Articolo 4 della Legge 31 ottobre 2003, n. 332
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28 novembre 2003
Art. 4. (Sanzioni). 1. Chiunque produce, importa, esporta o comunque trasferisce, lavora o impiega per la trasformazione, usa o detiene, acquista e vende i materiali e le attrezzature previsti nel Protocollo e' tenuto a fornire i dati e le informazioni indicati negli articoli 2 e 3 dello stesso Protocollo, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Chiunque, richiesto, omette o fornisce in modo non veritiero i dati e le informazioni di cui al comma 1, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 520 euro a 2.600 euro. 3. Le attivita' ispettive previste dagli articoli da 4 a 10 del Protocollo sono condotte da ispettori dell'AIEA. Chiunque ne impedisce o ne ostacola l'effettuazione e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 3.000 euro a 15.000 euro.
Entrata in vigore il 28 novembre 2003