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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/07/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1045/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con l'avv. MARCO TAGLIA Parte_1 C.F._1
-attore opponente-
CONTRO
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, la società Controparte_1 P.IVA_1 [...] con gli avv.ti LUCA POLVERINO e LUIGI COLUCCINO Controparte_2
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 239/2022 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 25 marzo 2022 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 57.041,60, oltre interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio, eccependo il difetto di prova del credito azionato in sede monitoria in quanto gli estratti conto ex art. 50 TUB prodotti dalla creditrice recano dei riferimenti
– quanto al numero di filiale ed al numero di rapporto – errati e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato. Si costituita tempestivamente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutorietà del titolo e nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza riservata all'udienza del 27 settembre 2022, il precedente GI, dott.ssa Mariachiara Vanini, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle Parti termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, che dava esito negativo;
sicché all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, venivano assegnati i termini istruttori e alla successiva udienza del 18 aprile 2024 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale questo Giudice - il quale successivamente subentrava nella gestione del fascicolo - concedeva alle Parti i termini ex art. 190
c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore - avente veste di attore in senso sostanziale - la prova dell'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è, dunque, collegata non tanto ad un giudizio di legalità
e di controllo riferito al momento della sua emanazione quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Nel caso di specie, il credito della Convenuta opposta, pari a complessivi € 57.041,60 origina da tre linee di credito, afferenti al contratto di finanziamento n. 11044941 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio), al contratto di finanziamento n. 2200585 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) ed al contratto di conto corrente n. 8762 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Ciò posto, si ritiene che la Convenuta opposta abbia ampiamente documentato il proprio credito producendo la copia del contratto di conto corrente, unitamente alla certificazione ex art. 50 TUB, gli estratti del conto corrente n. 8762 che consentono l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti, i due contratti di finanziamento n. 2200585 e n. 11044941 con i relativi piani di ammortamento e i partitari ed ha allegato l'inadempimento della Società debitrice alle obbligazioni nascenti dal Contratto, che non è stato contestato dall'odierna Opponente.
Detta documentazione è ampiamente sufficiente ad assolvere gli oneri probatori in capo alla
Convenuta opposta, la quale ha provato il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria ed ha allegato l'inadempimento dell'odierno Opponente, in conformità ai principi sanciti dalla Corte di cassazione S.U. n. n. 13533 del 2001 (“in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte”).
Al riguardo, si riporta il consolidato principio di diritto secondo cui “le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere" (Cass. Civ., Sez. I, 15/09/2000, n.
12169; Cass. 18/04/2001, n. 5675 e Cass. 25/02/2002, n. 2751).
Al contrario, si rileva come la Parte opponente abbia formulato contestazioni del tutto generiche, lamentando il difetto di prova del credito azionato in sede monitoria in ragione di presunte discrasie tra i dati riportati negli estratti ex art. 50 T.U.B. e i contratti allegati che risultano del tutto inconsistenti.
In particolare, per il contratto n. 2200585, la Convenuta opposta ha evidenziato che il numero
555414857 è un codice prestito interno e non l'identificativo del contratto, mentre la diversa numerazione della filiale deriva da una ridenominazione successiva alla fusione tra CP_3
e ed analoga considerazione vale per il contratto n. 11044941, il cui
[...] Controparte_4 numero identificativo (44941) coincide nelle ultime cinque cifre, quelle effettivamente identificative, sia nell'estratto che nel contratto. Ad ogni modo, in entrambi i casi, la documentazione prodotta dalla Convenuta opposta (contratti, piani di ammortamento, dettagli rate, lettera di recesso) risulta idonea a provare la fondatezza della pretesa creditoria.
Infine, l'Opposta ha chiarito che la discrepanza minima tra l'importo ingiunto (pari ad € 57.041,60 al netto dei versamenti effettuati dal Debitore per complessivi € 2.000,00 dal complessivo originario di € 59.041,60) e quello risultante dagli estratti (57.241,60) è giustificata dalla mancata contabilizzazione di un versamento tardivo (€ 200,00). A ciò si aggiunga che l'effettiva corresponsione delle somme relative ai due contratti di finanziamento oggetto di causa costituisce un fatto non contestato, come tale non bisognevole di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (Cass., Civ., Sez. 3, sent. n. 5356 del 05/03/2009).
Di converso, l'Opponente non ha offerto né la prova dell'intervenuta restituzione delle somme erogate, né altri elementi di prova idonei ad infirmare l'attendibilità dei documenti avversi, limitandosi ad esprimere perplessità sull'esatta prova del credito da parte dell'Opposta senza fornire considerazioni più circostanziate sul contenuto delle eccezioni né una prova contraria a quella fornita dal creditore.
In conclusione, la pretesa creditoria risulta fondata, alla luce della documentazione prodotta e del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. mentre l'Opponente ha limitato la propria attività difensiva a generiche contestazioni circa l'errata prova dell'importo ingiunto, deduzioni prive di specifiche allegazioni probatorie e rimaste del tutto apodittiche ed indimostrate.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata e pertanto, va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui è attribuita efficacia esecutiva ex art. 653 c.c..
***
Le spese di lite sono poste in capo alla Parte opponente secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 sulla base del valore della lite ed avuto riguardo alla concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore, contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 239/2022 cui attribuisce efficacia esecutiva definitiva;
- condanna Parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Opposta, che liquida in
€ 7.052,00 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti.
Così deciso, in Piacenza, in data 14 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con l'avv. MARCO TAGLIA Parte_1 C.F._1
-attore opponente-
CONTRO
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, la società Controparte_1 P.IVA_1 [...] con gli avv.ti LUCA POLVERINO e LUIGI COLUCCINO Controparte_2
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 239/2022 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 25 marzo 2022 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 57.041,60, oltre interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio, eccependo il difetto di prova del credito azionato in sede monitoria in quanto gli estratti conto ex art. 50 TUB prodotti dalla creditrice recano dei riferimenti
– quanto al numero di filiale ed al numero di rapporto – errati e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato. Si costituita tempestivamente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutorietà del titolo e nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza riservata all'udienza del 27 settembre 2022, il precedente GI, dott.ssa Mariachiara Vanini, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle Parti termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, che dava esito negativo;
sicché all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, venivano assegnati i termini istruttori e alla successiva udienza del 18 aprile 2024 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale questo Giudice - il quale successivamente subentrava nella gestione del fascicolo - concedeva alle Parti i termini ex art. 190
c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore - avente veste di attore in senso sostanziale - la prova dell'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è, dunque, collegata non tanto ad un giudizio di legalità
e di controllo riferito al momento della sua emanazione quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Nel caso di specie, il credito della Convenuta opposta, pari a complessivi € 57.041,60 origina da tre linee di credito, afferenti al contratto di finanziamento n. 11044941 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio), al contratto di finanziamento n. 2200585 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) ed al contratto di conto corrente n. 8762 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Ciò posto, si ritiene che la Convenuta opposta abbia ampiamente documentato il proprio credito producendo la copia del contratto di conto corrente, unitamente alla certificazione ex art. 50 TUB, gli estratti del conto corrente n. 8762 che consentono l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti, i due contratti di finanziamento n. 2200585 e n. 11044941 con i relativi piani di ammortamento e i partitari ed ha allegato l'inadempimento della Società debitrice alle obbligazioni nascenti dal Contratto, che non è stato contestato dall'odierna Opponente.
Detta documentazione è ampiamente sufficiente ad assolvere gli oneri probatori in capo alla
Convenuta opposta, la quale ha provato il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria ed ha allegato l'inadempimento dell'odierno Opponente, in conformità ai principi sanciti dalla Corte di cassazione S.U. n. n. 13533 del 2001 (“in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte”).
Al riguardo, si riporta il consolidato principio di diritto secondo cui “le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere" (Cass. Civ., Sez. I, 15/09/2000, n.
12169; Cass. 18/04/2001, n. 5675 e Cass. 25/02/2002, n. 2751).
Al contrario, si rileva come la Parte opponente abbia formulato contestazioni del tutto generiche, lamentando il difetto di prova del credito azionato in sede monitoria in ragione di presunte discrasie tra i dati riportati negli estratti ex art. 50 T.U.B. e i contratti allegati che risultano del tutto inconsistenti.
In particolare, per il contratto n. 2200585, la Convenuta opposta ha evidenziato che il numero
555414857 è un codice prestito interno e non l'identificativo del contratto, mentre la diversa numerazione della filiale deriva da una ridenominazione successiva alla fusione tra CP_3
e ed analoga considerazione vale per il contratto n. 11044941, il cui
[...] Controparte_4 numero identificativo (44941) coincide nelle ultime cinque cifre, quelle effettivamente identificative, sia nell'estratto che nel contratto. Ad ogni modo, in entrambi i casi, la documentazione prodotta dalla Convenuta opposta (contratti, piani di ammortamento, dettagli rate, lettera di recesso) risulta idonea a provare la fondatezza della pretesa creditoria.
Infine, l'Opposta ha chiarito che la discrepanza minima tra l'importo ingiunto (pari ad € 57.041,60 al netto dei versamenti effettuati dal Debitore per complessivi € 2.000,00 dal complessivo originario di € 59.041,60) e quello risultante dagli estratti (57.241,60) è giustificata dalla mancata contabilizzazione di un versamento tardivo (€ 200,00). A ciò si aggiunga che l'effettiva corresponsione delle somme relative ai due contratti di finanziamento oggetto di causa costituisce un fatto non contestato, come tale non bisognevole di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (Cass., Civ., Sez. 3, sent. n. 5356 del 05/03/2009).
Di converso, l'Opponente non ha offerto né la prova dell'intervenuta restituzione delle somme erogate, né altri elementi di prova idonei ad infirmare l'attendibilità dei documenti avversi, limitandosi ad esprimere perplessità sull'esatta prova del credito da parte dell'Opposta senza fornire considerazioni più circostanziate sul contenuto delle eccezioni né una prova contraria a quella fornita dal creditore.
In conclusione, la pretesa creditoria risulta fondata, alla luce della documentazione prodotta e del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. mentre l'Opponente ha limitato la propria attività difensiva a generiche contestazioni circa l'errata prova dell'importo ingiunto, deduzioni prive di specifiche allegazioni probatorie e rimaste del tutto apodittiche ed indimostrate.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata e pertanto, va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui è attribuita efficacia esecutiva ex art. 653 c.c..
***
Le spese di lite sono poste in capo alla Parte opponente secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 sulla base del valore della lite ed avuto riguardo alla concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore, contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 239/2022 cui attribuisce efficacia esecutiva definitiva;
- condanna Parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Opposta, che liquida in
€ 7.052,00 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti.
Così deciso, in Piacenza, in data 14 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)