Articolo 1 della Legge 15 dicembre 1967, n. 1227
Articolo 2
Versione
12 gennaio 1968
Art. 1.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1967 la spesa di lire 125 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi ai sensi dell' articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 117 .
Entrata in vigore il 12 gennaio 1968