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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/07/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 910/2022 R.G., introdotta da
(C.F. , titolare della ditta Parte_1 C.F._1 omonima, rappresentato e difeso dall' avv. Massimo Di Summa;
APPELLANTE nei confronti di
(CF: e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(CF: ,) rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Rosato;
C.F._3
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 719/2022 emessa dal Tribunale di Brindisi nel giudizio R.G. N. 1685/2019 in data 06/05/2022, depositata in cancelleria in pari data. All'udienza del 20/5/2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. Nell'impugnata decisione l'oggetto della lite è esposto come segue.
“La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.266/2019 emesso da questo Tribunale e con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 29.488,90 oltre interessi e spese di lite, per il mancato pagamento della fattura n.2/15. (…)
Nella specie il decreto ingiuntivo è fondato su fattura il cui valore probatorio, di per sé costituisce solo un mero indizio, che, in caso di contestazione della effettiva sussistenza del rapporto sottostante, richiede comunque che quest' ultimo sia provato. (…)
Nella controversia per cui è causa, tuttavia è pacifico, perchè non contestato ma anzi ammesso, l' esistenza del rapporto contrattuale tra le odierne contendenti. Nè è contestata l' avvenuta esecuzione del contratto ovvero l'esecuzione di lavori extra extracontrattuali, ma anzi presupposta. Gli opponente contestano la debenza della somma ingiunta evidenziando di aver corrisposto quanto dovuto per tutte le opere eseguite dall'opposto che, nella fattura posta a fondamento della richiesta monitoria, effettivamente ripete voci per lavori già oggetto di precedenti fatture onorate. Tanto impone l'accoglimento della proposta opposizione e, per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La particolarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite. Sulla base di questa scarna motivazione, il giudice adito ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite.
2.- Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello, Parte_1 articolando un unico motivo di gravame, con il quale ha contestato l'affermazione del Tribunale, secondo cui gli opponenti avevano corrisposto quanto dovuto per le opere eseguite dall'opposto, ciò in ragione del fatto che nella fattura posta a fondamento della richiesta monitoria, “venivano ripetute voci per lavori già oggetto di precedenti fatture onorate”.
Ha dedotto l'appellante che la fattura n. 02 del 30/03/2015, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, reca voci descrittive di tutti i lavori effettuati, sia contrattuali, che extracontrattuali, ed anche i pagamenti ricevuti a titolo di acconto, ed infatti alla pagina n. 4 della stessa sono indicati il “totale generale Euro 46.968,90” (compresa la n. 02 del 30/03/2015), il “totale fatture di acconto Euro 17.480,00” e il “totale a Vs debito Euro 29.488,90”, quale differenza tra il totale generale dei lavori contrattuali ed extracontrattuali e quanto già corrisposto a titolo di acconto. Nella descrizione di tutti i lavori effettuati sarebbe ovvio che vi siano “ripetute voci per lavori già oggetto di precedenti fatture onorate”, in quanto, si tratta della fattura finale, riepilogativa di tutte le attività lavorative contrattuali ed extracontrattuali svolte. Pertanto, il , con la predetta fattura, non Pt_1 richiedeva due volte il costo dei lavori già oggetto di precedenti pagamenti, bensì riportava le voci descrittive dei lavori, con le fatture e pagamenti di acconti già ricevuti, e con la somma ancora da corrispondere, detratti i predetti importi.
pag. 2/5 L'appellante ha quindi concluso con la richiesta di confermare il decreto ingiuntivo n° 266/2019 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 15/03/2019.
3.- Con comparsa depositata il 16/3/2023 si sono costituiti in giudizio e chiedendo di rigettare l'appello in Controparte_1 CP_2 quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, e di condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati. All'udienza del 20/5/2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art.352 cpc.
** ** **
4.- L'unico motivo di appello proposto da , nei termini sopra Parte_1 richiamati, risulta privo di fondamento e va quindi rigettato.
Il , titolare di una ditta individuale di lavori di ristrutturazione e Pt_1 pavimentazione, richiedeva ed otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di €.29.488,90 nei confronti dei coniugi e Controparte_1
, esponendo l'esecuzione di lavori (contrattuali ed CP_2 extracontrattuali, ma concordati tra le parti) per complessivi €.46.968,90; assumeva di avere ricevuto soltanto l'importo di €.17.480,00; da ciò la sussistenza di un credito per la differenza pari ad euro 29.488,90.
La pretesa risulta infondata in quanto smentita per tabulas dalla documentazione acquista al giudizio di primo grado, costituita dalle fatture emesse dalla ditta nel corso dei lavori e dalle quietanze recanti la firma Pt_1 dello stesso appellante (non disconosciuta). Alcune di queste quietanze sono presenti sulle fatture emesse, mentre altre risultano apposte in calce a documenti che contengono il riepilogo dei pagamenti effettuati dai committenti o l'elenco dei lavori preventivati, con la dicitura “pagato a saldo”: da questa documentazione si desumono pagamenti per 31.000 euro, per 3.000 euro e per 25.000 euro. Infine, quanto alle modalità di pagamento, non risultano specificamente contestati gli assegni (bancari e anche circolari) emessi dai committenti in corrispondenza delle fatture medesime.
Da siffatto coacervo probatorio – già presente in primo grado e riprodotto in allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio - si evince che:
pag. 3/5 la fattura n.1/13 di €.5.000,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro
3625595348-11; la n.2/13 di €.5.000,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.3637050863-04; la fattura n.5/13 di €.1500,00 è stata pagata con assegno
Unicredit n.ro 3637050865-04; la fattura 04/2013 del 31/05/2013 di
€.5000,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3637050864-05; la fattura 06/13 di €.2000,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro
3637050866-07; la fattura 7/13 di €.950,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3637050067-08; la fattura 8/13 di €.4050,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3637050868-09; la n. 9/13 di €.950,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3637050869-10; la fattura 1/14 di
€.5000,00 risulta pagata con assegno Unicredit n.ro 3658848797-06; la n.
2/14 di €.950,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3658848800-09; la fattura n. 3/14 di €.6050,00 risulta pagata con assegno circolare Unicredit
n.ro 7318153170-03; la n. 4/14 di €.3500,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3676778981-05; la fattura 6/14 di €.980,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3676778983-07; la n. 7/14 di €.1000,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3676778982-06. Risulta esibito anche l'assegno di €.500,00 tratto su Unicredit e recante il n.ro 3654391714-12 non corrisponde ad alcuna fattura. La sommatoria degli importi indicati fornisce la prova di versamenti in favore dell'appellante per complessivi €. 42.430,00, confutando così l'assunto del di aver ricevuto soltanto €.17.480,00. Pt_1
Pertanto, partendo dal presupposto che l'appellante abbia effettuato lavori per conto dei coniugi per un valore complessivo di €.46.968,90, CP_1 imputando a tale somma gli importi degli assegni emessi dagli appellati (circostanza non contestata), si ricava una differenza di €.4.538,90. Va quindi esclusa l'esistenza di un credito di €.29.488,90, azionato in via monitoria.
Per quanto riguarda la predetta differenza, gli appellati hanno fornito la prova di aver versato altre somme, oltre a quelle portate dagli assegni, pagate con denaro contante. Per escludere la fondatezza del credito posto a base del decreto ingiuntivo è sufficiente rilevare l'esistenza di quietanze a firma
[...]
(non disconosciuta) per 31.000 euro e per 25.000 euro (v. allegati 2, Pt_1
3 e 4 della produzione dei parte appellata): quest'ultima quietanza “a saldo” si riferisce a lavori di rivestimento di bagni, ovvero a delle prestazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nell'originario “contratto di fornitura” concluso dalle parti in data 14.1.2013, avente ad oggetto lavori di pavimentazione per un corrispettivo di euro 16.500.
pag. 4/5 In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, mediante l'integrazione della motivazione nei termini sopra esposti. Consegue la condanna dell'appellante a pagare le spese del grado. Va rigettata la domanda di indennizzo ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli appellati, poiché dalla condotta dell'appellante non emerge un comportamento caratterizzato da mala fede o colpa grave, avuto anche riguardo alle lacune che caratterizzano la sentenza di primo grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 719/2022 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 06/05/2022, depositata in cancelleria in pari data, proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: CP_2
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare in favore delle parti appellate le spese del grado liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo. Lecce, 3 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 910/2022 R.G., introdotta da
(C.F. , titolare della ditta Parte_1 C.F._1 omonima, rappresentato e difeso dall' avv. Massimo Di Summa;
APPELLANTE nei confronti di
(CF: e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(CF: ,) rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Rosato;
C.F._3
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 719/2022 emessa dal Tribunale di Brindisi nel giudizio R.G. N. 1685/2019 in data 06/05/2022, depositata in cancelleria in pari data. All'udienza del 20/5/2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. Nell'impugnata decisione l'oggetto della lite è esposto come segue.
“La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.266/2019 emesso da questo Tribunale e con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 29.488,90 oltre interessi e spese di lite, per il mancato pagamento della fattura n.2/15. (…)
Nella specie il decreto ingiuntivo è fondato su fattura il cui valore probatorio, di per sé costituisce solo un mero indizio, che, in caso di contestazione della effettiva sussistenza del rapporto sottostante, richiede comunque che quest' ultimo sia provato. (…)
Nella controversia per cui è causa, tuttavia è pacifico, perchè non contestato ma anzi ammesso, l' esistenza del rapporto contrattuale tra le odierne contendenti. Nè è contestata l' avvenuta esecuzione del contratto ovvero l'esecuzione di lavori extra extracontrattuali, ma anzi presupposta. Gli opponente contestano la debenza della somma ingiunta evidenziando di aver corrisposto quanto dovuto per tutte le opere eseguite dall'opposto che, nella fattura posta a fondamento della richiesta monitoria, effettivamente ripete voci per lavori già oggetto di precedenti fatture onorate. Tanto impone l'accoglimento della proposta opposizione e, per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La particolarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite. Sulla base di questa scarna motivazione, il giudice adito ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite.
2.- Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello, Parte_1 articolando un unico motivo di gravame, con il quale ha contestato l'affermazione del Tribunale, secondo cui gli opponenti avevano corrisposto quanto dovuto per le opere eseguite dall'opposto, ciò in ragione del fatto che nella fattura posta a fondamento della richiesta monitoria, “venivano ripetute voci per lavori già oggetto di precedenti fatture onorate”.
Ha dedotto l'appellante che la fattura n. 02 del 30/03/2015, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, reca voci descrittive di tutti i lavori effettuati, sia contrattuali, che extracontrattuali, ed anche i pagamenti ricevuti a titolo di acconto, ed infatti alla pagina n. 4 della stessa sono indicati il “totale generale Euro 46.968,90” (compresa la n. 02 del 30/03/2015), il “totale fatture di acconto Euro 17.480,00” e il “totale a Vs debito Euro 29.488,90”, quale differenza tra il totale generale dei lavori contrattuali ed extracontrattuali e quanto già corrisposto a titolo di acconto. Nella descrizione di tutti i lavori effettuati sarebbe ovvio che vi siano “ripetute voci per lavori già oggetto di precedenti fatture onorate”, in quanto, si tratta della fattura finale, riepilogativa di tutte le attività lavorative contrattuali ed extracontrattuali svolte. Pertanto, il , con la predetta fattura, non Pt_1 richiedeva due volte il costo dei lavori già oggetto di precedenti pagamenti, bensì riportava le voci descrittive dei lavori, con le fatture e pagamenti di acconti già ricevuti, e con la somma ancora da corrispondere, detratti i predetti importi.
pag. 2/5 L'appellante ha quindi concluso con la richiesta di confermare il decreto ingiuntivo n° 266/2019 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 15/03/2019.
3.- Con comparsa depositata il 16/3/2023 si sono costituiti in giudizio e chiedendo di rigettare l'appello in Controparte_1 CP_2 quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, e di condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati. All'udienza del 20/5/2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art.352 cpc.
** ** **
4.- L'unico motivo di appello proposto da , nei termini sopra Parte_1 richiamati, risulta privo di fondamento e va quindi rigettato.
Il , titolare di una ditta individuale di lavori di ristrutturazione e Pt_1 pavimentazione, richiedeva ed otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di €.29.488,90 nei confronti dei coniugi e Controparte_1
, esponendo l'esecuzione di lavori (contrattuali ed CP_2 extracontrattuali, ma concordati tra le parti) per complessivi €.46.968,90; assumeva di avere ricevuto soltanto l'importo di €.17.480,00; da ciò la sussistenza di un credito per la differenza pari ad euro 29.488,90.
La pretesa risulta infondata in quanto smentita per tabulas dalla documentazione acquista al giudizio di primo grado, costituita dalle fatture emesse dalla ditta nel corso dei lavori e dalle quietanze recanti la firma Pt_1 dello stesso appellante (non disconosciuta). Alcune di queste quietanze sono presenti sulle fatture emesse, mentre altre risultano apposte in calce a documenti che contengono il riepilogo dei pagamenti effettuati dai committenti o l'elenco dei lavori preventivati, con la dicitura “pagato a saldo”: da questa documentazione si desumono pagamenti per 31.000 euro, per 3.000 euro e per 25.000 euro. Infine, quanto alle modalità di pagamento, non risultano specificamente contestati gli assegni (bancari e anche circolari) emessi dai committenti in corrispondenza delle fatture medesime.
Da siffatto coacervo probatorio – già presente in primo grado e riprodotto in allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio - si evince che:
pag. 3/5 la fattura n.1/13 di €.5.000,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro
3625595348-11; la n.2/13 di €.5.000,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.3637050863-04; la fattura n.5/13 di €.1500,00 è stata pagata con assegno
Unicredit n.ro 3637050865-04; la fattura 04/2013 del 31/05/2013 di
€.5000,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3637050864-05; la fattura 06/13 di €.2000,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro
3637050866-07; la fattura 7/13 di €.950,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3637050067-08; la fattura 8/13 di €.4050,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3637050868-09; la n. 9/13 di €.950,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3637050869-10; la fattura 1/14 di
€.5000,00 risulta pagata con assegno Unicredit n.ro 3658848797-06; la n.
2/14 di €.950,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3658848800-09; la fattura n. 3/14 di €.6050,00 risulta pagata con assegno circolare Unicredit
n.ro 7318153170-03; la n. 4/14 di €.3500,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3676778981-05; la fattura 6/14 di €.980,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3676778983-07; la n. 7/14 di €.1000,00 è stata pagata con assegno Unicredit n.ro 3676778982-06. Risulta esibito anche l'assegno di €.500,00 tratto su Unicredit e recante il n.ro 3654391714-12 non corrisponde ad alcuna fattura. La sommatoria degli importi indicati fornisce la prova di versamenti in favore dell'appellante per complessivi €. 42.430,00, confutando così l'assunto del di aver ricevuto soltanto €.17.480,00. Pt_1
Pertanto, partendo dal presupposto che l'appellante abbia effettuato lavori per conto dei coniugi per un valore complessivo di €.46.968,90, CP_1 imputando a tale somma gli importi degli assegni emessi dagli appellati (circostanza non contestata), si ricava una differenza di €.4.538,90. Va quindi esclusa l'esistenza di un credito di €.29.488,90, azionato in via monitoria.
Per quanto riguarda la predetta differenza, gli appellati hanno fornito la prova di aver versato altre somme, oltre a quelle portate dagli assegni, pagate con denaro contante. Per escludere la fondatezza del credito posto a base del decreto ingiuntivo è sufficiente rilevare l'esistenza di quietanze a firma
[...]
(non disconosciuta) per 31.000 euro e per 25.000 euro (v. allegati 2, Pt_1
3 e 4 della produzione dei parte appellata): quest'ultima quietanza “a saldo” si riferisce a lavori di rivestimento di bagni, ovvero a delle prestazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nell'originario “contratto di fornitura” concluso dalle parti in data 14.1.2013, avente ad oggetto lavori di pavimentazione per un corrispettivo di euro 16.500.
pag. 4/5 In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, mediante l'integrazione della motivazione nei termini sopra esposti. Consegue la condanna dell'appellante a pagare le spese del grado. Va rigettata la domanda di indennizzo ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli appellati, poiché dalla condotta dell'appellante non emerge un comportamento caratterizzato da mala fede o colpa grave, avuto anche riguardo alle lacune che caratterizzano la sentenza di primo grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 719/2022 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 06/05/2022, depositata in cancelleria in pari data, proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: CP_2
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare in favore delle parti appellate le spese del grado liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo. Lecce, 3 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 5/5