Sentenza 4 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/08/2004, n. 14921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14921 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NI MA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 263/01 del Giudice di pace di LAGONEGRO, depositata il 02/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2004 dal consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 263/01, il Giudice di Pace di Lagonegro accoglieva l'opposizione proposta da NI ZI avverso un verbale di contestazione per violazione del codice della strada ed in particolare dei limiti di velocità accertata da apparecchiatura Autovelox.
Il giudice di prime cure basava la propria decisione sulla duplice motivazione che il prefetto aveva emanato l'ordinanza ingiunzione oltre il termine stabilito dall'art. 204 cod.str. e che, inoltre, l'autorità amministrativa non aveva proceduto alla contestazione immediata dell'opposizione.
Ricorre per cassazione il Prefetto di Potenza sulla base di un unico motivo.
Il NI non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il prefetto di Potenza deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 142, 200-201 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e l'art. 384 dpr 495/92 poiché nel caso di specie non vi sarebbe stato obbligo di contestazione immediata della infrazione al codice della strada.
Come già evidenziato in narrativa la sentenza del giudice di pace di Lagonegro oggetto di impugnazione ha fondato l'accoglimento del ricorso sulla base di una duplice ratio decidendi: mancato rispetto da parte del prefetto del termine di cui all'art. 204 cod.str. per l'emanazione della ordinanza-ingiunzione; mancata contestazione immediata dell'infrazione di eccesso di velocità.
Rileva la Corte che l'amministrazione ricorrente ha impugnato soltanto la seconda "ratio decidendi" ma non anche la prima che è di per sè sufficiente a giustificare l'annullamento del provvedimento impugnato ed in ordine alla quale si è formato il giudicato. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza d'interesse dal momento che l'eventuale accoglimento dell'unico motivo prospettato con il ricorso non sarebbe in grado di modificare la pronuncia impugnata.
Non avendo svolto il resistente attività difensiva non si procede a liquidazione di spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2004