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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 249/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 249 / 2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 23.10.2024 a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti
TRA
cf: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. DIOGENE FRANZOSO ( elett.te C.F._2
dom.ta alla P.ZZA MADONNA DELLE GRAZIE, N.2 SAN MARCO IN
LAMISI presso lo studio dell'Avv. PASQUALE STILLA, giusta procura in atti
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta alla Controparte_1 C.F._3
CORSO MATTEOTTI, N.125 SAN MARCO IN LAMIS, presso lo studio
dell'Avv. CAROLINA SCARANO, c.f.: , dalla quale C.F._4
è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
Oggetto: proprietà.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132
cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ, come novellati dalla l. 69/2009,
in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione depositato in data 12/01/2020 Parte_1
ha convenuto in giudizio deducendo: di
[...] Controparte_1
essere proprietaria di un terreno in agro di San Giovanni Rotondo (FG)
individuato al Catasto del predetto Comune al foglio 57, particella n.444; che
è proprietaria di un fondo confinante, individuato al Controparte_1
Catasto del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) al foglio 57, particella n.443; che con atto di citazione del 08/11/2001 Controparte_2
proprietaria di un fondo confinante, aveva convenuto in giudizio lei stessa,
[...]
e per sentire CP_1 Controparte_3 Controparte_4
accogliere la domanda di apposizione di termini, “al fine di ristabilire l'esatta
delimitazione dei confini” dei terreni di loro proprietà; che con sentenza del
Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo n.40/2004 sono stati individuati i termini ed a monte i confini tra le proprietà “secondo il frazionamento redatto
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dal CTU, geom. ”; che il predetto CTU, rilevato come vi Persona_1
fossero solo alcuni “termini certi”, aveva ritenuto che la soluzione più
auspicabile fosse quella di “apporre nuovi termini, secondo quanto riportato
nell'allegato “C”, in modo da far coincidere le superfici reali con quelle
riportate negli atti”, effettuando delle “piccole compensazioni” o
“traslazioni” tra i vari appezzamenti;
che, tuttavia, i termini ed i confini, così
come stabiliti dalla sentenza del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo
n.40/2004, non venivano né apposti né rispettati, “con conseguente
pregiudizio per i proprietari degli immobili”; che in spregio dei termini stabiliti dalla sentenza del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo
n.40/2004, la non abbatteva un muro di sua proprietà, Controparte_1
insistente nella proprietà dell'attrice; che la ha continuato Controparte_1
a detenere illecitamente la porzione di immobile di proprietà dell'attrice e che,
quindi, lei non ha potuto godere e disporre della sua proprietà nella sua interezza;
che la convenuta non ha aderito alla mediazione funzionale alla domanda di abbattimento del muro, previo accertamento del suo diritto, in questa sede formulata.
Pertanto, l'attrice ha così concluso: “ordinare, ai sensi dell'art. 948
c.c., alla convenuta l'immediato abbattimento del muro divisorio costruito
dalla stessa sul terreno di proprietà confinante con quello intestato
all'attrice, come individuati in premessa, attesa la detenzione ed utilizzazione
illecita di quella porzione di immobile che, all'esito del procedimento di
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apposizione dei termini rubricato al R.G. n.2/2002 dell'Ufficio del Giudice di
Pace di San Giovanni Rotondo, è stata accertata e dichiarata di proprietà
della sig.ra , secondo il frazionamento redatto dal Parte_1
C.T.U., geom. ; condannare la convenuta alle spese, diritti Persona_1
ed onorari del presente giudizio, nonché a quelle già sostenute per la
mediazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/3/2021 si è costituita in giudizio che ha esposto: che la sentenza del Giudice di Controparte_1
Pace di San Giovanni Rotondo del 2004 non è mai stata eseguita;
che,
secondo la propria ricostruzione, a base “dell'azione di rivendica” non potrebbe essere posta la sentenza del Giudice di Pace di San Giovanni
Rotondo del 2004, perché “al di là del tempo trascorso, prevedeva un
regolamento di confine tra tutte le parti in causa”, ragion per cui ha ritenuto che “essendo il precedente giudizio intervenuto tra più parti le risultanze di
quel giudizio non possono essere utilizzate per l'odierna azione”; che lei non detiene “tutto il terreno risultante dalla superficie catastale che dovrebbe
detenere”; che la in considerazione della sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo n.40/2004, non avrebbe lasciato il
“metro e settanta di larghezza per tutta la lunghezza del confine” in favore della particella n.445 di proprietà di un terzo soggetto, per cui, secondo la propria tesi, con l'accoglimento della domanda di rivendica, la Parte_1
avrebbe “una superficie in più" rispetto a quella individuata dalla
[...]
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sentenza n.40/2004 del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo;
che il frazionamento compiuto dal geom. nel procedimento Persona_1
davanti al Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo avrebbe assegnato a tutte le parti superfici che “non coincidono con la superficie catastale”; che l'azione intentata dall'attrice, asseritamente, sarebbe esclusivamente di
“disturbo”; che il muro di cui è causa era stato costruito “in assoluto rispetto
di quello che era stato individuato come confine” prima della sentenza del
Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo n.40/2004; che non riuscirebbe a sopportare le spese di abbattimento del muro.
Pertanto, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con condanna alle spese del giudizio.
Alla prima udienza del 24/3/2021, il Giudice rilevata la regolarità della notifica alla convenuta, ha concesso i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.,
rinviando all'udienza del 22/12/2021.
In tale udienza, rigettate le richieste istruttorie ritenute superflue ai fini della decisione, il Giudice ha rinviato per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del 11/01/2023, successivamente rinviata fino all'udienza del
23/10/2024, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Prima di affrontare compiutamente nel merito la domanda formulata dall'attrice occorre correttamente qualificarla. Il Giudice, infatti, ha il
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potere/dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti (cfr. ex
multis Cass. civ. ord. n.5153/2019). Mettendo ordine alle difese e argomentazioni svolte delle parti, si può affermare quanto segue.
Le parti deducono come nel 2002 sia stato promosso un giudizio per apposizione di termini ed implicito accertamento dei confini da CP_2
proprietaria di un terreno confinante con quelli delle odierne
[...]
parti in causa, instaurato anche nei loro confronti oltreché di altri confinanti. Infatti, i fondi di proprietà di identificato Parte_1
al Catasto del Comune di San Giovanni Rotondo al foglio 57, particella n.444,
e identificato al Catasto del Comune di San Giovanni Controparte_1
Rotondo al foglio 57, particella n.443, confinano con altri fondi di proprietà di e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_4
.
[...]
Il Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo con la sentenza n.40/2004 ha ordinato l'“apposizione di termini”, in virtù del “frazionamento redatto dal
C.T.U.” nominato in quel procedimento (cfr. sentenza del Giudice di Pace di
San Giovanni Rotondo n.40/2004 “tutti i convenuti sono stati d'accordo alla
nomina del C.T.U., il quale, con la sua accurata perizia ha ben delimitato la
proprietà di ciascuna delle parti. Anche il Sig. , possessore Controparte_4
di terreno in eccedenza a quello a lui spettante, si è dichiarato disponibile a
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cederlo a favore degli altri” e ancora “Accoglie la domanda dell'attrice e per
l'effetto ordina l'apposizione dei termini, secondo il frazionamento redatto
dal C.T.U.”).
Quindi, più propriamente, con tale sentenza sono stati regolati i confini e date le dovute indicazione per apporre i nuovi termini e, ciò, anche con specifico riferimento al confine insistente tra le proprietà riferibili alle parti del presente giudizio.
Infatti, la C.T.U. esperita dal geom. ha individuato l'esatta Persona_1
estensione della proprietà della Controparte_2 Controparte_1
e traslando di alcuni metri la stradina Controparte_4 Controparte_5
comune verso nord ed effettuando delle piccole compensazioni tra i vari appezzamenti (cfr. C.T.U. resa nel giudizio davanti al Persona_1
Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo).
Nel presente giudizio, l'attrice, in virtù della sentenza Parte_1
sopra richiamata, ha dedotto che sul proprio fondo insiste ancora il “muro”,
lungo 30 m. e largo 30 cm., costruito dalla in spregio ai Controparte_1
reali confini e ne ha chiesto l'abbattimento. Questo al fine di poter godere pienamente del proprio fondo, libero da pretese altrui.
La convenuta, non contestando il diritto di proprietà Controparte_1
dell'attrice né la riferibilità a sé stessa del muro in questione, ha confermato che la sentenza del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo n.40/2004 ha indicato gli esatti confini tra le proprietà, ma ha eccepito come non sia mai
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stata data esecuzione alla stessa e ha dedotto come, non essendo stata messa in esecuzione la richiamata sentenza, il diritto dell'attrice si sarebbe prescritto;
ha eccepito poi come l'attrice non avrebbe potuto agire nei confronti della sola convenuta a fronte del litisconsorzio realizzato innanzi al GDP. Inoltre,
ha affermato che il “muro”, mai abbattuto, era stato costruito prima che intervenisse la sentenza del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo
n.40/2004.
Così definite le rispettive posizioni, in considerazione del già menzionato potere del Giudice di riqualificare autonomamente la domanda formulata dalle parti sulla base delle ragioni poste a fondamento della stessa, l'azione proposta dall'attrice deve qualificarsi, più propriamente, come azione negatoria, ex art 949 c.c., e non come azione di rivendica, ex art 948 c.c.
Infatti, con l'azione di rivendica il proprietario di un bene agisce nei confronti di chi possiede o detiene lo stesso, al fine della sua restituzione, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà, la cui prova deve essere fornita in maniera rigorosa e piena. Nell'azione negatoria, invece, il proprietario agisce per far dichiarare l'inesistenza di altrui diritti affermati sulla cosa di cui è
proprietario in maniera incontestata, quando ha motivo di temerne pregiudizio, ovvero per far cessare le altrui molestie o turbative, se iniziate che ne pregiudicano un pieno ed effettivo godimento oltreché la pienezza del diritto.
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In ordine allo specifico profilo della qualificazione si veda Cass. civ.
n.21648/2021 “l'azione “negatoria servitutis” e quella di rivendica si
differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e
possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro
qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa
di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo
riconoscimento del suo diritto, la restituzione. Pertanto, sotto il profilo
probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare con ogni mezzo ed anche in
via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché,
invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà,
dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un
acquisto a titolo originario”; Cass. civ. sez. 2 n.27405/2014 “in tema di azioni
a difesa della proprietà, costituisce “actio negatoria servitutis” non solo la
domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma
anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in
essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di
proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del
fondo”; si veda anche Cass. civ. sez. II n.472/2017; Cass. civ. sent.
n.16495/2005). Nell'azione negatoria, conseguentemente, il proprietario non deve dimostrare in maniera rigorosa il suo diritto di proprietà ((si veda Cass.
civ. ord. n.1905/2023 “in tema di “actio negatoria servitutis”, la titolarità del
bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della
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controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare
l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di
essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di
revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con
ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido
titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento
dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della
cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di
provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura
obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva della
controparte”)
Quindi, detto altrimenti, nell'azione di rivendica si discute sul titolo (di proprietà), per cui, per il positivo esperimento della stessa, chi si afferma proprietario di un bene e ne chiede la restituzione a chi lo possiede o detiene deve dimostrare in maniera rigorosa la proprietà, risalendo fino ad un acquisto a titolo originario, salvo attenuazione prevista in ordine al comune dante causa. Nell'azione negatoria, invece, non si discute del titolo né del diritto in sé propedeutico alla restituzione, ma con essa si fa dichiarare l'inesistenza di diritti che un terzo pretende di affermare anche implicitamente sul bene,
quando il proprietario tema (o già lamenti) che da ciò derivi un pregiudizio al suo diritto di proprietà nonché al suo pieno esercizio. Con tale azione viene chiesto non solo di dichiarare l'inesistenza di diritti altrui, ma anche la
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cessazione delle turbative o delle molestie ove sussistenti. Nel caso di azione negatoria, pertanto, non è richiesta la prova rigorosa e piena della proprietà
come nella rivendica, ma è sufficiente che colui che agisce in negatoria
servitutis dimostri anche in via presuntiva di possedere il bene in forza di un titolo valido.
Nel caso di specie, quindi, la ha chiesto – a parere del Parte_1
Tribunale ai sensi dell'art 949 c.c. – l'abbattimento del “muro”, ancora insistente sul proprio fondo e costruito dalla convenuta, al fine di poter godere del proprio diritto, libero dalle pretese vantate e dalle molestie arrecate dalla a causa del manufatto in questione. Quest'ultima non ha Controparte_1
contestato il diritto di proprietà dell'attrice sul fondo né la relativa disponibilità e, neppure, la riferibilità del muro in questione a sé stessa,
eccependo solo come il muro fosse stato realizzato moltissimo tempo prima ed anche prima del giudizio di cui alla sentenza del Giudice di Pace di San
Giovanni Rotondo, alla quale non sarebbe mai stata data esecuzione, così – a suo dire – prescrivendosi il relativo diritto.
Al fine di disattendere le difese della convenuta va rilevato come l'azione sia imprescrittibile, così come il diritto di proprietà posto a fondamento della stessa, e può essere azionata in ogni tempo dal proprietario dell'immobile. L'art. 949 c.c. stabilisce che “il proprietario può agire per far
dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha
motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il
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proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al
risarcimento del danno”. L'azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà dal fondo.
Non coglie nel segno, infatti, l'affermazione della convenuta secondo cui in virtù dell'art. 2953 c.c., non essendo stata data esecuzione alla sentenza del
Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo n.40/2004, il relativo diritto si è
oramai prescritto, comportando, quindi, una indeterminatezza delle relative proprietà. Si deve infatti ricordare che la proprietà non soffre limiti di tempo,
essendo anche le azioni a difesa della stessa imprescrittibili, salvo quanto disposto dal codice civile. Pertanto, in questa sede il richiamo al 2953 c.c.
risulta privo di ragionevolezza ed inconferente, non trattandosi, nel caso di specie, di diritti prescrivibili. In sostanza, la mancata esecuzione della già
menzionata sentenza del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo, in ordine alla quale la domanda in questa sede formulata risulta totalmente autonoma,
non può incidere sulla pienezza del diritto sostanziale dell'attrice,
imprescrittibile anche ai fini della proposizione delle relative azioni a tutela della proprietà.
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Altrettanto non coglie nel segno l'affermazione secondo cui l'attrice avrebbe dovuto citare in giudizio le altre parti del precedente procedimento di regolamento di confini e apposizione di termini concluso con la menzionata sentenza del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo. Ciò in ragione della circostanza per la quale il proprietario ha un potere esclusivo sul bene oggetto del suo diritto, potendo pretendere che qualsiasi degli altri consociati non ne ostacolino il suo libero e pieno godimento. Infatti, con il presente giudizio la ha chiesto di far cessare la situazione antigiuridica Parte_1
posta in essere dalla sola appunto, sul proprio fondo. Il Controparte_1
fatto che gli altri confinanti non si siano attivati per far eseguire o per tutelare in altro modo i propri diritti dominicali, così come accertati anche nel precedente giudizio, non impedisce all'attrice di agire a tutela del proprio nei confronti dell'unico soggetto titolato passivo in ordine alla concreta molestia contestata, la persistenza sulla sua proprietà del muro costruito dalla convenuta.
Disattese di tal guisa le formulate eccezioni preliminari di merito, e passando quindi più propriamente al merito della domanda formulata dall'attrice ex art 949 cc (così come riqualificata), va ribadito come nell'azione negatoria il proprietario debba solo dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il bene in forza di un titolo valido.
Questo si spiega in quanto con l'azione de quo si tenda soltanto alla negazione di qualsiasi diritto affermato dal terzo sulla cosa dell'istante.
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Orbene, l'attrice ha fornito la prova presuntiva di possedere in forza di un titolo valido il fondo individuato al Catasto del Comune di San Giovanni
Rotondo al foglio 57, particella n.444 mediante deposito della documentazione catastale ed alla luce di quanto accertato nella CTU svoltasi nell'ambito del richiamato giudizio di confini, in questa sede acquisito quale prova atipica formatasi nel relativo contraddittorio delle parti in quella sede ampiamente sviluppatosi. Si può affermare, quindi, l'assolvimento dell'onere della parte sia in virtù della C.T.U. espletata nel procedimento di regolamento di confini e apposizione dei termini, concluso con sentenza del Giudice di
Pace di San Giovanni Rotondo n.40/2004, sia della stessa sentenza, sia anche per la circostanza che è rimasto incontestato tra le parti che l'attrice possieda,
esercitando un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sulla particella identifica al Catasto del Comune di San Giovanni Rotondo al foglio n.57, particella n.444 come risultante dalla visura catastale depositata (cfr.
C.T.U. del procedimento R.G.A.C. n.2/2002, sentenza n.40/2004, visura catastale atto di citazione Parte_1 Parte_1
comparsa di costituzione e risposta . Controparte_1
Constatato come la risulti proprietario e possessore in Parte_1
forza di un titolo valido del fondo identificato alla particella n.444 al Catasto
del Comune di San Giovanni Rotondo, così come meglio identificato in atti ed in CTU, bisogna ora verificare se il “muro”, pacificamente riferibile alla
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convenuta ed oggetto della lamentata lesione, insista effettivamente sul fondo dell'attrice.
La sentenza del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo n.40/2004 ha regolato i confini dei rispettivi fondi e apposto i termini, come già
ampiamente detto. Il C.T.U. di quel procedimento, rilevando che alcuni termini erano apposti in maniera approssimativa (per mezzo anche del “muro”
su cui vi è controversia) e altri erano incerti, ha ritenuto che “la soluzione più
auspicabile sia quella di apporre nuovi termini, secondo quanto riportato
nell'allegato “C”, in modo da far coincidere le superfici reali con quelle
riportate negli atti. Si tratterebbe di traslare, di alcuni metri, la stradina
comune verso nord e di effettuare delle piccole compensazioni tra i vari
appezzamenti” (cfr. C.T.U. geom. ). Persona_1
Per quanto qui interessa ed a tali fini, la proprietà della Parte_1
è stata traslata verso sinistra di 94 cm (cfr. pag. 5 dell'elaborato
[...]
CTU - linea continua quale effettiva linea di confine, linea tratteggiata:
erroneo stato attuale -, al quale l'ausiliario incaricato è approdato dopo aver diligentemente rilevato quanto esposto a pag. 1 e specificamente al punto 2 a)
e a pag. 2) su una scala di 1:500. Quindi, attualmente, il “muro” di lunghezza
30 m. e larghezza 30 cm., costruito dalla convenuta, insiste pienamente nel fondo dell'attrice. Tale costruzione, pacificamente mai abbattuta, costituisce una molestia e una turbativa al diritto di proprietà della Parte_1
di fatto limitandolo e costituendo motivo di pregiudizio ai diritti
[...]
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vantanti dalla stessa. Sul punto si deve, infatti, riscontrare come, a seguito della sentenza emessa dal GdP, l'estensione della proprietà risulti certa. La
convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta, tra l'altro, conferma l'esistenza del muro e il suo mancato abbattimento in spregio alla già
menzionata sentenza del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo,
addebitandolo all'inerzia di controparte e specificamente alla luce alla mai richiesta esecuzione della stessa. La convenuta aggiunge in maniera inconferente rispetto all'invocato diritto ed ai relativi elementi costitutivi che
“le spese di abbattimento del muro costruito nel 1989, in assoluto rispetto di
quello che era stato individuato come confine, sarebbero insostenibili” e ancora “non può essere posta a base dell'azione di rivendica la sentenza del
2004 posto che la stessa, al di là del tempo trascorso, prevedeva un
regolamento di confine”).
In conclusione, la stessa convenuta non fa che confermare sia quanto accertato nel precedente giudizio definitivamente conclusosi sulla base dell'espletata CTU sia del contenuto della stessa richiamata CTU. Pertanto, la richiamata situazione antigiuridica costituita dall'ancora attuale insistenza del muro della convenuta sulla proprietà, imprescrittibile, dell'attrice deve essere rimossa. In capo all'attrice, deve essere ristabilito il pieno diritto di godimento del fondo e l'inesistenza di pretese vantate dalla convenuta sullo stesso (art. 832 c.c. il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il “muro”, sotto questo aspetto, costituisce un limite al
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godimento in maniera piena del diritto di proprietà dell'attrice, oltre che dell'impossibilità di poter disporre liberamente del bene). Per tali motivi, deve essere demolito il “muro”, che costituisce una turbativa e una molestia del suo diritto di proprietà (si veda Cass. civ. n.2756/2014 “un'azione negatoria
servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti di
terzi, che alla cessazione delle turbative e molestie e, in tale ultimo caso, può
determinare, ove la servitù o la turbativa venga esercitata mediante un'opera,
anche la condanna alla demolizione”). Per tali motivi, deve essere accolta la domanda, così come riqualificata, con conseguente condanna di controparte alla demolizione dell'opera costruita dalla stessa sul Controparte_1
fondo della che costituisce una molestia e turbativa al Parte_1
suo diritto di proprietà, libero da pretese altrui.
Sulle spese processuali.
Le spese del giudizio devono essere poste in capo alla ex Controparte_1
art. 91 c.p.c., in considerazione della soccombenza. Le spese di lite vanno liquidate secondo lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile della controversia – media difficoltà, ma con riduzione per assenza di questioni di fatto già risolte tra le stese parti nel precedente giudizio) per fase di studio,
introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale. Inoltre, vanno liquidate le spese sostenute e documentate.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Foggia, Contezioso – PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta l'inesistenza di qualsiasi diritto della a Controparte_1
mantenere il muro (così come meglio identificato in atti ed in CTU)
sulla proprietà della - al Catasto del Comune di Parte_1
San Giovanni Rotondo al foglio 57, particella n.444 -, per la cui effettiva estensione ed individuazione dei confini si richiama integralmente la CTU di cui al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di
Pace di San Giovanni Rotondo RGN 2/2002, e, per l'effetto, condanna la convenuta all'abbattimento del muro dalla stessa costruito (già
individuato nella richiamata CTU) ed ancora insistente sulla proprietà
dell'attrice, costituente una turbativa al pieno e libero esercizio del diritto reale dell'istante;
2. condanna la alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore della che si liquidano in € 586,00 per Parte_1
spese ed € 5.331,20, per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Foggia, il 27/01/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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