Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2026, n. 10508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10508 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
Testo completo
10508 26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presenta provvedimento omettere le generalità e glaltri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio Qa richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da
-Presidente-
Sent. n. sez. 154/2026
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UP - 27/01/2026 R.G.N. 28562/2025
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- Relatore -
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: OM RU nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RO IC;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata udito l'Avv. Dario Piccioni, in sostituzione dell'Avv. William Negro, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale della stessa città che aveva condannato RU OM alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, comma 2 (capo A) e 582-585 in relazione agli artt.
576, n. 5 e 577, comma 1, n. 1, cod. pen. (capo B) in danno della moglie, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile,
2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione OM RU, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando quattro motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. per omessa traduzione in lingua bengalese del decreto di citazione per l'udienza dibattimentale di appello e delle motivazioni della sentenza di appello, nonostante risulti dagli atti che l'imputato non conosce la lingua italiana, ragione per la quale tanto il decreto di giudizio immediato quanto la sentenza di primo grado sono stati tradotti in lingua bengalese e l'imputato nel corso del primo giudizio è stato assistito da un interprete. Si è dunque integrata una nullità generale a regime intermedio che, in quanto verificatasi in grado di appello, può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità, non risultando in ogni caso sanata la nullità del decreto di citazione stante l'omessa comparizione dell'imputato, che, a causa dell'omessa traduzione, non ha potuto neppure esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione agli artt. 603 cod. proc. pen e 6, par. 3 CEDU per avere la Corte di appello respinto la richiesta di assumere la testimonianza di AS HD, figlio maggiorenne dell'imputato che, secondo quanto riferito dalla parte civile, si era prestato ad accompagnarla al pronto soccorso in data 18/09/2021. L'affermazione della Corte di appello, secondo la quale il testimone non sarebbe stato presente all'aggressione verificatasi il 16/09/2021, è smentita dalle dichiarazioni della parte civile, che aveva invece confermato la presenza di entrambi i figli dell'imputato.
2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 572, secondo comma, cod. pen., frutto del travisamento delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, dalla quale è emerso che due degli episodi di aggressione (ovvero quelli del 18/09/21 e del 13/10/22) si sono verificați quando il primogenito AS HD aveva già raggiunto la maggiore età mentre, quanto all'altro figlio, è la stessa parte civile che ne esclude la presenza in occasione dell'episodio del 13/10/2022, circostanza confermata dalla testimonianza dell'assistente sociale Tascione. A fronte di tali dati, risulta del tutto inadeguata la motivazione della Corte di appello che ritiene provata l'aggravante sulla base della sola circostanza che, essendo gli
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spazi dell'abitazione a disposizione del nucleo familiare particolarmente limitati, è da ritenersi del tutto logico che i minori abbiano assistito ai maltrattamenti.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 572, secondo comma, cod. pen. per avere la Corte di appello omesso di accertare l'idoneità delle condotte di maltrattamento ad incidere sull'equilibrio psicofisico del minore. Dall'istruttoria dibattimentale risulta che il figlio minore AD SS è stato presente al solo episodio del 18/09/2021, con conseguente insussistenza del presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per l'integrazione della contestata circostanza aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
2. Occorre precisare, in via preliminare, che la questione posta dal ricorso è di ordine processuale cosicché la Corte, quale giudice anche del fatto», per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame del relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). L'analisi degli atti conferma quanto prospettato nel ricorso circa la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'odierno ricorrente. Risulta, infatti, che tanto il decreto di giudizio immediato quanto la sentenza di primo grado sono stati tradotti in lingua bengalese e che l'imputato nel corso del primo giudizio è stato assistito da un interprete della lingua bengalese, la cui presenza è stata ritenuta dal primo giudice indispensabile tanto che all'udienza del 15/12/2023, fissata per l'avvio dell'istruttoria dibattimentale, il giudice, nonostante la presenza dei testimoni citati per quella data, ebbe a disporre rinvio proprio in ragione della mancata comparizione dell'interprete. La sentenza di primo grado, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 31/05/2024 alla presenza dell'interprete di lingua bengalese, è stata parimenti tradotta in lingua bengalese, come da specifica disposizione del giudice contestuale al deposito della motivazione in data 14/06/2024. Risulta, altresì, che tanto il decreto di citazione a giudizio quanto la sentenza di appello non sono stati tradotti in lingua nota all'imputato.
3. L'omessa traduzione in lingua nota all'imputato della sentenza di appello integra il denunciato vizio di nullità.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione" (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Rv. 288798-01). Come chiarito dalle Sezioni Unite, l'obbligo di traduzione riguarda anche le sentenze di appello. Si è infatti affermato che "L'art. 1 della Direttiva 2010/64 ha chiarito, infatti, che il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato, <<fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso» (ovvero «l'esaurimento delle procedure d'impugnazione», cfr. Corte giustizia, 15/10/2015, Covaci, § 58; e quindi la decisione pronunciata in esito a qualsiasi impugnazione», cfr. Corte giustizia, 01/08/2022, TL, § 54). Viene altresì precisato che "la nullità non investe il giudizio, ma soltanto la sentenza-documento» redatta esclusivamente in lingua italiana": la nullità non travolge dunque, la decisione assunta, che si perfeziona con la lettura del dispositivo, "ma attiene al momento procedimentale successivo alla deliberazione, ovvero alla fase del procedimento in cui avviene il deposito della sentenza". La dichiarazione di nullità comporta, dunque, l'annullamento della "sentenza-documento" e la restituzione degli atti al giudice a quo, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della "sentenza-documento" che deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.d., Rv. 254671-01). Le Sezioni Unite hanno poi precisato che, ove si riscontri l'omessa traduzione della sentenza, la parte non è tenuta ad allegare un concreto ed attuale pregiudizio, "in quanto è inesigibile per il difensore illustrare i profili di doglianza prospettabili dall'imputato personalmente, visto che quest'ultimo è impossibilitato all'esame diretto dell'atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile. Quindi l'omessa traduzione della sentenza produce in re ipsa un concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive, non potendo chiedersi al difensore di sostituirsi all'imputato nella valutazione del pregiudizio subito, dal
momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegargliene compiutamente i motivi". Quanto al regime di deducibilità della nullità, l'inquadramento della patologia processuale derivante dalla mancata traduzione come nullità generale a regime intermedio implica che la stessa deve essere eccepita o rilevata ai sensi degli art. 180 ss. cod. proc. pen., nella specie con l'impugnazione. Ciò è avvenuto nel caso di specie, posto che la nullità è stata ritualmente e tempestivamente eccepita con il ricorso. Il motivo di ricorso è dunque, sul punto, fondato.
4. A diversa conclusione deve giungersi quanto all'eccezione di nullità del decreto di citazione in appello, pure sollevata con il motivo in esame. Va premesso che non è in dubbio che l'omessa traduzione del decreto di citazione integri la nullità denunciata. Come affermato dalle Sezioni Unite, l'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana "integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. ), cod. proc. pen." (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Rv. 288798- 02). La Corte rimarca, sul punto, la funzione informativa strumentale all'esercizio delle prerogative difensive assegnata alla citazione per il giudizio di appello dall'art. 601 cod. proc. pen, che prevede la nullità dell'atto di citazione se il decreto <<non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettera )», tra i quali, nel testo vigente, come di recente modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e dal d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203, vi sono l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede>. E poiché la mancata conoscenza della lingua italiana determina l'impossibilità per l'imputato di comprendere il contenuto, ritenuto dal legislatore essenziale, dell'atto di citazione, l'omessa traduzione non può che determinare la medesima sanzione processuale prevista dall'art. 601 cod. proc. pen. Quanto alla natura della nullità ed al conseguente regime di deducibilità della relativa eccezione, le Sezioni Unite hanno chiarito che si tratta di una nullità
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che "non determina una ipotesi di «omessa citazione dell'imputato - in cui vi è la totale mancanza, storicamente accertata, di un atto idoneo alla instaurazione del rapporto processuale, la quale integra una nullità assoluta e insanabile (art. 179, comma 1, cod. proc. pen.)" bensì di "una nullità tra quelle contemplate dagli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza ed è sanata dalla comparizione della parte". La Corte ha, poi, ulteriormente precisato che tale eccezione non è da iscriversi nella categoria degli atti "personalissimi", riservati all'espressione di poteri dispositivi di diritti soggettivi della parte e sottratti, in quanto tali, alla rappresentanza del difensore, ma attiene, invece, alla attiene alla difesa tecnica dell'imputato, sicché è certamente esercitabile dalla figura professionale a ciò deputata. Ebbene, nel caso di specie, il difensore, comparso all'udienza del 15/04/2025 fissata a seguito della sua richiesta di trattazione orale, nulla ha eccepito quanto alla nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione che, in quanto integrante una nullità generale a regime intermedio concernente gli atti preliminari al giudizio ex art. 601 cod. proc. pen, doveva essere sollevata entro i termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., ovvero prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (v. sul punto anche Sez. U, 42125 del 27/06/2024, Rv. 287096-02). L'intervenuta decadenza preclude che l'eccezione possa essere utilmente dedotta in questa sede.
5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli ulteriori motivi, avuto riguardo alla circostanza che, in conseguenza dell'annullamento della sentenza, la Corte di appello dovrà provvedere ad una nuova redazione della sentenza-documento, che dovrà essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza.
6. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, con conseguente restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna nella fase successiva alla deliberazione, affinché provveda ad una nuova redazione della "sentenza-documento" che dovrà essere tradotta in lingua nota all'imputato e nuovamente depositata agli effetti di cui all'art. 585 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per omessa traduzione in lingua nota all'imputato e rinvia alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.
Così deciso, il 27/01/2026
Il Consigliere estensore RO Licc
I Presidente UI Di EF
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.,
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 19 MAR 2026 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Seppina Cirimele
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