TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16170/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16170 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
attori, con l'avv. Federico Minoni
e
Controparte_1
convenuto, con gli avv. Gaetano Milana e Francesca Milana
e
Controparte_2
convenuta, con gli avv. Cristina Bonomonte e Alberta Giordano
e
Controparte_3
terza chiamata, con l'avv. Giuseppe Vincenzo Torrisi
e
Controparte_4
terza chiamata, con gli avv. Alberto Batini e Silvia Traverso
e pagina 1 di 23 Controparte_5
terza chiamata, con l'avv. Luca Perugini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14.11.2024 e, perciò, quanto alla convenuta come da comparsa di risposta, atto di CP_2
chiamata e memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; per tutte le altre parti come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 6.11.2019 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio gli avvocati e per Parte_4 Controparte_1 Controparte_2
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti per responsabilità professionale.
Gli attori hanno esposto, in sintesi, che: i) nel 2004, nella loro qualità di eredi del defunto Per_1
avevano conferito – assieme ad altri eredi – agli avvocati , ed Edoardo Ferlito
[...] CP_1 CP_2
mandato professionale per promuovere avanti al Tribunale di Catania una causa diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della donazione effettuata dal de cuius, poco prima della sua morte, in favore di ed , nonché la condanna delle convenute alla restituzione della Controparte_6 Persona_2
somma oggetto di donazione;
ii) con sentenza del 29.1.2009, il tribunale adito, accogliendo una delle difese svolte dalle convenute, aveva rigettato le domande attrici dichiarando il difetto di legittimazione attiva degli attori, che non avevano fornito idonea prova della loro (contestata) qualità di eredi;
iii) successivamente, l'appello proposto da alcuni degli attori soccombenti in primo grado – rappresentati dall'avvocato e da un altro difensore – era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 CP_1
c.p.c.; iv) anche il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello era stato rigettato, con conseguente definitività della sentenza di primo grado.
I convenuti e si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza delle domande CP_1 CP_2
proposte nei loro confronti e hanno concluso per il loro rigetto;
in via preliminare, hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata delle rispettive compagnie assicurative, Controparte_5
pagina 2 di 23 (da ora, per brevità, e (da ora;
la ha altresì formulato CP_5 Controparte_4 CP_4 CP_2
istanza di chiamata di , quale erede dell'avvocato Edoardo Ferlito. Controparte_3
Autorizzate le chiamate con ordinanza in data 13.2.2020 e notificati i relativi atti, si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati, contestando le domande proposte nei loro confronti;
le compagnie assicuratrici hanno eccepito, fra l'altro, l'inoperatività delle rispettive polizze;
la ha CP_3
eccepito, fra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione del ruolo di mero domiciliatario del (poi defunto) Ferlito.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e assunzione di prove orali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Eccezioni preliminari sollevate dalla e dalla CP_2 CP_3
2.1. “Eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di
Catania”.
L'eccezione è palesemente infondata e deve essere perciò respinta, atteso che, a norma dell'art. 33
c.p.c., le cause promosse contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 c.p.c. dovrebbero essere proposte avanti a giudici diversi, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse se sono connesse per l'oggetto o per il titolo.
Situazione quest'ultima che ricorre nel caso in esame, ove gli attori invocano la responsabilità professionale concorrente degli avvocati e per la negligente gestione di una causa CP_1 CP_2 avanti al Tribunale di Catania nella quale erano rappresentati da entrambi i legali (e dall'avv. Ferlito).
Risulta poi del tutto inconferente la giurisprudenza richiamata dalla che riguarda la diversa CP_2
ipotesi dello spostamento della competenza per ragioni di connessione “in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.”.
2.2. Eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi dell'avv.
Ferlito.
pagina 3 di 23 L'eccezione è infondata e deve essere perciò disattesa, ben potendo i danneggiati proporre la domanda risarcitoria nei confronti di uno – o di alcuni – degli eredi del responsabile defunto, ferma la responsabilità pro quota di ciascun erede.
In conformità ai principi generali, la pronuncia di accertamento e condanna risulta difatti utiliter data anche nei confronti di una (o alcune) delle parti di un rapporto plurilaterale.
2.3. Eccezione di prescrizione.
Anche tale eccezione è infondata, attesa la natura palesemente contrattuale della responsabilità della da ritenersi legata, per le ragioni di cui si dirà, da un valido ed efficace contratto di patrocinio, CP_2
che ne ha giustificato le attività prestate nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Catania, con conseguente termine decennale di prescrizione dell'azione risarcitoria.
Si aggiunga che la definitività del pregiudizio patito dagli odierni attori deve essere collocata al momento del passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole (in tal senso Cass. 24270/2020, secondo cui “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato;
al contrario, tale decorrenza non è prospettabile nel diverso caso di inadempimento del mandato professionale in ambito stragiudiziale. […]”), risultando perciò, a maggior ragione rispettato il termine decennale di prescrizione, atteso che il presente giudizio è stato introdotto ancor prima della pronuncia della Corte di cassazione, che ha reso definitiva la sentenza del
Tribunale di Catania.
3. Svolgimento del giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Catania, sezione distaccata di
Acireale.
Come accennato sub 1., nell'anno 2004, gli odierni attori, in qualità di eredi di Persona_1
(assieme ad altri eredi rimasti estranei al presente giudizio) hanno convenuto avanti al Tribunale di
Catania ed per ottenerne la condanna alla restituzione della Controparte_6 Persona_2
pagina 4 di 23 somma di € 127.242,06=, oltre accessori, quale parte della somma di lire 657.000.000 versata a queste ultime da in data 20.9.1996 (un mese prima della sua morte) mediante assegno Persona_1
circolare, assumendo la natura indebita della disposizione perché priva di una valida causa giustificativa, anche perché effettuata, al più, a titolo di donazione, da ritenersi nulla per difetto della necessaria forma solenne.
Le convenute, costituitesi in giudizio, hanno contestato, fra l'altro, “interamente la legittimazione ad agire di tutti gli attori, poiché essi non – avevano – in alcun modo dimostrato la loro qualità di eventuali eredi del defunto ”. Persona_1
La causa è stata decisa con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, n. 21 ord., in data 29.1.2009, che ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori, non avendo gli stessi fornito idonea prova della asserita qualità di eredi del de cuius Persona_1
L'esame della sentenza conferma la correttezza della decisione adottata dal giudice di primo grado, che:
a) in punto di diritto, ha – condivisibilmente – prestato adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il “de cuius” a norma dell'art. 565 cod. civ., quale titolo che conferisce la qualità di erede, dev'essere provato tramite gli atti dello stato civile […]” (giurisprudenza costante: Cass.
7276/2006 richiamata dalla sentenza catanese, ribadita anche di recente da Cass. 22192/2020 e
19254/2024, che confermano che “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il
"de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti
o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”);
b) in punto di fatto, ha – altrettanto correttamente – ritenuto che, a fronte della contestazione delle convenute, incombeva sugli attori l'onere di provare la qualità di eredi e rilevato il difetto di idonea prova della stessa, non avendo gli attori prodotto le certificazioni amministrative indispensabili per dimostrare il rapporto di parentela con il de cuius.
pagina 5 di 23 L'esame degli atti della causa catanese, prodotti nel presente giudizio, conferma la fondatezza di tale ultimo rilievo: gli unici certificati tempestivamente prodotti sono difatti quelli menzionati nel verbale dell'udienza tenutasi il 22.6.2006 relativi “allo stato di famiglia storico della signora CP_7
e del sig. […]”; non risultano di contro prodotti, né in udienza né in
[...] Parte_5
allegato ad alcuno degli atti difensivi di parte attrice, gli ulteriori certificati effettivamente rilevanti, ossia quelli relativi allo stato di famiglia del de cuius, pure acquisiti presso il Comune di Palermo.
La sentenza catanese merita altresì di essere condivisa nella parte in cui ha disatteso l'istanza di rimessione in termini formulata dagli attori “per la produzione dei certificati di stato civile in testa a
(capostipite) ed a , rilasciati dal Comune di Palermo in data Persona_3 Parte_6
11.2.2005”, ritenendo del tutto sfornito di prova l'assunto degli attori secondo cui tali certificati
“sarebbero stati depositati per tempo nel proprio fascicolo ma non più rinvenuti al momento della redazione della conclusionale, ammettendo tuttavia di non poter in alcun modo di provare documentalmente l'avvenuto deposito”.
Si è infatti già detto come la produzione di tali certificati non risulti dal tenore né dei verbali di causa, né degli atti difensivi degli attori;
di qui l'inammissibilità della richiesta di rimessione in termini, diretta, in realtà, a rimediare a un'omissione colpevole della difesa degli stessi attori.
Quanto al resto, va rilevato che le convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno riconosciuto di aver ricevuto la somma di cui all'assegno emesso dal poi defunto e contestato la pretesa Persona_1
nullità della donazione, assumendo che la stessa avesse, in realtà, natura di donazione indiretta, sottratta al requisito della forma solenne;
circostanza questa che, come si dirà in seguito, assume sicura rilevanza ai fini della valutazione della c.d. perdita di chances.
4. Successivi gradi di giudizio.
La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 394 ord. in data 2.3.2012, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c. l'appello promosso dai soli Parte_3 Parte_4 Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania, per non avere gli
[...] Parte_2 Parte_7
appellanti provveduto alla tempestiva integrazione del contraddittorio nel rispetto del termine assegnato.
pagina 6 di 23 L'esame della sentenza di secondo grado (e della successiva sentenza della Corte di cassazione), conferma la correttezza anche di tale decisione.
È difatti del tutto pacifico in causa che, a fronte della mancata notificazione dell'atto di appello alla
, la corte distrettuale ha assegnato agli appellanti un nuovo termine “per procedere alla Per_2 notificazione dell'atto di appello a ai sensi dell'art. 331 c.p.c., in ossequio al Persona_2 principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio”.
E ciò perché “contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, risulta dagli atti che la prima notificazione dell'atto di appello a era inesistente siccome effettuata in Persona_2 luogo […] mancante di alcun collegamento con la destinataria dell'atto […]”, con la conseguenza che
“non vi era spazio per ritenere l'applicabilità dell'art. 291 c.p.c. il quale, come noto, prevede quale presupposto diverse ipotesi della nullità della notificazione […]”.
Ciò posto, la corte, richiamata la natura perentoria del termine assegnato ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ha correttamente ritenuto l'insussistenza “di una situazione di forza maggiore certa ed obiettiva” quale ostacolo alla tempestiva notificazione dell'atto di appello e quindi idonea a giustificare l'assegnazione di un nuovo termine per tale adempimento.
Concesso all'udienza del 30.6.2010 il nuovo termine per il rinnovo della notificazione, il certificato di residenza della risultava difatti rilasciato il 10.8.2010 e “l'atto presentato all'ufficiale Per_2
giudiziario solo il 25.9.2010 ovverossia cinque giorni prima della scadenza, a fronte del lungo termine concesso dal Collegio per consentire le indagini anagrafiche e per rimediare ad eventuali errori del procedimento di notificazione”.
La corte ha perciò correttamente ritenuto la negligenza degli appellanti e ha conseguentemente rifiutato la concessione del nuovo termine “la cui natura perentoria era peraltro preclusiva della stessa proroga richiesta”.
Per completezza va tuttavia sin d'ora rilevato come l'appello, quand'anche ammissibile, sarebbe stato in ogni caso infondato, tenuto conto dell'impossibilità di produrre, nel giudizio di secondo grado, i certificati anagrafici la cui produzione era stata omessa avanti al Tribunale di Catania.
pagina 7 di 23 L'art. 345 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, consentiva difatti la produzione di nuovi documenti nel giudizio d'appello solo qualora indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero nel caso in cui la parte avesse dimostrato di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado “per causa ad essa non imputabile”.
La giurisprudenza formatasi nella vigenza del vecchio testo dell'art. 345 c.p.c. aveva precisato che
“l'indispensabilità dei nuovi mezzi di prova in appello, agli effetti dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), deve apprezzarsi in relazione alla decisione di primo grado ed al modo in cui essa si è formata, sicché, solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Ne deriva che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di avvalersi del mezzo di prova perché funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che lo stesso sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte di non aver introdotto tale prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto inammissibile in appello la produzione di un testamento poiché la stessa era correlata alla questione afferente l'esistenza di un valido titolo successorio in favore di una parte intervenuta che aveva costituito oggetto specifico del giudizio di primo grado)” (fra le altre, Cass. 3654/2017 da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, come detto, a fronte dell'espressa contestazione sollevata dalle convenute, la produzione dei certificati anagrafici poteva, ed anzi doveva, essere effettuata già nel corso del giudizio di primo grado;
di qui l'inammissibilità della produzione documentale in grado d'appello “essendo imputabile alla negligenza della parte di non aver introdotto tale prova” nel precedente grado.
Circostanza anche questa che, come si dirà in seguito, assume rilevanza ai fini della valutazione della valutazione della c.d. perdita di chances.
Nulla quaestio, infine, quanto al giudizio svoltosi avanti alla Corte di cassazione, avendo quest'ultima confermato la correttezza della decisione adottata dalla corte distrettuale.
pagina 8 di 23 5. Valutazione della responsabilità professionale dei legali officiati. Attribuzione e ripartizione interna.
Le risultanze istruttorie impongono di affermare la responsabilità concorrente dei tre legali officiati per il giudizio di primo grado nei confronti dei loro clienti.
È del tutto pacifico in causa che la procura è stata conferita agli avvocati , e Ferlito CP_1 CP_2
(doc. 3 e doc. 7 allegati, rispettivamente, alla comparsa di costituzione e risposta di e di CP_2
). CP_1
Dottrina e giurisprudenza costanti concordano nel ritenere che il mandato alle liti (o procura) è un negozio esclusivamente processuale formale e autonomo (fra le altre, Cass. 21924/2006, secondo cui
“la procura ad litem è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione, in relazione al contesto dell'atto cui essa accede […]”), che resta distinto, pur presupponendolo, dal rapporto, interno ed extraprocessuale, intercorrente fra il difensore e la parte attinente al conferimento dell'incarico (c.d. contratto di patrocinio), il quale è soggetto alle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale.
Come infatti sottolineato dalla Corte di cassazione (Cass. 2910/1997, da cui è tratta la massima) “la procura alle liti (art 83 cod. proc. civ.), che abilita il difensore ad esercitare i poteri normativamente spettantigli nel processo, presuppone un rapporto di mandato, con rappresentanza speciale processuale, tra lo stesso e il cliente, il cui contenuto è determinato dalla natura del rapporto controverso e dal risultato perseguito dal mandante nell'intentare la lite o nel resistere ad essa”.
Ulteriori pronunce della corte di legittimità hanno poi precisato che “al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura "ad litem" e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha
l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura” (Cass. 4959/2012, in tema di individuazione del pagina 9 di 23 soggetto tenuto al pagamento del compenso professionale;
conforme, in sostanza, la più recente Cass.
n. 26060/20139, secondo cui “nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria”).
Nel caso in esame, come anticipato, la procura alle liti è stata rilasciata in favore di tutti i difensori ed è del tutto pacifico in causa (come ora si dirà) che ciascuno di essi ha svolto – in modo autonomo – la propria attività professionale in favore degli assistiti.
Nel totale difetto di ulteriori elementi probatori di segno contrario, che deve perciò ritenersi cha al rilascio della procura in favore dei tre difensori si affianchi un sottostante contratto di prestazione d'opera intellettuale fra gli stessi e i clienti;
contratto idoneo a conferire a ciascuno dei legali la facoltà di rappresentare disgiuntamente i propri assistiti.
Ciò posto, va altresì rilevato che, in tema di responsabilità contrattuale, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. […]” (Cass. 25584/2018, da cui è tratta la massima), incombendo quindi sui legali officiati l'onere di provare d'avere esattamente adempiuto all'incarico professionale loro affidato.
6. Responsabilità dell'avv. . CP_1
pagina 10 di 23 Sulla scorta di tali premesse, va in primo luogo affermata la – certa – responsabilità professionale dell'avv. , che, con la missiva in data 30.6.2010 inviata all'avv. (all. 1 alla seconda CP_1 CP_2
memoria istruttoria della , ha chiaramente riconosciuto il proprio ruolo centrale nella difesa CP_2
dei clienti nella causa catanese.
Con tale missiva l'avv. rammentava difatti alla collega che “come ricorderà, gli atti causa CP_1
furono redatti dal mio studio e Le furono inviati solo per la firma. Conseguentemente non dovevano essere esposti onorari relativi ad attività che LL in effetti non ha svolto. Infatti non vi fu alcun suo contributo professionale né nella scelta della strategia da seguire, né, tanto meno, nella redazione degli atti di causa, né infine, nella conduzione della causa, salvo che per la partecipazione all'udienza dell'11 dicembre 2008”.
Riconosciuto pertanto all'avv. il ruolo di effettivo “dominus” della lite, va rilevato che la CP_1
diligenza professionale esigibile avrebbe imposto al legale bresciano di verificare l'esito dell'udienza tenutasi avanti al Tribunale di Catania il 22.6.2006 e di rilevare la palese incompletezza dei certificati anagrafici prodotti in quell'udienza, inidonei a documentare il rapporto di parentela fra gli attori e il defunto Persona_1
È da rimarcare che i certificati prodotti all'udienza del 22.6.2006 sono quelli relativi “allo stato di famiglia storico della signora e del sig. rilasciati dal Comune Controparte_7 Parte_5 di Brescia […]”, ossia quelli richiesti proprio dall'avv. al Comune di Brescia e trasmessi ai CP_1
colleghi siciliani;
circostanza che conferma che il legale bresciano avrebbe potuto agevolmente rilevare, adoperando l'ordinaria diligenza, la ricordata carenza della produzione documentale.
La negligenza dell'avvocato si estende poi alla fase successiva, nella quale, pur potendolo, non ha approfittato delle udienze successive e delle memorie concesse ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c. (nel testo del codice di rito allora vigente) per provvedere alle necessarie integrazioni documentali (l'avv.
si è limitato ad articolare, con la memoria istruttoria, un capitolo di prova orale, da ritenersi CP_1
tuttavia inammissibile alla luce della giurisprudenza sopra citata, che richiede la necessaria prova documentale del rapporto di parentela contestato).
pagina 11 di 23 Si aggiunge l'ulteriore negligenza quanto all'integrazione del contraddittorio nel successivo giudizio di appello;
negligenza che, tuttavia, per le ragioni indicate sub 3., risulta priva di efficienza causale rispetto all'evento lesivo (ossia l'esito negativo della lite), atteso che, per le ragioni già esposte,
l'appello, quand'anche ammissibile, sarebbe stato, in ogni caso, infondato.
7. Responsabilità dell'avv. CP_2
Ribadita la sussistenza di un “contratto di patrocinio” fra gli attori e l'avv. va affermata anche CP_2 la responsabilità di quest'ultima per non aver curato la tempestiva produzione in giudizio dei certificati acquisiti presso il Comune di Palermo.
La riconosce difatti di aver ricevuto incarico dall'avv. di acquisire detti certificati CP_2 CP_1
presso il comune siciliano, assumendo tuttavia di averli tempestivamente trasmessi al collega Ferlito affinché potesse produrli alla ricordata udienza del 22.6.2006 (comparsa di risposta della pag. CP_2
3: “nel corso del giudizio di primo grado, preso atto dell'eccezione di carenza della legittimazione ad agire degli attori formulata dal legale delle convenute, l'Avv. chiedeva all'odierna CP_1
comparente di richiedere, presso il Comune di Palermo, estratto dal registro di popolazione della famiglia di origine di , nonché quello di (madre della signora Persona_1 Parte_6
, residente in provincia di Palermo, e sorella del de cuius). L'Avv. otteneva, Persona_4 CP_2 quindi, i detti certificati (datati 11.2.2005 e 14.2.2005) e li trametteva via fax all'Avv. CP_1
(All. 4) ed a mezzo posta ordinaria (All. 5) all'Avv. Edoardo Ferlito”).
[...]
Le risultanze istruttorie non consentono di ritenere chiarita tale ultima circostanza;
il teste avv.
[...]
, collega di studio dell'avv. , l'ha infatti smentita (il teste, in risposta al capitolo n. 1 Tes_1 CP_1
della seconda memoria istruttoria di parte attrice, ha precisato che “a fronte di tale provvedimento ho telefonato all'Avv. la quale prese il fascicolo e si accorse che i certificati erano rimasti CP_2 dentro, quelli che avrebbe dovuto inviare all'Avv. Ferlito per il deposito”); il teste avv. Tes_2
collaboratore dell'avv. l'ha, di contro, confermata (il teste ha, in particolare,
[...] CP_2
confermato il capitolo n. 4 della seconda memoria della “vero è che nel mese di febbraio CP_2 dell'anno 2015 mi sono recato personalmente presso gli uffici delle in Palermo per Controparte_8 spedire una busta consegnatami dall'Avv. indirizzata all'Avv. Edoardo Ferlito e contenente CP_2 gli estratti del registro della popolazione” precisando inoltre “di essere a conoscenza del contenuto pagina 12 di 23 inserito all'interno della busta già compilata con indicazione dell'indirizzo del destinatario perché riferito dall'Avv. ). CP_2
La circostanza non appare tuttavia decisiva ai fini della valutazione della responsabilità della CP_2
Valgono, anche in questo caso, considerazioni di tenore analogo a quelle già svolte in punto di responsabilità dell'avv. . CP_1
L'avv. riconosce, come detto, d'essere stata incaricata di acquisire i certificati che dovevano CP_2
essere richiesti al Comune di Palermo e di curarne la trasmissione al collega Ferlito di Catania affinché questi li producesse in giudizio.
Deve perciò ritenersi che anche l'avv. anch'essa in mandato, dovesse verificare l'esito CP_2 dell'udienza del 22.6.2006 e rilevare l'incompletezza della produzione documentale avvenuta in quell'udienza, come risultante dal verbale di causa, segnalando l'omissione al dominus, avv. . CP_1
Da sottolineare, in particolare, che i certificati di cui fu omessa la produzione erano proprio quelli la cui acquisizione era stata affidata alla CP_2
8. Responsabilità dell'avv. Ferlito.
Va infine affermata l'ulteriore responsabilità concorrente dell'avv. Ferlito, trattandosi del legale che, munito di idonea procura (e perciò non mero sostituto di udienza), ha partecipato all'udienza del
22.6.2006 e prodotto i soli certificati di stato di famiglia storico di e Controparte_7 Parte_5
omettendo, in ogni caso, di relazionare i colleghi e quanto all'esito
[...] CP_1 CP_2 dell'udienza.
Con particolare riferimento alla responsabilità del Ferlito, si osserva che gli attori hanno tempestivamente esteso (con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.) la domanda risarcitoria nei confronti della e che la circostanza dell'intervenuta accettazione, da parte di CP_3 quest'ultima, dell'eredità con benefico d'inventario non è d'ostacolo all'adozione delle pronunce di accertamento e condanna, operando quale mero limite alla responsabilità dell'erede (in giurisprudenza, anche di recente, Cass. 23398/2022, secondo cui “in tema di successione ereditaria, l'accettazione
pagina 13 di 23 con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c..
[…]”).
9. Responsabilità nei successivi gradi di giudizio.
Gli attori sono stati difesi nel giudizio di appello dall'avv. , unitamente all'avv. Ravi, rimasto CP_1
estraneo al presente giudizio.
Richiamate le considerazioni già svolte sub
3. e 6., va ribadita la prognosi di esito comunque negativo del giudizio di appello e la responsabilità del solo avv. va circoscritta ai costi inutilmente CP_1
sopportati per tale grado di giudizio.
Analoghe considerazioni valgono quanto al giudizio di Cassazione, ove gli odierni attori sono stati difesi sempre dall'avv. , assieme ad un altro legale, avv. Manca Bitti, sempre rimasto estraneo CP_1
al presente giudizio.
10. Ripartizione delle responsabilità fra i legali officiati.
Richiamate tutte le considerazioni svolte quanto alla responsabilità dei tre legali officiati – anche per omessa vigilanza sull'operato dei colleghi – e ribadita la centralità del ruolo dell'avv. nella CP_1
difesa nella causa catanese, la responsabilità fra legali va ripartita, nei rapporti interni, come segue:
50% in capo all'avv. , 25% in capo all'avv. e 25% in capo all'avv. Ferlito. CP_1 CP_2
Rimane ferma la responsabilità esclusiva dell'avv. in ordine alle spese sostenute dagli odierni CP_1
attori per i successivi gradi di giudizio, ai quali sono rimasti estranei gli avvocati e Ferlito. CP_2
11. Domanda proposta “in via di regresso” dal nei confronti della e domande proposte CP_1 CP_2 da quest'ultima nei confronti del e della quale erede del Ferlito, a “mantenere CP_1 CP_3
pagina 14 di 23 indenne l'odierna convenuta della somma che verrà determinata a titolo di risarcimento, secondo la percentuale stabilita”.
Affermata la concorrente responsabilità (solidale) di tutti e tre i legali nei confronti dei danneggiati
(limitatamente al danno patito per l'esito negativo del giudizio di primo grado), il regresso fra i coobbligati segue le regole dettate dagli artt. 1299 e 2055 c.c.
Ciascuno dei coobbligati potrà pertanto agire in regresso nei confronti degli altri coobbligati solo ove abbia già provveduto – quantomeno – al pagamento di una somma eccedente la propria quota interna di responsabilità e nei confronti di ciascuno di essi nei limiti della rispettiva quota interna di responsabilità.
In difetto di pagamento da parte di alcuno dei coobbligati, è sufficiente, in questa sede, l'accertamento delle quote interne di responsabilità nei termini sopra indicati, e perciò 50% avv. , 25% avv. CP_1
e 25% ferma la responsabilità pro-quota di quest'ultima, quale mera erede CP_2 CP_3
(assieme ad altri) del defunto avv. Ferlito, e “nel limite del valore dei beni a lei pervenuti e soltanto con questi stessi beni”.
12. Chiamata in causa delle compagnie assicuratrici.
12.1. Chiamata in causa di da parte del . CP_5 CP_1
A fronte delle domande proposte dall'avv. nei suoi confronti, la terza chiamata CP_1 CP_5 eccepisce “l'inesattezza della dichiarazione (contenuta nella scheda di polizza: ns. doc. 2) con cui
l'Avv. ha dichiarato -fra l'altro- «di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che CP_1 possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza»”.
L'eccezione deve essere disattesa.
La stessa Unipolsai riconosce difatti che “la polizza inizialmente invocata dall'Avv. in CP_1
comparsa di risposta è la n. 1 3968 122 165078509 emessa il 21/12/2018 con effetto dal 31/12/2018 e scadenza al 31/12/2019 (ns. doc. 2, che corrisponde al doc. 6 fasc. Avv. )” e che “la richiesta CP_1 risarcitoria degli attori è pervenuta all'Avv. con pec del 4/1/2019”. CP_1
pagina 15 di 23 La richiesta risarcitoria risulta perciò pacificamente successiva alla stipula del contratto di assicurazione.
In tale contesto, evidenzia che, in ogni caso, “nella polizza l'Avv. ha dichiarato «di CP_5 CP_1
non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza»” e invoca la reticenza dell'assicurato con riferimento alla seconda parte della dichiarazione resa.
L'assunto non può essere condiviso.
Unipolsai evidenzia che lo stesso avvocato , con la lettera in data 7.4.2010 (doc. n. 26 degli CP_1
attori) inviata ai colleghi Ferlito e aveva loro contestato “che le certificazioni mancanti in CP_2
effetti non erano state prodotte, e che ciò avrebbe legittimato una richiesta risarcitoria in favore degli odierni attori (in allora ancora assistiti dallo stesso Avv. )”, ma l'invio di tale lettera non CP_1
appare idoneo a dar prova delle conoscenza, in capo al , di “circostanze o situazioni che CP_1 possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza” per almeno due ragioni.
La lettera risulta, in primo luogo, inviata dal quale legale incaricato proprio dai danneggiati e CP_1
risulta perciò diretta ad invocare l'esclusiva responsabilità dei legali destinatari;
la lettera risulta poi inviata nell'aprile del 2010, ben otto anni prima della stipula del contratto di assicurazione oggetto del presente giudizio.
Arco di tempo decisamente consistente, che induce a ritenere che l'avv. potesse CP_1 ragionevolmente escludere l'intenzione dei propri assistiti di invocare la lamentata responsabilità professionale anche nei suoi confronti.
Si aggiunga che, come correttamente osservato dalla difesa del , è del tutto pacifico che CP_1
ha continuato ad assicurare il , senza formulare alcuna riserva, anche dopo essere CP_5 CP_1
stata chiamata nel presente giudizio, quando le era sicuramente nota la pretesa risarcitoria azionata nei confronti del . CP_1
pagina 16 di 23 Circostanza che induce a ritenere quantomeno dubbio che qualora a conoscenza del sinistro, CP_5
si sarebbe determinata diversamente in sede di stipula del contratto.
Resta, di contro, irrilevante la mancata iniziativa di per l'annullamento del contratto per cui CP_5
è causa, non avendo la società assicuratrice acquisito conoscenza della verificazione del sinistro prima della richiesta d'indennizzo del proprio assicurato.
va perciò condannata a tenere indenne il da tutto quanto questi dovrà pagare in CP_5 CP_1
favore degli attori per effetto della presente sentenza, anche a titolo di rifusione delle spese di lite.
La stessa risulta altresì tenuta al pagamento diretto in favore dei terzi danneggiati ex art. 1917, 2° comma, c.c., avendo il formulato espressa domanda in tal senso. CP_1
12.2. Chiamata in causa di da parte della CP_4 CP_2
La terza chiamata eccepisce l'inoperatività della polizza, evidenziando che la garanzia CP_4
assicurativa risulta da lei prestata secondo lo schema claims made.
L'eccezione è fondata.
Come correttamente rilevato da difatti, il contratto stipulato con la “prevede una CP_4 CP_2 copertura assicurativa “Responsabilità Civile Professionale Avvocati” astrattamente operante dalle ore
00:00 del 16 marzo 2018 alle ore 00:00 del 16 marzo 2019, secondo lo schema “claims made” e, quindi, esclusivamente a copertura delle “PERDITE – delle quali [l'ASSICURATO] sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile - che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il “MAGGIOR PERIODO
PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso), purché tali
RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall'ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l'ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) nell'espletamento delle attività indicate nel QUESTIONARIO per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa” (cfr. pag. 9 e pag. 10 di 30, Doc. 2)”.
pagina 17 di 23 Si è già detto, tuttavia, che la prima richiesta di risarcimento dei danni fu inoltrata alla CP_2
(dall'avv. ) con lettera del 7.4.2010, di gran lunga anteriore al periodo di vigenza della copertura CP_1
assicurativa; ne deriva il necessario rigetto della domanda di manleva proposta dalla CP_2
13. Danno risarcibile.
La Corte di cassazione ha da tempo chiarito che “la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (fra le altre Cass. 2638/2013, da cui è tratta la massima).
Con particolare riferimento all'accertamento del nesso eziologico, ulteriori pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno puntualizzato che “la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta)” (così Cass. 22376/2012, in massima).
Più di recente, Cass. 25112/2017 ha poi ulteriormente precisato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del
“più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del pagina 18 di 23 principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione").
La responsabilità risarcitoria dell'avvocato nell'ambito dell'attività giudiziale può essere quindi affermata solo quando, dimostrato l'errore professionale, risulti altresì dimostrato che detto errore ha comportato la perdita di una concreta chance di esito favorevole del giudizio in cui l'errore è stato commesso.
Ne deriva la necessità di verificare, nel caso in esame, le concrete prospettive di accoglimento delle domande proposte avanti al tribunale di Catania.
Va condiviso, anche in questo caso, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che fa gravare sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità risarcitoria invocata e perciò anche del nesso di causalità fra condotta ed evento (fra le altre, Cass.
6488/2017 e 25727/2018).
Ciò posto, ritiene il tribunale che gli attori, sui quali gravava il relativo onere, abbiano fornito detta prova.
Si è già detto che il Tribunale di Catania ha respinto le domande proposte dagli attori, non avendo gli stessi fornito idonea prova della loro qualità di eredi di Persona_1
L'esame delle difese svolte dalle convenute in quel giudizio conferma poi che le stesse non hanno contestato, in radice, la sussistenza della pretesa donazione, ma sostenuto la tesi della natura indiretta della liberalità, da ritenersi perciò sottratta ai più rigorosi requisiti di forma imposti dall'art. 782 c.c.
Gli atti del giudizio catanese confermano tuttavia che le convenute non hanno specificamente contestato – in quel giudizio – l'allegazione degli attori, secondo cui “ aveva emesso un Persona_1 assegno di lire 657.000,000= […] a favore di ed , tratto Controparte_6 Persona_2 sull'agenzia di Valverde della Banca Popolare di Novara, presso la quale, da poco, aveva aperto un
pagina 19 di 23 conto corrente […]”, assegno poi convertito in “n. 7 assegni circolari del complessivo di lire
657.000,000=, tutti intestati congiuntamente a ed ”. Controparte_6 Persona_2
L'oggetto della donazione deve essere perciò individuato nella somma di denaro, entrata direttamente – per effetto della disposizione del poi defunto – nel patrimonio delle due donatarie Persona_1
(risultando perciò irrilevante l'ulteriore destinazione della somma); ne deriva la natura necessariamente diretta della donazione, da ritenersi soggetta ai più stringenti obblighi di forma solenne, con la conseguente verosimile fondatezza delle domande proposte dagli attori, fondate sulla (inevitabile) nullità della donazione impugnata, per difetto di forma.
Va perciò ribadito che gli attori avrebbero coltivato vittoriosamente – con ragionevole grado di certezza
– le domande proposte avanti al Tribunale di Catania, qualora avessero correttamente dimostrato in quel giudizio la propria qualità di eredi (ampiamente dimostrata nel presente giudizio mediante la produzione dei certificati anagrafici rilasciati dal Comune di Palermo, oggetto della precedente omissione).
Le circostanze sin qui riportate evidenziano poi la sussistenza del nesso causale fra l'errore professionale commesso e il danno patito, risultando l'esito negativo del giudizio catanese espressa conseguenza della lacuna probatoria più volte ricordata.
14. Quantum.
Il quantum della richiesta risarcitoria deve essere determinato sulla scorta dei conteggi illustrati dagli attori, rimasti privi di specifica contestazione.
Il e la vanno perciò condannati, in solido, al pagamento, in favore degli attori pro CP_1 CP_2
quota, della somma di € 84.828,05=, cui vanno aggiunti € 11.065,06= per interessi conteggiati sino alla data della domanda giudiziale ed € 5.496,00= per spese del giudizio di primo grado, per un totale di €
101.389,11=.
La (che ha documentato la sua qualità di coerede del Ferlito, assieme ai suoi due figli) va CP_3
condannata, in solido con il e la al pagamento, in favore degli attori pro quota, della CP_1 CP_2
pagina 20 di 23 somma pari a 1/3 di € 101.389,11= e perciò della somma di € 33.796,37, in ogni caso “nel limite del valore dei beni a lei pervenuti e soltanto con questi stessi beni”.
Il solo va poi condannato al pagamento, sempre in favore degli attori pro quota, della CP_1 complessiva somma di € 7.972,96=, relativa alle spese sostenute per i giudizi di appello e cassazione.
Spettano su tali somme gli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale
(6.11.2019) al saldo.
va poi condannata a tenere indenne il da tutto quanto questi dovrà pagare in favore CP_5 CP_1
degli attori per effetto della presente sentenza, anche a titolo di rifusione delle spese di lite, risultando altresì tenuta al pagamento diretto in favore dei terzi danneggiati ex art. 1917, 2° comma, c.c.
15. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
i convenuti e e la terza chiamata vanno CP_1 CP_2 CP_3
perciò condannati, in solido alla rifusione delle spese sostenute dagli attori per il presente giudizio, che si liquidano in € 545,00= per spese ed € 18.334,00= per compensi (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= a € 260.000,00=, con un solo aumento del 30% in ragione della pluralità di parti coinvolte nel giudizio), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
va condannata alla rifusione delle spese sostenute dal per il presente giudizio, che si CP_5 CP_1
liquidano sempre in € 518,00= per spese ed € 14.103,00= per compensi (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= a € 260.000,00=), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
La va condannata alla rifusione delle spese sostenute dai per il presente giudizio, che CP_2 CP_4
si liquidano, come da nota spese, in € 10.860,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra i convenuti e e la terza chiamata CP_1 CP_2 CP_3
pagina 21 di 23
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- condanna i convenuti e in solido, al pagamento, in favore degli Controparte_1 Controparte_2
attori e pro quota, della somma di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 101.389,11=, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal 6.11.2019 al saldo;
- condanna la terza chiamata , in solido con il e la al pagamento, Controparte_3 CP_1 CP_2 in favore degli attori, pro quota, della somma di € 33.796,37=, nel limite del valore dei beni a lei pervenuti e soltanto con questi stessi beni, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal 6.11.2019 al saldo;
- condanna il al pagamento, sempre in favore degli attori pro quota, della ulteriore somma di € CP_1
7.972,96=, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal 6.11.2019 al saldo;
- condanna la terza chiamata a tenere indenne il da tutto quanto Controparte_5 CP_1
questi dovrà pagare in favore degli attori per effetto della presente sentenza, anche a titolo di rifusione delle spese di lite, accertando altresì che la stessa è tenuta al pagamento diretto in favore dei terzi danneggiati delle somme loro dovute dal ex art. 1917, 2° comma, c.c.; CP_1
- condanna il , la e la in solido, al pagamento, in favore degli attori, della CP_1 CP_2 CP_3
somma di € 545,00= per spese ed € 18.334,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna al pagamento, in favore del , della somma di € 518,00= per spese ed € CP_5 CP_1
14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna la al pagamento, in favore dei della somma di € 10.860,00= per compensi, CP_2 CP_4
oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- spese compensate fra il , la e la CP_1 CP_2 CP_3
Così deciso in Brescia il 13.5.2025 pagina 22 di 23 Il giudice dott. Raffaele del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16170 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
attori, con l'avv. Federico Minoni
e
Controparte_1
convenuto, con gli avv. Gaetano Milana e Francesca Milana
e
Controparte_2
convenuta, con gli avv. Cristina Bonomonte e Alberta Giordano
e
Controparte_3
terza chiamata, con l'avv. Giuseppe Vincenzo Torrisi
e
Controparte_4
terza chiamata, con gli avv. Alberto Batini e Silvia Traverso
e pagina 1 di 23 Controparte_5
terza chiamata, con l'avv. Luca Perugini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14.11.2024 e, perciò, quanto alla convenuta come da comparsa di risposta, atto di CP_2
chiamata e memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; per tutte le altre parti come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 6.11.2019 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio gli avvocati e per Parte_4 Controparte_1 Controparte_2
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti per responsabilità professionale.
Gli attori hanno esposto, in sintesi, che: i) nel 2004, nella loro qualità di eredi del defunto Per_1
avevano conferito – assieme ad altri eredi – agli avvocati , ed Edoardo Ferlito
[...] CP_1 CP_2
mandato professionale per promuovere avanti al Tribunale di Catania una causa diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della donazione effettuata dal de cuius, poco prima della sua morte, in favore di ed , nonché la condanna delle convenute alla restituzione della Controparte_6 Persona_2
somma oggetto di donazione;
ii) con sentenza del 29.1.2009, il tribunale adito, accogliendo una delle difese svolte dalle convenute, aveva rigettato le domande attrici dichiarando il difetto di legittimazione attiva degli attori, che non avevano fornito idonea prova della loro (contestata) qualità di eredi;
iii) successivamente, l'appello proposto da alcuni degli attori soccombenti in primo grado – rappresentati dall'avvocato e da un altro difensore – era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 CP_1
c.p.c.; iv) anche il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello era stato rigettato, con conseguente definitività della sentenza di primo grado.
I convenuti e si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza delle domande CP_1 CP_2
proposte nei loro confronti e hanno concluso per il loro rigetto;
in via preliminare, hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata delle rispettive compagnie assicurative, Controparte_5
pagina 2 di 23 (da ora, per brevità, e (da ora;
la ha altresì formulato CP_5 Controparte_4 CP_4 CP_2
istanza di chiamata di , quale erede dell'avvocato Edoardo Ferlito. Controparte_3
Autorizzate le chiamate con ordinanza in data 13.2.2020 e notificati i relativi atti, si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati, contestando le domande proposte nei loro confronti;
le compagnie assicuratrici hanno eccepito, fra l'altro, l'inoperatività delle rispettive polizze;
la ha CP_3
eccepito, fra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione del ruolo di mero domiciliatario del (poi defunto) Ferlito.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e assunzione di prove orali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Eccezioni preliminari sollevate dalla e dalla CP_2 CP_3
2.1. “Eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di
Catania”.
L'eccezione è palesemente infondata e deve essere perciò respinta, atteso che, a norma dell'art. 33
c.p.c., le cause promosse contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 c.p.c. dovrebbero essere proposte avanti a giudici diversi, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse se sono connesse per l'oggetto o per il titolo.
Situazione quest'ultima che ricorre nel caso in esame, ove gli attori invocano la responsabilità professionale concorrente degli avvocati e per la negligente gestione di una causa CP_1 CP_2 avanti al Tribunale di Catania nella quale erano rappresentati da entrambi i legali (e dall'avv. Ferlito).
Risulta poi del tutto inconferente la giurisprudenza richiamata dalla che riguarda la diversa CP_2
ipotesi dello spostamento della competenza per ragioni di connessione “in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.”.
2.2. Eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi dell'avv.
Ferlito.
pagina 3 di 23 L'eccezione è infondata e deve essere perciò disattesa, ben potendo i danneggiati proporre la domanda risarcitoria nei confronti di uno – o di alcuni – degli eredi del responsabile defunto, ferma la responsabilità pro quota di ciascun erede.
In conformità ai principi generali, la pronuncia di accertamento e condanna risulta difatti utiliter data anche nei confronti di una (o alcune) delle parti di un rapporto plurilaterale.
2.3. Eccezione di prescrizione.
Anche tale eccezione è infondata, attesa la natura palesemente contrattuale della responsabilità della da ritenersi legata, per le ragioni di cui si dirà, da un valido ed efficace contratto di patrocinio, CP_2
che ne ha giustificato le attività prestate nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Catania, con conseguente termine decennale di prescrizione dell'azione risarcitoria.
Si aggiunga che la definitività del pregiudizio patito dagli odierni attori deve essere collocata al momento del passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole (in tal senso Cass. 24270/2020, secondo cui “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato;
al contrario, tale decorrenza non è prospettabile nel diverso caso di inadempimento del mandato professionale in ambito stragiudiziale. […]”), risultando perciò, a maggior ragione rispettato il termine decennale di prescrizione, atteso che il presente giudizio è stato introdotto ancor prima della pronuncia della Corte di cassazione, che ha reso definitiva la sentenza del
Tribunale di Catania.
3. Svolgimento del giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Catania, sezione distaccata di
Acireale.
Come accennato sub 1., nell'anno 2004, gli odierni attori, in qualità di eredi di Persona_1
(assieme ad altri eredi rimasti estranei al presente giudizio) hanno convenuto avanti al Tribunale di
Catania ed per ottenerne la condanna alla restituzione della Controparte_6 Persona_2
pagina 4 di 23 somma di € 127.242,06=, oltre accessori, quale parte della somma di lire 657.000.000 versata a queste ultime da in data 20.9.1996 (un mese prima della sua morte) mediante assegno Persona_1
circolare, assumendo la natura indebita della disposizione perché priva di una valida causa giustificativa, anche perché effettuata, al più, a titolo di donazione, da ritenersi nulla per difetto della necessaria forma solenne.
Le convenute, costituitesi in giudizio, hanno contestato, fra l'altro, “interamente la legittimazione ad agire di tutti gli attori, poiché essi non – avevano – in alcun modo dimostrato la loro qualità di eventuali eredi del defunto ”. Persona_1
La causa è stata decisa con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, n. 21 ord., in data 29.1.2009, che ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori, non avendo gli stessi fornito idonea prova della asserita qualità di eredi del de cuius Persona_1
L'esame della sentenza conferma la correttezza della decisione adottata dal giudice di primo grado, che:
a) in punto di diritto, ha – condivisibilmente – prestato adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il “de cuius” a norma dell'art. 565 cod. civ., quale titolo che conferisce la qualità di erede, dev'essere provato tramite gli atti dello stato civile […]” (giurisprudenza costante: Cass.
7276/2006 richiamata dalla sentenza catanese, ribadita anche di recente da Cass. 22192/2020 e
19254/2024, che confermano che “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il
"de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti
o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”);
b) in punto di fatto, ha – altrettanto correttamente – ritenuto che, a fronte della contestazione delle convenute, incombeva sugli attori l'onere di provare la qualità di eredi e rilevato il difetto di idonea prova della stessa, non avendo gli attori prodotto le certificazioni amministrative indispensabili per dimostrare il rapporto di parentela con il de cuius.
pagina 5 di 23 L'esame degli atti della causa catanese, prodotti nel presente giudizio, conferma la fondatezza di tale ultimo rilievo: gli unici certificati tempestivamente prodotti sono difatti quelli menzionati nel verbale dell'udienza tenutasi il 22.6.2006 relativi “allo stato di famiglia storico della signora CP_7
e del sig. […]”; non risultano di contro prodotti, né in udienza né in
[...] Parte_5
allegato ad alcuno degli atti difensivi di parte attrice, gli ulteriori certificati effettivamente rilevanti, ossia quelli relativi allo stato di famiglia del de cuius, pure acquisiti presso il Comune di Palermo.
La sentenza catanese merita altresì di essere condivisa nella parte in cui ha disatteso l'istanza di rimessione in termini formulata dagli attori “per la produzione dei certificati di stato civile in testa a
(capostipite) ed a , rilasciati dal Comune di Palermo in data Persona_3 Parte_6
11.2.2005”, ritenendo del tutto sfornito di prova l'assunto degli attori secondo cui tali certificati
“sarebbero stati depositati per tempo nel proprio fascicolo ma non più rinvenuti al momento della redazione della conclusionale, ammettendo tuttavia di non poter in alcun modo di provare documentalmente l'avvenuto deposito”.
Si è infatti già detto come la produzione di tali certificati non risulti dal tenore né dei verbali di causa, né degli atti difensivi degli attori;
di qui l'inammissibilità della richiesta di rimessione in termini, diretta, in realtà, a rimediare a un'omissione colpevole della difesa degli stessi attori.
Quanto al resto, va rilevato che le convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno riconosciuto di aver ricevuto la somma di cui all'assegno emesso dal poi defunto e contestato la pretesa Persona_1
nullità della donazione, assumendo che la stessa avesse, in realtà, natura di donazione indiretta, sottratta al requisito della forma solenne;
circostanza questa che, come si dirà in seguito, assume sicura rilevanza ai fini della valutazione della c.d. perdita di chances.
4. Successivi gradi di giudizio.
La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 394 ord. in data 2.3.2012, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c. l'appello promosso dai soli Parte_3 Parte_4 Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania, per non avere gli
[...] Parte_2 Parte_7
appellanti provveduto alla tempestiva integrazione del contraddittorio nel rispetto del termine assegnato.
pagina 6 di 23 L'esame della sentenza di secondo grado (e della successiva sentenza della Corte di cassazione), conferma la correttezza anche di tale decisione.
È difatti del tutto pacifico in causa che, a fronte della mancata notificazione dell'atto di appello alla
, la corte distrettuale ha assegnato agli appellanti un nuovo termine “per procedere alla Per_2 notificazione dell'atto di appello a ai sensi dell'art. 331 c.p.c., in ossequio al Persona_2 principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio”.
E ciò perché “contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, risulta dagli atti che la prima notificazione dell'atto di appello a era inesistente siccome effettuata in Persona_2 luogo […] mancante di alcun collegamento con la destinataria dell'atto […]”, con la conseguenza che
“non vi era spazio per ritenere l'applicabilità dell'art. 291 c.p.c. il quale, come noto, prevede quale presupposto diverse ipotesi della nullità della notificazione […]”.
Ciò posto, la corte, richiamata la natura perentoria del termine assegnato ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ha correttamente ritenuto l'insussistenza “di una situazione di forza maggiore certa ed obiettiva” quale ostacolo alla tempestiva notificazione dell'atto di appello e quindi idonea a giustificare l'assegnazione di un nuovo termine per tale adempimento.
Concesso all'udienza del 30.6.2010 il nuovo termine per il rinnovo della notificazione, il certificato di residenza della risultava difatti rilasciato il 10.8.2010 e “l'atto presentato all'ufficiale Per_2
giudiziario solo il 25.9.2010 ovverossia cinque giorni prima della scadenza, a fronte del lungo termine concesso dal Collegio per consentire le indagini anagrafiche e per rimediare ad eventuali errori del procedimento di notificazione”.
La corte ha perciò correttamente ritenuto la negligenza degli appellanti e ha conseguentemente rifiutato la concessione del nuovo termine “la cui natura perentoria era peraltro preclusiva della stessa proroga richiesta”.
Per completezza va tuttavia sin d'ora rilevato come l'appello, quand'anche ammissibile, sarebbe stato in ogni caso infondato, tenuto conto dell'impossibilità di produrre, nel giudizio di secondo grado, i certificati anagrafici la cui produzione era stata omessa avanti al Tribunale di Catania.
pagina 7 di 23 L'art. 345 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, consentiva difatti la produzione di nuovi documenti nel giudizio d'appello solo qualora indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero nel caso in cui la parte avesse dimostrato di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado “per causa ad essa non imputabile”.
La giurisprudenza formatasi nella vigenza del vecchio testo dell'art. 345 c.p.c. aveva precisato che
“l'indispensabilità dei nuovi mezzi di prova in appello, agli effetti dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), deve apprezzarsi in relazione alla decisione di primo grado ed al modo in cui essa si è formata, sicché, solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Ne deriva che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di avvalersi del mezzo di prova perché funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che lo stesso sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte di non aver introdotto tale prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto inammissibile in appello la produzione di un testamento poiché la stessa era correlata alla questione afferente l'esistenza di un valido titolo successorio in favore di una parte intervenuta che aveva costituito oggetto specifico del giudizio di primo grado)” (fra le altre, Cass. 3654/2017 da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, come detto, a fronte dell'espressa contestazione sollevata dalle convenute, la produzione dei certificati anagrafici poteva, ed anzi doveva, essere effettuata già nel corso del giudizio di primo grado;
di qui l'inammissibilità della produzione documentale in grado d'appello “essendo imputabile alla negligenza della parte di non aver introdotto tale prova” nel precedente grado.
Circostanza anche questa che, come si dirà in seguito, assume rilevanza ai fini della valutazione della valutazione della c.d. perdita di chances.
Nulla quaestio, infine, quanto al giudizio svoltosi avanti alla Corte di cassazione, avendo quest'ultima confermato la correttezza della decisione adottata dalla corte distrettuale.
pagina 8 di 23 5. Valutazione della responsabilità professionale dei legali officiati. Attribuzione e ripartizione interna.
Le risultanze istruttorie impongono di affermare la responsabilità concorrente dei tre legali officiati per il giudizio di primo grado nei confronti dei loro clienti.
È del tutto pacifico in causa che la procura è stata conferita agli avvocati , e Ferlito CP_1 CP_2
(doc. 3 e doc. 7 allegati, rispettivamente, alla comparsa di costituzione e risposta di e di CP_2
). CP_1
Dottrina e giurisprudenza costanti concordano nel ritenere che il mandato alle liti (o procura) è un negozio esclusivamente processuale formale e autonomo (fra le altre, Cass. 21924/2006, secondo cui
“la procura ad litem è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione, in relazione al contesto dell'atto cui essa accede […]”), che resta distinto, pur presupponendolo, dal rapporto, interno ed extraprocessuale, intercorrente fra il difensore e la parte attinente al conferimento dell'incarico (c.d. contratto di patrocinio), il quale è soggetto alle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale.
Come infatti sottolineato dalla Corte di cassazione (Cass. 2910/1997, da cui è tratta la massima) “la procura alle liti (art 83 cod. proc. civ.), che abilita il difensore ad esercitare i poteri normativamente spettantigli nel processo, presuppone un rapporto di mandato, con rappresentanza speciale processuale, tra lo stesso e il cliente, il cui contenuto è determinato dalla natura del rapporto controverso e dal risultato perseguito dal mandante nell'intentare la lite o nel resistere ad essa”.
Ulteriori pronunce della corte di legittimità hanno poi precisato che “al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura "ad litem" e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha
l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura” (Cass. 4959/2012, in tema di individuazione del pagina 9 di 23 soggetto tenuto al pagamento del compenso professionale;
conforme, in sostanza, la più recente Cass.
n. 26060/20139, secondo cui “nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria”).
Nel caso in esame, come anticipato, la procura alle liti è stata rilasciata in favore di tutti i difensori ed è del tutto pacifico in causa (come ora si dirà) che ciascuno di essi ha svolto – in modo autonomo – la propria attività professionale in favore degli assistiti.
Nel totale difetto di ulteriori elementi probatori di segno contrario, che deve perciò ritenersi cha al rilascio della procura in favore dei tre difensori si affianchi un sottostante contratto di prestazione d'opera intellettuale fra gli stessi e i clienti;
contratto idoneo a conferire a ciascuno dei legali la facoltà di rappresentare disgiuntamente i propri assistiti.
Ciò posto, va altresì rilevato che, in tema di responsabilità contrattuale, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. […]” (Cass. 25584/2018, da cui è tratta la massima), incombendo quindi sui legali officiati l'onere di provare d'avere esattamente adempiuto all'incarico professionale loro affidato.
6. Responsabilità dell'avv. . CP_1
pagina 10 di 23 Sulla scorta di tali premesse, va in primo luogo affermata la – certa – responsabilità professionale dell'avv. , che, con la missiva in data 30.6.2010 inviata all'avv. (all. 1 alla seconda CP_1 CP_2
memoria istruttoria della , ha chiaramente riconosciuto il proprio ruolo centrale nella difesa CP_2
dei clienti nella causa catanese.
Con tale missiva l'avv. rammentava difatti alla collega che “come ricorderà, gli atti causa CP_1
furono redatti dal mio studio e Le furono inviati solo per la firma. Conseguentemente non dovevano essere esposti onorari relativi ad attività che LL in effetti non ha svolto. Infatti non vi fu alcun suo contributo professionale né nella scelta della strategia da seguire, né, tanto meno, nella redazione degli atti di causa, né infine, nella conduzione della causa, salvo che per la partecipazione all'udienza dell'11 dicembre 2008”.
Riconosciuto pertanto all'avv. il ruolo di effettivo “dominus” della lite, va rilevato che la CP_1
diligenza professionale esigibile avrebbe imposto al legale bresciano di verificare l'esito dell'udienza tenutasi avanti al Tribunale di Catania il 22.6.2006 e di rilevare la palese incompletezza dei certificati anagrafici prodotti in quell'udienza, inidonei a documentare il rapporto di parentela fra gli attori e il defunto Persona_1
È da rimarcare che i certificati prodotti all'udienza del 22.6.2006 sono quelli relativi “allo stato di famiglia storico della signora e del sig. rilasciati dal Comune Controparte_7 Parte_5 di Brescia […]”, ossia quelli richiesti proprio dall'avv. al Comune di Brescia e trasmessi ai CP_1
colleghi siciliani;
circostanza che conferma che il legale bresciano avrebbe potuto agevolmente rilevare, adoperando l'ordinaria diligenza, la ricordata carenza della produzione documentale.
La negligenza dell'avvocato si estende poi alla fase successiva, nella quale, pur potendolo, non ha approfittato delle udienze successive e delle memorie concesse ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c. (nel testo del codice di rito allora vigente) per provvedere alle necessarie integrazioni documentali (l'avv.
si è limitato ad articolare, con la memoria istruttoria, un capitolo di prova orale, da ritenersi CP_1
tuttavia inammissibile alla luce della giurisprudenza sopra citata, che richiede la necessaria prova documentale del rapporto di parentela contestato).
pagina 11 di 23 Si aggiunge l'ulteriore negligenza quanto all'integrazione del contraddittorio nel successivo giudizio di appello;
negligenza che, tuttavia, per le ragioni indicate sub 3., risulta priva di efficienza causale rispetto all'evento lesivo (ossia l'esito negativo della lite), atteso che, per le ragioni già esposte,
l'appello, quand'anche ammissibile, sarebbe stato, in ogni caso, infondato.
7. Responsabilità dell'avv. CP_2
Ribadita la sussistenza di un “contratto di patrocinio” fra gli attori e l'avv. va affermata anche CP_2 la responsabilità di quest'ultima per non aver curato la tempestiva produzione in giudizio dei certificati acquisiti presso il Comune di Palermo.
La riconosce difatti di aver ricevuto incarico dall'avv. di acquisire detti certificati CP_2 CP_1
presso il comune siciliano, assumendo tuttavia di averli tempestivamente trasmessi al collega Ferlito affinché potesse produrli alla ricordata udienza del 22.6.2006 (comparsa di risposta della pag. CP_2
3: “nel corso del giudizio di primo grado, preso atto dell'eccezione di carenza della legittimazione ad agire degli attori formulata dal legale delle convenute, l'Avv. chiedeva all'odierna CP_1
comparente di richiedere, presso il Comune di Palermo, estratto dal registro di popolazione della famiglia di origine di , nonché quello di (madre della signora Persona_1 Parte_6
, residente in provincia di Palermo, e sorella del de cuius). L'Avv. otteneva, Persona_4 CP_2 quindi, i detti certificati (datati 11.2.2005 e 14.2.2005) e li trametteva via fax all'Avv. CP_1
(All. 4) ed a mezzo posta ordinaria (All. 5) all'Avv. Edoardo Ferlito”).
[...]
Le risultanze istruttorie non consentono di ritenere chiarita tale ultima circostanza;
il teste avv.
[...]
, collega di studio dell'avv. , l'ha infatti smentita (il teste, in risposta al capitolo n. 1 Tes_1 CP_1
della seconda memoria istruttoria di parte attrice, ha precisato che “a fronte di tale provvedimento ho telefonato all'Avv. la quale prese il fascicolo e si accorse che i certificati erano rimasti CP_2 dentro, quelli che avrebbe dovuto inviare all'Avv. Ferlito per il deposito”); il teste avv. Tes_2
collaboratore dell'avv. l'ha, di contro, confermata (il teste ha, in particolare,
[...] CP_2
confermato il capitolo n. 4 della seconda memoria della “vero è che nel mese di febbraio CP_2 dell'anno 2015 mi sono recato personalmente presso gli uffici delle in Palermo per Controparte_8 spedire una busta consegnatami dall'Avv. indirizzata all'Avv. Edoardo Ferlito e contenente CP_2 gli estratti del registro della popolazione” precisando inoltre “di essere a conoscenza del contenuto pagina 12 di 23 inserito all'interno della busta già compilata con indicazione dell'indirizzo del destinatario perché riferito dall'Avv. ). CP_2
La circostanza non appare tuttavia decisiva ai fini della valutazione della responsabilità della CP_2
Valgono, anche in questo caso, considerazioni di tenore analogo a quelle già svolte in punto di responsabilità dell'avv. . CP_1
L'avv. riconosce, come detto, d'essere stata incaricata di acquisire i certificati che dovevano CP_2
essere richiesti al Comune di Palermo e di curarne la trasmissione al collega Ferlito di Catania affinché questi li producesse in giudizio.
Deve perciò ritenersi che anche l'avv. anch'essa in mandato, dovesse verificare l'esito CP_2 dell'udienza del 22.6.2006 e rilevare l'incompletezza della produzione documentale avvenuta in quell'udienza, come risultante dal verbale di causa, segnalando l'omissione al dominus, avv. . CP_1
Da sottolineare, in particolare, che i certificati di cui fu omessa la produzione erano proprio quelli la cui acquisizione era stata affidata alla CP_2
8. Responsabilità dell'avv. Ferlito.
Va infine affermata l'ulteriore responsabilità concorrente dell'avv. Ferlito, trattandosi del legale che, munito di idonea procura (e perciò non mero sostituto di udienza), ha partecipato all'udienza del
22.6.2006 e prodotto i soli certificati di stato di famiglia storico di e Controparte_7 Parte_5
omettendo, in ogni caso, di relazionare i colleghi e quanto all'esito
[...] CP_1 CP_2 dell'udienza.
Con particolare riferimento alla responsabilità del Ferlito, si osserva che gli attori hanno tempestivamente esteso (con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.) la domanda risarcitoria nei confronti della e che la circostanza dell'intervenuta accettazione, da parte di CP_3 quest'ultima, dell'eredità con benefico d'inventario non è d'ostacolo all'adozione delle pronunce di accertamento e condanna, operando quale mero limite alla responsabilità dell'erede (in giurisprudenza, anche di recente, Cass. 23398/2022, secondo cui “in tema di successione ereditaria, l'accettazione
pagina 13 di 23 con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c..
[…]”).
9. Responsabilità nei successivi gradi di giudizio.
Gli attori sono stati difesi nel giudizio di appello dall'avv. , unitamente all'avv. Ravi, rimasto CP_1
estraneo al presente giudizio.
Richiamate le considerazioni già svolte sub
3. e 6., va ribadita la prognosi di esito comunque negativo del giudizio di appello e la responsabilità del solo avv. va circoscritta ai costi inutilmente CP_1
sopportati per tale grado di giudizio.
Analoghe considerazioni valgono quanto al giudizio di Cassazione, ove gli odierni attori sono stati difesi sempre dall'avv. , assieme ad un altro legale, avv. Manca Bitti, sempre rimasto estraneo CP_1
al presente giudizio.
10. Ripartizione delle responsabilità fra i legali officiati.
Richiamate tutte le considerazioni svolte quanto alla responsabilità dei tre legali officiati – anche per omessa vigilanza sull'operato dei colleghi – e ribadita la centralità del ruolo dell'avv. nella CP_1
difesa nella causa catanese, la responsabilità fra legali va ripartita, nei rapporti interni, come segue:
50% in capo all'avv. , 25% in capo all'avv. e 25% in capo all'avv. Ferlito. CP_1 CP_2
Rimane ferma la responsabilità esclusiva dell'avv. in ordine alle spese sostenute dagli odierni CP_1
attori per i successivi gradi di giudizio, ai quali sono rimasti estranei gli avvocati e Ferlito. CP_2
11. Domanda proposta “in via di regresso” dal nei confronti della e domande proposte CP_1 CP_2 da quest'ultima nei confronti del e della quale erede del Ferlito, a “mantenere CP_1 CP_3
pagina 14 di 23 indenne l'odierna convenuta della somma che verrà determinata a titolo di risarcimento, secondo la percentuale stabilita”.
Affermata la concorrente responsabilità (solidale) di tutti e tre i legali nei confronti dei danneggiati
(limitatamente al danno patito per l'esito negativo del giudizio di primo grado), il regresso fra i coobbligati segue le regole dettate dagli artt. 1299 e 2055 c.c.
Ciascuno dei coobbligati potrà pertanto agire in regresso nei confronti degli altri coobbligati solo ove abbia già provveduto – quantomeno – al pagamento di una somma eccedente la propria quota interna di responsabilità e nei confronti di ciascuno di essi nei limiti della rispettiva quota interna di responsabilità.
In difetto di pagamento da parte di alcuno dei coobbligati, è sufficiente, in questa sede, l'accertamento delle quote interne di responsabilità nei termini sopra indicati, e perciò 50% avv. , 25% avv. CP_1
e 25% ferma la responsabilità pro-quota di quest'ultima, quale mera erede CP_2 CP_3
(assieme ad altri) del defunto avv. Ferlito, e “nel limite del valore dei beni a lei pervenuti e soltanto con questi stessi beni”.
12. Chiamata in causa delle compagnie assicuratrici.
12.1. Chiamata in causa di da parte del . CP_5 CP_1
A fronte delle domande proposte dall'avv. nei suoi confronti, la terza chiamata CP_1 CP_5 eccepisce “l'inesattezza della dichiarazione (contenuta nella scheda di polizza: ns. doc. 2) con cui
l'Avv. ha dichiarato -fra l'altro- «di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che CP_1 possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza»”.
L'eccezione deve essere disattesa.
La stessa Unipolsai riconosce difatti che “la polizza inizialmente invocata dall'Avv. in CP_1
comparsa di risposta è la n. 1 3968 122 165078509 emessa il 21/12/2018 con effetto dal 31/12/2018 e scadenza al 31/12/2019 (ns. doc. 2, che corrisponde al doc. 6 fasc. Avv. )” e che “la richiesta CP_1 risarcitoria degli attori è pervenuta all'Avv. con pec del 4/1/2019”. CP_1
pagina 15 di 23 La richiesta risarcitoria risulta perciò pacificamente successiva alla stipula del contratto di assicurazione.
In tale contesto, evidenzia che, in ogni caso, “nella polizza l'Avv. ha dichiarato «di CP_5 CP_1
non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza»” e invoca la reticenza dell'assicurato con riferimento alla seconda parte della dichiarazione resa.
L'assunto non può essere condiviso.
Unipolsai evidenzia che lo stesso avvocato , con la lettera in data 7.4.2010 (doc. n. 26 degli CP_1
attori) inviata ai colleghi Ferlito e aveva loro contestato “che le certificazioni mancanti in CP_2
effetti non erano state prodotte, e che ciò avrebbe legittimato una richiesta risarcitoria in favore degli odierni attori (in allora ancora assistiti dallo stesso Avv. )”, ma l'invio di tale lettera non CP_1
appare idoneo a dar prova delle conoscenza, in capo al , di “circostanze o situazioni che CP_1 possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza” per almeno due ragioni.
La lettera risulta, in primo luogo, inviata dal quale legale incaricato proprio dai danneggiati e CP_1
risulta perciò diretta ad invocare l'esclusiva responsabilità dei legali destinatari;
la lettera risulta poi inviata nell'aprile del 2010, ben otto anni prima della stipula del contratto di assicurazione oggetto del presente giudizio.
Arco di tempo decisamente consistente, che induce a ritenere che l'avv. potesse CP_1 ragionevolmente escludere l'intenzione dei propri assistiti di invocare la lamentata responsabilità professionale anche nei suoi confronti.
Si aggiunga che, come correttamente osservato dalla difesa del , è del tutto pacifico che CP_1
ha continuato ad assicurare il , senza formulare alcuna riserva, anche dopo essere CP_5 CP_1
stata chiamata nel presente giudizio, quando le era sicuramente nota la pretesa risarcitoria azionata nei confronti del . CP_1
pagina 16 di 23 Circostanza che induce a ritenere quantomeno dubbio che qualora a conoscenza del sinistro, CP_5
si sarebbe determinata diversamente in sede di stipula del contratto.
Resta, di contro, irrilevante la mancata iniziativa di per l'annullamento del contratto per cui CP_5
è causa, non avendo la società assicuratrice acquisito conoscenza della verificazione del sinistro prima della richiesta d'indennizzo del proprio assicurato.
va perciò condannata a tenere indenne il da tutto quanto questi dovrà pagare in CP_5 CP_1
favore degli attori per effetto della presente sentenza, anche a titolo di rifusione delle spese di lite.
La stessa risulta altresì tenuta al pagamento diretto in favore dei terzi danneggiati ex art. 1917, 2° comma, c.c., avendo il formulato espressa domanda in tal senso. CP_1
12.2. Chiamata in causa di da parte della CP_4 CP_2
La terza chiamata eccepisce l'inoperatività della polizza, evidenziando che la garanzia CP_4
assicurativa risulta da lei prestata secondo lo schema claims made.
L'eccezione è fondata.
Come correttamente rilevato da difatti, il contratto stipulato con la “prevede una CP_4 CP_2 copertura assicurativa “Responsabilità Civile Professionale Avvocati” astrattamente operante dalle ore
00:00 del 16 marzo 2018 alle ore 00:00 del 16 marzo 2019, secondo lo schema “claims made” e, quindi, esclusivamente a copertura delle “PERDITE – delle quali [l'ASSICURATO] sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile - che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il “MAGGIOR PERIODO
PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso), purché tali
RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall'ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l'ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) nell'espletamento delle attività indicate nel QUESTIONARIO per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa” (cfr. pag. 9 e pag. 10 di 30, Doc. 2)”.
pagina 17 di 23 Si è già detto, tuttavia, che la prima richiesta di risarcimento dei danni fu inoltrata alla CP_2
(dall'avv. ) con lettera del 7.4.2010, di gran lunga anteriore al periodo di vigenza della copertura CP_1
assicurativa; ne deriva il necessario rigetto della domanda di manleva proposta dalla CP_2
13. Danno risarcibile.
La Corte di cassazione ha da tempo chiarito che “la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (fra le altre Cass. 2638/2013, da cui è tratta la massima).
Con particolare riferimento all'accertamento del nesso eziologico, ulteriori pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno puntualizzato che “la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta)” (così Cass. 22376/2012, in massima).
Più di recente, Cass. 25112/2017 ha poi ulteriormente precisato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del
“più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del pagina 18 di 23 principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione").
La responsabilità risarcitoria dell'avvocato nell'ambito dell'attività giudiziale può essere quindi affermata solo quando, dimostrato l'errore professionale, risulti altresì dimostrato che detto errore ha comportato la perdita di una concreta chance di esito favorevole del giudizio in cui l'errore è stato commesso.
Ne deriva la necessità di verificare, nel caso in esame, le concrete prospettive di accoglimento delle domande proposte avanti al tribunale di Catania.
Va condiviso, anche in questo caso, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che fa gravare sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità risarcitoria invocata e perciò anche del nesso di causalità fra condotta ed evento (fra le altre, Cass.
6488/2017 e 25727/2018).
Ciò posto, ritiene il tribunale che gli attori, sui quali gravava il relativo onere, abbiano fornito detta prova.
Si è già detto che il Tribunale di Catania ha respinto le domande proposte dagli attori, non avendo gli stessi fornito idonea prova della loro qualità di eredi di Persona_1
L'esame delle difese svolte dalle convenute in quel giudizio conferma poi che le stesse non hanno contestato, in radice, la sussistenza della pretesa donazione, ma sostenuto la tesi della natura indiretta della liberalità, da ritenersi perciò sottratta ai più rigorosi requisiti di forma imposti dall'art. 782 c.c.
Gli atti del giudizio catanese confermano tuttavia che le convenute non hanno specificamente contestato – in quel giudizio – l'allegazione degli attori, secondo cui “ aveva emesso un Persona_1 assegno di lire 657.000,000= […] a favore di ed , tratto Controparte_6 Persona_2 sull'agenzia di Valverde della Banca Popolare di Novara, presso la quale, da poco, aveva aperto un
pagina 19 di 23 conto corrente […]”, assegno poi convertito in “n. 7 assegni circolari del complessivo di lire
657.000,000=, tutti intestati congiuntamente a ed ”. Controparte_6 Persona_2
L'oggetto della donazione deve essere perciò individuato nella somma di denaro, entrata direttamente – per effetto della disposizione del poi defunto – nel patrimonio delle due donatarie Persona_1
(risultando perciò irrilevante l'ulteriore destinazione della somma); ne deriva la natura necessariamente diretta della donazione, da ritenersi soggetta ai più stringenti obblighi di forma solenne, con la conseguente verosimile fondatezza delle domande proposte dagli attori, fondate sulla (inevitabile) nullità della donazione impugnata, per difetto di forma.
Va perciò ribadito che gli attori avrebbero coltivato vittoriosamente – con ragionevole grado di certezza
– le domande proposte avanti al Tribunale di Catania, qualora avessero correttamente dimostrato in quel giudizio la propria qualità di eredi (ampiamente dimostrata nel presente giudizio mediante la produzione dei certificati anagrafici rilasciati dal Comune di Palermo, oggetto della precedente omissione).
Le circostanze sin qui riportate evidenziano poi la sussistenza del nesso causale fra l'errore professionale commesso e il danno patito, risultando l'esito negativo del giudizio catanese espressa conseguenza della lacuna probatoria più volte ricordata.
14. Quantum.
Il quantum della richiesta risarcitoria deve essere determinato sulla scorta dei conteggi illustrati dagli attori, rimasti privi di specifica contestazione.
Il e la vanno perciò condannati, in solido, al pagamento, in favore degli attori pro CP_1 CP_2
quota, della somma di € 84.828,05=, cui vanno aggiunti € 11.065,06= per interessi conteggiati sino alla data della domanda giudiziale ed € 5.496,00= per spese del giudizio di primo grado, per un totale di €
101.389,11=.
La (che ha documentato la sua qualità di coerede del Ferlito, assieme ai suoi due figli) va CP_3
condannata, in solido con il e la al pagamento, in favore degli attori pro quota, della CP_1 CP_2
pagina 20 di 23 somma pari a 1/3 di € 101.389,11= e perciò della somma di € 33.796,37, in ogni caso “nel limite del valore dei beni a lei pervenuti e soltanto con questi stessi beni”.
Il solo va poi condannato al pagamento, sempre in favore degli attori pro quota, della CP_1 complessiva somma di € 7.972,96=, relativa alle spese sostenute per i giudizi di appello e cassazione.
Spettano su tali somme gli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale
(6.11.2019) al saldo.
va poi condannata a tenere indenne il da tutto quanto questi dovrà pagare in favore CP_5 CP_1
degli attori per effetto della presente sentenza, anche a titolo di rifusione delle spese di lite, risultando altresì tenuta al pagamento diretto in favore dei terzi danneggiati ex art. 1917, 2° comma, c.c.
15. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
i convenuti e e la terza chiamata vanno CP_1 CP_2 CP_3
perciò condannati, in solido alla rifusione delle spese sostenute dagli attori per il presente giudizio, che si liquidano in € 545,00= per spese ed € 18.334,00= per compensi (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= a € 260.000,00=, con un solo aumento del 30% in ragione della pluralità di parti coinvolte nel giudizio), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
va condannata alla rifusione delle spese sostenute dal per il presente giudizio, che si CP_5 CP_1
liquidano sempre in € 518,00= per spese ed € 14.103,00= per compensi (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= a € 260.000,00=), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
La va condannata alla rifusione delle spese sostenute dai per il presente giudizio, che CP_2 CP_4
si liquidano, come da nota spese, in € 10.860,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra i convenuti e e la terza chiamata CP_1 CP_2 CP_3
pagina 21 di 23
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- condanna i convenuti e in solido, al pagamento, in favore degli Controparte_1 Controparte_2
attori e pro quota, della somma di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 101.389,11=, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal 6.11.2019 al saldo;
- condanna la terza chiamata , in solido con il e la al pagamento, Controparte_3 CP_1 CP_2 in favore degli attori, pro quota, della somma di € 33.796,37=, nel limite del valore dei beni a lei pervenuti e soltanto con questi stessi beni, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal 6.11.2019 al saldo;
- condanna il al pagamento, sempre in favore degli attori pro quota, della ulteriore somma di € CP_1
7.972,96=, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal 6.11.2019 al saldo;
- condanna la terza chiamata a tenere indenne il da tutto quanto Controparte_5 CP_1
questi dovrà pagare in favore degli attori per effetto della presente sentenza, anche a titolo di rifusione delle spese di lite, accertando altresì che la stessa è tenuta al pagamento diretto in favore dei terzi danneggiati delle somme loro dovute dal ex art. 1917, 2° comma, c.c.; CP_1
- condanna il , la e la in solido, al pagamento, in favore degli attori, della CP_1 CP_2 CP_3
somma di € 545,00= per spese ed € 18.334,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna al pagamento, in favore del , della somma di € 518,00= per spese ed € CP_5 CP_1
14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna la al pagamento, in favore dei della somma di € 10.860,00= per compensi, CP_2 CP_4
oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- spese compensate fra il , la e la CP_1 CP_2 CP_3
Così deciso in Brescia il 13.5.2025 pagina 22 di 23 Il giudice dott. Raffaele del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 23 di 23