Ordinanza cautelare 8 settembre 2020
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 13/06/2025, n. 11588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11588 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11588/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06085/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6085 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Rita Matticoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- del 02.03.2020 del Questore della Provincia di Roma, notificato al ricorrente in data 11 marzo 2020, di divieto di accesso all’interno degli stadî e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico e amichevole, calendarizzati e pubblicizzati, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, conseguenziali o comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugna il provvedimento con cui gli è stato inibito l’accesso all’interno degli stadî e a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello (c.d. Daspo) per anni tre.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio del 7 settembre 2020, veniva rigettata con ordinanza non appellata.
4. Con nota del 28 aprile 2025 parte ricorrente chiedeva il rinvio della trattazione stante la pendenza del procedimento penale per l’accertamento della sussistenza del reato di violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6- quater l. 13 dicembre 1989, n. 401): in particolare, il fatto scaturente il provvedimento impugnato sarebbe lo stesso oggetto dell’indagine penale.
5. All’udienza straordinaria del 30 maggio 2025, il Collegio, previo rigetto dell’istanza di rinvio, rilevava d’ufficio una causa di improcedibilità del ricorso (ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a.), stante la cessazione di efficacia del Daspo: su tali premesse, la causa passava in decisione.
6. Preliminarmente, va ribadito il rigetto dell’istanza di rinvio. Invero, l’art. 73, comma 1- bis c.p.a. prescrive tale possibilità solo in limitati ed eccezionali casi: orbene, la pendenza di un procedimento penale per fatti assimilabili non costituisce in alcun modo ostacolo per la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, essendo l’accertamento dei fatti compiuto dall’autorità amministrativa indipendente da quello disposto dall’autorità giudiziaria.
7. In secondo luogo, va osservato come il Daspo abbia cessato di avere efficacia: difatti, il divieto comminato dal Questore aveva durata temporale di anni tre, decorrenti dalla notifica dell’atto; essendo quest’ultima intervenuta l’11 marzo 2020, è evidente che il decorso del tempo abbia privato d’efficacia il Daspo. Pertanto, non risultano piú precluso al ricorrente l’accesso alle manifestazioni sportive, è manifesta l’assenza di interesse all’annullamento dell’atto.
8. Conseguentemente, non essendo stata richiesto l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento a fini risarcitori, il ricorso va dichiarato improcedibile.
9. Le spese, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.