Articolo 8 della Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Articolo 7Articolo 9
Versione
29 marzo 1963
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Versione
1 gennaio 1987
Art. 8.
Il Consiglio di Amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nelle sede della Cassa sui invito del presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta, di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per le materie di propria, competenza.
((Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purche' in Italia, dal presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza))
Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.
I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anno e possono essere rieletti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987