eccezionali tali da giustificare una personalizzazione del danno.
5 Pertanto sommando all'importo dovuto a titolo di inabilità temporanea quello dovuto a titolo di danno biologico, comprensivo dell'incremento per il danno morale, all'attore andrà corrisposta la complessiva somma di € 201.381,00.
Sulla predetta somma devalutata al dì del sinistro (26.6.2005) e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia, dovranno essere riconosciuti gli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, incluse quelle della disposta TU già liquidate con separato decreto, e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 nei valori medi.
PQM
il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna in solido e CP_1 [...]
al pagamento in favore di della somma di € 201.381,00 CP_2 Parte_1
oltre ad interessi per come chiarito in parte motiva;
2) condanna e , in solido fra loro alla rifusione delle CP_1 Controparte_2
spese di lite in favore di che vengono liquidate in € 1.263,34 per Parte_1
esborsi ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese della TU per come già liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 20.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Alessia Dattilo
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