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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7454/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7454 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati NORIS MORANDI e DANIELA CONSOLI, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato MARIA CRISTINA PAOLI, in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 25/11/2025): la ricorrente: “conclude chiedendo la pronuncia della separazione personale tra i coniugi, con rinuncia alle domande relative alla responsabilità genitoriale nei confronti di chiede che la residenza familiare segua la disciplina civilistica”. Per_1
1 il resistente: “conclude come da comparsa, rappresentando che non è ammissibile una domanda relativa alla casa coniugale, in assenza di figli della coppia”:
“Chiede che il Tribunale di Firenze voglia
- revocare l'ordinanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. emessa da codesto Tribunale in data
11.11.2025, n. cron. 4963/2025;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- nulla disporre sul mantenimento di ciascun coniuge in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- respingere la domanda avversaria di affido della minore perché Persona_2 incompetente;
- respingere la domanda avversaria di godimento esclusivo della casa familiare perché incompetente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1 personale da , il quale si è costituito in giudizio in data 24/11/2025 nulla CP_1 opponendo alla domanda di separazione.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
inoltre, i coniugi sono separati di fatto già da circa nove mesi, durante i quali essi non si sono riconciliati.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, dando atto che non vi sono ulteriori statuizioni da adottare, considerato che dalla coppia non sono nati figli. Le questioni relative alla casa coniugale dovranno dunque seguire la disciplina civilistica.
3. Risulta inammissibile la domanda del di revoca dell'ordinanza recante la misura CP_1 di protezione emessa in favore della ricorrente, giacché il provvedimento è stato adottato non inaudita altera parte, ma con ordinanza successiva alla instaurazione del contraddittorio, come rilevato dal giudice delegato alla trattazione all'udienza del
2 25/11/2025, con la conseguenza che l'unico strumento per censurarlo era costituito dal reclamo al collegio, non proposto nei termini di legge.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m.
n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto della limitata attività svolta e della semplicità dell'accertamento), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Firenze (FI), il Parte_1
24/04/1983, e n. a Thies (SENEGAL), il 25/03/1972 (matrimonio CP_1 contratto a SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) il 23/07/2015, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) al n.
15, parte 1, anno 2015);
- dichiara inammissibile la domanda di di revoca dell'ordinanza recante la CP_1 misura di protezione;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del CP_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7454 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati NORIS MORANDI e DANIELA CONSOLI, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato MARIA CRISTINA PAOLI, in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 25/11/2025): la ricorrente: “conclude chiedendo la pronuncia della separazione personale tra i coniugi, con rinuncia alle domande relative alla responsabilità genitoriale nei confronti di chiede che la residenza familiare segua la disciplina civilistica”. Per_1
1 il resistente: “conclude come da comparsa, rappresentando che non è ammissibile una domanda relativa alla casa coniugale, in assenza di figli della coppia”:
“Chiede che il Tribunale di Firenze voglia
- revocare l'ordinanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. emessa da codesto Tribunale in data
11.11.2025, n. cron. 4963/2025;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- nulla disporre sul mantenimento di ciascun coniuge in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- respingere la domanda avversaria di affido della minore perché Persona_2 incompetente;
- respingere la domanda avversaria di godimento esclusivo della casa familiare perché incompetente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1 personale da , il quale si è costituito in giudizio in data 24/11/2025 nulla CP_1 opponendo alla domanda di separazione.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
inoltre, i coniugi sono separati di fatto già da circa nove mesi, durante i quali essi non si sono riconciliati.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, dando atto che non vi sono ulteriori statuizioni da adottare, considerato che dalla coppia non sono nati figli. Le questioni relative alla casa coniugale dovranno dunque seguire la disciplina civilistica.
3. Risulta inammissibile la domanda del di revoca dell'ordinanza recante la misura CP_1 di protezione emessa in favore della ricorrente, giacché il provvedimento è stato adottato non inaudita altera parte, ma con ordinanza successiva alla instaurazione del contraddittorio, come rilevato dal giudice delegato alla trattazione all'udienza del
2 25/11/2025, con la conseguenza che l'unico strumento per censurarlo era costituito dal reclamo al collegio, non proposto nei termini di legge.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m.
n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto della limitata attività svolta e della semplicità dell'accertamento), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Firenze (FI), il Parte_1
24/04/1983, e n. a Thies (SENEGAL), il 25/03/1972 (matrimonio CP_1 contratto a SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) il 23/07/2015, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) al n.
15, parte 1, anno 2015);
- dichiara inammissibile la domanda di di revoca dell'ordinanza recante la CP_1 misura di protezione;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del CP_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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