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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 449/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239010777448 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239010777448 BOLLO 2014 MOTIVAZIONE
La ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento per TASSA AUTOMOBILISTICA dell'anno 2012 e 2014 nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito.
È fondato ed assorbente il motivo con il quale si deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto dell'intimazione impugnata.
Dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione risulta che la procedura di notifica sarebbe stata avviata ex art. 139 c.p.c., tanto desumendosi da avvisi di deposito presso l'albo pretorio e delle distinte dell'ufficio postale;
manca, però, una relata del messo comunale dalla quale risultino gli altri adempimenti, antecedenti e successivi, necessari, ex art. 139 c.p.c., per il perfezionamento del procedimento notificatorio, dal momento che la relata prodotta consiste in un documento prestampato non compilato mancante persino di data e sottoscrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata e condanna la controparte al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in €. 200,00, oltre accessori di legge.
Agrigento 2.2.2026.
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239010777448 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239010777448 BOLLO 2014 MOTIVAZIONE
La ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento per TASSA AUTOMOBILISTICA dell'anno 2012 e 2014 nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito.
È fondato ed assorbente il motivo con il quale si deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto dell'intimazione impugnata.
Dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione risulta che la procedura di notifica sarebbe stata avviata ex art. 139 c.p.c., tanto desumendosi da avvisi di deposito presso l'albo pretorio e delle distinte dell'ufficio postale;
manca, però, una relata del messo comunale dalla quale risultino gli altri adempimenti, antecedenti e successivi, necessari, ex art. 139 c.p.c., per il perfezionamento del procedimento notificatorio, dal momento che la relata prodotta consiste in un documento prestampato non compilato mancante persino di data e sottoscrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata e condanna la controparte al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in €. 200,00, oltre accessori di legge.
Agrigento 2.2.2026.
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo