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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/07/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 355 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv.ti Raffaella Mazzotta e Massimo Sacco) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellato contumace
Oggetto: appello contro sentenza del tribunale di Cosenza. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente rivendicata da insegnante precaria.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, pur riconoscendo, alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza eurounitaria, che l'accesso alla carta elettronica prevista dall'art. 1,
c. 121, della L. n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo spetta anche ai docenti precari, ha accolto solo in parte il ricorso del 13.7.2023 con cui
Pag. 1 di 4 l'insegnante precaria ha rivendicato il controvalore di quella stessa Parte_1 carta per gli anni scolastici 2020/2021 2021/2022 e 2022/2023.
2. Con sentenza del 3.10.2023, il tribunale ha ritenuto che le modalità di accesso e di fruizione della prestazione, previste per i docenti di ruolo, valgano anche per i docenti precari e consentano di utilizzare il controvalore nominale non oltre l'anno scolastico successivo a quello di riferimento. Sicché, fatta salva la pretesa risarcitoria per il danno alla formazione che discende dalla mancata erogazione del relativo importo annuale, ha ritenuto che lo stesso importo, nel caso in esame, non possa essere accordato alla ricorrente con riguardo all'anno scolastico 2020/2021 perché non sarebbe più utilizzabile, essendo ormai decorso (alla data di introduzione del giudizio) l'anzidetto termine biennale di utilizzo che è fissato dall'art. 3, c. 3, del DPCM del 23.9.2015.
3. Ha perciò condannato l'amministrazione scolastica convenuta a corrisponderle il beneficio economico di 500 euro, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, soltanto per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023. Ha compensato per metà le spese di lite e posto a carico dell'Amministrazione convenuta la parte residua.
4. La ricorrente impugna la sentenza contestando le argomentazioni su cui si fonda e, in particolare, richiamando, in senso contrario a quelle stesse argomentazioni, la ricostruzione dell'istituto controverso che si rinviene nella sentenza n. 29961/2023 della
Cassazione, a tenore della quale il trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto non è di ostacolo al riconoscimento in sede giudiziale della carta docente.
5. Nella contumacia del dicastero appellato, che non si è costituto nonostante la rituale notificazione dell'impugnazione alla difesa erariale in data 30.05.02025, il
Collegio ha trattato con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. l'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dall'appellante, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è fondato.
7. Ed invero, alla luce dell'indirizzo nomofilattico invocato dall'appellante, la
“carta docente” spetta anche agli insegnanti non di ruolo “pur in assenza di domanda”1.
Pag. 2 di 4 Quanto alla “mancata utilizzazione dei fondi nel biennio”, essa, non essendo imputabile al docente creditore, non impedisce il riconoscimento del beneficio per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il relativo diritto è sorto ed è poi stato accertato dal giudice.
8. Sicché il relativo diritto di credito non soggiace ad altro limite temporale che non sia il decorso del termine di prescrizione.
In particolare, la Cassazione (con la sentenza n. 29961/23) si è espressa nei termini che seguono:
“17.1. È da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e
3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto
l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro CP_1 diritto in proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Pag. 3 di 4 9. Ne consegue, in dissenso dall'opzione ermeneutica recepita dalla gravata sentenza, il riconoscimento in favore dell'appellante – la cui persistente appartenenza al sistema scolastico anche al momento dell'instaurazione del giudizio è documentata dallo stato matricolare (allegato nel fascicolo di primo grado di parte resistente) attestante l'immissione nel ruolo della docente in data 1.9.2023 – del beneficio che richiede per l'anno scolastico 2020/2021. ancora oggetto di causa, durante il quale ha documentato di aver prestato servizio per l'intero anno scolastico mediante contratto di lavoro a tempo determinato con efficacia dal 24.9.2020 al 30.6.2021.
10. La definizione della lite in base all'arresto di legittimità sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata e reso a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese di questo grado del processo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il02.04.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 1511/2023, pubblicata in data 03.10.2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna il ministero appellato a corrispondere all'appellante, anche per l'anno scolastico
2020/21, il beneficio della carta elettronica che rivendica;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 28/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 29961 del 27.10.2023: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 355 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv.ti Raffaella Mazzotta e Massimo Sacco) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellato contumace
Oggetto: appello contro sentenza del tribunale di Cosenza. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente rivendicata da insegnante precaria.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, pur riconoscendo, alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza eurounitaria, che l'accesso alla carta elettronica prevista dall'art. 1,
c. 121, della L. n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo spetta anche ai docenti precari, ha accolto solo in parte il ricorso del 13.7.2023 con cui
Pag. 1 di 4 l'insegnante precaria ha rivendicato il controvalore di quella stessa Parte_1 carta per gli anni scolastici 2020/2021 2021/2022 e 2022/2023.
2. Con sentenza del 3.10.2023, il tribunale ha ritenuto che le modalità di accesso e di fruizione della prestazione, previste per i docenti di ruolo, valgano anche per i docenti precari e consentano di utilizzare il controvalore nominale non oltre l'anno scolastico successivo a quello di riferimento. Sicché, fatta salva la pretesa risarcitoria per il danno alla formazione che discende dalla mancata erogazione del relativo importo annuale, ha ritenuto che lo stesso importo, nel caso in esame, non possa essere accordato alla ricorrente con riguardo all'anno scolastico 2020/2021 perché non sarebbe più utilizzabile, essendo ormai decorso (alla data di introduzione del giudizio) l'anzidetto termine biennale di utilizzo che è fissato dall'art. 3, c. 3, del DPCM del 23.9.2015.
3. Ha perciò condannato l'amministrazione scolastica convenuta a corrisponderle il beneficio economico di 500 euro, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, soltanto per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023. Ha compensato per metà le spese di lite e posto a carico dell'Amministrazione convenuta la parte residua.
4. La ricorrente impugna la sentenza contestando le argomentazioni su cui si fonda e, in particolare, richiamando, in senso contrario a quelle stesse argomentazioni, la ricostruzione dell'istituto controverso che si rinviene nella sentenza n. 29961/2023 della
Cassazione, a tenore della quale il trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto non è di ostacolo al riconoscimento in sede giudiziale della carta docente.
5. Nella contumacia del dicastero appellato, che non si è costituto nonostante la rituale notificazione dell'impugnazione alla difesa erariale in data 30.05.02025, il
Collegio ha trattato con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. l'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dall'appellante, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è fondato.
7. Ed invero, alla luce dell'indirizzo nomofilattico invocato dall'appellante, la
“carta docente” spetta anche agli insegnanti non di ruolo “pur in assenza di domanda”1.
Pag. 2 di 4 Quanto alla “mancata utilizzazione dei fondi nel biennio”, essa, non essendo imputabile al docente creditore, non impedisce il riconoscimento del beneficio per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il relativo diritto è sorto ed è poi stato accertato dal giudice.
8. Sicché il relativo diritto di credito non soggiace ad altro limite temporale che non sia il decorso del termine di prescrizione.
In particolare, la Cassazione (con la sentenza n. 29961/23) si è espressa nei termini che seguono:
“17.1. È da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e
3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto
l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro CP_1 diritto in proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Pag. 3 di 4 9. Ne consegue, in dissenso dall'opzione ermeneutica recepita dalla gravata sentenza, il riconoscimento in favore dell'appellante – la cui persistente appartenenza al sistema scolastico anche al momento dell'instaurazione del giudizio è documentata dallo stato matricolare (allegato nel fascicolo di primo grado di parte resistente) attestante l'immissione nel ruolo della docente in data 1.9.2023 – del beneficio che richiede per l'anno scolastico 2020/2021. ancora oggetto di causa, durante il quale ha documentato di aver prestato servizio per l'intero anno scolastico mediante contratto di lavoro a tempo determinato con efficacia dal 24.9.2020 al 30.6.2021.
10. La definizione della lite in base all'arresto di legittimità sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata e reso a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese di questo grado del processo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il02.04.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 1511/2023, pubblicata in data 03.10.2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna il ministero appellato a corrispondere all'appellante, anche per l'anno scolastico
2020/21, il beneficio della carta elettronica che rivendica;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 28/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 29961 del 27.10.2023: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a