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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 520/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 520/2024 R.G.; promossa da
, (CF: , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Paolo Santoni (pec: ; elettivamente domiciliata Email_1 presso lo studio del difensore, sito in PORTO SAN GIORGIO (FM), via Solferino n.
41;
APPELLANTE contro
, (C.F.: ), P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Marconi (pec:
; elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, Email_2 sito in Montegranaro (FM), via Custoza n. 30;
APPELLATO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza n. 2591/2024 emessa in data 19.4.2024 dal Tribunale di Fermo nel giudizio iscritto al n. 1826/2021 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “L'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia accogliere il presente appello e riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Fermo cronologico
2591/2024 del 19/04/2024 notificata il 26/04/2024, e annullare l'ingiunzione. In via subordinata ed in riforma parziale dell'impugnata ordinanza del Tribunale di
Fermo cronologico 2591/2024 del 19/04/2024 notificata il 26/04/2024, voglia applicare l'art. 133 del D.Lgs 152/2006 e per l'effetto applicare la sanzione minima all'odierno ricorrente-appellante.
In ogni caso rideterminare le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1 avverso l'ordinanza cron.2591/2024 del 19.04.2024 emessa del Tribunale di
Fermo.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA proponeva opposizione ex artt. 22 e 23, L. 689/1981 - dinanzi al Parte_1
Tribunale di Fermo - avverso l'Ordinanza n. 20705/2021, emessa in data
21.9.2021, con cui il aveva ordinato all'opponente il Controparte_1 pagamento della somma di €.6.000,00, in relazione alla violazione dell'art. 124,
D. Lvo 152/2006, per aver realizzato uno scarico di acque reflue sul terreno di sua proprietà, in assenza della prescritta autorizzazione.
L'attrice contestava che, in realtà, lo scarico de quo era stato realizzato al fine di far defluire le acque piovane dal terreno di pertinenza della propria abitazione e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ovvero, in via subordinata, l'applicazione del regime sanzionatorio ex art. 133, comma 2, secondo periodo, D. Lvo
153/2006, previsto per gli edifici isolati.
Si costituiva il , contestando la domanda attorea ed Controparte_1 evidenziando come l'istruttoria svolta confermasse appieno la fondatezza pagina 2 di 7 dell'ordinanza-ingiunzione.
Con la pronuncia appellata, il Tribunale di Fermo rigettava l'interposta opposizione, confermando l'ordinanza opposta e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il primo Giudice, in particolare, osservava che le asserzioni dell'opponente difettavano di prova ed erano sconfessate dalle risultanze dell'attività istruttoria espletata e dalle stesse dichiarazioni della ricorrente.
Avverso detta sentenza ha proposto appello asserendo che Parte_1 sarebbe indimostrata la presenza dello sversamento e che, d'altro canto, l'opera de qua sarebbe stata rimossa immediatamente.
Il ritualmente costituitosi, ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità/infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata ordinanza.
In data 9.10.2024, all'esito dello scambio delle note difensive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di gravame - da trattare congiuntamente in quanto connessi - censura la pronuncia di primo grado, da un lato per Parte_1 contraddittorietà e insufficienza della motivazione, dall'altro lato per violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 133, comma 2, D. Lvo 152/2006.
In particolare, l'attrice lamenta che il Tribunale di Fermo avrebbe erroneamente ritenuto dimostrato lo sversamento di liquami su fondo altrui, ribadendo che lo scarico era stato realizzato al solo scopo di consentire il deflusso delle acque piovane, onde evitare il sovraccarico del muro di contenimento del terreno di pertinenza della propria abitazione.
Secondo la prospettazione attorea, inoltre, l'ordinanza-ingiunzione sarebbe stata emessa in contrasto con il disposto di cui all'art. 133, comma 2, D. Lvo cit., dal momento che l'immobile non sarebbe ubicato in un centro abitato, risultando, invece, lo stesso connotato dai requisiti necessari e sufficienti affinché si possa applicare - come richiesto in subordine - il regime sanzionatorio più mite previsto pagina 3 di 7 per gli edifici isolati, di cui alla norma menzionata.
Da ultimo, con separata doglianza, l'attrice si duole della condanna alla refusione delle spese di lite, per violazione dell'art. 92 c.p.c., difettando del requisito di proporzionalità, lamentando che, in definitiva, le spese processuali sarebbero
(addirittura) superiori rispetto alla somma ingiunta (pari ad €.6.000,00).
I primi due motivi, nella loro articolazione, risultano infondati, alla stregua del compendio probatorio emerso per tabulas, rappresentato, in primis, dal verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 35965, redatto da personale della
“Regione Carabinieri Forestale Marche”; dalle produzioni documentali - di natura fotografica - presenti in atti e, infine, dalle risultanze emerse dall'escussione del teste Arch. Tes_1
Ed invero, il verbale dei CC Corpo Forestale è contraddistinto da fede privilegiata, per quanto concerne i fatti attestati in qualità di Pubblico Ufficiale, che certificano essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti: in proposito, la S.C. ha ribadito che “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi” (Cass., Ord. n. 37764/2021).
Orbene, dal verbale in oggetto emerge la realizzazione - sul terreno di proprietà della - di uno scarico di acque reflue: al momento del sopralluogo, gli Pt_1
Agenti hanno riscontrato de visu “la presenza di un tubo di plastica gialla dal quale fuoriescono reflui di colore verde e maleodoranti”, non residuando pertanto alcun dubbio in relazione alla presenza del medesimo, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
Parimenti, in relazione all'autorizzazione richiesta dall'art. 124 commi 1 e 2, D.
Lvo 152/2006 - che stabilisce il principio generale della preventiva autorizzazione di tutti gli scarichi (con l'eccezione degli scarichi di reflui domestici in rete fognaria) - si può evincerne la mancanza nel caso di specie, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste Arch. il quale ha precisato che “Non c'è Tes_1
pagina 4 di 7 autorizzazione allo scarico (…). Agli atti non rinvenni l'atto autorizzativo allo scarico previsto dalla normativa vigente”, circostanza, fra l'altro, già appresa in sede di sopralluogo personale dagli Agenti operanti.
Infine, risultano decisive le dichiarazioni rese dalla stessa e riportate nella Pt_1
Relazione dell'Arch. (“Nel corso del sopralluogo la proprietaria si è Tes_1 immediatamente dichiarata disposta ad eliminare lo sversamento. Ha inoltre dichiarato che, in attesa di un totale rifacimento dell'impianto di smaltimento delle acque reflue, provvederà ad utilizzare le due vasche imhoff come serbatoi a tenuta dei reflui fognari e a far effettuare il loro periodico svuotamento per evitare future fuoriuscite di liquami”).
Va, del pari, rigettata la richiesta - avanzata dall'appellante in via subordinata - di rideterminazione della sanzione in misura ridotta, avuto riguardo alla caratteristica dell'immobile, da qualificarsi come “isolato”.
Ed invero, come affermato dal Giudice amministrativo “Nel nostro ordinamento non esiste una generale definizione di centro abitato e la definizione contenuta al riguardo nel Codice della Strada che è l'unica rinvenibile nel nostro diritto positivo, rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme contenute in tale testo normativo e non è, quindi, vincolante ai fini urbanistico-edilizi e, conseguentemente, anche ai fini igienico-sanitari” (v., in tal senso, T.A.R. Milano,
n.2294/2019).
In ogni caso, dalle dichiarazioni rese dall'Arch. risulta che l'immobile Tes_1
“è l'ultimo edificio del centro abitato, in particolare dell'area di sedime classificata da PRG come zona B- residenziale di completamento”.
Il ha adeguatamente motivato e dimostrato le ragioni Controparte_1 che giustificano l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione de qua; considerato il riparto dell'onere della prova, l' ha assolto all'onere probatorio Controparte_2 impostogli ex lege, per tutte le ragioni sin qui delineate: va, infatti, evidenziato che in “materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito” (v. Cass., Ord. n. 24691/2018); al contrario,
l'appellante non ha fornito prova alcuna dei fatti impeditivi o estintivi.
pagina 5 di 7 Alla stregua delle considerazioni che precedono, la tesi dell'appellante risulta pertanto infondata in fatto, prima ancora che in diritto, in quanto sconfessata dalla ricostruzione dei fatti deducibile dalle risultanze istruttorie.
Nel caso di specie, considerata la ridotta complessità della causa e tenuto conto dell'importo della sanzione portata dall'ordinanza (€.6.000,00) - sussistono giustificate ragioni per rimodulare la condanna alle spese di lite - quantificate dal primo giudice in €.5.077,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, IVA e
CAP - non reputandosi le stesse proporzionate all'attività processuale svolta dinanzi al Tribunale di Fermo, dato il numero limitato di udienze tenute, lo scarso peso economico della controversia e la limitata attività istruttoria svolta.
Per le ragioni sopra esplicitate, si ritiene di applicare - nella rideterminazione delle spese di primo grado - i valori minimi previsti dalle tariffe forensi.
Considerati i limiti di accoglimento del gravame, l'appellante va condannata anche alla refusione - in favore del appellato - delle spese del presente grado di CP_1 giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'Ordinanza n. 2591/2024 emessa dal Tribunale di Fermo in data
19.4.2024, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'interposto gravame, condanna alla Parte_1 refusione, in favore del , delle spese del giudizio di primo Controparte_1 grado che vengono rideterminate in €.2.540,00 per compensi professionali ed
€.200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, come per legge;
- condanna l'appellante alla refusione, in favore del , Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in €.1.984,00 per compensi professionali ed €.150,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
pagina 6 di 7 Dr. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 520/2024 R.G.; promossa da
, (CF: , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Paolo Santoni (pec: ; elettivamente domiciliata Email_1 presso lo studio del difensore, sito in PORTO SAN GIORGIO (FM), via Solferino n.
41;
APPELLANTE contro
, (C.F.: ), P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Marconi (pec:
; elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, Email_2 sito in Montegranaro (FM), via Custoza n. 30;
APPELLATO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza n. 2591/2024 emessa in data 19.4.2024 dal Tribunale di Fermo nel giudizio iscritto al n. 1826/2021 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “L'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia accogliere il presente appello e riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Fermo cronologico
2591/2024 del 19/04/2024 notificata il 26/04/2024, e annullare l'ingiunzione. In via subordinata ed in riforma parziale dell'impugnata ordinanza del Tribunale di
Fermo cronologico 2591/2024 del 19/04/2024 notificata il 26/04/2024, voglia applicare l'art. 133 del D.Lgs 152/2006 e per l'effetto applicare la sanzione minima all'odierno ricorrente-appellante.
In ogni caso rideterminare le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1 avverso l'ordinanza cron.2591/2024 del 19.04.2024 emessa del Tribunale di
Fermo.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA proponeva opposizione ex artt. 22 e 23, L. 689/1981 - dinanzi al Parte_1
Tribunale di Fermo - avverso l'Ordinanza n. 20705/2021, emessa in data
21.9.2021, con cui il aveva ordinato all'opponente il Controparte_1 pagamento della somma di €.6.000,00, in relazione alla violazione dell'art. 124,
D. Lvo 152/2006, per aver realizzato uno scarico di acque reflue sul terreno di sua proprietà, in assenza della prescritta autorizzazione.
L'attrice contestava che, in realtà, lo scarico de quo era stato realizzato al fine di far defluire le acque piovane dal terreno di pertinenza della propria abitazione e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ovvero, in via subordinata, l'applicazione del regime sanzionatorio ex art. 133, comma 2, secondo periodo, D. Lvo
153/2006, previsto per gli edifici isolati.
Si costituiva il , contestando la domanda attorea ed Controparte_1 evidenziando come l'istruttoria svolta confermasse appieno la fondatezza pagina 2 di 7 dell'ordinanza-ingiunzione.
Con la pronuncia appellata, il Tribunale di Fermo rigettava l'interposta opposizione, confermando l'ordinanza opposta e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il primo Giudice, in particolare, osservava che le asserzioni dell'opponente difettavano di prova ed erano sconfessate dalle risultanze dell'attività istruttoria espletata e dalle stesse dichiarazioni della ricorrente.
Avverso detta sentenza ha proposto appello asserendo che Parte_1 sarebbe indimostrata la presenza dello sversamento e che, d'altro canto, l'opera de qua sarebbe stata rimossa immediatamente.
Il ritualmente costituitosi, ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità/infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata ordinanza.
In data 9.10.2024, all'esito dello scambio delle note difensive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di gravame - da trattare congiuntamente in quanto connessi - censura la pronuncia di primo grado, da un lato per Parte_1 contraddittorietà e insufficienza della motivazione, dall'altro lato per violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 133, comma 2, D. Lvo 152/2006.
In particolare, l'attrice lamenta che il Tribunale di Fermo avrebbe erroneamente ritenuto dimostrato lo sversamento di liquami su fondo altrui, ribadendo che lo scarico era stato realizzato al solo scopo di consentire il deflusso delle acque piovane, onde evitare il sovraccarico del muro di contenimento del terreno di pertinenza della propria abitazione.
Secondo la prospettazione attorea, inoltre, l'ordinanza-ingiunzione sarebbe stata emessa in contrasto con il disposto di cui all'art. 133, comma 2, D. Lvo cit., dal momento che l'immobile non sarebbe ubicato in un centro abitato, risultando, invece, lo stesso connotato dai requisiti necessari e sufficienti affinché si possa applicare - come richiesto in subordine - il regime sanzionatorio più mite previsto pagina 3 di 7 per gli edifici isolati, di cui alla norma menzionata.
Da ultimo, con separata doglianza, l'attrice si duole della condanna alla refusione delle spese di lite, per violazione dell'art. 92 c.p.c., difettando del requisito di proporzionalità, lamentando che, in definitiva, le spese processuali sarebbero
(addirittura) superiori rispetto alla somma ingiunta (pari ad €.6.000,00).
I primi due motivi, nella loro articolazione, risultano infondati, alla stregua del compendio probatorio emerso per tabulas, rappresentato, in primis, dal verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 35965, redatto da personale della
“Regione Carabinieri Forestale Marche”; dalle produzioni documentali - di natura fotografica - presenti in atti e, infine, dalle risultanze emerse dall'escussione del teste Arch. Tes_1
Ed invero, il verbale dei CC Corpo Forestale è contraddistinto da fede privilegiata, per quanto concerne i fatti attestati in qualità di Pubblico Ufficiale, che certificano essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti: in proposito, la S.C. ha ribadito che “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi” (Cass., Ord. n. 37764/2021).
Orbene, dal verbale in oggetto emerge la realizzazione - sul terreno di proprietà della - di uno scarico di acque reflue: al momento del sopralluogo, gli Pt_1
Agenti hanno riscontrato de visu “la presenza di un tubo di plastica gialla dal quale fuoriescono reflui di colore verde e maleodoranti”, non residuando pertanto alcun dubbio in relazione alla presenza del medesimo, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
Parimenti, in relazione all'autorizzazione richiesta dall'art. 124 commi 1 e 2, D.
Lvo 152/2006 - che stabilisce il principio generale della preventiva autorizzazione di tutti gli scarichi (con l'eccezione degli scarichi di reflui domestici in rete fognaria) - si può evincerne la mancanza nel caso di specie, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste Arch. il quale ha precisato che “Non c'è Tes_1
pagina 4 di 7 autorizzazione allo scarico (…). Agli atti non rinvenni l'atto autorizzativo allo scarico previsto dalla normativa vigente”, circostanza, fra l'altro, già appresa in sede di sopralluogo personale dagli Agenti operanti.
Infine, risultano decisive le dichiarazioni rese dalla stessa e riportate nella Pt_1
Relazione dell'Arch. (“Nel corso del sopralluogo la proprietaria si è Tes_1 immediatamente dichiarata disposta ad eliminare lo sversamento. Ha inoltre dichiarato che, in attesa di un totale rifacimento dell'impianto di smaltimento delle acque reflue, provvederà ad utilizzare le due vasche imhoff come serbatoi a tenuta dei reflui fognari e a far effettuare il loro periodico svuotamento per evitare future fuoriuscite di liquami”).
Va, del pari, rigettata la richiesta - avanzata dall'appellante in via subordinata - di rideterminazione della sanzione in misura ridotta, avuto riguardo alla caratteristica dell'immobile, da qualificarsi come “isolato”.
Ed invero, come affermato dal Giudice amministrativo “Nel nostro ordinamento non esiste una generale definizione di centro abitato e la definizione contenuta al riguardo nel Codice della Strada che è l'unica rinvenibile nel nostro diritto positivo, rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme contenute in tale testo normativo e non è, quindi, vincolante ai fini urbanistico-edilizi e, conseguentemente, anche ai fini igienico-sanitari” (v., in tal senso, T.A.R. Milano,
n.2294/2019).
In ogni caso, dalle dichiarazioni rese dall'Arch. risulta che l'immobile Tes_1
“è l'ultimo edificio del centro abitato, in particolare dell'area di sedime classificata da PRG come zona B- residenziale di completamento”.
Il ha adeguatamente motivato e dimostrato le ragioni Controparte_1 che giustificano l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione de qua; considerato il riparto dell'onere della prova, l' ha assolto all'onere probatorio Controparte_2 impostogli ex lege, per tutte le ragioni sin qui delineate: va, infatti, evidenziato che in “materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito” (v. Cass., Ord. n. 24691/2018); al contrario,
l'appellante non ha fornito prova alcuna dei fatti impeditivi o estintivi.
pagina 5 di 7 Alla stregua delle considerazioni che precedono, la tesi dell'appellante risulta pertanto infondata in fatto, prima ancora che in diritto, in quanto sconfessata dalla ricostruzione dei fatti deducibile dalle risultanze istruttorie.
Nel caso di specie, considerata la ridotta complessità della causa e tenuto conto dell'importo della sanzione portata dall'ordinanza (€.6.000,00) - sussistono giustificate ragioni per rimodulare la condanna alle spese di lite - quantificate dal primo giudice in €.5.077,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, IVA e
CAP - non reputandosi le stesse proporzionate all'attività processuale svolta dinanzi al Tribunale di Fermo, dato il numero limitato di udienze tenute, lo scarso peso economico della controversia e la limitata attività istruttoria svolta.
Per le ragioni sopra esplicitate, si ritiene di applicare - nella rideterminazione delle spese di primo grado - i valori minimi previsti dalle tariffe forensi.
Considerati i limiti di accoglimento del gravame, l'appellante va condannata anche alla refusione - in favore del appellato - delle spese del presente grado di CP_1 giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'Ordinanza n. 2591/2024 emessa dal Tribunale di Fermo in data
19.4.2024, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'interposto gravame, condanna alla Parte_1 refusione, in favore del , delle spese del giudizio di primo Controparte_1 grado che vengono rideterminate in €.2.540,00 per compensi professionali ed
€.200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, come per legge;
- condanna l'appellante alla refusione, in favore del , Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in €.1.984,00 per compensi professionali ed €.150,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
pagina 6 di 7 Dr. Guido Federico
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