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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/07/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1288/2021
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 8/07/2025, alle ore 10:00, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), la parte personalmente, nonché l'avv. LEGGIO Parte_1 C.F._1
ADELE; per , l'avv. AMATO IGNAZIO, oggi sostituito dall'avv. IRENE MORANDO;
E_ per l'avv. GIANNA MONICA Parte_3
DEVITA, oggi sostituito dall'avv. IRENE MORANDO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. Discute riepilogando i fatti di causa e precisando:
- il IG. ha dimostrato il possesso ultraventennale, come da testi;
Pt_1
- la scrittura privata del 2020 non è di vendita;
nel giudizio r.g. 116/2021 il giudice ha dichiarato esser inconfigurabile un atto traslativo, come da ordinanza che produce in copia analogica – con autorizzazione del giudice – nonché comunicazione del predetto giudice del 3/6/2025, da cui si evince che la scrittura non si trova che produce in copia analogica – con autorizzazione del giudice, in quanto atti sopravvenuti;
- produce verbale di pubblicazione di testamento olografo rep. 1490, racc. 1013, notaio Persona_1
, in copia analogica– con autorizzazione del giudice in quanto atto sopravvenuto;
[...]
- l'all. 4 segnalazione certificata inizio attività dimostra che i lavori riguardano altre particelle, non il fienile;
le opere non potevano riguardare “parti comuni”, contrariamente a quanto poi fatto;
la data è novembre 2020, quindi l'azione è tempestiva;
- già da Google si vedono i tratti dell'aratro, i terreni erano coltivati per olivi e carrube;
- dalle foto si evince che lo spoglio è violento: il cancello e la corte sono state tolte;
è stato disvelto il cancello di entrata, proprio perché non aveva le chiavi (all. 4 è la condizione originaria);
- c'è in atti un libretto a riprova della titolarità e presenza di mezzi agricoli, poi sottratti, allegato alla denuncia;
pagina 1 di 23 - all'allegato 1 si evince che dal 1985 era operatore agricolo giornaliero, a riprova che coltivava i campi.
Insiste nelle conclusioni e nella modifica dell'ordinanza.
L'avv. Morando precisa le conclusioni riportandosi alla memoria conclusiva e agli atti responsivi.
Discute la causa riportandosi alle note conclusive, depositate. Contesta le argomentazioni di controparte, poiché inveritieri e sfornite di supporto probatorio. Il giudice della fase sommaria ha ampiamente argomentato perché ha rigettato la domanda possessoria. La domanda è tardiva. Non vi è animus spoliandi. Il fienile è sempre stato della IG.ra . Dalle foto in atti si vede che quei terreni erano ormai Pt_4 incolti e il fienile era divelto. Per questo la IG.ra si è fatta fare una perizia al fabbricato. Poi la IG.ra Pt_4
ha promesso in vendita un bene e la IG.ra ha incassato 15.000,00 euro. Il problema è sorto con il Pt_4 figlio ma non ha dimostrato di essere possessore, forse sporadicamente, per aiutare la madre;
Pt_1 non c'è mai stato affitto, né estorsione. Il loro testimone ha ammesso che l'ingresso poteva esser da altra parte, la sbarra era arrugginita e non si apriva comunque più.
I testi che hanno testimoniato a favore è un amico di infanzia.
Chiede il rigetto della domanda e confermata l'ordinanza cautelare di rigetto dell'azione possessoria.
Per contesta la richiesta di Parte_3 compensazione delle spese, non c'è alcun errore non imputabile, essendoci le visure.
Il giudice
Si ritira in camera di conIGlio.
Uscito dalla camera di conIGlio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1288/2021 pendente tra:
), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
TE GU (RG), contrada Piante n. 26, con il patrocinio dell'avv. Adele Leggio
pagina 2 di 23 ), con elezione di domicilio in Comiso (RG), via G. Matteotti n. 22, presso il di C.F._2 lei studio
RICORRENTE contro
), nato a [...] il [...] e residente in [...]E_ C.F._3
(RG), viale del Progresso n. 1, con il patrocinio dell'avv. Ignazio Amato ( ), con C.F._4 elezione di domicilio in Ragusa, via Roma n. 200, presso il di lui studio
RESISTENTE
e nei confronti di
), con sede in Parte_3 P.IVA_1
Ragusa, zona industriale III fase, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_3
), con il patrocinio dall'avv. Gianna Monica Devita , C.F._5 C.F._6 con elezione di domicilio in Ragusa, via Roma n. 200, presso il di lei studio;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso regolarmente notificato, il IG. incardinava innanzi al presente tribunale Parte_1 il procedimento per reintegra del possesso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c. nei confronti del IG. E_
e la per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_3 conclusioni: “[voglia l'ill.mo tribunale adito] ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., anche inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, respinta ogni contraria istanza, • in via principale: 1) ordinare in favore del IG. la reintegra nel Parte_1 possesso del fienile sito in TE GU, c.da Piante, in catasto Fabbricati, foglio 61, particella
629 - Subalterno 1 che insiste nella corte comune;
2) ordinare al IG. , ex avvocato, nato E_
a Ragusa 12.12.1967, C.F.: , residente in [...], e alla CodiceFiscale_7
nota sotto il marchio Partita Parte_3 Controparte_1
IVA: con sede legale in Ragusa, Zona industriale III Fase, viale 24 n. 8, di consegnare P.IVA_1 all'odierno ricorrente copia della chiave del lucchetto della sbarra di accesso alla particella 236, identificata al foglio 61 del Catasto Terreni di TE GU, e copia della chiave del lucchetto apposto nel fienile, essendo stato illecitamente divelto l'originario lucchetto ivi posizionato;
3) ordinare al IG. e alla di sospendere E_ Parte_3 immediatamente i lavori edili da lui eseguiti ancorché non autorizzati;
4) ordinare al IG.
[...]
e alla di ripristinare lo stato dei luoghi E_ Parte_3 preesistenti all'esecuzione delle opere meglio descritte in narrativa stante l'impraticabilità della corte pagina 3 di 23 comune piena di buche e danneggiata dalle pale meccaniche;
5) emettere ogni consequenziale pronuncia
e\o statuizione in ordine al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente alla luce dell'illegittima condotta tenuta dal IG. e dalla E_ Parte_3 dell'attività denunciata, come meglio esposta in narrativa, che voglia il Tribunale
[...] adito da liquidare in via equitativa e in misura non inferiore ad € 25.000,00. Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio e fatto salvo ogni altro diritto ed azione”.
Allegava, a tal fine, che:
- era comproprietario, giusta successione del padre “di diversi appezzamenti di terreno Persona_2 in Catasto nella partita n.15186, foglio n. 61, particelle 237, 286, 291, 303, 304, 242, 234, 158, 305”;
- sulla corte comune, censita al catasto terreni, foglio 61, particella 230 (oggi catasto fabbricati, foglio
61, particella 629, subalterno 1) insisteva una antica costruzione posseduto dal defunto Persona_2
e oggi dal figlio il quale utilizzava lo stesso come fienile e deposito per attrezzi e Parte_1 altri utensili agricoli;
- l'accesso al fienile è stato esercitato attraverso il passaggio sulla limitrofa particella 236, identificata al foglio 61 del catasto terreni, sulla quale è stata posizionata una sbarra chiusa da un lucchetto all'ingresso;
- nel novembre del 2020, l'odierno ricorrente riscontrava la sostituzione del lucchetto della sbarra di ingresso, la sottrazione di taluni beni personali nel predetto fienile e la modificazione dello stato dei luoghi;
- nel gennaio del 2021, l'odierno ricorrente rinveniva dei “muratori che espletavano lavori di ristrutturazione nel fienile, nonché una ruspa che eseguiva scavi nel fondo posseduto dallo stesso
e la presenza di tale IG. ”, il quale confermava di essere il committente dei Pt_1 E_ lavori;
- nel marzo del 2021, rinveniva un cartello con l'indicazione di lavori di manutenzione straordinaria con indicazione di “Conserve di Sicilia di SE SO” quale committente dei lavori.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la Parte_3 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[piaccia all'ill.mo tribunale adito
[...]
d]isattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa, - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della (p.i.: ) in persona del legale Parte_3 P.IVA_1 rappresentante p.t., IG. , per le ragioni meglio esposte in parte narrativa e, per l'effetto, Parte_3
- Estromettere la dal presente giudizio, con ogni Parte_3
pagina 4 di 23 conseguenziale statuizione di legge. - Condannare il IG. alla rifusione dei compensi Parte_1 del presente giudizio. Con salvezza di ogni diritto”.
Deduceva, a tal fine, che:
- l'odierna società era del tutto estranea ai fatti di causa;
- il committente individuato dal IG. era soggetto del tutto diverso dall'odierna società Pt_1
chiamata in giudizio;
- l'odierna resistente “non vanta alcun titolo sugli immobili, non ha mai avuto accesso agli stessi né titolo per accedervi né, tantomeno, ha giammai commissionato opere di qualsivoglia genere. Né risulta, dalla documentazione prodotta, oltre che dalla prospettazione dei fatti fornita dal ricorrente, alcun elemento probatorio atto a sostenere una differente conclusione”, concludendo, dunque, come in premessa.
Integrato il contraddittorio, con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il IG. per E_ ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[piaccia all'on. tribunale adito] reiectis adversis, rigettare tutte le domande formulate dal IG. in quanto inammissibili ed infondate in fatto e Parte_1 in diritto oltre che destituite di validi supporto probatorio, per le ragioni esposte in narrativa e per quant'altro apparirà di giustizia. Dichiarare l'estromissione del resistente avv. per le E_ ragioni esposte in narrativa. Col favore delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore distrattario che dichiara di averne anticipato i costi e di non aver ricevuto acconto alcuno.
Salvo ogni altro diritto”.
Deduceva, a tal fine, che:
- l'odierno resistente non aveva alcun possesso dell'immobile oggetto del presente giudizio, atteso che i beni di sua proprietà erano già concessi in locazione “all'azienda Conserve di Sicilia SE SO azienda agricola a r.l., che ne ha dunque legittima detenzione qualificata”;
- i lavori denunciati dall'odierno ricorrente erano stati svolti dalla società affittuaria, previa comunicazione asseverata SCIA trasmessa al competente comune di TE GU nel marzo del
2020;
- la sbarra all'ingresso della particella 236, di proprietà del resistente, era stata cambiata dalla società affittuaria, in quanto la precedente era ormai “arrugginita e non funzionante”;
- il magazzino oggetto del presente giudizio era posseduto dalla IG.ra , madre Persona_3
dell'odierno ricorrente;
- l'odierno ricorrente non esercitava alcun potere di fatto sui beni oggetto del giudizio, in quanto la sua relazione con i beni era solamente saltuaria e tollerata dalla di lui madre;
- la particella 236 era di proprietà del resistente, nonché di tali IGg. ; Pt_5
pagina 5 di 23 - nel novembre del 2020, la IG.ra cedeva il fienile all'odierno resistente, giusto atto di vendita, al Pt_4
prezzo di euro 15.000,00;
- l'avv. aveva, dunque, già locato il magazzino alla ditta Conserve di Sicilia SE E_
SO con contratto registrato;
- l'immobile, come da fotografie e perizia dell'ing. allegate, risultava in condizioni vetuste e Per_4
disabitato da diversi anni;
- l'odierno ricorrente veniva diffidato ad allontanarsi dai luoghi e dalla famiglia d'origine con provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza nel 2005.
Concludeva, dunque, come in premessa.
In data 23/07/2021, il tribunale di Ragusa, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del
15/06/2021, non accoglieva la domanda possessoria dichiarando “inammissibile il ricorso proposto nei confronti della [rigettando] il ricorso proposto nei Parte_6 confronti di;
[condannando] al pagamento, in favore della E_ Parte_1
e di , delle spese di lite, che liquida: Parte_6 E_
1) per la prima in € 800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge;
e 2) per il secondo in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge, che distrae in favore dell'Avv. Ignazio Amato”.
Con istanza del 13/09/2021, il IG. chiedeva al tribunale di Ragusa la prosecuzione, a E_ norma dell'art. 703, co. 4, c.p.c., del giudizio di merito.
Integrato il contraddittorio, fissata la prima udienza e concessi i tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.,
, con la prima memoria istruttoria insisteva “nelle conclusioni formulate nella memoria E_ di costituzione ovvero si insiste nel rigetto di tutte le domande formulate dal IG. in Parte_1 quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto oltre che destituite di validi supporto probatorio, per le ragioni esposte in narrativa e per quant'altro apparirà di giustizia. Con riserva di replica negli assegnati termini”.
Con la sua prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., di converso ha così Parte_7 modificato le proprie conclusioni:
“- preliminarmente, il IG. dichiara di aderire alla richiesta di estromissione dal giudizio Pt_1 avanzata dalla (Partita IVA: ), con Parte_6 P.IVA_1 compensazione delle spese di lite, nella misura in cui l'assonanza tra le varie ditte create da e Pt_2 dalla di lui famiglia ha indotto in errore questa difesa.
- revoca/ modifica del decreto di rigetto N. 13945/2021 del 27/07/2021 per quanto sopra esposto.
Indi: pagina 6 di 23
1. ordinare in favore del IG. la reintegra nel possesso del fienile sito in TE Parte_1
GU, c.da Piante, in catasto Fabbricati, foglio 61, particella 629 - che insiste nella corte comune;
2. ordinare al IG. , nato a [...] [...], C.F.: , residente E_ CodiceFiscale_7 in Scicli, viale del Progresso n. 1, di consegnare al ricorrente copia della chiave del lucchetto della sbarra di accesso alla particella 151, identificata al foglio 61 del Catasto Terreni di TE GU,
e la chiave del lucchetto apposto nel fienile, essendo stato illecitamente divelto l'originario lucchetto ivi posizionato;
3. ordinare al IG. di sospendere immediatamente i lavori edili da lui eseguiti, non E_ autorizzati ed abusivi nel fienile e nella corte comune;
4. ordinare al IG. di ripristinare lo stato dei luoghi preesistenti all'esecuzione dei lavori E_ edili e per l'effetto demolire il muretto realizzato che impedisce l'accesso dalla particella 151 alla particella 303 e ripristinate le quote nella corte comune, in modo da eliminare le arbitrarie delimitazioni ed i gradini;
5. emettere ogni consequenziale pronuncia e\o statuizione in ordine al risarcimento dei danni patrimoniali subìti dal ricorrente alla luce dell'illegittima condotta tenuta dal IG. E_ dell'attività denunciata, come meglio esposta in narrativa, che voglia il Tribunale adìto, da liquidare in via equitativa e in misura non inferiore ad € 25.000,00”, formulando altresì istanze istruttorie.
Ammessi ed escussi ulteriori testi citati dalle parti, il successivo giudice divenuto nuovo assegnatario del fascicolo rinviava infine la causa per precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
In via preliminare, preme rammentare che l'istanza ex art. 703, co. 4, c.p.c. di prosecuzione del giudizio di merito possessorio non incardina un nuovo e autonomo giudizio, ma instaura una fase meramente eventuale del processo per la sua celebrazione a cognizione piena.
Come è noto, l'attuale formulazione dell'art. 703 c.p.c. – frutto delle modificazioni e integrazioni apportate dal d.l. n. 35 del 14/03/2005 (“[d]isposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”) – disegna un procedimento a struttura unitaria, seppur suddiviso in due fasi (la prima a cognizione sommaria ed una seconda, meramente eventuale, a cognizione piena).
Il predetto procedimento a struttura unitaria è, dunque, retto dal ricorso introduttivo iniziale della fase sommaria. Conseguentemente, il giudizio di merito, quale fase eventuale del giudizio, è incardinato attraverso il deposito di un atto a natura endoprocedimentale (la cd. istanza di prosecuzione del merito pagina 7 di 23 possessorio) attraverso il quale la parte che ne abbia interesse chiede la fissazione dell'udienza per la prosecuzione, nel merito, del giudizio: “la novità veramente fondamentale della nuova disciplina in discorso è riconducibile proprio al nucleo centrale di quest'ultimo comma [art. 703, co. 4, c.p.c.] il quale richiede la formulazione di una nuova istanza di parte (ovvero della parte interessata), da depositarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento (emesso, eventualmente, dal giudice del reclamo o, in difetto, dal giudice della fase interdittale), per la prosecuzione del giudizio di merito. In virtù di questo nuovo assetto normativo, dunque, pur in linea con la concezione della struttura bifasica del procedimento possessorio, il legislatore ha inteso introdurre una interruzione tra la fase interdittale e quella propriamente di merito a cognizione piena, inquadrando quest'ultima come eventuale e, quindi, come non più automatica e necessaria. È, dunque, possibile, ma solo se le parti ne fanno richiesta, la celebrazione del giudizio sul 'merito possessorio', anche quando il ricorso possessorio originario sia stato rigettato all'esito della fase sommaria, fermo restando che, in caso di mancata 'prosecuzione' del giudizio sul merito, l'ordinanza costituisce il provvedimento definitivo sulla controversia possessoria. Tuttavia, l'evoluzione della struttura bifasica del procedimento in questione nei richiamati termini (con l'intervenuta 'eventualizzazione' della fase di merito) non ha fatto venir meno il principio che le due fasi del giudizio possessorio sono introdotte entrambe con il ricorso proposto ai sensi del primo comma dell'art. 703 c.p.c. Da ciò discende, quindi, che la richiesta di prosecuzione del giudizio per il merito (nelle forme della cognizione piena) deve assumere, in sostanza, la connotazione di una istanza di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e di trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c. con valore solo endo-processuale, che – come già sottolineato – è proponibile da tutte le parti del procedimento. Di conseguenza, anche in consonanza con la prevalente dottrina occupatasi dell'argomento, deve ritenersi che la suddetta istanza non implica la prosecuzione della fase sommaria né implica la successiva introduzione del giudizio di merito, bensì, più propriamente, comporta la prosecuzione del giudizio di merito già retto dal ricorso inizialmente formulato” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 26/03/2012, n. 4845).
Poste le predette indicazioni ermeneutiche, è possibile affermare che il giudizio di merito possessorio è una prosecuzione – seppur mera ed eventuale – del giudizio interdittale a cognizione sommaria. La prosecuzione del merito è, pertanto, destinata unicamente ad instaurare una cognizione piena sulla medesima materia del contendere, ovverosia la lesione di una situazione di fatto (il possesso), salva la possibilità di completare detta tutela con la tempestiva proposizione di una domanda risarcitoria, che si aggiunge alla domanda di reintegrazione o di manutenzione del possesso: “[n]el giudizio possessorio
l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un pagina 8 di 23 altro diritto reale sicché l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso (Cassazione civile sez. II, 16/04/2019, n. 10590; Cass. Civ., Sez. 2, Sent., n. 21233 del 2009)”
(cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 02/12/2020, n. 27513).
Se tale fase eventuale viene instaurata, all'esito della cognizione piena potrà operarsi una rivalutazione integrale della situazione dedotta dalle parti (nella specie la sussistenza dello ius possessionis) e la sentenza sarà destinata ad assorbire i provvedimenti emessi in via sommaria.
Chiarita la natura della fase cd. di merito possessorio, è possibile ora procedere all'esame delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti dell'odierno giudizio.
In via pregiudiziale di rito, la nel costituirsi Parte_3 nell'odierno giudizio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti della domanda possessoria formulata dal IG. La predetta eccezione è stata, altresì, ribadita nelle note scritte Pt_1 in sostituzione dell'udienza di prosecuzione del merito possessorio, ove la società resistente ha insistito
“affinchè il IG. Giudice Voglia confermare la già accolta eccezione di difetto di legittimazione passiva, giusto suo provvedimento del 23-27.07.2021, nel quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta dal IG. nei confronti della e Voglia, per l'effetto, Pt_1 Controparte_2 estromettere la società dal presente giudizio”.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla società resistente deve essere accolta.
Preme, infatti, rammentare che “[l]'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) – invero – si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito
(con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 09/02/2012, n. 1912).
Infatti, “[o]ggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggetta passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare pagina 9 di 23 del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva,
l'azione sarà inammissibile” (cfr. Cass. civ. s.u., sent., 16/02/2016, n. 2951).
È, dunque, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale il controllo del giudice sulla sussistenza della legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la sola prospettazione dell'attore (nella specie, il ricorrente), questi e il convenuto (rectius il resistente) assumano la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla (in sintesi, la legittimazione attiva sussiste laddove vi sia la mera coincidenza tra chi è indicato nella domanda giudiziale titolare del diritto e chi agisce in giudizio;
specularmente, la legittimazione passiva sussiste laddove vi sia la mera coincidenza tra chi è indicato nella domanda come colui che lede il diritto e chi è convenuto).
Nel caso che qui occupa, come correttamente rilevato nel provvedimento di rigetto del ricorso possessorio del 27/07/2021, deve essere “ritenuta innanzitutto la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla r.l., la cui estraneità Parte_6 allo spoglio per cui è causa è stata riconosciuta dallo stesso ricorrente, asseritamente indotto in errore dall'assonanza della denominazione sociale con la denominazione della società che ha in realtà intrapreso l'esecuzione dei deplorati interventi edilizi, ovvero della Conserve di Sicilia di SE
SO az. . Parte_6
La predetta circostanza è stata, altresì, confermata dall'odierno ricorrente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'01/02/2022: “[p]reliminarmente, il IG. dichiara di aderire alla richiesta di Pt_1 estromissione dal giudizio avanzata dalla (Partita IVA: Parte_6
), con compensazione delle spese di lite, nella misura in cui l'assonanza tra le varie ditte P.IVA_1 riconducibili al e alla di lui famiglia ha indotto in errore questa difesa. Per quanto sopra, si chiede Pt_2 al G.I. di disporre la compensazione delle spese legali, avendo già il IG. prontamente ed Pt_1 interamente refuso le spese di lite, in virtù del Decreto di rigetto n. cronol. 13945/2021 del 27.07.2021”.
Ne consegue, come asseritamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, che la società resistente è un soggetto del tutto estraneo all'odierna controversia e, dunque, privo di legittimazione a contraddire (cd. legittimazione passiva) nei confronti della domanda proposta dal IG. Pt_1
Ciò premesso e considerato, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla
[...]
è fondata e, quindi, è meritevole di accoglimento. Parte_3
Ancora in via pregiudiziale di rito, il IG. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione E_ passiva nei confronti della domanda formulata dal IG. Pt_1
L'eccezione non è meritevole di accoglimento e, dunque, deve essere rigettata.
pagina 10 di 23 Sul punto non possono essere condivise le argomentazioni della ricorrente relative alla tardività ed inammissibilità dell'eccezione sollevata per la prima volta nella fase di merito possessorio. Infatti, la
Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di ribadire che “[l]a giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U.
16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire [...]. Il difetto di 'legitimatio ad causam', come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 08/03/2022, n. 7514).
Stante il predetto canone ermeneutico, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio, senza alcun limite decadenziale.
Ciononostante, l'eccezione sollevata dalla resistente non è meritevole di accoglimento, atteso che la legittimazione a contraddire sussiste laddove vi sia la mera coincidenza tra chi è indicato nella domanda come colui che lede il diritto e chi è convenuto. Da ciò consegue che, nella prospettazione dell'odierno ricorrente, il IG. è il soggetto nei cui confronti far valere la domanda di tutela del possesso e, di Pt_2 conseguenza, lo stesso – quale parte resistente convenuta in giudizio – in virtù della positiva verifica della predetta coincidenza assertiva, ha legittimazione passiva.
Ciò premesso e considerato, l'eccezione di legittimazione passiva formulata dal IG. E_ non è fondata e, quindi, deve essere rigettata.
Effettuate le predette considerazioni relativamente alla legittimazione passiva delle parti resistenti e chiarito che tale legittimazione spetta al solo IG. , è possibile procedere ad un esame di E_ merito relativamente alla tutela della situazione possessoria.
In via preliminare, preme rammentare che oggetto del presente giudizio di merito è esclusivamente la tutela di una situazione di fatto giuridicamente rilevante (il possesso).
A tal fine, l'accoglimento della domanda di reintegra del possesso è subordinato all'effettiva sussistenza di due requisiti: una situazione di possesso in capo al ricorrente e lo spoglio – violento o clandestino – perpetrato dal soggetto contro cui è stata esercitata l'azione. Quanto al possesso, i giudici della Suprema
Corte hanno avuto modo di chiarire che, ai soli fini dell'accoglimento della domanda di reintegrazione,
è sufficiente che il ricorrente dimostri un possesso qualsiasi (anche abusivo o in mala fede), purché tale situazione di possesso sia connotata dai caratteri della proprietà (o di altro diritto reale minore) e, quindi, il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto: “il ricorrente deve anzitutto pagina 11 di 23 fornire prova della situazione di fatto invocata e il titolo può essere utilizzato solo ad colorandam possessionem, ossia per determinare i contorni di un possesso già altrimenti dimostrato (Cass. 1.8.2017
n. 19144; Cass. 22.4.1981 n. 2359) [...] e non c'è dubbio che nei giudizi possessori incomba sulla parte ricorrente l'onere di fornire prova della situazione di fatto della quale si chiede tutela” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 21/10/2024, n. 2653).
Quanto al secondo carattere e, cioè, lo spoglio, preme rilevare che questo consta di due elementi: un elemento oggettivo ed uno soggettivo. In particolare, l'elemento oggettivo consiste nella privazione – ad opera del soggetto nei cui confronti è diretta l'azione di reintegrazione – della situazione di possesso, mentre l'elemento soggettivo (cd. animus spoliandi) nella consapevolezza di sostituirsi nel godimento di un bene in pregiudizio del soggetto spogliato.
In relazione all'animus spoliandi, la Suprema Corte ha precisato che “[i]n tema di spoglio la violenza e la clandestinità dell'azione, che implicano l''animus spoliandi', non sono insiti in ogni fatto materiale che determini la privazione dell'altrui possesso ma conseguono solo alla consapevolezza di contrastare
e di violare la posizione soggettiva del terzo” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 04/11/2013, n. 24673).
Fermo l'onere della prova gravante in capo al ricorrente, spetta – in caso di contestazione del possesso – alla parte resistente dimostrare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi a norma dell'art. 2697, co. 2, c.c.
Poste le coordinate ermeneutiche a cui intende conformarsi l'odierno decidente, nel caso che qui occupa, parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante.
Orbene, parte ricorrente contesta l'avvenuto spoglio, da parte del IG. , di un fabbricato E_
(nella specie un fienile) che insiste su una corte comune, distinta al NCT del comune di TE
GU al foglio 61, particella 230, su cui il ricorrente ha esercitato un possesso ultraventennale. Per accedere al predetto fienile, parte ricorrente sostiene di aver sempre attraversato l'ingresso di cui al foglio
61, particella 151, e a tal fine aver avuto copia delle chiavi del lucchetto utilizzato per la chiusura del cancello di ingresso.
Dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente abbia acquisito per successione la proprietà sui seguenti immobili distinti al NCT del comune di TE GU al foglio 61, particelle 93, 94, 158,
234, 237, 242, 286, 291, 303, 304, 305, 99, 100, 102, 104, 107, 108, 110, 254, 256 e 259. In particolare, il de cuius ha disposto, per testamento, che la proprietà fosse suddivisa in parti uguali fra i due figli
( e , destinando l'usufrutto in favore della moglie . Pt_1 Controparte_3 Persona_3
Di contro, la IG.ra risulta aver acquisito per successione la proprietà sui seguenti immobili distinti Pt_4 al NCT del comune di TE GU al foglio 61, particelle 541, 142, 149, 150, 481, 148, 157, 277,
278, 282, 287, 293, 295, 296, 292, 479.
pagina 12 di 23 Raffrontando le due dichiarazioni di successione emerge come l'immobile oggetto del preteso spoglio, che insiste al NCT del comune di TE GU al foglio 61, particella 230, non è stato espressamente indicato né dalla IG.ra , né dal figlio nelle rispettive Pt_4 Parte_1 dichiarazioni fiscali,
La predetta circostanza risulta, altresì, confermata dal contratto preliminare di vendita del fienile stipulato dalla IG.ra e da parte resistente, il IG. , in data 05/11/2020, atteso che all'art. 2 Pt_4 E_ dell'atto si legge: “[q]uanto concesso è pervenuto all'odierna parte venditrice per averlo posseduto in modo pacifico uti dominus, non clandestino ed ininterrotto durato oltre venti anni e, pertanto, per avvenuta usucapione non accertata giudizialmente. L'avv. dichiara di essere stato E_ edotto di tale specifica circostanza e degli eventuali rischi ad essa connessi e di non aver alcuna eccezione da sollevare in relazione a tale modalità di acquisto”. Inoltre, il successivo art. 4 dell'atto prevede espressamente: “[d]ichiara e garantisce la concedente, volendo in caso contrario rispondere dell'evizione a norma di legge, che quanto ceduto è di sua esclusiva proprietà e disponibilità, libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, per averlo la stessa posseduto per oltre venti anni uti dominus”.
Ne consegue che il IG. era intenzionato ad acquistare il fienile, oggetto del presente E_ contenzioso, da parte della IG.ra , il cui diritto proprietario sarebbe fondato unicamente sul decorso Pt_4 del termine ventennale utile per l'usucapione.
Come è noto, l'istituto dell'usucapione di cui agli artt. 1158 e ss. c.c. costituisce un titolo di acquisto della proprietà (o di altro diritto reale cd. minore) per effetto dell'esercizio del possesso protratto per un determinato lasso di tempo. Sul punto, i giudici della suprema corte hanno avuto modo di chiarire: “[i]l possesso utile ai fini dell'usucapione deve manifestarsi attraverso un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, esercitata in modo continuativo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 09/03/2023, n. 7040).
L'acquisto della proprietà per usucapione ha, quindi, per fondamento una mera situazione di fatto
“caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata IGnoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa. La pienezza e l'esclusività di questo potere, che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva, vanno però dal giudice del merito apprezzate e valutate non in astratto, ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso - secondo un criterio di normalità - è capace di procurare al proprietario
e di cui il conseguimento costituisce, secondo un analogo criterio, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 22/04/1992, n. 4807). pagina 13 di 23 Colui il quale agisce in giudizio ai fini del riconoscimento dell'acquisto del diritto proprietario per usucapione deve, tuttavia, dar prova non solo di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, ma anche “[del]l'animus rem sibi habendi, ossia l'intenzione di comportarsi come proprietario esercitando le corrispondenti facoltà sulla cosa, non essendo sufficiente la mera consapevolezza del possessore circa l'altrui titolarità del diritto” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent.,
22/12/2015, n. 25764).
Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha, da diverso tempo, chiarito che la sentenza che accerta l'acquisto della proprietà per usucapione abbia natura meramente dichiarativa e non costitutiva, in quanto, altrimenti, “si verificherebbe la strana situazione per cui chi ha usucapito sarebbe proprietario, ma non potrebbe disporre validamente del bene fino a quando il suo acquisto non fosse accertato giudizialmente” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 05/02/2007, n. 2485).
In linea del tutto generale è, dunque, possibile porre in essere atti di disposizione di beni (rectius dei diritti reali su tali beni), anche quando la proprietà sia stata acquisita per usucapione. Una tale situazione, tuttavia, espone l'acquirente al rischio di cd. acquisto a non domino: la vendita di un immobile da parte di chi non è proprietario è inopponibile nei confronti dell'effettivo proprietario estromesso dalla compravendita.
Nel caso che qui occupa, il IG. risultava ben consapevole che la IG.ra E_ Persona_3 non aveva alcun titolo negoziale di proprietà sull'immobile, se non quello discendente da una pretesa usucapione non accertata giudizialmente. Tale precisazione, oggettivizzata nel contratto, è corroborata dalla professione del resistente, abilitato all'esercizio della professione forense ed iscritto all'albo degli avvocati, quindi consapevole dei rischi connessi alla vendita di un immobile asseritamente usucapito – tant'è che lo stesso art. 4 del contratto stipulato con la IG.ra vincolava quest'ultima ad Persona_3 offrire garanzia per evizione.
Di contro, non può affermarsi che la IG.ra , madre dell'odierno ricorrente, fosse conscia Persona_3 dei presupposti per un utile usucapione della proprietà sul fienile. Infatti, non solo alcuna azione giudiziale è stata intrapresa per l'accertamento di una avvenuta usucapione, ma quanto emerso in sede istruttoria porta a dubitare circa l'esercizio di alcun possesso utile da parte della IG.ra sul bene Pt_4 oggetto di contenzioso.
In particolare, il IG. , teste di parte ricorrente, ha affermato che la IG.ra Testimone_1 Persona_3
“[n]on si è più vista da quando è morto il marito”. Detta circostanza è stata, altresì, confermata dal
[...] IG. fratello dell'odierno ricorrente, il quale ha asserito che il fienile fosse utilizzato Controparte_3 dal padre “come deposito di fieno e di attrezzi agricoli;
dopo la sua morte è andato del tutto in malora”.
pagina 14 di 23 In particolare, “il fienile di cui alla p.lla n. 629 è in istato di completo abbandono, è pericolante e non lo usa nessuno, da quanto è morto mio padre”.
Occorre, altresì, notare che le dichiarazioni del germano secondo il quale il fratello Controparte_3 non si servisse del fienile dalla morte del padre, sono state invece superate dalle dichiarazioni Pt_1 di altri testimoni e, in parte qua, oggettivamente non attendibili, nonostante la genuinità della deposizione
(sulla distinzione tra i due piani, cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 29-03-2023, n. 8832).
In effetti, le dichiarazioni rese dal IG. sui rapporti tra il fratello e l'immobile di cui Controparte_3
è causa, risultano alquanto generiche e frutto di una scarsa conoscenza delle vicissitudini del ricorrente e dei relativi rapporti con la famiglia e i relativi beni, atteso che lo stesso teste ha riportato che “i rapporti con mio fratello sono pressoché inesistenti, ognuno va per la propria strada”, a differenza dei rapporti con la madre, che ha affermato essere buoni, benché saltuari: “[i] miei rapporti con mia madre sono buoni ma radi;
l'ultima volta che l'ho vista è stato da lei, poco prima che vendesse il fienile;
l'ultima volta che l'ho sentita è stata dopo la vendita, dopo di che non sono più riuscita a mettermi in contatto”; deve, inoltre, rilevarsi che il IG. non si occupava direttamente dei terreni: “li Controparte_3 frequento circa una volta al mese, essendo proprietario di una quota successoria del 25%”. Una tale dichiarazione e, quindi, il fatto di non frequentare più tali luoghi, spiega il perché il IG. Tes_1
non ricordava di aver più incontrato il IG. da diversi anni: “[d]opo che si
[...] Controparte_3
è sposato, una trentina d'anni fa, forse anche 35, non l'abbiamo più visto”.
Tralasciando ogni considerazione relativa ai rapporti interni alla famiglia , da quanto CP_4 emerso in sede istruttoria è possibile ritenere che il possesso sul fienile venisse esercitato pacificamente e pubblicamente dall'odierno ricorrente.
Infatti, vari testimoni confermano che il IG. svolgeva attività agricola e sfruttava il Parte_1 fienile come deposito.
In particolare, il IG. , nel ricostruire la planimetria dei luoghi di causa, ha Persona_5 riconosciuto nella particella 629 “il fienile che viene utilizzato dal ricorrente, e prima veniva utilizzato dal padre, come deposito di balle di fieno, masserizie, attrezzi, etc. L'ultima volta che sono entrato nel fienile era all'incirca la metà di novembre 2020; c'era anche un carretto siciliano malandato. [...] Non ho mai visto nessun altro utilizzare il fienile a parte il ricorrente e la sua famiglia. Per la verità non so se qualcun altro abbia utilizzato il fienile”. In termini similari si è espresso anche il IG. , Testimone_2 testimone di parte attrice: “l'ultima volta che sono entrato nella proprietà del è stato nello Pt_1 scorso autunno, per prendere in prestito un attrezzo che il predetto teneva in un capannone, immobile che riconosco nella p.lla n. 629 della planimetria a colori che mi viene esibita (doc. n. 1 della odierna produzione cartacea del convenuto ); ho preso l'attrezzo a ottobre e poi sono tornato per Pt_2
pagina 15 di 23 restituirlo a novembre;
dentro il capannone, o fienile, a parte il rullo che ho preso in prestito, c'erano delle balle di fieno, un rimorchio, pezzi di ricambio di una falciatrice, un carretto siciliano antico e altre cose che non ricordo”. Il testimone ha, altresì, riportato di aver visto, all'interno Testimone_1 del fienile, un rimorchio agricolo, vari ricambi meccanici di una motofalciatrice, un antico carretto siciliano, fieno e paglia imballati per il foraggio e pronti per la vendita a terzi: “[è] vero, li ho visti io;
una volta mi ha prestato il carrello”. Ha, inoltre, riportato di aver assistito l'odierno ricorrente “a caricare le carrubbe, che teneva nel fienile”.
Inoltre, le dichiarazioni assunte in sede di escussione testimoniale confermano la ricostruzione secondo la quale una via di accesso per il fienile fosse sbarrata da una sbarra metallica chiusa con un lucchetto:
- il IG. ha riferito che “[a]ll'immobile [il fienile] si accede attraverso la p.lla n. Persona_5
151, dove in prossimità della strada si trova a far data dal 1990 una sbarra originariamente chiusa da un lucchetto antiscasso, che riconosco, nel suo stato attuale, nella foto che mi viene mostrata (doc. n. 2 della odierna produzione cartacea del ricorrente); nel febbraio u.s. invece ho visto che qualcuno ha cambiato il verso di apertura della sbarra e la chiusura;
il vecchio lucchetto non c'è più ed è stato messo un catenaccio munito di lucchetto;
l'ultima volta che ho visto il aprire la sbarra con le sue Pt_1 chiavi è stato verso la metà del novembre 2020 [...]. Dalla p.lla 151 si prosegue diritto verso altri terreni dei la porta del fienile apre sulla p.lla 151; era munita di catenaccio, di cui il ricorrente aveva Pt_1 le chiavi”;
- il IG. ha riferito che al fienile “vi si accede attraverso la p.lla 151, dove apre la porta Testimone_2
del fienile, munita di catenaccio con lucchetto. Dalla strada Zotto-Pera si accede alla particella 151 attraverso una sbarra munita di catenaccio con lucchetto, che il installò più di venti anni or Pt_1 sono;
ricordo che il mi diede le chiavi”; Pt_1
- il IG. ha riferito che “[v]enendo dalla strada passava attraverso una sbarra da Testimone_1
cui si entrava nel baglio e nel terreno laterale a destra da cui si poteva accedere al fienile”, nonché che
“se si deve entrare dalla parte posteriore del fienile si deve passare da tale particella (236); se si deve entrare dall'ingresso principale si passa dal baglio”. A domanda se il IG. detenesse Parte_1 le chiavi del lucchetto della sbarra metallica, il teste ha risposto: “[è] vero, vedevo che le usava in mia presenza”;
- anche il germano in relazione alla sola descrizione dello stato dei luoghi, ha Controparte_3
ricordato l'esistenza di una sbarra metallica: “[l]a sbarra ritratta nella foto che mi viene esibita (doc. n.
2 del ricorrente) la ricordo da molto tempo;
non so chi l'abbia installata”. Sul punto ha, altresì, riportato:
“[c]redo che la sbarra fosse munita di un lucchetto e che per aprirla dunque occorressero le chiavi. Non so se il lucchetto è stato cambiato”. pagina 16 di 23 Di contro, il IG. teste di parte resistente, ha sostenuto che il fienile “è un manufatto Testimone_3 antico e fatiscente, al quale si accede attraverso la p.lla n. 151; non sono mai stato all'interno”, nonché:
“[l]a sbarra di cui alla foto che mi viene esibita (doc. n. 2 del ricorrente) mi pare esista da tempo”.
Tuttavia, le dichiarazioni del IG. appaiono non attendibili: Tes_3
- il teste ha affermato di conoscere “i luoghi da circa trent'anni”, ma di non aver “mai visto nessuno prendersi cura del caseggiato”, circostanza contrastante con la pacifica presenza sui luoghi di Per_2
e, quantomeno, uno tra (tesi del resistente, che quest'ultima ha stipulato un
[...] Persona_3 preliminare di compravendita) e (tesi del ricorrente); Parte_1
- il teste ha affermato che i luoghi di causa sono non curati: “[i] terreni circostanti sono incolti, vi si trovano solo alberi di ulivo e carrubo che richiedono scarsa manutenzione”, sebbene risulti provato che il IG. svolgeva attività agricola, come già precisato. A ciò si aggiunga la Parte_1 testimonianza del IG. “non mi occupo dei terreni, perché l'usufruttuaria è mia Controparte_3 madre, che provvede solo a farli pulire da terze persone. [...] dei terreni e dei caseggiati si occupa solo mia madre, che è titolare di azienda agricola e percettrice di contributi AGEA”;
- il teste ha ricordato “che la sbarra era aperta”, sebbene vari testimoni abbiano riportato esattamente il contrario.
Nonostante tali imprecisioni, il IG. è, al contrario, sicuro che il IG. Testimone_3 E_
“ha avviato i lavori di ristrutturazione all'incirca nel marzo 2020, poco dopo l'inizio dei lavori di nuova costruzione da me intrapresi sulla p.lla n. 606”.
Occorre, dunque, esaminare quest'ultima circostanza, atteso che il periodo di avvio dei lavori di manutenzione coincide con il termine in cui ha avuto, altresì, inizio il preteso spoglio.
Preme, infatti, rammentare che, a norma dell'art. 1168, co. 1, c.c., “[c]hi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”, nonché, a norma del successivo co. 3: “[s]e lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio”.
Chiarito che il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione di reintegrazione è fissato nel termine di un anno, nel caso che qui occupa, il IG. , quale parte resistente, eccepisce la non E_ tempestività della tutela possessoria, atteso che i lavori di ristrutturazione dell'edificio sarebbero iniziati già nel marzo del 2020 – del resto, come riportato dal IG. Testimone_3
Dalla documentazione in atti e dall'esame testimoniale emerge, tuttavia, come il predetto termine temporale debba essere necessariamente spostato in avanti, quanto meno agli ultimi mesi del 2020, dovendosi, allora, ritenere tempestivo il deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio nell'aprile del 2021. pagina 17 di 23 Non potendosi sindacare, in questa sede, la veridicità delle dichiarazioni rese all'autorità amministrativa,
è necessario premettere che parte resistente ha allegato una segnalazione certificata di inizio attività a nome di , quale legale rappresentante della ditta “Conserve di Sicilia SE SO Persona_6 società agricola a.r.l.”, ove parte dichiarante ha affermato di avere titolo alla presentazione della pratica edilizia in qualità di affittuaria e dichiarando che i lavori di cui alla SCIA avrebbero avuto inizio in data
02/03/2020.
È di tutta evidenza, tuttavia, che la predetta segnalazione certificata di inizio attività non può ritenersi ricollegabile ai lavori di manutenzione del fienile. Infatti, il IG. avrebbe acquistato E_
l'immobile solamente nel novembre del 2020 e in data 22/12/2020 ha registrato il contratto di affitto del fienile con la ditta Conserve di Sicilia SE SO società agricola a.r.l.
Inoltre, in disparte tale dichiarazione amministrativa, che non indica le particelle bensì una data di inizio lavori coincidente con la data dell'atto medesimo, non dimostra l'effettivo inizio delle opere materiali proprio sulla particella oggetto del presente possessorio.
In ogni caso, i vari testimoni hanno riportato che i lavori abbiano avuto inizio successivamente al marzo del 2020:
- il IG. ha affermato che “l'ultima volta che ho visto il aprire la sbarra Persona_5 Pt_1
con le sue chiavi è stato verso la metà del novembre 2020; i lavori edili sono iniziati più tardi, nei primi di dicembre”;
- il IG. ha riferito che “l'ultima volta che sono entrato nella proprietà del è Testimone_2 Pt_1
stato nello scorso autunno, per prendere in prestito un attrezzo che il predetto teneva in un capannone
[il fienile]” e che “[n]ello scorso autunno, l'ultima volta che sono stato sui luoghi, non ho notato alcuna traccia di cantiere edile. Passando dalla strada ho notato dei ponteggi solo qualche mese fa, non saprei essere più preciso”;
- lo stesso ha sostenuto che “[i] lavori intrapresi dall'Avv. erano Controparte_3 Pt_2
certamente iniziati nel gennaio 2021; non sono sicuro che a dicembre 2020 fossero già iniziati”;
- il IG. , interrogato sui tempi in cui avesse rilevato delle modifiche dello stato Testimone_1
dei luogo, ha affermato: “[è] vero, verso fine novembre/dicembre 2020”.
La rassegna delle testimonianze conferma che l'inizio dei lavori è avvenuto tra novembre e dicembre del
2020. A ciò si aggiunga che l'atto di vendita del fienile è stato stipulato solo il 05/11/2020 e il successivo contratto di locazione nel dicembre del 2020.
In particolare, nel contratto di locazione, stipulato il 12/12/2020 e registrato il 22/12/2020, si legge:
“[l]'immobile ha subito già un intervento di miglioramento e consolidamento parziale dei muri di ingresso e del portone, con rifacimento totale dell'arco esterno, e struttura in acciaio e consolidamento pagina 18 di 23 dell'arco interno, operato con una piastra di acciaio, per consentire in sicurezza l'ingresso. [...]
l'affittuario pertanto procederà a ristrutturare l'immobile ed a dotare lo stesso di servizi, elettricità, e quanto necessario per una conduzione coerente con le finalità della società conduttrice. L'affittuario è autorizzato pertanto ad allestire tutti gli impianti necessari ed utili allo scopo. L'affittuario procederà anche alla realizzazione di un fondo in calcestruzzo che consenta l'agibilità dell'immobile come magazzino”.
La formulazione della clausola contrattuale conferma quanto emerso in sede di escussione testimoniale e, cioè, che parte resistente avrebbe avviato i lavori sul fienile solamente nel novembre del 2020, mentre la società affittuaria non prima del dicembre del 2020.
All'esito dell'attività istruttoria può dirsi, dunque, provato che l'immobile oggetto del presente contenzioso fosse utilizzato, in modo pubblico e pacifico, dal IG. come deposito o Parte_1 magazzino. A tale conclusione conducono le varie testimonianze, la cui attendibilità non può essere oggetto di discussione:
- i testi hanno dimostrato di avere precisa conoscenza dello stato dei luoghi;
- i testi sono stati in grado di descrivere lo stato del fienile oggetto del contenzioso e gli oggetti in esso riposti;
- i testi sono stati in grado di collocare l'avvio dei lavori agli ultimi mesi del 2020.
Consegue, dunque, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal IG. in quanto smentite Testimone_3 dalle altre testimonianze e, comunque, dalla documentazione in atti.
Per quanto riguarda la deposizione resa dal IG. , teste di parte resistente, egli - a Testimone_4 domanda se la società Conserve di Sicilia SE SO società agricola a.r.l. lo avesse incaricato di curare gli interventi di ristrutturazione sugli immobili di proprietà del e che detti lavori fossero Pt_2 iniziati a marzo del 2020 – ha risposto: “[è] tutto vero, aggiungo che in data 3 marzo 2020 abbiamo presentato al Comune di TE una SCIA edilizia per eseguire tali interventi”.
Come già affermato, la segnalazione certificata di inizio attività non fa espresso riferimento al fienile oggetto del contenzioso, atteso che la locazione dell'immobile avrebbe avuto inizio solamente nel dicembre del 2020. Occorre, inoltre, ribadire che vari testimoni hanno confermato che i lavori edili sul fienile non fossero iniziati prima dell'autunno del 2020, dovendosi escludere che i predetti lavori fossero stati avviati nel marzo dello stesso anno.
In conclusione, risulta provato che il IG. è stato spogliato del possesso esercitato sul Parte_1 fienile a partire dal novembre del 2020, dovendosi, altresì, affermare la tempestività della proposizione della domanda di tutela possessoria.
pagina 19 di 23 Deve, infine, aggiungersi, ad abudantiam, che tra le parti è pacifico che il padre dell'odierno ricorrente possedesse l'immobile uti dominus; da ciò discende, in mancanza di diversa disposizione ereditaria, che in tale posizione giuridicamente tutelata è continuato, altresì, unitamente alla madre Parte_1
e al fratello, “con effetto dall'apertura della successione”, ai sensi dell'art. 1146, co. 1, c.c.
Ai fini dell'accoglimento della predetta domanda, deve, da ultimo, esaminarsi la sussistenza in capo di parte resistente dell'animus spoliandi e, quindi, della volontà dello stesso di privare il terzo della sua situazione possessoria.
Nel caso che qui occupa, il IG. avrebbe acquisito la proprietà del fienile dalla IG.ra E_
, in quanto immobile asseritamente usucapito dalla stessa, sebbene l'usucapione non Persona_3 fosse stata accertata giudizialmente.
Da quanto emerso in questa sede istruttoria, il materiale possesso sul fienile sarebbe stato esercitato non già dalla IG.ra , ma dapprima da e, successivamente, del di lei figlio e Persona_7 Persona_2 odierno ricorrente.
In effetti, tale condizione doveva risultare ben nota anche alla stessa parte resistente, atteso che nella relazione tecnica ad opera dell'ingegnere (e commissionata dalla IG.ra ) si legge Persona_8 Pt_4 che “[l]'immobile come già accennato, è ubicato in C.da Piante in TE GU. L'immobile in oggetto è una costruzione rurale destinata a magazzino, con struttura portante in muratura, con copertura in legno e tegolato in coppo siciliano. [...] Confina con terreni di proprietà della stessa ditta
e con un immobile similare di proprietà di , si affaccia su una corte comune”. E_
Premesso che il possesso sul fienile venisse esercitato, per quanto emerso in sede istruttoria, dal IG.
e che il fienile confinasse con un immobile di proprietà del IG. , Parte_1 E_ deve dubitarsi che l'odierna resistente facesse affidamento, in buona fede, su una pretesa usucapione da parte della IG.ra in proprio, la quale personalmente non aveva esercitato alcun possesso utile, Pt_4 pubblico e pacifico.
In effetti, il IG. ha, altresì, riportato un incontro tra le odierne parti in lite avente Testimone_1 ad oggetto la vendita del fienile: “[v]erso il 2019, inizio settembre, eravamo a cercare funghi, e stavo parlando con [ , quando arrivò l'avv. , si misero a parlare e sentii Per_9 Parte_1 Pt_2
l'avvocato che chiedeva a di vendergli il fienile, ma mentre mi allontanavo sentii che diceva Per_9 Per_9 di non volerlo vendere”.
Tale ulteriore circostanza conferma, ancora una volta, che l'odierno resistente era a conoscenza della situazione possessoria vantata dal IG. e, ciononostante, abbia inteso sottoscrivere un atto di Pt_1 vendita con l'anziana madre del ricorrente per cercare di superare il rifiuto espresso dallo stesso, il quale si serviva del fienile come deposito. pagina 20 di 23 All'esito, dunque, della fase di prosecuzione di merito del giudizio possessorio, che si svolge nelle forme della cognizione piena, deve riconoscersi la tutela possessoria in favore del IG. Parte_1
Risulta, infatti, provato che l'odierno ricorrente sia stato spogliato del possesso esercitato sul fienile, oggetto del contenzioso, da parte del IG. , il quale ha agito con animus spoliandi, E_ consapevole di ledere l'altrui potere di fatto.
La domanda di reintegra del possesso è meritevole di accoglimento, in quanto fondata, e per l'effetto parte resistente deve essere condannata a reintegrare la ricorrente nel possesso dell'immobile sito in
TE GU, distinto al NCEU del comune di TE GU al foglio 61, particella 629, subalterno 1 (già, foglio 61, part. 230).
In ordine alle modalità di reintegra del possesso del predetto immobile, in termini puramente esemplificativi deve ritenersi parte resistente onerata di rilasciare l'immobile libero da persone e cose, nonché di consegnare alla ricorrente copia delle chiavi del lucchetto della sbarra di accesso alla particella
236 e copia della chiave del lucchetto apposto nel fienile, se in suo possesso;
altrimenti di provvedere al ripristino della sbarra di accesso alla particella 236 e del lucchetto di accesso al fienile, consegnando alla ricorrente le relative chiavi.
A parte resistente deve, altresì, esser ordinato di sospendere qualsiasi attività o lavoro attualmente in essere che insista sul predetto immobile e sulla corte comune.
Quanto alla domanda n. 4, formulata dal ricorrente, non può esser disposto il ripristino dello status quo ante, atteso che le foto prodotte non sono sufficienti a determinare con precisione (costruzioni, materiali, ecc.) lo stato dei luoghi preesistente, a cui i lavori ordinati giudizialmente dovrebbero tendere;
inoltre, non vi è prova che il muro che blocca l'accesso dalla particella 151 sia stato eretto proprio dal resistente, circostanza da quest'ultimo contestata, rappresentando di aver effettuato solo un'opera di ristrutturazione
(l'unico teste sentito sul punto, , non ha dichiarato se tale costruzione preesisteva Testimone_1
o meno, limitando a descrivere che la stessa impedisce l'accesso invocato).
Quanto, infine, alla domanda n. 5, non essendo noto il preciso stato dei luoghi antecedente ai lavori, il valore dei beni e non essendo dimostrato che sia stata parte resistente a sottrarre tali mobili, la stessa può essere accolta nei limiti di quanto segue.
Accertato lo spossessamento e ritenuta, in giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, sent.,
18/02/2008, n. 3955), pacifica la risarcibilità della lesione (definitiva o temporanea) del potere di fatto prima esercitato, deve ritenersi che il mancato uso, a far data dallo spoglio sino alla data odierna, può esser quantificato facendo ricorso “all'ipotetico canone locativo ritraibile dalla locazione dell'immobile nel libero mercato” (cfr., ex multis, Tribunale Roma, Sez. V, Sent., 28/09/2018, n. 18330), nel caso di specie documentato dalla stessa produzione del resistente in 1.200,00 euro l'anno, da corrispondersi in pagina 21 di 23 12 rate mensili a partire dal giorno 5 di ogni mese (doc. 3), oltre interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., e rivalutazione.
Le spese dell'intero giudizio seguono, quanto ai rapporti tra e , la Parte_1 E_ regola della soccombenza e sono poste a carico di quest'ultimo. Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore indeterminato della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Per quanto riguarda i rapporti tra e Parte_1 Parte_3
) deve pronunciarsi la condanna del primo alla rifusione delle
[...] P.IVA_1 spese sostenute dalla seconda nella fase sommaria, come già liquidate dal giudice di tale fase, mentre devono essere compensate le successive spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c., per superfluità delle stesse, attesa l'adesione di già con nota del 27/1/2022, poi ulteriormente Parte_1 confermata alla prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., alla richiesta di “estromissione dal giudizio avanzata dalla Parte_6
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• revoca l'ordinanza del 26/7/2021;
• condanna ( ) a reintegrare E_ C.F._3 Parte_1
( ) nel possesso dell'immobile sito in TE GU, distinto al NCEU del C.F._1 comune di TE GU al foglio 61, particella 629, subalterno 1 (già, foglio 61, part. 230) e, in particolare, a rilasciare l'immobile libero da persone e cose nonché a consegnare al ricorrente copia delle chiavi del lucchetto della sbarra di accesso alla particella 236 e copia della chiave del lucchetto apposto nel fienile;
• condanna ( ) a sospendere qualsiasi attività o lavoro E_ C.F._3 attualmente in essere che insista sul predetto immobile e sulla corte comune;
• condanna ( ) a pagare a E_ C.F._3 Parte_1
( ) la somma mensile di euro 120,00, da calcolarsi a partire dal giorno 5 di ciascun C.F._1 mese a partire da dicembre 2020 sino al 5/7/2025 compreso, oltre rivalutazione e interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., sulle somme medio tempore rivalutate nel tempo;
• condanna, altresì, ( ) a rimborsare a E_ C.F._3 Parte_1
( ) le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi,
[...] C.F._1 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• condanna ( ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 Parte_3 pagina 22 di 23 ) le spese di lite della fase sommaria, Parte_3 P.IVA_1 compensate le seguenti, che si liquidano le prime in euro 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 8/7/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 23 di 23
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 8/07/2025, alle ore 10:00, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), la parte personalmente, nonché l'avv. LEGGIO Parte_1 C.F._1
ADELE; per , l'avv. AMATO IGNAZIO, oggi sostituito dall'avv. IRENE MORANDO;
E_ per l'avv. GIANNA MONICA Parte_3
DEVITA, oggi sostituito dall'avv. IRENE MORANDO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. Discute riepilogando i fatti di causa e precisando:
- il IG. ha dimostrato il possesso ultraventennale, come da testi;
Pt_1
- la scrittura privata del 2020 non è di vendita;
nel giudizio r.g. 116/2021 il giudice ha dichiarato esser inconfigurabile un atto traslativo, come da ordinanza che produce in copia analogica – con autorizzazione del giudice – nonché comunicazione del predetto giudice del 3/6/2025, da cui si evince che la scrittura non si trova che produce in copia analogica – con autorizzazione del giudice, in quanto atti sopravvenuti;
- produce verbale di pubblicazione di testamento olografo rep. 1490, racc. 1013, notaio Persona_1
, in copia analogica– con autorizzazione del giudice in quanto atto sopravvenuto;
[...]
- l'all. 4 segnalazione certificata inizio attività dimostra che i lavori riguardano altre particelle, non il fienile;
le opere non potevano riguardare “parti comuni”, contrariamente a quanto poi fatto;
la data è novembre 2020, quindi l'azione è tempestiva;
- già da Google si vedono i tratti dell'aratro, i terreni erano coltivati per olivi e carrube;
- dalle foto si evince che lo spoglio è violento: il cancello e la corte sono state tolte;
è stato disvelto il cancello di entrata, proprio perché non aveva le chiavi (all. 4 è la condizione originaria);
- c'è in atti un libretto a riprova della titolarità e presenza di mezzi agricoli, poi sottratti, allegato alla denuncia;
pagina 1 di 23 - all'allegato 1 si evince che dal 1985 era operatore agricolo giornaliero, a riprova che coltivava i campi.
Insiste nelle conclusioni e nella modifica dell'ordinanza.
L'avv. Morando precisa le conclusioni riportandosi alla memoria conclusiva e agli atti responsivi.
Discute la causa riportandosi alle note conclusive, depositate. Contesta le argomentazioni di controparte, poiché inveritieri e sfornite di supporto probatorio. Il giudice della fase sommaria ha ampiamente argomentato perché ha rigettato la domanda possessoria. La domanda è tardiva. Non vi è animus spoliandi. Il fienile è sempre stato della IG.ra . Dalle foto in atti si vede che quei terreni erano ormai Pt_4 incolti e il fienile era divelto. Per questo la IG.ra si è fatta fare una perizia al fabbricato. Poi la IG.ra Pt_4
ha promesso in vendita un bene e la IG.ra ha incassato 15.000,00 euro. Il problema è sorto con il Pt_4 figlio ma non ha dimostrato di essere possessore, forse sporadicamente, per aiutare la madre;
Pt_1 non c'è mai stato affitto, né estorsione. Il loro testimone ha ammesso che l'ingresso poteva esser da altra parte, la sbarra era arrugginita e non si apriva comunque più.
I testi che hanno testimoniato a favore è un amico di infanzia.
Chiede il rigetto della domanda e confermata l'ordinanza cautelare di rigetto dell'azione possessoria.
Per contesta la richiesta di Parte_3 compensazione delle spese, non c'è alcun errore non imputabile, essendoci le visure.
Il giudice
Si ritira in camera di conIGlio.
Uscito dalla camera di conIGlio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1288/2021 pendente tra:
), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
TE GU (RG), contrada Piante n. 26, con il patrocinio dell'avv. Adele Leggio
pagina 2 di 23 ), con elezione di domicilio in Comiso (RG), via G. Matteotti n. 22, presso il di C.F._2 lei studio
RICORRENTE contro
), nato a [...] il [...] e residente in [...]E_ C.F._3
(RG), viale del Progresso n. 1, con il patrocinio dell'avv. Ignazio Amato ( ), con C.F._4 elezione di domicilio in Ragusa, via Roma n. 200, presso il di lui studio
RESISTENTE
e nei confronti di
), con sede in Parte_3 P.IVA_1
Ragusa, zona industriale III fase, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_3
), con il patrocinio dall'avv. Gianna Monica Devita , C.F._5 C.F._6 con elezione di domicilio in Ragusa, via Roma n. 200, presso il di lei studio;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso regolarmente notificato, il IG. incardinava innanzi al presente tribunale Parte_1 il procedimento per reintegra del possesso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c. nei confronti del IG. E_
e la per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_3 conclusioni: “[voglia l'ill.mo tribunale adito] ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., anche inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, respinta ogni contraria istanza, • in via principale: 1) ordinare in favore del IG. la reintegra nel Parte_1 possesso del fienile sito in TE GU, c.da Piante, in catasto Fabbricati, foglio 61, particella
629 - Subalterno 1 che insiste nella corte comune;
2) ordinare al IG. , ex avvocato, nato E_
a Ragusa 12.12.1967, C.F.: , residente in [...], e alla CodiceFiscale_7
nota sotto il marchio Partita Parte_3 Controparte_1
IVA: con sede legale in Ragusa, Zona industriale III Fase, viale 24 n. 8, di consegnare P.IVA_1 all'odierno ricorrente copia della chiave del lucchetto della sbarra di accesso alla particella 236, identificata al foglio 61 del Catasto Terreni di TE GU, e copia della chiave del lucchetto apposto nel fienile, essendo stato illecitamente divelto l'originario lucchetto ivi posizionato;
3) ordinare al IG. e alla di sospendere E_ Parte_3 immediatamente i lavori edili da lui eseguiti ancorché non autorizzati;
4) ordinare al IG.
[...]
e alla di ripristinare lo stato dei luoghi E_ Parte_3 preesistenti all'esecuzione delle opere meglio descritte in narrativa stante l'impraticabilità della corte pagina 3 di 23 comune piena di buche e danneggiata dalle pale meccaniche;
5) emettere ogni consequenziale pronuncia
e\o statuizione in ordine al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente alla luce dell'illegittima condotta tenuta dal IG. e dalla E_ Parte_3 dell'attività denunciata, come meglio esposta in narrativa, che voglia il Tribunale
[...] adito da liquidare in via equitativa e in misura non inferiore ad € 25.000,00. Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio e fatto salvo ogni altro diritto ed azione”.
Allegava, a tal fine, che:
- era comproprietario, giusta successione del padre “di diversi appezzamenti di terreno Persona_2 in Catasto nella partita n.15186, foglio n. 61, particelle 237, 286, 291, 303, 304, 242, 234, 158, 305”;
- sulla corte comune, censita al catasto terreni, foglio 61, particella 230 (oggi catasto fabbricati, foglio
61, particella 629, subalterno 1) insisteva una antica costruzione posseduto dal defunto Persona_2
e oggi dal figlio il quale utilizzava lo stesso come fienile e deposito per attrezzi e Parte_1 altri utensili agricoli;
- l'accesso al fienile è stato esercitato attraverso il passaggio sulla limitrofa particella 236, identificata al foglio 61 del catasto terreni, sulla quale è stata posizionata una sbarra chiusa da un lucchetto all'ingresso;
- nel novembre del 2020, l'odierno ricorrente riscontrava la sostituzione del lucchetto della sbarra di ingresso, la sottrazione di taluni beni personali nel predetto fienile e la modificazione dello stato dei luoghi;
- nel gennaio del 2021, l'odierno ricorrente rinveniva dei “muratori che espletavano lavori di ristrutturazione nel fienile, nonché una ruspa che eseguiva scavi nel fondo posseduto dallo stesso
e la presenza di tale IG. ”, il quale confermava di essere il committente dei Pt_1 E_ lavori;
- nel marzo del 2021, rinveniva un cartello con l'indicazione di lavori di manutenzione straordinaria con indicazione di “Conserve di Sicilia di SE SO” quale committente dei lavori.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la Parte_3 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[piaccia all'ill.mo tribunale adito
[...]
d]isattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa, - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della (p.i.: ) in persona del legale Parte_3 P.IVA_1 rappresentante p.t., IG. , per le ragioni meglio esposte in parte narrativa e, per l'effetto, Parte_3
- Estromettere la dal presente giudizio, con ogni Parte_3
pagina 4 di 23 conseguenziale statuizione di legge. - Condannare il IG. alla rifusione dei compensi Parte_1 del presente giudizio. Con salvezza di ogni diritto”.
Deduceva, a tal fine, che:
- l'odierna società era del tutto estranea ai fatti di causa;
- il committente individuato dal IG. era soggetto del tutto diverso dall'odierna società Pt_1
chiamata in giudizio;
- l'odierna resistente “non vanta alcun titolo sugli immobili, non ha mai avuto accesso agli stessi né titolo per accedervi né, tantomeno, ha giammai commissionato opere di qualsivoglia genere. Né risulta, dalla documentazione prodotta, oltre che dalla prospettazione dei fatti fornita dal ricorrente, alcun elemento probatorio atto a sostenere una differente conclusione”, concludendo, dunque, come in premessa.
Integrato il contraddittorio, con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il IG. per E_ ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[piaccia all'on. tribunale adito] reiectis adversis, rigettare tutte le domande formulate dal IG. in quanto inammissibili ed infondate in fatto e Parte_1 in diritto oltre che destituite di validi supporto probatorio, per le ragioni esposte in narrativa e per quant'altro apparirà di giustizia. Dichiarare l'estromissione del resistente avv. per le E_ ragioni esposte in narrativa. Col favore delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore distrattario che dichiara di averne anticipato i costi e di non aver ricevuto acconto alcuno.
Salvo ogni altro diritto”.
Deduceva, a tal fine, che:
- l'odierno resistente non aveva alcun possesso dell'immobile oggetto del presente giudizio, atteso che i beni di sua proprietà erano già concessi in locazione “all'azienda Conserve di Sicilia SE SO azienda agricola a r.l., che ne ha dunque legittima detenzione qualificata”;
- i lavori denunciati dall'odierno ricorrente erano stati svolti dalla società affittuaria, previa comunicazione asseverata SCIA trasmessa al competente comune di TE GU nel marzo del
2020;
- la sbarra all'ingresso della particella 236, di proprietà del resistente, era stata cambiata dalla società affittuaria, in quanto la precedente era ormai “arrugginita e non funzionante”;
- il magazzino oggetto del presente giudizio era posseduto dalla IG.ra , madre Persona_3
dell'odierno ricorrente;
- l'odierno ricorrente non esercitava alcun potere di fatto sui beni oggetto del giudizio, in quanto la sua relazione con i beni era solamente saltuaria e tollerata dalla di lui madre;
- la particella 236 era di proprietà del resistente, nonché di tali IGg. ; Pt_5
pagina 5 di 23 - nel novembre del 2020, la IG.ra cedeva il fienile all'odierno resistente, giusto atto di vendita, al Pt_4
prezzo di euro 15.000,00;
- l'avv. aveva, dunque, già locato il magazzino alla ditta Conserve di Sicilia SE E_
SO con contratto registrato;
- l'immobile, come da fotografie e perizia dell'ing. allegate, risultava in condizioni vetuste e Per_4
disabitato da diversi anni;
- l'odierno ricorrente veniva diffidato ad allontanarsi dai luoghi e dalla famiglia d'origine con provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza nel 2005.
Concludeva, dunque, come in premessa.
In data 23/07/2021, il tribunale di Ragusa, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del
15/06/2021, non accoglieva la domanda possessoria dichiarando “inammissibile il ricorso proposto nei confronti della [rigettando] il ricorso proposto nei Parte_6 confronti di;
[condannando] al pagamento, in favore della E_ Parte_1
e di , delle spese di lite, che liquida: Parte_6 E_
1) per la prima in € 800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge;
e 2) per il secondo in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge, che distrae in favore dell'Avv. Ignazio Amato”.
Con istanza del 13/09/2021, il IG. chiedeva al tribunale di Ragusa la prosecuzione, a E_ norma dell'art. 703, co. 4, c.p.c., del giudizio di merito.
Integrato il contraddittorio, fissata la prima udienza e concessi i tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.,
, con la prima memoria istruttoria insisteva “nelle conclusioni formulate nella memoria E_ di costituzione ovvero si insiste nel rigetto di tutte le domande formulate dal IG. in Parte_1 quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto oltre che destituite di validi supporto probatorio, per le ragioni esposte in narrativa e per quant'altro apparirà di giustizia. Con riserva di replica negli assegnati termini”.
Con la sua prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., di converso ha così Parte_7 modificato le proprie conclusioni:
“- preliminarmente, il IG. dichiara di aderire alla richiesta di estromissione dal giudizio Pt_1 avanzata dalla (Partita IVA: ), con Parte_6 P.IVA_1 compensazione delle spese di lite, nella misura in cui l'assonanza tra le varie ditte create da e Pt_2 dalla di lui famiglia ha indotto in errore questa difesa.
- revoca/ modifica del decreto di rigetto N. 13945/2021 del 27/07/2021 per quanto sopra esposto.
Indi: pagina 6 di 23
1. ordinare in favore del IG. la reintegra nel possesso del fienile sito in TE Parte_1
GU, c.da Piante, in catasto Fabbricati, foglio 61, particella 629 - che insiste nella corte comune;
2. ordinare al IG. , nato a [...] [...], C.F.: , residente E_ CodiceFiscale_7 in Scicli, viale del Progresso n. 1, di consegnare al ricorrente copia della chiave del lucchetto della sbarra di accesso alla particella 151, identificata al foglio 61 del Catasto Terreni di TE GU,
e la chiave del lucchetto apposto nel fienile, essendo stato illecitamente divelto l'originario lucchetto ivi posizionato;
3. ordinare al IG. di sospendere immediatamente i lavori edili da lui eseguiti, non E_ autorizzati ed abusivi nel fienile e nella corte comune;
4. ordinare al IG. di ripristinare lo stato dei luoghi preesistenti all'esecuzione dei lavori E_ edili e per l'effetto demolire il muretto realizzato che impedisce l'accesso dalla particella 151 alla particella 303 e ripristinate le quote nella corte comune, in modo da eliminare le arbitrarie delimitazioni ed i gradini;
5. emettere ogni consequenziale pronuncia e\o statuizione in ordine al risarcimento dei danni patrimoniali subìti dal ricorrente alla luce dell'illegittima condotta tenuta dal IG. E_ dell'attività denunciata, come meglio esposta in narrativa, che voglia il Tribunale adìto, da liquidare in via equitativa e in misura non inferiore ad € 25.000,00”, formulando altresì istanze istruttorie.
Ammessi ed escussi ulteriori testi citati dalle parti, il successivo giudice divenuto nuovo assegnatario del fascicolo rinviava infine la causa per precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
In via preliminare, preme rammentare che l'istanza ex art. 703, co. 4, c.p.c. di prosecuzione del giudizio di merito possessorio non incardina un nuovo e autonomo giudizio, ma instaura una fase meramente eventuale del processo per la sua celebrazione a cognizione piena.
Come è noto, l'attuale formulazione dell'art. 703 c.p.c. – frutto delle modificazioni e integrazioni apportate dal d.l. n. 35 del 14/03/2005 (“[d]isposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”) – disegna un procedimento a struttura unitaria, seppur suddiviso in due fasi (la prima a cognizione sommaria ed una seconda, meramente eventuale, a cognizione piena).
Il predetto procedimento a struttura unitaria è, dunque, retto dal ricorso introduttivo iniziale della fase sommaria. Conseguentemente, il giudizio di merito, quale fase eventuale del giudizio, è incardinato attraverso il deposito di un atto a natura endoprocedimentale (la cd. istanza di prosecuzione del merito pagina 7 di 23 possessorio) attraverso il quale la parte che ne abbia interesse chiede la fissazione dell'udienza per la prosecuzione, nel merito, del giudizio: “la novità veramente fondamentale della nuova disciplina in discorso è riconducibile proprio al nucleo centrale di quest'ultimo comma [art. 703, co. 4, c.p.c.] il quale richiede la formulazione di una nuova istanza di parte (ovvero della parte interessata), da depositarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento (emesso, eventualmente, dal giudice del reclamo o, in difetto, dal giudice della fase interdittale), per la prosecuzione del giudizio di merito. In virtù di questo nuovo assetto normativo, dunque, pur in linea con la concezione della struttura bifasica del procedimento possessorio, il legislatore ha inteso introdurre una interruzione tra la fase interdittale e quella propriamente di merito a cognizione piena, inquadrando quest'ultima come eventuale e, quindi, come non più automatica e necessaria. È, dunque, possibile, ma solo se le parti ne fanno richiesta, la celebrazione del giudizio sul 'merito possessorio', anche quando il ricorso possessorio originario sia stato rigettato all'esito della fase sommaria, fermo restando che, in caso di mancata 'prosecuzione' del giudizio sul merito, l'ordinanza costituisce il provvedimento definitivo sulla controversia possessoria. Tuttavia, l'evoluzione della struttura bifasica del procedimento in questione nei richiamati termini (con l'intervenuta 'eventualizzazione' della fase di merito) non ha fatto venir meno il principio che le due fasi del giudizio possessorio sono introdotte entrambe con il ricorso proposto ai sensi del primo comma dell'art. 703 c.p.c. Da ciò discende, quindi, che la richiesta di prosecuzione del giudizio per il merito (nelle forme della cognizione piena) deve assumere, in sostanza, la connotazione di una istanza di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e di trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c. con valore solo endo-processuale, che – come già sottolineato – è proponibile da tutte le parti del procedimento. Di conseguenza, anche in consonanza con la prevalente dottrina occupatasi dell'argomento, deve ritenersi che la suddetta istanza non implica la prosecuzione della fase sommaria né implica la successiva introduzione del giudizio di merito, bensì, più propriamente, comporta la prosecuzione del giudizio di merito già retto dal ricorso inizialmente formulato” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 26/03/2012, n. 4845).
Poste le predette indicazioni ermeneutiche, è possibile affermare che il giudizio di merito possessorio è una prosecuzione – seppur mera ed eventuale – del giudizio interdittale a cognizione sommaria. La prosecuzione del merito è, pertanto, destinata unicamente ad instaurare una cognizione piena sulla medesima materia del contendere, ovverosia la lesione di una situazione di fatto (il possesso), salva la possibilità di completare detta tutela con la tempestiva proposizione di una domanda risarcitoria, che si aggiunge alla domanda di reintegrazione o di manutenzione del possesso: “[n]el giudizio possessorio
l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un pagina 8 di 23 altro diritto reale sicché l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso (Cassazione civile sez. II, 16/04/2019, n. 10590; Cass. Civ., Sez. 2, Sent., n. 21233 del 2009)”
(cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 02/12/2020, n. 27513).
Se tale fase eventuale viene instaurata, all'esito della cognizione piena potrà operarsi una rivalutazione integrale della situazione dedotta dalle parti (nella specie la sussistenza dello ius possessionis) e la sentenza sarà destinata ad assorbire i provvedimenti emessi in via sommaria.
Chiarita la natura della fase cd. di merito possessorio, è possibile ora procedere all'esame delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti dell'odierno giudizio.
In via pregiudiziale di rito, la nel costituirsi Parte_3 nell'odierno giudizio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti della domanda possessoria formulata dal IG. La predetta eccezione è stata, altresì, ribadita nelle note scritte Pt_1 in sostituzione dell'udienza di prosecuzione del merito possessorio, ove la società resistente ha insistito
“affinchè il IG. Giudice Voglia confermare la già accolta eccezione di difetto di legittimazione passiva, giusto suo provvedimento del 23-27.07.2021, nel quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta dal IG. nei confronti della e Voglia, per l'effetto, Pt_1 Controparte_2 estromettere la società dal presente giudizio”.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla società resistente deve essere accolta.
Preme, infatti, rammentare che “[l]'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) – invero – si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito
(con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 09/02/2012, n. 1912).
Infatti, “[o]ggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggetta passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare pagina 9 di 23 del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva,
l'azione sarà inammissibile” (cfr. Cass. civ. s.u., sent., 16/02/2016, n. 2951).
È, dunque, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale il controllo del giudice sulla sussistenza della legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la sola prospettazione dell'attore (nella specie, il ricorrente), questi e il convenuto (rectius il resistente) assumano la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla (in sintesi, la legittimazione attiva sussiste laddove vi sia la mera coincidenza tra chi è indicato nella domanda giudiziale titolare del diritto e chi agisce in giudizio;
specularmente, la legittimazione passiva sussiste laddove vi sia la mera coincidenza tra chi è indicato nella domanda come colui che lede il diritto e chi è convenuto).
Nel caso che qui occupa, come correttamente rilevato nel provvedimento di rigetto del ricorso possessorio del 27/07/2021, deve essere “ritenuta innanzitutto la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla r.l., la cui estraneità Parte_6 allo spoglio per cui è causa è stata riconosciuta dallo stesso ricorrente, asseritamente indotto in errore dall'assonanza della denominazione sociale con la denominazione della società che ha in realtà intrapreso l'esecuzione dei deplorati interventi edilizi, ovvero della Conserve di Sicilia di SE
SO az. . Parte_6
La predetta circostanza è stata, altresì, confermata dall'odierno ricorrente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'01/02/2022: “[p]reliminarmente, il IG. dichiara di aderire alla richiesta di Pt_1 estromissione dal giudizio avanzata dalla (Partita IVA: Parte_6
), con compensazione delle spese di lite, nella misura in cui l'assonanza tra le varie ditte P.IVA_1 riconducibili al e alla di lui famiglia ha indotto in errore questa difesa. Per quanto sopra, si chiede Pt_2 al G.I. di disporre la compensazione delle spese legali, avendo già il IG. prontamente ed Pt_1 interamente refuso le spese di lite, in virtù del Decreto di rigetto n. cronol. 13945/2021 del 27.07.2021”.
Ne consegue, come asseritamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, che la società resistente è un soggetto del tutto estraneo all'odierna controversia e, dunque, privo di legittimazione a contraddire (cd. legittimazione passiva) nei confronti della domanda proposta dal IG. Pt_1
Ciò premesso e considerato, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla
[...]
è fondata e, quindi, è meritevole di accoglimento. Parte_3
Ancora in via pregiudiziale di rito, il IG. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione E_ passiva nei confronti della domanda formulata dal IG. Pt_1
L'eccezione non è meritevole di accoglimento e, dunque, deve essere rigettata.
pagina 10 di 23 Sul punto non possono essere condivise le argomentazioni della ricorrente relative alla tardività ed inammissibilità dell'eccezione sollevata per la prima volta nella fase di merito possessorio. Infatti, la
Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di ribadire che “[l]a giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U.
16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire [...]. Il difetto di 'legitimatio ad causam', come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 08/03/2022, n. 7514).
Stante il predetto canone ermeneutico, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio, senza alcun limite decadenziale.
Ciononostante, l'eccezione sollevata dalla resistente non è meritevole di accoglimento, atteso che la legittimazione a contraddire sussiste laddove vi sia la mera coincidenza tra chi è indicato nella domanda come colui che lede il diritto e chi è convenuto. Da ciò consegue che, nella prospettazione dell'odierno ricorrente, il IG. è il soggetto nei cui confronti far valere la domanda di tutela del possesso e, di Pt_2 conseguenza, lo stesso – quale parte resistente convenuta in giudizio – in virtù della positiva verifica della predetta coincidenza assertiva, ha legittimazione passiva.
Ciò premesso e considerato, l'eccezione di legittimazione passiva formulata dal IG. E_ non è fondata e, quindi, deve essere rigettata.
Effettuate le predette considerazioni relativamente alla legittimazione passiva delle parti resistenti e chiarito che tale legittimazione spetta al solo IG. , è possibile procedere ad un esame di E_ merito relativamente alla tutela della situazione possessoria.
In via preliminare, preme rammentare che oggetto del presente giudizio di merito è esclusivamente la tutela di una situazione di fatto giuridicamente rilevante (il possesso).
A tal fine, l'accoglimento della domanda di reintegra del possesso è subordinato all'effettiva sussistenza di due requisiti: una situazione di possesso in capo al ricorrente e lo spoglio – violento o clandestino – perpetrato dal soggetto contro cui è stata esercitata l'azione. Quanto al possesso, i giudici della Suprema
Corte hanno avuto modo di chiarire che, ai soli fini dell'accoglimento della domanda di reintegrazione,
è sufficiente che il ricorrente dimostri un possesso qualsiasi (anche abusivo o in mala fede), purché tale situazione di possesso sia connotata dai caratteri della proprietà (o di altro diritto reale minore) e, quindi, il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto: “il ricorrente deve anzitutto pagina 11 di 23 fornire prova della situazione di fatto invocata e il titolo può essere utilizzato solo ad colorandam possessionem, ossia per determinare i contorni di un possesso già altrimenti dimostrato (Cass. 1.8.2017
n. 19144; Cass. 22.4.1981 n. 2359) [...] e non c'è dubbio che nei giudizi possessori incomba sulla parte ricorrente l'onere di fornire prova della situazione di fatto della quale si chiede tutela” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 21/10/2024, n. 2653).
Quanto al secondo carattere e, cioè, lo spoglio, preme rilevare che questo consta di due elementi: un elemento oggettivo ed uno soggettivo. In particolare, l'elemento oggettivo consiste nella privazione – ad opera del soggetto nei cui confronti è diretta l'azione di reintegrazione – della situazione di possesso, mentre l'elemento soggettivo (cd. animus spoliandi) nella consapevolezza di sostituirsi nel godimento di un bene in pregiudizio del soggetto spogliato.
In relazione all'animus spoliandi, la Suprema Corte ha precisato che “[i]n tema di spoglio la violenza e la clandestinità dell'azione, che implicano l''animus spoliandi', non sono insiti in ogni fatto materiale che determini la privazione dell'altrui possesso ma conseguono solo alla consapevolezza di contrastare
e di violare la posizione soggettiva del terzo” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 04/11/2013, n. 24673).
Fermo l'onere della prova gravante in capo al ricorrente, spetta – in caso di contestazione del possesso – alla parte resistente dimostrare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi a norma dell'art. 2697, co. 2, c.c.
Poste le coordinate ermeneutiche a cui intende conformarsi l'odierno decidente, nel caso che qui occupa, parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante.
Orbene, parte ricorrente contesta l'avvenuto spoglio, da parte del IG. , di un fabbricato E_
(nella specie un fienile) che insiste su una corte comune, distinta al NCT del comune di TE
GU al foglio 61, particella 230, su cui il ricorrente ha esercitato un possesso ultraventennale. Per accedere al predetto fienile, parte ricorrente sostiene di aver sempre attraversato l'ingresso di cui al foglio
61, particella 151, e a tal fine aver avuto copia delle chiavi del lucchetto utilizzato per la chiusura del cancello di ingresso.
Dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente abbia acquisito per successione la proprietà sui seguenti immobili distinti al NCT del comune di TE GU al foglio 61, particelle 93, 94, 158,
234, 237, 242, 286, 291, 303, 304, 305, 99, 100, 102, 104, 107, 108, 110, 254, 256 e 259. In particolare, il de cuius ha disposto, per testamento, che la proprietà fosse suddivisa in parti uguali fra i due figli
( e , destinando l'usufrutto in favore della moglie . Pt_1 Controparte_3 Persona_3
Di contro, la IG.ra risulta aver acquisito per successione la proprietà sui seguenti immobili distinti Pt_4 al NCT del comune di TE GU al foglio 61, particelle 541, 142, 149, 150, 481, 148, 157, 277,
278, 282, 287, 293, 295, 296, 292, 479.
pagina 12 di 23 Raffrontando le due dichiarazioni di successione emerge come l'immobile oggetto del preteso spoglio, che insiste al NCT del comune di TE GU al foglio 61, particella 230, non è stato espressamente indicato né dalla IG.ra , né dal figlio nelle rispettive Pt_4 Parte_1 dichiarazioni fiscali,
La predetta circostanza risulta, altresì, confermata dal contratto preliminare di vendita del fienile stipulato dalla IG.ra e da parte resistente, il IG. , in data 05/11/2020, atteso che all'art. 2 Pt_4 E_ dell'atto si legge: “[q]uanto concesso è pervenuto all'odierna parte venditrice per averlo posseduto in modo pacifico uti dominus, non clandestino ed ininterrotto durato oltre venti anni e, pertanto, per avvenuta usucapione non accertata giudizialmente. L'avv. dichiara di essere stato E_ edotto di tale specifica circostanza e degli eventuali rischi ad essa connessi e di non aver alcuna eccezione da sollevare in relazione a tale modalità di acquisto”. Inoltre, il successivo art. 4 dell'atto prevede espressamente: “[d]ichiara e garantisce la concedente, volendo in caso contrario rispondere dell'evizione a norma di legge, che quanto ceduto è di sua esclusiva proprietà e disponibilità, libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, per averlo la stessa posseduto per oltre venti anni uti dominus”.
Ne consegue che il IG. era intenzionato ad acquistare il fienile, oggetto del presente E_ contenzioso, da parte della IG.ra , il cui diritto proprietario sarebbe fondato unicamente sul decorso Pt_4 del termine ventennale utile per l'usucapione.
Come è noto, l'istituto dell'usucapione di cui agli artt. 1158 e ss. c.c. costituisce un titolo di acquisto della proprietà (o di altro diritto reale cd. minore) per effetto dell'esercizio del possesso protratto per un determinato lasso di tempo. Sul punto, i giudici della suprema corte hanno avuto modo di chiarire: “[i]l possesso utile ai fini dell'usucapione deve manifestarsi attraverso un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, esercitata in modo continuativo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 09/03/2023, n. 7040).
L'acquisto della proprietà per usucapione ha, quindi, per fondamento una mera situazione di fatto
“caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata IGnoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa. La pienezza e l'esclusività di questo potere, che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva, vanno però dal giudice del merito apprezzate e valutate non in astratto, ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso - secondo un criterio di normalità - è capace di procurare al proprietario
e di cui il conseguimento costituisce, secondo un analogo criterio, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 22/04/1992, n. 4807). pagina 13 di 23 Colui il quale agisce in giudizio ai fini del riconoscimento dell'acquisto del diritto proprietario per usucapione deve, tuttavia, dar prova non solo di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, ma anche “[del]l'animus rem sibi habendi, ossia l'intenzione di comportarsi come proprietario esercitando le corrispondenti facoltà sulla cosa, non essendo sufficiente la mera consapevolezza del possessore circa l'altrui titolarità del diritto” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent.,
22/12/2015, n. 25764).
Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha, da diverso tempo, chiarito che la sentenza che accerta l'acquisto della proprietà per usucapione abbia natura meramente dichiarativa e non costitutiva, in quanto, altrimenti, “si verificherebbe la strana situazione per cui chi ha usucapito sarebbe proprietario, ma non potrebbe disporre validamente del bene fino a quando il suo acquisto non fosse accertato giudizialmente” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 05/02/2007, n. 2485).
In linea del tutto generale è, dunque, possibile porre in essere atti di disposizione di beni (rectius dei diritti reali su tali beni), anche quando la proprietà sia stata acquisita per usucapione. Una tale situazione, tuttavia, espone l'acquirente al rischio di cd. acquisto a non domino: la vendita di un immobile da parte di chi non è proprietario è inopponibile nei confronti dell'effettivo proprietario estromesso dalla compravendita.
Nel caso che qui occupa, il IG. risultava ben consapevole che la IG.ra E_ Persona_3 non aveva alcun titolo negoziale di proprietà sull'immobile, se non quello discendente da una pretesa usucapione non accertata giudizialmente. Tale precisazione, oggettivizzata nel contratto, è corroborata dalla professione del resistente, abilitato all'esercizio della professione forense ed iscritto all'albo degli avvocati, quindi consapevole dei rischi connessi alla vendita di un immobile asseritamente usucapito – tant'è che lo stesso art. 4 del contratto stipulato con la IG.ra vincolava quest'ultima ad Persona_3 offrire garanzia per evizione.
Di contro, non può affermarsi che la IG.ra , madre dell'odierno ricorrente, fosse conscia Persona_3 dei presupposti per un utile usucapione della proprietà sul fienile. Infatti, non solo alcuna azione giudiziale è stata intrapresa per l'accertamento di una avvenuta usucapione, ma quanto emerso in sede istruttoria porta a dubitare circa l'esercizio di alcun possesso utile da parte della IG.ra sul bene Pt_4 oggetto di contenzioso.
In particolare, il IG. , teste di parte ricorrente, ha affermato che la IG.ra Testimone_1 Persona_3
“[n]on si è più vista da quando è morto il marito”. Detta circostanza è stata, altresì, confermata dal
[...] IG. fratello dell'odierno ricorrente, il quale ha asserito che il fienile fosse utilizzato Controparte_3 dal padre “come deposito di fieno e di attrezzi agricoli;
dopo la sua morte è andato del tutto in malora”.
pagina 14 di 23 In particolare, “il fienile di cui alla p.lla n. 629 è in istato di completo abbandono, è pericolante e non lo usa nessuno, da quanto è morto mio padre”.
Occorre, altresì, notare che le dichiarazioni del germano secondo il quale il fratello Controparte_3 non si servisse del fienile dalla morte del padre, sono state invece superate dalle dichiarazioni Pt_1 di altri testimoni e, in parte qua, oggettivamente non attendibili, nonostante la genuinità della deposizione
(sulla distinzione tra i due piani, cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 29-03-2023, n. 8832).
In effetti, le dichiarazioni rese dal IG. sui rapporti tra il fratello e l'immobile di cui Controparte_3
è causa, risultano alquanto generiche e frutto di una scarsa conoscenza delle vicissitudini del ricorrente e dei relativi rapporti con la famiglia e i relativi beni, atteso che lo stesso teste ha riportato che “i rapporti con mio fratello sono pressoché inesistenti, ognuno va per la propria strada”, a differenza dei rapporti con la madre, che ha affermato essere buoni, benché saltuari: “[i] miei rapporti con mia madre sono buoni ma radi;
l'ultima volta che l'ho vista è stato da lei, poco prima che vendesse il fienile;
l'ultima volta che l'ho sentita è stata dopo la vendita, dopo di che non sono più riuscita a mettermi in contatto”; deve, inoltre, rilevarsi che il IG. non si occupava direttamente dei terreni: “li Controparte_3 frequento circa una volta al mese, essendo proprietario di una quota successoria del 25%”. Una tale dichiarazione e, quindi, il fatto di non frequentare più tali luoghi, spiega il perché il IG. Tes_1
non ricordava di aver più incontrato il IG. da diversi anni: “[d]opo che si
[...] Controparte_3
è sposato, una trentina d'anni fa, forse anche 35, non l'abbiamo più visto”.
Tralasciando ogni considerazione relativa ai rapporti interni alla famiglia , da quanto CP_4 emerso in sede istruttoria è possibile ritenere che il possesso sul fienile venisse esercitato pacificamente e pubblicamente dall'odierno ricorrente.
Infatti, vari testimoni confermano che il IG. svolgeva attività agricola e sfruttava il Parte_1 fienile come deposito.
In particolare, il IG. , nel ricostruire la planimetria dei luoghi di causa, ha Persona_5 riconosciuto nella particella 629 “il fienile che viene utilizzato dal ricorrente, e prima veniva utilizzato dal padre, come deposito di balle di fieno, masserizie, attrezzi, etc. L'ultima volta che sono entrato nel fienile era all'incirca la metà di novembre 2020; c'era anche un carretto siciliano malandato. [...] Non ho mai visto nessun altro utilizzare il fienile a parte il ricorrente e la sua famiglia. Per la verità non so se qualcun altro abbia utilizzato il fienile”. In termini similari si è espresso anche il IG. , Testimone_2 testimone di parte attrice: “l'ultima volta che sono entrato nella proprietà del è stato nello Pt_1 scorso autunno, per prendere in prestito un attrezzo che il predetto teneva in un capannone, immobile che riconosco nella p.lla n. 629 della planimetria a colori che mi viene esibita (doc. n. 1 della odierna produzione cartacea del convenuto ); ho preso l'attrezzo a ottobre e poi sono tornato per Pt_2
pagina 15 di 23 restituirlo a novembre;
dentro il capannone, o fienile, a parte il rullo che ho preso in prestito, c'erano delle balle di fieno, un rimorchio, pezzi di ricambio di una falciatrice, un carretto siciliano antico e altre cose che non ricordo”. Il testimone ha, altresì, riportato di aver visto, all'interno Testimone_1 del fienile, un rimorchio agricolo, vari ricambi meccanici di una motofalciatrice, un antico carretto siciliano, fieno e paglia imballati per il foraggio e pronti per la vendita a terzi: “[è] vero, li ho visti io;
una volta mi ha prestato il carrello”. Ha, inoltre, riportato di aver assistito l'odierno ricorrente “a caricare le carrubbe, che teneva nel fienile”.
Inoltre, le dichiarazioni assunte in sede di escussione testimoniale confermano la ricostruzione secondo la quale una via di accesso per il fienile fosse sbarrata da una sbarra metallica chiusa con un lucchetto:
- il IG. ha riferito che “[a]ll'immobile [il fienile] si accede attraverso la p.lla n. Persona_5
151, dove in prossimità della strada si trova a far data dal 1990 una sbarra originariamente chiusa da un lucchetto antiscasso, che riconosco, nel suo stato attuale, nella foto che mi viene mostrata (doc. n. 2 della odierna produzione cartacea del ricorrente); nel febbraio u.s. invece ho visto che qualcuno ha cambiato il verso di apertura della sbarra e la chiusura;
il vecchio lucchetto non c'è più ed è stato messo un catenaccio munito di lucchetto;
l'ultima volta che ho visto il aprire la sbarra con le sue Pt_1 chiavi è stato verso la metà del novembre 2020 [...]. Dalla p.lla 151 si prosegue diritto verso altri terreni dei la porta del fienile apre sulla p.lla 151; era munita di catenaccio, di cui il ricorrente aveva Pt_1 le chiavi”;
- il IG. ha riferito che al fienile “vi si accede attraverso la p.lla 151, dove apre la porta Testimone_2
del fienile, munita di catenaccio con lucchetto. Dalla strada Zotto-Pera si accede alla particella 151 attraverso una sbarra munita di catenaccio con lucchetto, che il installò più di venti anni or Pt_1 sono;
ricordo che il mi diede le chiavi”; Pt_1
- il IG. ha riferito che “[v]enendo dalla strada passava attraverso una sbarra da Testimone_1
cui si entrava nel baglio e nel terreno laterale a destra da cui si poteva accedere al fienile”, nonché che
“se si deve entrare dalla parte posteriore del fienile si deve passare da tale particella (236); se si deve entrare dall'ingresso principale si passa dal baglio”. A domanda se il IG. detenesse Parte_1 le chiavi del lucchetto della sbarra metallica, il teste ha risposto: “[è] vero, vedevo che le usava in mia presenza”;
- anche il germano in relazione alla sola descrizione dello stato dei luoghi, ha Controparte_3
ricordato l'esistenza di una sbarra metallica: “[l]a sbarra ritratta nella foto che mi viene esibita (doc. n.
2 del ricorrente) la ricordo da molto tempo;
non so chi l'abbia installata”. Sul punto ha, altresì, riportato:
“[c]redo che la sbarra fosse munita di un lucchetto e che per aprirla dunque occorressero le chiavi. Non so se il lucchetto è stato cambiato”. pagina 16 di 23 Di contro, il IG. teste di parte resistente, ha sostenuto che il fienile “è un manufatto Testimone_3 antico e fatiscente, al quale si accede attraverso la p.lla n. 151; non sono mai stato all'interno”, nonché:
“[l]a sbarra di cui alla foto che mi viene esibita (doc. n. 2 del ricorrente) mi pare esista da tempo”.
Tuttavia, le dichiarazioni del IG. appaiono non attendibili: Tes_3
- il teste ha affermato di conoscere “i luoghi da circa trent'anni”, ma di non aver “mai visto nessuno prendersi cura del caseggiato”, circostanza contrastante con la pacifica presenza sui luoghi di Per_2
e, quantomeno, uno tra (tesi del resistente, che quest'ultima ha stipulato un
[...] Persona_3 preliminare di compravendita) e (tesi del ricorrente); Parte_1
- il teste ha affermato che i luoghi di causa sono non curati: “[i] terreni circostanti sono incolti, vi si trovano solo alberi di ulivo e carrubo che richiedono scarsa manutenzione”, sebbene risulti provato che il IG. svolgeva attività agricola, come già precisato. A ciò si aggiunga la Parte_1 testimonianza del IG. “non mi occupo dei terreni, perché l'usufruttuaria è mia Controparte_3 madre, che provvede solo a farli pulire da terze persone. [...] dei terreni e dei caseggiati si occupa solo mia madre, che è titolare di azienda agricola e percettrice di contributi AGEA”;
- il teste ha ricordato “che la sbarra era aperta”, sebbene vari testimoni abbiano riportato esattamente il contrario.
Nonostante tali imprecisioni, il IG. è, al contrario, sicuro che il IG. Testimone_3 E_
“ha avviato i lavori di ristrutturazione all'incirca nel marzo 2020, poco dopo l'inizio dei lavori di nuova costruzione da me intrapresi sulla p.lla n. 606”.
Occorre, dunque, esaminare quest'ultima circostanza, atteso che il periodo di avvio dei lavori di manutenzione coincide con il termine in cui ha avuto, altresì, inizio il preteso spoglio.
Preme, infatti, rammentare che, a norma dell'art. 1168, co. 1, c.c., “[c]hi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”, nonché, a norma del successivo co. 3: “[s]e lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio”.
Chiarito che il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione di reintegrazione è fissato nel termine di un anno, nel caso che qui occupa, il IG. , quale parte resistente, eccepisce la non E_ tempestività della tutela possessoria, atteso che i lavori di ristrutturazione dell'edificio sarebbero iniziati già nel marzo del 2020 – del resto, come riportato dal IG. Testimone_3
Dalla documentazione in atti e dall'esame testimoniale emerge, tuttavia, come il predetto termine temporale debba essere necessariamente spostato in avanti, quanto meno agli ultimi mesi del 2020, dovendosi, allora, ritenere tempestivo il deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio nell'aprile del 2021. pagina 17 di 23 Non potendosi sindacare, in questa sede, la veridicità delle dichiarazioni rese all'autorità amministrativa,
è necessario premettere che parte resistente ha allegato una segnalazione certificata di inizio attività a nome di , quale legale rappresentante della ditta “Conserve di Sicilia SE SO Persona_6 società agricola a.r.l.”, ove parte dichiarante ha affermato di avere titolo alla presentazione della pratica edilizia in qualità di affittuaria e dichiarando che i lavori di cui alla SCIA avrebbero avuto inizio in data
02/03/2020.
È di tutta evidenza, tuttavia, che la predetta segnalazione certificata di inizio attività non può ritenersi ricollegabile ai lavori di manutenzione del fienile. Infatti, il IG. avrebbe acquistato E_
l'immobile solamente nel novembre del 2020 e in data 22/12/2020 ha registrato il contratto di affitto del fienile con la ditta Conserve di Sicilia SE SO società agricola a.r.l.
Inoltre, in disparte tale dichiarazione amministrativa, che non indica le particelle bensì una data di inizio lavori coincidente con la data dell'atto medesimo, non dimostra l'effettivo inizio delle opere materiali proprio sulla particella oggetto del presente possessorio.
In ogni caso, i vari testimoni hanno riportato che i lavori abbiano avuto inizio successivamente al marzo del 2020:
- il IG. ha affermato che “l'ultima volta che ho visto il aprire la sbarra Persona_5 Pt_1
con le sue chiavi è stato verso la metà del novembre 2020; i lavori edili sono iniziati più tardi, nei primi di dicembre”;
- il IG. ha riferito che “l'ultima volta che sono entrato nella proprietà del è Testimone_2 Pt_1
stato nello scorso autunno, per prendere in prestito un attrezzo che il predetto teneva in un capannone
[il fienile]” e che “[n]ello scorso autunno, l'ultima volta che sono stato sui luoghi, non ho notato alcuna traccia di cantiere edile. Passando dalla strada ho notato dei ponteggi solo qualche mese fa, non saprei essere più preciso”;
- lo stesso ha sostenuto che “[i] lavori intrapresi dall'Avv. erano Controparte_3 Pt_2
certamente iniziati nel gennaio 2021; non sono sicuro che a dicembre 2020 fossero già iniziati”;
- il IG. , interrogato sui tempi in cui avesse rilevato delle modifiche dello stato Testimone_1
dei luogo, ha affermato: “[è] vero, verso fine novembre/dicembre 2020”.
La rassegna delle testimonianze conferma che l'inizio dei lavori è avvenuto tra novembre e dicembre del
2020. A ciò si aggiunga che l'atto di vendita del fienile è stato stipulato solo il 05/11/2020 e il successivo contratto di locazione nel dicembre del 2020.
In particolare, nel contratto di locazione, stipulato il 12/12/2020 e registrato il 22/12/2020, si legge:
“[l]'immobile ha subito già un intervento di miglioramento e consolidamento parziale dei muri di ingresso e del portone, con rifacimento totale dell'arco esterno, e struttura in acciaio e consolidamento pagina 18 di 23 dell'arco interno, operato con una piastra di acciaio, per consentire in sicurezza l'ingresso. [...]
l'affittuario pertanto procederà a ristrutturare l'immobile ed a dotare lo stesso di servizi, elettricità, e quanto necessario per una conduzione coerente con le finalità della società conduttrice. L'affittuario è autorizzato pertanto ad allestire tutti gli impianti necessari ed utili allo scopo. L'affittuario procederà anche alla realizzazione di un fondo in calcestruzzo che consenta l'agibilità dell'immobile come magazzino”.
La formulazione della clausola contrattuale conferma quanto emerso in sede di escussione testimoniale e, cioè, che parte resistente avrebbe avviato i lavori sul fienile solamente nel novembre del 2020, mentre la società affittuaria non prima del dicembre del 2020.
All'esito dell'attività istruttoria può dirsi, dunque, provato che l'immobile oggetto del presente contenzioso fosse utilizzato, in modo pubblico e pacifico, dal IG. come deposito o Parte_1 magazzino. A tale conclusione conducono le varie testimonianze, la cui attendibilità non può essere oggetto di discussione:
- i testi hanno dimostrato di avere precisa conoscenza dello stato dei luoghi;
- i testi sono stati in grado di descrivere lo stato del fienile oggetto del contenzioso e gli oggetti in esso riposti;
- i testi sono stati in grado di collocare l'avvio dei lavori agli ultimi mesi del 2020.
Consegue, dunque, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal IG. in quanto smentite Testimone_3 dalle altre testimonianze e, comunque, dalla documentazione in atti.
Per quanto riguarda la deposizione resa dal IG. , teste di parte resistente, egli - a Testimone_4 domanda se la società Conserve di Sicilia SE SO società agricola a.r.l. lo avesse incaricato di curare gli interventi di ristrutturazione sugli immobili di proprietà del e che detti lavori fossero Pt_2 iniziati a marzo del 2020 – ha risposto: “[è] tutto vero, aggiungo che in data 3 marzo 2020 abbiamo presentato al Comune di TE una SCIA edilizia per eseguire tali interventi”.
Come già affermato, la segnalazione certificata di inizio attività non fa espresso riferimento al fienile oggetto del contenzioso, atteso che la locazione dell'immobile avrebbe avuto inizio solamente nel dicembre del 2020. Occorre, inoltre, ribadire che vari testimoni hanno confermato che i lavori edili sul fienile non fossero iniziati prima dell'autunno del 2020, dovendosi escludere che i predetti lavori fossero stati avviati nel marzo dello stesso anno.
In conclusione, risulta provato che il IG. è stato spogliato del possesso esercitato sul Parte_1 fienile a partire dal novembre del 2020, dovendosi, altresì, affermare la tempestività della proposizione della domanda di tutela possessoria.
pagina 19 di 23 Deve, infine, aggiungersi, ad abudantiam, che tra le parti è pacifico che il padre dell'odierno ricorrente possedesse l'immobile uti dominus; da ciò discende, in mancanza di diversa disposizione ereditaria, che in tale posizione giuridicamente tutelata è continuato, altresì, unitamente alla madre Parte_1
e al fratello, “con effetto dall'apertura della successione”, ai sensi dell'art. 1146, co. 1, c.c.
Ai fini dell'accoglimento della predetta domanda, deve, da ultimo, esaminarsi la sussistenza in capo di parte resistente dell'animus spoliandi e, quindi, della volontà dello stesso di privare il terzo della sua situazione possessoria.
Nel caso che qui occupa, il IG. avrebbe acquisito la proprietà del fienile dalla IG.ra E_
, in quanto immobile asseritamente usucapito dalla stessa, sebbene l'usucapione non Persona_3 fosse stata accertata giudizialmente.
Da quanto emerso in questa sede istruttoria, il materiale possesso sul fienile sarebbe stato esercitato non già dalla IG.ra , ma dapprima da e, successivamente, del di lei figlio e Persona_7 Persona_2 odierno ricorrente.
In effetti, tale condizione doveva risultare ben nota anche alla stessa parte resistente, atteso che nella relazione tecnica ad opera dell'ingegnere (e commissionata dalla IG.ra ) si legge Persona_8 Pt_4 che “[l]'immobile come già accennato, è ubicato in C.da Piante in TE GU. L'immobile in oggetto è una costruzione rurale destinata a magazzino, con struttura portante in muratura, con copertura in legno e tegolato in coppo siciliano. [...] Confina con terreni di proprietà della stessa ditta
e con un immobile similare di proprietà di , si affaccia su una corte comune”. E_
Premesso che il possesso sul fienile venisse esercitato, per quanto emerso in sede istruttoria, dal IG.
e che il fienile confinasse con un immobile di proprietà del IG. , Parte_1 E_ deve dubitarsi che l'odierna resistente facesse affidamento, in buona fede, su una pretesa usucapione da parte della IG.ra in proprio, la quale personalmente non aveva esercitato alcun possesso utile, Pt_4 pubblico e pacifico.
In effetti, il IG. ha, altresì, riportato un incontro tra le odierne parti in lite avente Testimone_1 ad oggetto la vendita del fienile: “[v]erso il 2019, inizio settembre, eravamo a cercare funghi, e stavo parlando con [ , quando arrivò l'avv. , si misero a parlare e sentii Per_9 Parte_1 Pt_2
l'avvocato che chiedeva a di vendergli il fienile, ma mentre mi allontanavo sentii che diceva Per_9 Per_9 di non volerlo vendere”.
Tale ulteriore circostanza conferma, ancora una volta, che l'odierno resistente era a conoscenza della situazione possessoria vantata dal IG. e, ciononostante, abbia inteso sottoscrivere un atto di Pt_1 vendita con l'anziana madre del ricorrente per cercare di superare il rifiuto espresso dallo stesso, il quale si serviva del fienile come deposito. pagina 20 di 23 All'esito, dunque, della fase di prosecuzione di merito del giudizio possessorio, che si svolge nelle forme della cognizione piena, deve riconoscersi la tutela possessoria in favore del IG. Parte_1
Risulta, infatti, provato che l'odierno ricorrente sia stato spogliato del possesso esercitato sul fienile, oggetto del contenzioso, da parte del IG. , il quale ha agito con animus spoliandi, E_ consapevole di ledere l'altrui potere di fatto.
La domanda di reintegra del possesso è meritevole di accoglimento, in quanto fondata, e per l'effetto parte resistente deve essere condannata a reintegrare la ricorrente nel possesso dell'immobile sito in
TE GU, distinto al NCEU del comune di TE GU al foglio 61, particella 629, subalterno 1 (già, foglio 61, part. 230).
In ordine alle modalità di reintegra del possesso del predetto immobile, in termini puramente esemplificativi deve ritenersi parte resistente onerata di rilasciare l'immobile libero da persone e cose, nonché di consegnare alla ricorrente copia delle chiavi del lucchetto della sbarra di accesso alla particella
236 e copia della chiave del lucchetto apposto nel fienile, se in suo possesso;
altrimenti di provvedere al ripristino della sbarra di accesso alla particella 236 e del lucchetto di accesso al fienile, consegnando alla ricorrente le relative chiavi.
A parte resistente deve, altresì, esser ordinato di sospendere qualsiasi attività o lavoro attualmente in essere che insista sul predetto immobile e sulla corte comune.
Quanto alla domanda n. 4, formulata dal ricorrente, non può esser disposto il ripristino dello status quo ante, atteso che le foto prodotte non sono sufficienti a determinare con precisione (costruzioni, materiali, ecc.) lo stato dei luoghi preesistente, a cui i lavori ordinati giudizialmente dovrebbero tendere;
inoltre, non vi è prova che il muro che blocca l'accesso dalla particella 151 sia stato eretto proprio dal resistente, circostanza da quest'ultimo contestata, rappresentando di aver effettuato solo un'opera di ristrutturazione
(l'unico teste sentito sul punto, , non ha dichiarato se tale costruzione preesisteva Testimone_1
o meno, limitando a descrivere che la stessa impedisce l'accesso invocato).
Quanto, infine, alla domanda n. 5, non essendo noto il preciso stato dei luoghi antecedente ai lavori, il valore dei beni e non essendo dimostrato che sia stata parte resistente a sottrarre tali mobili, la stessa può essere accolta nei limiti di quanto segue.
Accertato lo spossessamento e ritenuta, in giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, sent.,
18/02/2008, n. 3955), pacifica la risarcibilità della lesione (definitiva o temporanea) del potere di fatto prima esercitato, deve ritenersi che il mancato uso, a far data dallo spoglio sino alla data odierna, può esser quantificato facendo ricorso “all'ipotetico canone locativo ritraibile dalla locazione dell'immobile nel libero mercato” (cfr., ex multis, Tribunale Roma, Sez. V, Sent., 28/09/2018, n. 18330), nel caso di specie documentato dalla stessa produzione del resistente in 1.200,00 euro l'anno, da corrispondersi in pagina 21 di 23 12 rate mensili a partire dal giorno 5 di ogni mese (doc. 3), oltre interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., e rivalutazione.
Le spese dell'intero giudizio seguono, quanto ai rapporti tra e , la Parte_1 E_ regola della soccombenza e sono poste a carico di quest'ultimo. Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore indeterminato della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Per quanto riguarda i rapporti tra e Parte_1 Parte_3
) deve pronunciarsi la condanna del primo alla rifusione delle
[...] P.IVA_1 spese sostenute dalla seconda nella fase sommaria, come già liquidate dal giudice di tale fase, mentre devono essere compensate le successive spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c., per superfluità delle stesse, attesa l'adesione di già con nota del 27/1/2022, poi ulteriormente Parte_1 confermata alla prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., alla richiesta di “estromissione dal giudizio avanzata dalla Parte_6
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• revoca l'ordinanza del 26/7/2021;
• condanna ( ) a reintegrare E_ C.F._3 Parte_1
( ) nel possesso dell'immobile sito in TE GU, distinto al NCEU del C.F._1 comune di TE GU al foglio 61, particella 629, subalterno 1 (già, foglio 61, part. 230) e, in particolare, a rilasciare l'immobile libero da persone e cose nonché a consegnare al ricorrente copia delle chiavi del lucchetto della sbarra di accesso alla particella 236 e copia della chiave del lucchetto apposto nel fienile;
• condanna ( ) a sospendere qualsiasi attività o lavoro E_ C.F._3 attualmente in essere che insista sul predetto immobile e sulla corte comune;
• condanna ( ) a pagare a E_ C.F._3 Parte_1
( ) la somma mensile di euro 120,00, da calcolarsi a partire dal giorno 5 di ciascun C.F._1 mese a partire da dicembre 2020 sino al 5/7/2025 compreso, oltre rivalutazione e interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., sulle somme medio tempore rivalutate nel tempo;
• condanna, altresì, ( ) a rimborsare a E_ C.F._3 Parte_1
( ) le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi,
[...] C.F._1 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• condanna ( ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 Parte_3 pagina 22 di 23 ) le spese di lite della fase sommaria, Parte_3 P.IVA_1 compensate le seguenti, che si liquidano le prime in euro 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 8/7/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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