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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1100/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1100/2021 Ruolo Generale, vertente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t., Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Flora Sardelli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla via B. Cellini n. 32;
OPPONENTE
E rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fortunato Savarese, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via A. Diaz n.8;
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 72/2021 - N.R.G. 7154/2020, provvisoriamente esecutivo (emesso dal Tribunale di Nola in data 08.01.2021 e notificato in data 11.01.2021), con il quale gli veniva intimato il pagamento immediato, in favore dell'avv. , della somma di euro 11.402,40, Controparte_1
a titolo di compensi professionali dallo stesso maturati nella qualità di amministratore condominiale dall'anno 2014 all'anno 2018, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché spese e competenze della procedura.
A sostegno dell'azione l'opponente deduceva che l'avv. era stato CP_1
nominato amministratore con delibera del 14.01.2014 con compenso annuale previsto di euro 3.000,00; che la nomina, non confermata nelle assemblee del 19.02.2015 e del
18.02.2016, veniva invece confermata nell'assemblea del 23.03.2017, in cui si stabiliva il diverso compenso annuale di euro 2.400,00. Riferiva poi che l'opposto all'assemblea del 14.03.2018 aveva rassegnato le proprie dimissioni e che in data
28.09.2018 veniva nominato un nuovo amministratore.
Esponeva, dunque, che per l'anno 2014, rispetto al quale il aveva CP_1
ottenuto ingiunzione per compensi dal mese di aprile sino al mese di dicembre (euro
2.404,80), era stato invece già effettuato il pagamento dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio agosto e settembre.
Per gli anni 2015 e 2016, in difetto di approvazione delle delibere di conferma della nomina e, in ogni caso, stante la mancata indicazione del compenso, sosteneva che nulla fosse dovuto all'odierno opposto.
Per l'anno 2017 evidenziava che il compenso approvato era pari ad euro 2.400,00
(euro 200,00 mensili) e che il a fronte di euro 1.000,00 ricevuti, aveva CP_1
errato rilasciando fattura per sole 4 mensilità e non per 5; rilevava altresì che l'opposto aveva esibito fattura pro-forma di euro 2.137,00 mentre nel ricorso per ingiunzione era stato richiesto il pagamento della maggiore somma di euro 2.317,60.
Per l'anno 2018 negava le spettanze dell'opposto dal mese di marzo (per le dimissioni rassegnate) o, quantomeno, per il mese di ottobre e rilevava, comunque, la compensazione tra il credito asseritamente vantato dal ed il debito che CP_1
questi aveva verso il condominio, quale condomino (proprietario dell'appartamento int. A06 e cantina C28), nell'importo di euro 1.635,00.
Deduceva, infine, la prescrizione triennale del credito avverso, la mancanza di prova dello stesso, nonché l'inosservanza da parte dell'opposto degli obblighi di legge circa la corretta tenuta della contabilità. Concludeva, quindi, per la preliminare sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto, per l'annullamento dell'ingiunzione e, in via gradata, per la declaratoria di compensazione del credito vantato ex adverso con la somma di euro 1.635,00, di cui il NO risultava debitore, condannandolo altresì alla restituzione dell'importo di euro 1.000,00 indebitamente riscosso, con vittoria di spese.
Si costituiva l'opposto, il quale contestava la prescrizione del credito, la mancanza di prova dello stesso, nonché la compensazione eccepita dall'opponente; riconosceva, a fronte del pagamento dei compensi del primo quadrimestre 2017, di dover rimborsare al il solo importo di euro 50,00 e che, relativamente al 2017, detratta la Parte_1
detta somma ed in virtù dei compensi stabiliti in euro 200,00 mensili, avrebbe dovuto essergli riconosciuto l'importo di euro 1.656,64 al netto della ritenuta di acconto.
Chiedeva, dunque, la conferma della provvisoria esecuzione e del decreto ingiuntivo per il minore importo di euro 10.207,04, comprensivi di accessori di legge ed al netto della ritenuta d'acconto, con rigetto dell'opposizione e vittoria di spese.
All'udienza del 06.07.2021, stante l'esibizione da parte dell'opponente dei bonifici del 08.09.2015 e del 12.11.2015 relativi all'annualità 2014, l'opposto chiedeva la conferma della resa ingiunzione per il minor importo di euro 8.604,64.
All'esito il Giudice accoglieva la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione e concedeva i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
In seguito, rigettate le richieste di prova, la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni e, all'udienza del 04.02.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. 04.12.1997, n. 12311; Cass.
14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902; Cass.
11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629; Cassazione,
Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite,
07.07.1993, n. 7448).
Preliminarmente, ancora, si osserva che l'eccezione di prescrizione triennale dei crediti reclamati dall'opposto è destituita di fondamento, in quanto i crediti per i compensi dell'amministratore di condominio derivano da un rapporto di mandato (v.
Cass. S.U. n. 20957/2004) e, pertanto, sono assoggettati all'ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c. Tant'è che la Cassazione (v. sentenza n.
19348/2005) ha chiarito anche che il pagamento del compenso è legato alla durata annuale dell'incarico, al termine del quale l'amministratore è obbligato a rendere conto della gestione.
Venendo al merito, l'opposizione presentata dal debitore ingiunto è risultata parzialmente fondata per quanto di seguito esplicitato.
È pacifico tra le parti, oltre che documentato, che l'avv. abbia ricevuto CP_1
l'incarico di amministratore del con la delibera Parte_1
assembleare del 14.01.2014 con compenso previsto di euro 3.000,00 al netto della ritenuta d'acconto oltre I.V.A. (v. all. fascicolo opponente). Per gli anni 2015 e 2016, invece, sono state depositate agli atti le delibere del
19.02.2015 e del 18.02.2016, in cui, con riguardo alla riconferma dell'avv.
quale amministratore, ciascuna delibera risulta “non approvata” (v. all. CP_1
fascicolo opponente), sebbene lo stesso abbia continuato a svolgere la funzione di amministratore.
Vi è poi la delibera del 23.03.2017, in cui invece si confermava l'amministratore e si stabiliva il diverso compenso di euro 2.400,00 (v. all. fascicolo CP_1
opponente).
Le dimissioni dell'odierno opposto, infine, risultano documentate con la delibera del
14.03.2018, mentre la nomina del nuovo amministratore avveniva con delibera assembleare del 28.09.2018 (v. all. fascicolo opponente).
Per l'anno 2014, dunque, è comprovato l'affidamento e lo svolgimento dell'incarico da parte dell'amministratore che, nel prendere atto dei pagamenti effettuati tramite i bonifici esibiti agli atti dall'opponente (v. all. alle note di trattazione scritta ud.
08.06.2021), ha corrispondentemente ridotto le proprie pretese nell'importo non contestato di euro 801,60, (al netto della ritenuta di acconto) riguardante le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2014 (v. verbale ud. 06.07.2021).
Per gli anni 2015/2016, secondo l'opponente , l'opposto non avrebbe Parte_1
titolo a percepire le reclamate spettanze, stante la mancata riconferma nell'incarico e, in ogni caso, per omessa indicazione del compenso nella delibera del 2016.
Di contro, il sostiene di aver comunque diritto a percepire le proprie CP_1
competenze, giacché specificatamente indicate nei bilanci consuntivi 2015 e 2016, entrambi approvati dalle relative assemblee all'unanimità.
Orbene, a norma dell'art. 1129, comma 10, c.c. l'incarico di amministratore ha la durata di un anno e alla scadenza si intende rinnovato per uguale durata, ferma restando la possibilità per l'assemblea condominiale di disporre la revoca in ogni momento.
Laddove non si tenga la riunione assembleare ovvero vi sia mancanza della deliberazione di nomina ovvero ancora non si raggiunga la maggioranza, come nel caso che ci occupa, l'incarico si proroga di un anno con la pienezza dei poteri e conseguente diritto al compenso anche per l'anno successivo (ovvero: il secondo anno dalla nomina iniziale) alle medesime condizioni.
Viceversa, al termine del “rinnovo” (ovvero: dal terzo anno dalla nomina iniziale), si esclude qualsiasi ultrattività della pattuizione iniziale relativamente all'incarico (che si “riduce” alle attività di ordinaria amministrazione e quelle urgenti), anche in relazione al compenso.
Calando dette previsioni nella fattispecie in esame, per l'anno 2015, sebbene la delibera di conferma risulti “non approvata” per mancanza della necessaria maggioranza, può considerarsi avvenuto il rinnovo previsto dall'art. 1129, comma 10,
c.c. c.c.
Dunque, per il 2015, poiché la richiesta formulata nel monitorio verte sulle mensilità da ottobre a dicembre (3 mesi) ed il compenso netto per i detti mesi è pari ad euro
750,00, l'importo dovuto è pari ad euro 801,60, compresi IVA e CPA, al netto della ritenuta di acconto.
Per l'anno 2016, invece, in assenza di conferma della nomina e non operando il rinnovo di cui all'art. 1129, comma 10, c.c., nulla è dovuto al , in virtù di CP_1
quanto previsto dall'art. 1129, comma 8, c.c.: “Alla cessazione dell'incarico
l'amministratore è tenuto ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».
Per l'anno 2017, diversamente, la nomina veniva riconfermata con delibera agli atti per il compenso di euro 2.400,00 (v. all. fascicolo opponente); inoltre, l'opposto riconosceva, a fronte del pagamento dei compensi del primo quadrimestre 2017, di dover rimborsare al il solo importo di euro 50,00 e che, relativamente al Parte_1
2017, detratta la detta somma di euro 50,00, avrebbe dovuto essergli riconosciuto l'importo di euro 1.656,64 al netto della ritenuta di acconto, compresi IVA e CPA, quantificazione non contestata ex adverso.
Per l'anno 2018, infine, è pacifico che le dimissioni dell'avv. siano state CP_1
formalizzate in occasione dell'assemblea del 14.03.2018 (v. all. fascicolo opponente) e che alla successiva data del 28.09.2018 sia stato nominato un nuovo amministratore.
Fino al mese di marzo 2018, dunque, l'odierno opposto ha diritto a percepire il compenso di euro 200,00 mensili, come previsto;
invece, per il periodo successivo alle dimissioni e sino alla nomina del nuovo amministratore analogo diritto non sussiste (v. ancora art. 1129, comma 8, c.c.).
In tal caso, si verifica la prorogatio imperii, ovvero la continuità del mandato dell'organo dimissionario, revocato o in scadenza, fino a che non ne venga nominato uno nuovo;
dunque, l'amministratore, formalmente cessato dall'incarico, continua a gestire il condominio in attesa di un successore che prenda il suo posto, in modo da scongiurare una possibile e pericolosa stasi della gestione.
Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 12120/2018), una volta cessato l'incarico,
l'amministratore non può chiedere di essere pagato: non può cioè rivendicare alcun compenso per le opere prestate durante il periodo “transitorio” che va dalla scadenza del suo mandato alla sua materiale sostituzione.
Quindi, per l'anno 2018 il credito dell'opposto amministratore per 3 mensilità (con compenso di euro 200,00 mensili) ammonta ad euro 641,28, IVA e CPA compresi, al netto della ritenuta di acconto.
Alla luce di quanto innanzi, il credito dell'avv. deve ritenersi CP_1
comprovato per il complessivo importo di euro 3.901,12, compresi IVA e CPA., al netto della ritenuta di acconto (ovvero euro 801,60 per il 2014; euro 801,60 per il
2015; euro 1.656,64 per il 2017; euro 641,28 per il 2018).
A questo punto occorre, dunque, vagliare la domanda di compensazione, avanzata dall'opponente, dei crediti del NO con i debiti presuntivamente maturati dallo stesso, quale condomino e proprietario dell'immobile int. A06 e della cantina
C28, per il mancato pagamento degli oneri condominiali afferenti gli anni 2017 e
2016, asseritamente ammontanti ad euro1.635,00.
Al riguardo, il Condominio afferma - senza però darne adeguato riscontro documentale - che il “ha acquistato l'immobile di proprietà Angiolas CP_1 sito nel foglio 32 p.lla 222 sub.27 consistenza 4,5 interno A06 in Parte_1
virtù di decreto di trasferimento immobile emesso dal Tribunale di Nola n.
21098.1/2017 ed è rimasto proprietario sino al 29.12.2017 ovvero sino al trasferimento al sig. . Per_1
Inoltre, sempre a dire dell'opponente, dal “dettaglio stilato dallo stesso CP_1
risulta che questo, quale condomino dovesse versare fino al 31.12.2017 l'importo di
€ 1.635,00 circa e sono state dallo stesso versate alla data del 27.12.2017 proprio con compensazione del proprio credito non sussistendo nei registri contabili e nel c/c alcuna evidenza di tale pagamento” (v. atto di opposizione a d.i.).
La presunta posizione debitoria dell'odierno opposto, tuttavia, non risulta dimostrata, tant'è che l'opponente in via del tutto presuntiva la riconduce alla mancata corrispondenza tra il saldo finale del 2017 ed il saldo iniziale del 2018, evidenziando
- contrariamente alle proprie aspettative - che “nella situazione patrimoniale ( ultima pagina del bilancio 2017) vengono riportati quale debitori e Parte_2
ed ipotizzando che “l'avv. ha compensato i crediti che oggi Per_1 CP_1
chiede (nuovamente) al con i compensi professionali dallo stesso Parte_1
asseritamente maturati” (v. note ex art. 183, c. 6, c.p.c. e documenti Parte_1
allegati).
L'insussistenza di prova, del resto, trova conferma nella richiesta di CTU che l'opponente, in maniera puramente esplorativa, ha avanzato “al fine di accertare e verificare il debito del quale proprietario dell'interno A06 e della CP_1
cantina C28 e responsabile in solido con il precedente proprietario ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp. att. C.c. e/o appurare l'effettiva congruità della contabilità presentata dal ”. CP_1
Pertanto, non ricorrono nella fattispecie i presupposti per riconoscere la compensazione invocata dal , in difetto di prova della liquidità del Parte_1
credito e, prima ancora, della sua certezza. Difatti, “La compensazione legale si distingue da quella giudiziale per il fatto che, nella prima, la liquidità dei crediti sussiste prima del giudizio, mentre, nella seconda, la liquidazione del controcredito viene effettuata dal giudice, in quanto la reputi pronta e facile (come prescritto dall'art. 1243, comma 2, c.c.); in entrambi i casi, i due controcrediti, oltre che omogenei ed esigibili, debbono esistere ed essere certi, sulla base dei rispettivi titoli costitutivi, sicché, in difetto di tale requisito, il giudice non potrà disporre alcuna compensazione (legale o giudiziale)”(v. Cass. n. 30677/2023).
Conclusivamente, per le motivazioni innanzi specificate, in parziale accoglimento della proposta opposizione, il Decreto Ingiuntivo n. 72/2021 va revocato e l'opponente va condannato a pagare in favore dell'opposto la somma di euro
3.901,12, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che la fase monitoria e quella di opposizione sono considerate come facenti parte di un unico processo, per cui, ai fini dell'imposizione delle spese, il giudice deve tenere conto delle modalità di svolgimento di entrambe le fasi e dell'esito del giudizio di opposizione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al decisum ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione spiegata e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
di euro 3.901,12, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
[...]
3. condanna il al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.278,00, oltre rimborso
[...]
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Nola, 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1100/2021 Ruolo Generale, vertente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t., Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Flora Sardelli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla via B. Cellini n. 32;
OPPONENTE
E rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fortunato Savarese, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via A. Diaz n.8;
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 72/2021 - N.R.G. 7154/2020, provvisoriamente esecutivo (emesso dal Tribunale di Nola in data 08.01.2021 e notificato in data 11.01.2021), con il quale gli veniva intimato il pagamento immediato, in favore dell'avv. , della somma di euro 11.402,40, Controparte_1
a titolo di compensi professionali dallo stesso maturati nella qualità di amministratore condominiale dall'anno 2014 all'anno 2018, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché spese e competenze della procedura.
A sostegno dell'azione l'opponente deduceva che l'avv. era stato CP_1
nominato amministratore con delibera del 14.01.2014 con compenso annuale previsto di euro 3.000,00; che la nomina, non confermata nelle assemblee del 19.02.2015 e del
18.02.2016, veniva invece confermata nell'assemblea del 23.03.2017, in cui si stabiliva il diverso compenso annuale di euro 2.400,00. Riferiva poi che l'opposto all'assemblea del 14.03.2018 aveva rassegnato le proprie dimissioni e che in data
28.09.2018 veniva nominato un nuovo amministratore.
Esponeva, dunque, che per l'anno 2014, rispetto al quale il aveva CP_1
ottenuto ingiunzione per compensi dal mese di aprile sino al mese di dicembre (euro
2.404,80), era stato invece già effettuato il pagamento dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio agosto e settembre.
Per gli anni 2015 e 2016, in difetto di approvazione delle delibere di conferma della nomina e, in ogni caso, stante la mancata indicazione del compenso, sosteneva che nulla fosse dovuto all'odierno opposto.
Per l'anno 2017 evidenziava che il compenso approvato era pari ad euro 2.400,00
(euro 200,00 mensili) e che il a fronte di euro 1.000,00 ricevuti, aveva CP_1
errato rilasciando fattura per sole 4 mensilità e non per 5; rilevava altresì che l'opposto aveva esibito fattura pro-forma di euro 2.137,00 mentre nel ricorso per ingiunzione era stato richiesto il pagamento della maggiore somma di euro 2.317,60.
Per l'anno 2018 negava le spettanze dell'opposto dal mese di marzo (per le dimissioni rassegnate) o, quantomeno, per il mese di ottobre e rilevava, comunque, la compensazione tra il credito asseritamente vantato dal ed il debito che CP_1
questi aveva verso il condominio, quale condomino (proprietario dell'appartamento int. A06 e cantina C28), nell'importo di euro 1.635,00.
Deduceva, infine, la prescrizione triennale del credito avverso, la mancanza di prova dello stesso, nonché l'inosservanza da parte dell'opposto degli obblighi di legge circa la corretta tenuta della contabilità. Concludeva, quindi, per la preliminare sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto, per l'annullamento dell'ingiunzione e, in via gradata, per la declaratoria di compensazione del credito vantato ex adverso con la somma di euro 1.635,00, di cui il NO risultava debitore, condannandolo altresì alla restituzione dell'importo di euro 1.000,00 indebitamente riscosso, con vittoria di spese.
Si costituiva l'opposto, il quale contestava la prescrizione del credito, la mancanza di prova dello stesso, nonché la compensazione eccepita dall'opponente; riconosceva, a fronte del pagamento dei compensi del primo quadrimestre 2017, di dover rimborsare al il solo importo di euro 50,00 e che, relativamente al 2017, detratta la Parte_1
detta somma ed in virtù dei compensi stabiliti in euro 200,00 mensili, avrebbe dovuto essergli riconosciuto l'importo di euro 1.656,64 al netto della ritenuta di acconto.
Chiedeva, dunque, la conferma della provvisoria esecuzione e del decreto ingiuntivo per il minore importo di euro 10.207,04, comprensivi di accessori di legge ed al netto della ritenuta d'acconto, con rigetto dell'opposizione e vittoria di spese.
All'udienza del 06.07.2021, stante l'esibizione da parte dell'opponente dei bonifici del 08.09.2015 e del 12.11.2015 relativi all'annualità 2014, l'opposto chiedeva la conferma della resa ingiunzione per il minor importo di euro 8.604,64.
All'esito il Giudice accoglieva la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione e concedeva i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
In seguito, rigettate le richieste di prova, la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni e, all'udienza del 04.02.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. 04.12.1997, n. 12311; Cass.
14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902; Cass.
11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629; Cassazione,
Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite,
07.07.1993, n. 7448).
Preliminarmente, ancora, si osserva che l'eccezione di prescrizione triennale dei crediti reclamati dall'opposto è destituita di fondamento, in quanto i crediti per i compensi dell'amministratore di condominio derivano da un rapporto di mandato (v.
Cass. S.U. n. 20957/2004) e, pertanto, sono assoggettati all'ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c. Tant'è che la Cassazione (v. sentenza n.
19348/2005) ha chiarito anche che il pagamento del compenso è legato alla durata annuale dell'incarico, al termine del quale l'amministratore è obbligato a rendere conto della gestione.
Venendo al merito, l'opposizione presentata dal debitore ingiunto è risultata parzialmente fondata per quanto di seguito esplicitato.
È pacifico tra le parti, oltre che documentato, che l'avv. abbia ricevuto CP_1
l'incarico di amministratore del con la delibera Parte_1
assembleare del 14.01.2014 con compenso previsto di euro 3.000,00 al netto della ritenuta d'acconto oltre I.V.A. (v. all. fascicolo opponente). Per gli anni 2015 e 2016, invece, sono state depositate agli atti le delibere del
19.02.2015 e del 18.02.2016, in cui, con riguardo alla riconferma dell'avv.
quale amministratore, ciascuna delibera risulta “non approvata” (v. all. CP_1
fascicolo opponente), sebbene lo stesso abbia continuato a svolgere la funzione di amministratore.
Vi è poi la delibera del 23.03.2017, in cui invece si confermava l'amministratore e si stabiliva il diverso compenso di euro 2.400,00 (v. all. fascicolo CP_1
opponente).
Le dimissioni dell'odierno opposto, infine, risultano documentate con la delibera del
14.03.2018, mentre la nomina del nuovo amministratore avveniva con delibera assembleare del 28.09.2018 (v. all. fascicolo opponente).
Per l'anno 2014, dunque, è comprovato l'affidamento e lo svolgimento dell'incarico da parte dell'amministratore che, nel prendere atto dei pagamenti effettuati tramite i bonifici esibiti agli atti dall'opponente (v. all. alle note di trattazione scritta ud.
08.06.2021), ha corrispondentemente ridotto le proprie pretese nell'importo non contestato di euro 801,60, (al netto della ritenuta di acconto) riguardante le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2014 (v. verbale ud. 06.07.2021).
Per gli anni 2015/2016, secondo l'opponente , l'opposto non avrebbe Parte_1
titolo a percepire le reclamate spettanze, stante la mancata riconferma nell'incarico e, in ogni caso, per omessa indicazione del compenso nella delibera del 2016.
Di contro, il sostiene di aver comunque diritto a percepire le proprie CP_1
competenze, giacché specificatamente indicate nei bilanci consuntivi 2015 e 2016, entrambi approvati dalle relative assemblee all'unanimità.
Orbene, a norma dell'art. 1129, comma 10, c.c. l'incarico di amministratore ha la durata di un anno e alla scadenza si intende rinnovato per uguale durata, ferma restando la possibilità per l'assemblea condominiale di disporre la revoca in ogni momento.
Laddove non si tenga la riunione assembleare ovvero vi sia mancanza della deliberazione di nomina ovvero ancora non si raggiunga la maggioranza, come nel caso che ci occupa, l'incarico si proroga di un anno con la pienezza dei poteri e conseguente diritto al compenso anche per l'anno successivo (ovvero: il secondo anno dalla nomina iniziale) alle medesime condizioni.
Viceversa, al termine del “rinnovo” (ovvero: dal terzo anno dalla nomina iniziale), si esclude qualsiasi ultrattività della pattuizione iniziale relativamente all'incarico (che si “riduce” alle attività di ordinaria amministrazione e quelle urgenti), anche in relazione al compenso.
Calando dette previsioni nella fattispecie in esame, per l'anno 2015, sebbene la delibera di conferma risulti “non approvata” per mancanza della necessaria maggioranza, può considerarsi avvenuto il rinnovo previsto dall'art. 1129, comma 10,
c.c. c.c.
Dunque, per il 2015, poiché la richiesta formulata nel monitorio verte sulle mensilità da ottobre a dicembre (3 mesi) ed il compenso netto per i detti mesi è pari ad euro
750,00, l'importo dovuto è pari ad euro 801,60, compresi IVA e CPA, al netto della ritenuta di acconto.
Per l'anno 2016, invece, in assenza di conferma della nomina e non operando il rinnovo di cui all'art. 1129, comma 10, c.c., nulla è dovuto al , in virtù di CP_1
quanto previsto dall'art. 1129, comma 8, c.c.: “Alla cessazione dell'incarico
l'amministratore è tenuto ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».
Per l'anno 2017, diversamente, la nomina veniva riconfermata con delibera agli atti per il compenso di euro 2.400,00 (v. all. fascicolo opponente); inoltre, l'opposto riconosceva, a fronte del pagamento dei compensi del primo quadrimestre 2017, di dover rimborsare al il solo importo di euro 50,00 e che, relativamente al Parte_1
2017, detratta la detta somma di euro 50,00, avrebbe dovuto essergli riconosciuto l'importo di euro 1.656,64 al netto della ritenuta di acconto, compresi IVA e CPA, quantificazione non contestata ex adverso.
Per l'anno 2018, infine, è pacifico che le dimissioni dell'avv. siano state CP_1
formalizzate in occasione dell'assemblea del 14.03.2018 (v. all. fascicolo opponente) e che alla successiva data del 28.09.2018 sia stato nominato un nuovo amministratore.
Fino al mese di marzo 2018, dunque, l'odierno opposto ha diritto a percepire il compenso di euro 200,00 mensili, come previsto;
invece, per il periodo successivo alle dimissioni e sino alla nomina del nuovo amministratore analogo diritto non sussiste (v. ancora art. 1129, comma 8, c.c.).
In tal caso, si verifica la prorogatio imperii, ovvero la continuità del mandato dell'organo dimissionario, revocato o in scadenza, fino a che non ne venga nominato uno nuovo;
dunque, l'amministratore, formalmente cessato dall'incarico, continua a gestire il condominio in attesa di un successore che prenda il suo posto, in modo da scongiurare una possibile e pericolosa stasi della gestione.
Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 12120/2018), una volta cessato l'incarico,
l'amministratore non può chiedere di essere pagato: non può cioè rivendicare alcun compenso per le opere prestate durante il periodo “transitorio” che va dalla scadenza del suo mandato alla sua materiale sostituzione.
Quindi, per l'anno 2018 il credito dell'opposto amministratore per 3 mensilità (con compenso di euro 200,00 mensili) ammonta ad euro 641,28, IVA e CPA compresi, al netto della ritenuta di acconto.
Alla luce di quanto innanzi, il credito dell'avv. deve ritenersi CP_1
comprovato per il complessivo importo di euro 3.901,12, compresi IVA e CPA., al netto della ritenuta di acconto (ovvero euro 801,60 per il 2014; euro 801,60 per il
2015; euro 1.656,64 per il 2017; euro 641,28 per il 2018).
A questo punto occorre, dunque, vagliare la domanda di compensazione, avanzata dall'opponente, dei crediti del NO con i debiti presuntivamente maturati dallo stesso, quale condomino e proprietario dell'immobile int. A06 e della cantina
C28, per il mancato pagamento degli oneri condominiali afferenti gli anni 2017 e
2016, asseritamente ammontanti ad euro1.635,00.
Al riguardo, il Condominio afferma - senza però darne adeguato riscontro documentale - che il “ha acquistato l'immobile di proprietà Angiolas CP_1 sito nel foglio 32 p.lla 222 sub.27 consistenza 4,5 interno A06 in Parte_1
virtù di decreto di trasferimento immobile emesso dal Tribunale di Nola n.
21098.1/2017 ed è rimasto proprietario sino al 29.12.2017 ovvero sino al trasferimento al sig. . Per_1
Inoltre, sempre a dire dell'opponente, dal “dettaglio stilato dallo stesso CP_1
risulta che questo, quale condomino dovesse versare fino al 31.12.2017 l'importo di
€ 1.635,00 circa e sono state dallo stesso versate alla data del 27.12.2017 proprio con compensazione del proprio credito non sussistendo nei registri contabili e nel c/c alcuna evidenza di tale pagamento” (v. atto di opposizione a d.i.).
La presunta posizione debitoria dell'odierno opposto, tuttavia, non risulta dimostrata, tant'è che l'opponente in via del tutto presuntiva la riconduce alla mancata corrispondenza tra il saldo finale del 2017 ed il saldo iniziale del 2018, evidenziando
- contrariamente alle proprie aspettative - che “nella situazione patrimoniale ( ultima pagina del bilancio 2017) vengono riportati quale debitori e Parte_2
ed ipotizzando che “l'avv. ha compensato i crediti che oggi Per_1 CP_1
chiede (nuovamente) al con i compensi professionali dallo stesso Parte_1
asseritamente maturati” (v. note ex art. 183, c. 6, c.p.c. e documenti Parte_1
allegati).
L'insussistenza di prova, del resto, trova conferma nella richiesta di CTU che l'opponente, in maniera puramente esplorativa, ha avanzato “al fine di accertare e verificare il debito del quale proprietario dell'interno A06 e della CP_1
cantina C28 e responsabile in solido con il precedente proprietario ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp. att. C.c. e/o appurare l'effettiva congruità della contabilità presentata dal ”. CP_1
Pertanto, non ricorrono nella fattispecie i presupposti per riconoscere la compensazione invocata dal , in difetto di prova della liquidità del Parte_1
credito e, prima ancora, della sua certezza. Difatti, “La compensazione legale si distingue da quella giudiziale per il fatto che, nella prima, la liquidità dei crediti sussiste prima del giudizio, mentre, nella seconda, la liquidazione del controcredito viene effettuata dal giudice, in quanto la reputi pronta e facile (come prescritto dall'art. 1243, comma 2, c.c.); in entrambi i casi, i due controcrediti, oltre che omogenei ed esigibili, debbono esistere ed essere certi, sulla base dei rispettivi titoli costitutivi, sicché, in difetto di tale requisito, il giudice non potrà disporre alcuna compensazione (legale o giudiziale)”(v. Cass. n. 30677/2023).
Conclusivamente, per le motivazioni innanzi specificate, in parziale accoglimento della proposta opposizione, il Decreto Ingiuntivo n. 72/2021 va revocato e l'opponente va condannato a pagare in favore dell'opposto la somma di euro
3.901,12, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che la fase monitoria e quella di opposizione sono considerate come facenti parte di un unico processo, per cui, ai fini dell'imposizione delle spese, il giudice deve tenere conto delle modalità di svolgimento di entrambe le fasi e dell'esito del giudizio di opposizione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al decisum ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione spiegata e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
di euro 3.901,12, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
[...]
3. condanna il al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.278,00, oltre rimborso
[...]
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Nola, 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi