Sentenza 17 settembre 2009
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui venga dedotto un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, l'istanza di rinvio del giudizio d'appello che si svolga nelle forme del rito camerale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 127, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui l'istanza di rinvio era stata proposta in forma non tempestiva da persona detenuta in luogo diverso da quello in cui aveva sede il giudice procedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2009, n. 39675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39675 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2009 |
Testo completo
M
39675/09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/09/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N.7463 Dott. GIOVANNI DE ROBERTO
- Rel. Consigliere - FRANCESCO SERPICODott. REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. FRANCESCO IPPOLITO N. 1654/2009
- Consigliere - Dott. GIOVANNI CONTI
- Consigliere - Dott. VINCENZO ROTUNDO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) UN OD N. IL 10/09/1975 avverso la sentenza n. 373/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, depositata il 04/07/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI GALATI
che ha concluso per : Dichiararsi inammissibile il ricorso;
O S S E R V A
Sull'appello proposto da OD UI avverso la sentenza 7-12-07 del
GIP Trib.le Fermo che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva di-
chiarato colpevole del reato di cui all'art.73 DPR 309/90 e,concesse le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, lo aveva con-
dannato alla pena di anni tre di reclusione ed € 14.000,00 di multa e sull'impugnazione del PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Ancona avverso la stessa sentenza, detta Corte
di Appello,con sentenza in data 4-7-2008,rigettata la richiesta di rin-
vio dell'udienza ex art.599 co.2^ cpp. proposta dalla difesa per impe-
dimento dell'imputato detenuto p.q.c. presso la Casa Circondariale di
S.M. Capua Vetere, con contestuale produzione della richiesta avanzata dall'appellante, confermava nel merito il giudizio di Iˆ grado, ribaden-
do la comprovata responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrit-
togli del quale era,peraltro, confesso, e, in accoglimento del gravame del PG.,applicava al predetto imputato la misura di sicurezza della espulsione dallo Stato a pena espiata, ex art.86 DPR 309/90.
Avverso detta sentenza l'OD ha proposto ricorso per cassazione,de-
ducendo, quale unico motivo di gravame, la violazione dell'art.606 lett.
c) cpp. in relazione agli artt.599 co.2^ e 178 lett.c) cpp.per nullità
dell'intero procedimento d'appello e relativa sentenza, per omesso rinvio dell' udienza 4-7-08 nonostante il legittimo impedimento a comparire da parte dell'imputato, detenuto p.q.c.,con rigetto della richiesta di voler essere presente a detta udienza, come in detta sede prodotta dalla dife- sa a supporto della contestualz istanza di rinvio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo addotto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Ed invero, come inequivocamente risulta dal verbale di udienza del 4-7-08
celebratasi in camera di consiglio ex art. 127 in relazione all'art.599
co.2 cpp.,non solo la richiesta di rinvio appare palesemente intempest i va ex co.2^ art. 127 cit., ma è riferita a soggetto detenuto in luogo di-
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verso da quello in cui ha sede il giudice che procede (Casa circ.le di
S.Maria Capua Vetere rispetto ad Ancona, sede della Corte decidente).
Sul punto giova ribadire il principio di diritto, correttamente appli-
cato dalla Corte territoriale anconetana, secondo cui l'istanza di rinvio del giudizio di appello che si svoga, come nella specie,nelle forme di cui all'art.599 cpp.,deve essere essere proposta,a pena di decadenza,
nel termine di cui al co.2^ dell'art.127 cpp.anche allorchè l'impedimento dedotto si riferisca allo stato di detenzione dell'appellante, che, nella specie, era in piena condizione di formulare la richiesta in termini,
a prescindere, peraltro, dal fatto che, in ogni caso,la detenzione era in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice procedente.
L'esigenza di tempestività della richiesta in esame trova intuibile giu-
stificazione dalla necessità che la manifestazione di volontà di perte-
cipare ad un'udienza camerale in cui tale partecipazione delle partì è
solo eventuale, sia formulata in tempo utile per consentire all'autorità
giudiziaria competente di disporre tempestiva traduzione dell'imputato detenuto nella sede del giudizio di appello (cfr. in termini, tra le altre,Cass.pen.Sez.2^,10-03-1998 n.2950,Granata).
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17-9-2009
IL PRESIDENTE rden IL CONSIGLIERE est. POSITATO IN CANCELLERIA
Bagi 12 OTT 2009
IL CANCELLIERE CI SUPER