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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15205/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BONU' ILLARI e l'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICI ELISA
e
CHITO' MARCO (c.f. ), con l'avv. ROMEDA LUCA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
2) Assegnazione al sig. della casa coniugale, con gli arredi e corredi ivi presenti, salvi Parte_2
quelli che la sig.ra così come concordato con il sig. , ha già provveduto ad Parte_1 Parte_2
asportare unitamente ai propri beni personali;
3) Impegno della sig.ra a trasferire al sig. , a definizione di ogni rapporto Parte_1 Parte_2
patrimoniale derivante dal matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definizione delle reciproche rivendicazioni patrimoniali ed economiche, la propria quota di 1/2 di proprietà dell'immobile descritto in premesse sito in Sale Marasino (BS), in Via
Maspiano n. 54, costituito da abitazione singola posta su due piani oltre interrato, giardino esclusivo e due box pertinenziali al piano interrato, il tutto identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, al
Foglio 14, come segue: mapp. 6255 sub. 1, cat. A/7, cl. 3, 10 vani, superficie catastale totale 242 mq, totale escluse aree scoperte
234 mq, r.c. euro 748,86; mapp. 6255 sub 2, cat. C/6, cl. 5, 19 mq, superficie catastale totale 24 mq, r.c. euro 24,53; mapp. 6255 sub 3, cat. C/6, cl. 5, 34 mq, superficie catastale totale 40 mq, r.c. euro 43,90.
Il suddetto trasferimento avverrà a fronte del versamento a favore della sig.ra da parte Parte_1 del sig. dell'importo di Euro 275.000,00, di cui Euro 75.000,00 a titolo di acconto, già versati Parte_2
in data 9 agosto 2024, ed il residuo di Euro 200.000,00 al momento del rogito notarile, da effettuarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione da parte del Tribunale, dinanzi al Notaio scelto di comune accordo tra i ricorrenti, i quali sosterranno i relativi costi nella misura del 60% il sig. e del 40% la sig.ra Pt_2 Pt_1
4) Affidamento condiviso del figlio minore nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 337 Per_1 bis e ss. cod. civ., con fissazione della residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione del padre.
5) I ricorrenti concordano una suddivisione paritetica dei tempi di frequentazione con entrambi i genitori del figlio minore , il quale starà presso i genitori a settimane alterne (dal lunedì dopo la scuola alla Per_1
domenica, con pernottamento sino al rientro a scuola il lunedì mattina). Resta inteso tra i ricorrenti che ciascun genitore è libero di intrattenere rapporti e di frequentare il figlio nella settimana in cui sarà Per_1 collocato presso l'altro.
Quanto alle festività, i coniugi condividono che il figlio minore trascorrerà con gli stessi, ad anni alterni, i giorni di Natale e San Silvestro/Capodanno, così come quelli di Pasqua e Pasquetta.
Quanto alle ferie estive, le parti concordano che il figlio possa trascorrere anche quindici giorni consecutivi con ciascun genitore.
I coniugi manifestano la massima disponibilità e si impegnano a modificare all'occorrenza i predetti accordi, in base ai propri impegni nonché ai bisogni e alle richieste del figlio, vista anche la sua età.
Per_ 6) Le parti condividono che le figlie maggiorenni e EL potranno regolare liberamente i rapporti con i genitori, secondo i propri impegni e compatibilmente con quelli dei genitori stessi, mantenendo comunque la residenza anagrafica presso il padre ed una frequentazione paritetica con entrambi i genitori.
7) Quanto al mantenimento ordinario, vista la prevista frequentazione paritetica, i ricorrenti concordano che ciascun genitore provvederà direttamente a tutte le spese dei tre figli legate alla convivenza dei medesimi con lo stesso, con modalità diretta come previsto dal comma 4 dell'art. 337 ter c.c.. 8) Le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, graveranno invece sul sig. per il 60% e sulla sig.ra per il restante 40%, con l'intesa che Parte_2 Parte_1
andranno corrisposte al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario. Le parti concordano di considerare straordinarie, e quindi soggette alla predetta regolamentazione, anche le seguenti spese: vestiario per i figli, spese dei cellulari, rate del finanziamento Per_ contratto per l'acquisto dell'automobile per la figlia e tutti i costi inerenti ai mezzi in utilizzo ai figli
(quali bolli e assicurazioni), spese e tasse per lo studio e l'università.
9) I ricorrenti condividono che l'Assegno Unico per i figli sia percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori, i quali mantengono altresì il diritto di beneficiare delle detrazioni fiscali nella misura del 60% a favore del sig. e del 40% a favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
10) Le parti si danno reciprocamente atto di aver separatamente definito ogni diversa questione di natura finanziaria e patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro salvo quanto qui previsto.
11) I coniugi rinunciano alla reciproca richiesta di un assegno di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
12) I coniugi esprimono assenso al rilascio ovvero al rinnovo di ogni documento necessario per l'espatrio in relazione al figlio minore . Persona_3
13) I ricorrenti concordano che ciascuno si faccia carico delle spese per l'alimentazione del cane di famiglia nei periodi in cui ciascuno lo terrà con sé, che coincideranno con i periodi di frequentazione dei figli con ciascun genitore. Per le spese relative alla cura e alla salute dello stesso, esse saranno sostenute nella misura del 60% dal sig. e nella misura del 40% dalla sig.ra previo Parte_2 Parte_1
accordo circa la loro necessità ed il loro ammontare e con esibizione della documentazione comprovante l'esatto rimborso, che andrà corrisposto alla parte anticipataria entro 15 giorni dalla richiesta documentata,
a mezzo bonifico bancario.
14) Spese legali compensate“.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/05/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Sale Marasino (BS) (atto n. 3, parte II, serie B).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15205/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BONU' ILLARI e l'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICI ELISA
e
CHITO' MARCO (c.f. ), con l'avv. ROMEDA LUCA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
2) Assegnazione al sig. della casa coniugale, con gli arredi e corredi ivi presenti, salvi Parte_2
quelli che la sig.ra così come concordato con il sig. , ha già provveduto ad Parte_1 Parte_2
asportare unitamente ai propri beni personali;
3) Impegno della sig.ra a trasferire al sig. , a definizione di ogni rapporto Parte_1 Parte_2
patrimoniale derivante dal matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definizione delle reciproche rivendicazioni patrimoniali ed economiche, la propria quota di 1/2 di proprietà dell'immobile descritto in premesse sito in Sale Marasino (BS), in Via
Maspiano n. 54, costituito da abitazione singola posta su due piani oltre interrato, giardino esclusivo e due box pertinenziali al piano interrato, il tutto identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, al
Foglio 14, come segue: mapp. 6255 sub. 1, cat. A/7, cl. 3, 10 vani, superficie catastale totale 242 mq, totale escluse aree scoperte
234 mq, r.c. euro 748,86; mapp. 6255 sub 2, cat. C/6, cl. 5, 19 mq, superficie catastale totale 24 mq, r.c. euro 24,53; mapp. 6255 sub 3, cat. C/6, cl. 5, 34 mq, superficie catastale totale 40 mq, r.c. euro 43,90.
Il suddetto trasferimento avverrà a fronte del versamento a favore della sig.ra da parte Parte_1 del sig. dell'importo di Euro 275.000,00, di cui Euro 75.000,00 a titolo di acconto, già versati Parte_2
in data 9 agosto 2024, ed il residuo di Euro 200.000,00 al momento del rogito notarile, da effettuarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione da parte del Tribunale, dinanzi al Notaio scelto di comune accordo tra i ricorrenti, i quali sosterranno i relativi costi nella misura del 60% il sig. e del 40% la sig.ra Pt_2 Pt_1
4) Affidamento condiviso del figlio minore nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 337 Per_1 bis e ss. cod. civ., con fissazione della residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione del padre.
5) I ricorrenti concordano una suddivisione paritetica dei tempi di frequentazione con entrambi i genitori del figlio minore , il quale starà presso i genitori a settimane alterne (dal lunedì dopo la scuola alla Per_1
domenica, con pernottamento sino al rientro a scuola il lunedì mattina). Resta inteso tra i ricorrenti che ciascun genitore è libero di intrattenere rapporti e di frequentare il figlio nella settimana in cui sarà Per_1 collocato presso l'altro.
Quanto alle festività, i coniugi condividono che il figlio minore trascorrerà con gli stessi, ad anni alterni, i giorni di Natale e San Silvestro/Capodanno, così come quelli di Pasqua e Pasquetta.
Quanto alle ferie estive, le parti concordano che il figlio possa trascorrere anche quindici giorni consecutivi con ciascun genitore.
I coniugi manifestano la massima disponibilità e si impegnano a modificare all'occorrenza i predetti accordi, in base ai propri impegni nonché ai bisogni e alle richieste del figlio, vista anche la sua età.
Per_ 6) Le parti condividono che le figlie maggiorenni e EL potranno regolare liberamente i rapporti con i genitori, secondo i propri impegni e compatibilmente con quelli dei genitori stessi, mantenendo comunque la residenza anagrafica presso il padre ed una frequentazione paritetica con entrambi i genitori.
7) Quanto al mantenimento ordinario, vista la prevista frequentazione paritetica, i ricorrenti concordano che ciascun genitore provvederà direttamente a tutte le spese dei tre figli legate alla convivenza dei medesimi con lo stesso, con modalità diretta come previsto dal comma 4 dell'art. 337 ter c.c.. 8) Le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, graveranno invece sul sig. per il 60% e sulla sig.ra per il restante 40%, con l'intesa che Parte_2 Parte_1
andranno corrisposte al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario. Le parti concordano di considerare straordinarie, e quindi soggette alla predetta regolamentazione, anche le seguenti spese: vestiario per i figli, spese dei cellulari, rate del finanziamento Per_ contratto per l'acquisto dell'automobile per la figlia e tutti i costi inerenti ai mezzi in utilizzo ai figli
(quali bolli e assicurazioni), spese e tasse per lo studio e l'università.
9) I ricorrenti condividono che l'Assegno Unico per i figli sia percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori, i quali mantengono altresì il diritto di beneficiare delle detrazioni fiscali nella misura del 60% a favore del sig. e del 40% a favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
10) Le parti si danno reciprocamente atto di aver separatamente definito ogni diversa questione di natura finanziaria e patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro salvo quanto qui previsto.
11) I coniugi rinunciano alla reciproca richiesta di un assegno di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
12) I coniugi esprimono assenso al rilascio ovvero al rinnovo di ogni documento necessario per l'espatrio in relazione al figlio minore . Persona_3
13) I ricorrenti concordano che ciascuno si faccia carico delle spese per l'alimentazione del cane di famiglia nei periodi in cui ciascuno lo terrà con sé, che coincideranno con i periodi di frequentazione dei figli con ciascun genitore. Per le spese relative alla cura e alla salute dello stesso, esse saranno sostenute nella misura del 60% dal sig. e nella misura del 40% dalla sig.ra previo Parte_2 Parte_1
accordo circa la loro necessità ed il loro ammontare e con esibizione della documentazione comprovante l'esatto rimborso, che andrà corrisposto alla parte anticipataria entro 15 giorni dalla richiesta documentata,
a mezzo bonifico bancario.
14) Spese legali compensate“.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/05/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Sale Marasino (BS) (atto n. 3, parte II, serie B).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio