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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9572 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8160/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
elettivamente domiciliato come da procura in atti Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE ESCALAR e dall'avvocato SARZANA
TI AURELIO, del foro di Roma, domiciliati presso lo studio professionale sito in
Roma, Via Agostino Tazzoli n. 6.
Attore
CONTRO
- – in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, e rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSI DOMENICO elettivamente presso l'avvocatura capitolina di Roma, Via del Tempio di Giove.
Convenuto
oggetto: revoca e/o l'annullamento: dell'avviso di pagamento n. 40000839/2021, prot.
E/2021108839 del 25 ottobre 2021 emesso dal municipio Controparte_1 CP_2
[.
, notificato a mezzo posta con Controparte_3 raccomandata n. 78548433474-1 ricevuta il 23 dicembre 2021 con la quale il
[...] intimava il pagamento di una somma complessiva pari ad € 589,66 CP_1
pagina1 di 4 relativa al recupero del canone di occupazione del suolo pubblico per l'anno 2018 conclusioni: come da verbale in atti.
conclusioni per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: in via principale: previa disapplicazione del provvedimento amministrativo di concessione del passo carrabile n.
303 del 24 febbraio 2000, revocare e/o annullare l'avviso di pagamento opposto, meglio in epigrafe identificato, ovvero con qualunque statuizione dichiararli nulli e privi di ogni effetto giuridico accertando che nulla è dovuto dalla l Parte_1 Controparte_1 per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto. Con vittoria delle
[...] spese di lite, oltre accessori come per legge”.
Conclusioni per la parte convenuta: “Voglia codesto Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda giudiziale proposta dalla società e, per l'effetto, Parte_1 confermare l'avviso di pagamento n. 40000839/2021 relativo all'annualità 2018, condannando la stessa al pagamento della somma ivi indicata, con aggiunta di ulteriori interessi legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
Con l'atto di citazione del 27.01.2022, ritualmente notificato, la società - Parte_1 destinataria dell'avviso di pagamento n. 400000839/2021 meglio identificato in oggetto - ha proposto opposizione alla pretesa vantata dall'ente territoriale formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Ha precisato - in estrema sintesi - che la pretesa veniva avanzata dall'ente territoriale in relazione ad un bene occupato abusivamente da terzi, circostanza perfettamente nota all'ente, e che, quindi, fosse venuto meno il presupposto applicativo del diritto all'imposizione della pretesa di diritto privato.
Si costituiva in giudizio l'ente territoriale che si opponeva alla domanda ed evidenziava, in sequenza, che la pretesa disapplicazione non potesse aver luogo in considerazione del fatto che: (1) l'occupazione abusiva del complesso immobiliare servito dalla concessione non avrebbe potuto incidere sull'obbligo del proprietario di corrispondere il canone di occupazione in virtù delle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in tema di ICI ed IMU, ritenute applicabili al caso di specie;
(2) che la richiesta di di revoca della concessione era avvenuta solo in data 21 febbraio 2020 e Pt_1 tale fatto avrebbe legittimato la pretesa di pagamento del Comune perlomeno fino a tale pagina2 di 4 data;
(3) che la società non aveva dato prova di una mutazione di destinazione di uso dell'area oggetto di concessione, tale da renderla non più effettiva.
Questo il quadro delle prospettazioni e pretese, occorre procedere da una premessa di fatto e da una di diritto.
Quanto alla prima, non è in contestazione che il passo carrabile insista su di un immobile occupato abusivamente da terzi da tempo risalente e che la circostanza, fosse nota a CP_1
Quanto alla seconda, la tralaticia ( ed a lungo discussa) qualificazione della natura giuridica del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche operata dalla Corte
Suprema di Cassazione quale “…corrispettivo di una cessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici … dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo” (Cass. 9 ottobre
2020; in tal senso anche: Cass. 23 gennaio 2024 n. 2275, Cass. 31 luglio 2023 n. 23281, Cass.
23 ottobre 2020 n. 23255).
Conseguenze delle premesse: il presupposto applicativo dell'applicazione del corrispettivo, non deve applicarsi nella fattispecie nella quale – a cagione dell'illecito permanente posto in esser da terzi e ben noto all'ente territoriale – viene meno l'uso esclusivo e speciale che costituisce il titolo della legittimità dell'imposizione di diritto privato per l'interdizione assoluta all'accesso di qualunque veicolo all'area sita all'interno di tale complesso precedentemente utilizzata come parcheggio.
Non colgono nel segno le eccezioni sollevate all'obiezione che precede dall'amministrazione territoriale: non è operabile alcuna analogia tra le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in materia di TOSAP, essendo evidente la diversa natura giuridica di questa (tassa) rispetto alla COSAP che è un'entrata di diritto privato.
Non incide, quale dies a quo della legittimità della pretesa, il fatto che l'istanza della società di revoca della concessione sia avvenuta nella data del 21.02.2020, posto che l'accertamento della sopravvenuta inefficacia della concessione doveva qualificarsi come atto vincolato per l'amministrazione in considerazione delle prescrizioni di cui all'articolo
46 comma 2 lett. b del regolamento di esecuzione del C.d.S. .
In ordina al difetto di prova della effettiva mutazione della destinazione di uso dell'area oggetto della concessione, basti a riguardo, l'esame della documentazione prodotta dalla oltre alla prova logica dell'incontestabilità del mutamento di Parte_1 destinazione di uso di un'area destinata al parcheggio insistente in un immobile occupato abusivamente da terzi e quindi per il quale è interdetto l'accesso.
La conseguenza è quindi l'accoglimento della domanda di disapplicazione ex art 5
L 20.03.18654 n. 2248 proposta dalla difesa di parte attrice.
pagina3 di 4 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM
55/2014 nella misura media in proporzione al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a ruolo generale n. 8160/2025:
a) Accoglie la domanda proposta dalla parte attrice e, per l'effetto, disapplicato il provvedimento di concessione di passo carrabile n. 303 del 24 febbraio 2000, dichiara nullo e senza effetto l'avviso di pagamento n. 40000839/2021, prot.
E/2021108839 del 25 ottobre 2021. b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_4 dalla parte attrice che quantifica e liquida in € 665,00 oltre C.U. rimborso forfettario spese generali nonché IVA e C.p.A. c
Così deciso in Roma lì 25/06/2025
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno
firmato digitalmente.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
elettivamente domiciliato come da procura in atti Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE ESCALAR e dall'avvocato SARZANA
TI AURELIO, del foro di Roma, domiciliati presso lo studio professionale sito in
Roma, Via Agostino Tazzoli n. 6.
Attore
CONTRO
- – in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, e rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSI DOMENICO elettivamente presso l'avvocatura capitolina di Roma, Via del Tempio di Giove.
Convenuto
oggetto: revoca e/o l'annullamento: dell'avviso di pagamento n. 40000839/2021, prot.
E/2021108839 del 25 ottobre 2021 emesso dal municipio Controparte_1 CP_2
[.
, notificato a mezzo posta con Controparte_3 raccomandata n. 78548433474-1 ricevuta il 23 dicembre 2021 con la quale il
[...] intimava il pagamento di una somma complessiva pari ad € 589,66 CP_1
pagina1 di 4 relativa al recupero del canone di occupazione del suolo pubblico per l'anno 2018 conclusioni: come da verbale in atti.
conclusioni per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: in via principale: previa disapplicazione del provvedimento amministrativo di concessione del passo carrabile n.
303 del 24 febbraio 2000, revocare e/o annullare l'avviso di pagamento opposto, meglio in epigrafe identificato, ovvero con qualunque statuizione dichiararli nulli e privi di ogni effetto giuridico accertando che nulla è dovuto dalla l Parte_1 Controparte_1 per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto. Con vittoria delle
[...] spese di lite, oltre accessori come per legge”.
Conclusioni per la parte convenuta: “Voglia codesto Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda giudiziale proposta dalla società e, per l'effetto, Parte_1 confermare l'avviso di pagamento n. 40000839/2021 relativo all'annualità 2018, condannando la stessa al pagamento della somma ivi indicata, con aggiunta di ulteriori interessi legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
Con l'atto di citazione del 27.01.2022, ritualmente notificato, la società - Parte_1 destinataria dell'avviso di pagamento n. 400000839/2021 meglio identificato in oggetto - ha proposto opposizione alla pretesa vantata dall'ente territoriale formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Ha precisato - in estrema sintesi - che la pretesa veniva avanzata dall'ente territoriale in relazione ad un bene occupato abusivamente da terzi, circostanza perfettamente nota all'ente, e che, quindi, fosse venuto meno il presupposto applicativo del diritto all'imposizione della pretesa di diritto privato.
Si costituiva in giudizio l'ente territoriale che si opponeva alla domanda ed evidenziava, in sequenza, che la pretesa disapplicazione non potesse aver luogo in considerazione del fatto che: (1) l'occupazione abusiva del complesso immobiliare servito dalla concessione non avrebbe potuto incidere sull'obbligo del proprietario di corrispondere il canone di occupazione in virtù delle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in tema di ICI ed IMU, ritenute applicabili al caso di specie;
(2) che la richiesta di di revoca della concessione era avvenuta solo in data 21 febbraio 2020 e Pt_1 tale fatto avrebbe legittimato la pretesa di pagamento del Comune perlomeno fino a tale pagina2 di 4 data;
(3) che la società non aveva dato prova di una mutazione di destinazione di uso dell'area oggetto di concessione, tale da renderla non più effettiva.
Questo il quadro delle prospettazioni e pretese, occorre procedere da una premessa di fatto e da una di diritto.
Quanto alla prima, non è in contestazione che il passo carrabile insista su di un immobile occupato abusivamente da terzi da tempo risalente e che la circostanza, fosse nota a CP_1
Quanto alla seconda, la tralaticia ( ed a lungo discussa) qualificazione della natura giuridica del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche operata dalla Corte
Suprema di Cassazione quale “…corrispettivo di una cessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici … dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo” (Cass. 9 ottobre
2020; in tal senso anche: Cass. 23 gennaio 2024 n. 2275, Cass. 31 luglio 2023 n. 23281, Cass.
23 ottobre 2020 n. 23255).
Conseguenze delle premesse: il presupposto applicativo dell'applicazione del corrispettivo, non deve applicarsi nella fattispecie nella quale – a cagione dell'illecito permanente posto in esser da terzi e ben noto all'ente territoriale – viene meno l'uso esclusivo e speciale che costituisce il titolo della legittimità dell'imposizione di diritto privato per l'interdizione assoluta all'accesso di qualunque veicolo all'area sita all'interno di tale complesso precedentemente utilizzata come parcheggio.
Non colgono nel segno le eccezioni sollevate all'obiezione che precede dall'amministrazione territoriale: non è operabile alcuna analogia tra le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in materia di TOSAP, essendo evidente la diversa natura giuridica di questa (tassa) rispetto alla COSAP che è un'entrata di diritto privato.
Non incide, quale dies a quo della legittimità della pretesa, il fatto che l'istanza della società di revoca della concessione sia avvenuta nella data del 21.02.2020, posto che l'accertamento della sopravvenuta inefficacia della concessione doveva qualificarsi come atto vincolato per l'amministrazione in considerazione delle prescrizioni di cui all'articolo
46 comma 2 lett. b del regolamento di esecuzione del C.d.S. .
In ordina al difetto di prova della effettiva mutazione della destinazione di uso dell'area oggetto della concessione, basti a riguardo, l'esame della documentazione prodotta dalla oltre alla prova logica dell'incontestabilità del mutamento di Parte_1 destinazione di uso di un'area destinata al parcheggio insistente in un immobile occupato abusivamente da terzi e quindi per il quale è interdetto l'accesso.
La conseguenza è quindi l'accoglimento della domanda di disapplicazione ex art 5
L 20.03.18654 n. 2248 proposta dalla difesa di parte attrice.
pagina3 di 4 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM
55/2014 nella misura media in proporzione al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a ruolo generale n. 8160/2025:
a) Accoglie la domanda proposta dalla parte attrice e, per l'effetto, disapplicato il provvedimento di concessione di passo carrabile n. 303 del 24 febbraio 2000, dichiara nullo e senza effetto l'avviso di pagamento n. 40000839/2021, prot.
E/2021108839 del 25 ottobre 2021. b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_4 dalla parte attrice che quantifica e liquida in € 665,00 oltre C.U. rimborso forfettario spese generali nonché IVA e C.p.A. c
Così deciso in Roma lì 25/06/2025
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno
firmato digitalmente.
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