CASS
Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15720 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PR AU natct a VERONA il 22/10/1968 avverso l'ordinanza del 02/12/2025 del TRIB. LIBERTA di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI che si riporta alla requisitoria scritta depositata in atti e ribadisce la richiesta di rigetto del ricorso. àifensore presente, Avv. Jacopo Falco Peruzzi, in difesa di EM AU, chiede che venga accolto il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15720 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CALABRETTA RI NA Data Udienza: 01/04/2026 RITENUTO IN FATTO EM AU, terzo interessato, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame di Firenze di rigetto dell'istanza di restituzione della somma di euro 44.300,00 oggetto di sequestro preventivo nel procedimento EPPO pendente nei confronti del convivente LE ER. Il ricorso è affidato a due motivi. Il primo motivo deduce carenza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al mancato esame delle specifiche doglianze difensive, con specifico riferimento: - alla posizione della EM di terzo non indagato;
- alla circostanza che la somma sequestrata corrispondesse alla cassa contanti della società CLAS srl, estranea ai fatti, laddove la custodia domestica della predetta somma doveva ragionevolmente spiegarsi in relazione alla natura di tale ultima società, a base sociale ristretta;
- all'ulteriore argomento per il quale non potesse valutarsi prevalente, al fine di attribuirne la disponibilità all'indagato, la circostanza che questi disponesse delle chiavi di apertura della cassetta di sicurezza over' era custodita, trattandosi di fatto neutro, oltreché contraddetto dalle dichiarazioni dei familiari. All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore presente, Avv. Jacopo Folco Peruzzi, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso, infatti, risulta presentato dalla PR in proprio, nella qualità di terza interessata (peraltro, con riferimento alla richiesta di restituzione della somma asseritamente riferibile ad ulteriore soggetto giuridico, la società CLAS r.I.), tramite difensore non munito di procura speciale. Attesa la natura processuale della questione il Collegio ha ritenuto di poter consultare il fascicolo relativo al giudizio di appello avverso il provvedimento di rigetto emesso dal GIP, rinvenendo al suo interno un atto di procura speciale in favore del difensore, datato 30 maggio 2025, che tuttavia risulta espressamente conferito per il compimento di indagini difensive e per la sola presentazione dell'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen: ai sensi dell'art. art. 100, comma 3, cod. proc. pen., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa, come nel caso di specie, sicché il ricorso è inammissibile. E ciò sulla ba 2 • t • dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso delkorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ik ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ìricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
.12a, Dichiara inammissibile il ricorso e condannai' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 01/04/2026 Il onsIgliere estensore RI AI CALABRETTA GIQVNNT tIBE RATI Iì 1•11 30 APRI 2026 t IL LI ER Dottss lisabeKa rrabito Il Presidente
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI che si riporta alla requisitoria scritta depositata in atti e ribadisce la richiesta di rigetto del ricorso. àifensore presente, Avv. Jacopo Falco Peruzzi, in difesa di EM AU, chiede che venga accolto il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15720 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CALABRETTA RI NA Data Udienza: 01/04/2026 RITENUTO IN FATTO EM AU, terzo interessato, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame di Firenze di rigetto dell'istanza di restituzione della somma di euro 44.300,00 oggetto di sequestro preventivo nel procedimento EPPO pendente nei confronti del convivente LE ER. Il ricorso è affidato a due motivi. Il primo motivo deduce carenza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al mancato esame delle specifiche doglianze difensive, con specifico riferimento: - alla posizione della EM di terzo non indagato;
- alla circostanza che la somma sequestrata corrispondesse alla cassa contanti della società CLAS srl, estranea ai fatti, laddove la custodia domestica della predetta somma doveva ragionevolmente spiegarsi in relazione alla natura di tale ultima società, a base sociale ristretta;
- all'ulteriore argomento per il quale non potesse valutarsi prevalente, al fine di attribuirne la disponibilità all'indagato, la circostanza che questi disponesse delle chiavi di apertura della cassetta di sicurezza over' era custodita, trattandosi di fatto neutro, oltreché contraddetto dalle dichiarazioni dei familiari. All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore presente, Avv. Jacopo Folco Peruzzi, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso, infatti, risulta presentato dalla PR in proprio, nella qualità di terza interessata (peraltro, con riferimento alla richiesta di restituzione della somma asseritamente riferibile ad ulteriore soggetto giuridico, la società CLAS r.I.), tramite difensore non munito di procura speciale. Attesa la natura processuale della questione il Collegio ha ritenuto di poter consultare il fascicolo relativo al giudizio di appello avverso il provvedimento di rigetto emesso dal GIP, rinvenendo al suo interno un atto di procura speciale in favore del difensore, datato 30 maggio 2025, che tuttavia risulta espressamente conferito per il compimento di indagini difensive e per la sola presentazione dell'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen: ai sensi dell'art. art. 100, comma 3, cod. proc. pen., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa, come nel caso di specie, sicché il ricorso è inammissibile. E ciò sulla ba 2 • t • dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso delkorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ik ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ìricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
.12a, Dichiara inammissibile il ricorso e condannai' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 01/04/2026 Il onsIgliere estensore RI AI CALABRETTA GIQVNNT tIBE RATI Iì 1•11 30 APRI 2026 t IL LI ER Dottss lisabeKa rrabito Il Presidente