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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/06/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 920/2024
Oggi 19 giugno 2025, innanzi al Giudice, dott. Diego Dinardo, sono comparsi:
è presente per l'appellante e per delega dell'Avv De Santis, l'avv. Iorio Giuseppe il quale si riporta all'atto di appello ed alla documentazione prodotta ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con vittoria di spese. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto . In particolare in merito all'eccezione preliminare di inammissibilità si ri- porta alle note di trattazione scritta per l'udienza del 21.11.24 nelle quali si rileva l'as- soluta proponibilità dell'appello mediante atto di citazione . In ogni caso è facoltà del giudice disporre , anche per economia processuale, il mutamento del rito stante l'avvenuta notifica dell'appello in data 30.01.2024 entro sei mesi dal deposito della sentenza avvenuto in data 01.07.2023 , tenuto conto della sospensione feriale del mese di agosto. In merito all'ulteriore eccezione relativa alla presunta mancata impu- gnazione del verbale sotteso al decreto prefettizio, rileva che nell'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice di pace è fatto esplicito riferimento al verbale di viola- zione del codice della strada da cui è scaturito il decreto prefettizio. Nel merito si ri- badisce l'assoluta fondatezza delle ragioni poste a base dell'opposizione al decreto prefettizio impugnato poiché lo stesso è carente di qualsivoglia elemento probatorio utile a sancire la responsabilità dell'odierno appellante . Chiede decidersi la causa
Il Giudice
Preso atto, riserva la decisione. E' verbale.
Il Giudice
dott. Diego Dinardo
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N. 920/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 920 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali - tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Antonio De Parte_1
Santis e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Trebisacce (CS) alla via G. Oberdan n. 10;
APPELLANTE
e
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avvocatura dello Stato di Napoli presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n. 11;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio la Parte_1
al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. Controparte_1
6506/2022 pronunziata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere,
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depositata in Cancelleria in data 01.07.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella valutazio- ne dell'istruttoria e della documentazione depositata in atti e, rigettando la domanda sulla base di quanto contenuto nel verbale della Polizia Stradale. 2.
Il Giudice di prime cure errava nel non accertare il reale svolgimento del fat- to storico fondando il proprio convincimento sulla base di una dichiarazio- ne resa da una terza persona e non accertata personalmente dai verbalizzan- ti.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Annullare il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida recante numero di protocollo 1174/2021 emesso in data 18.10.2021 e notificato in data 27.10.2021”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Controparte_1
Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dagli artt
327 c.p.c., 6 D.Lgs. n. 150/2011 e 433 c.p.c.; 2) Infondatezza dell'appello, in quanto, il Giudice di pace ha correttamente motivato la decisione.
L'appellante impugna il provvedimento prefettizio ma non il verbale di con- testazione, pertanto, il Giudice di pace, motivando, rigettava la domanda;
3)
In sede di contestazione del verbale, non impugnato, l'appellante non di- chiarava nulla agli organi accertatori;
4) Il verbale di contestazione è accom- pagnato dalla fede privilegiata di cui all'art 2700 c.c. 5) Il decreto prefettizio
è corretto in quanto la revoca della patente costituisce ex art 176, co. 22,
C.d.S. sanzione accessoria alla contestazione effettuata in data 03.09.2021 al
Pt_1
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigettare l'appello principale in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e infondato;
per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure nella parte in cui rigetta la domanda formulata dal ricorrente, odierna parte appellante;
2) Con vittoria di spese, onorari e competenze di lite.
Nel merito l'appello è infondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 6506/2022 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, a seguito
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della istruttoria rigettava la domanda dell'odierno appellante.
Orbene, prima di procedere all'esame del merito della domanda, si ritiene opportuno procedere ad una disamina dei fatti di causa.
L'appellante assumeva che in data 03.09.2021 gli veniva contestata con ver- bale immediato l'infrazione dell'art 176 comma 1 lettera A, comma 19 e 22
CdS., veniva disposto il fermo amministrativo del veicolo, il trattenimento della carta di circolazione e veniva erogata pena pecuniaria di € 2.050,00.
In data 18.10.2021 con decreto prefettizio n. 1174/2021 veniva disposta la revoca della patente.
Orbene, l'art 176 comma 22 CdS recita “Alle violazioni di cui al comma 19 con- segue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi”.
Pertanto, la revoca della patente costituisce sanzione accessoria alla viola- zione di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Nel caso che ci occupa, l'appellante ha proposto impugnazione avverso il solo decreto con cui veniva disposta la sanzione accessoria della revoca della patente, mentre alcuna contestazione ha mosso avverso al verbale che ne è sotteso, dacchè i fatti in esso riportati sono ormai cristallizzati.
Inoltre, pur ipotizzando che dalla omessa impugnazione del verbale non di- scenda l'accertamento dei fatti riportati nel verbale, in ogni caso l'appellante non ha fornito alcuna prova positiva del comportamento alternativo even- tualmente tenuto rispetto a quanto riportato nel verbale di contestazione.
In atti è depositata un'immagine estratta da Google maps del casello auto- stradale, che però nulla dice dell'effettivo comportamento tenuto da parte appellante.
Inoltre, dall'originale del verbale di contestazione depositato agli atti, si evince che il soggetto che contesta, in primis, oralmente l'infrazione, seppur in abiti civili era appartenente al medesimo organo accertatore, ovvero la
Polizia di Stato. Nel verbale si dà atto che l'infrazione è stata accertata dall'agente in abiti borghesi matr in servizio presso il Persona_1 P.IVA_
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COA (Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale) di Napoli.
La circostanza ce il soggetto che eleva l'infrazione sia diverso da quello che l'accerta o addirittura fuori servizio non è di ostacolo alla legittimità del ver- bale. Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti: “un agente appartenente a queste forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri e militari della Guardia di Finan- za, deve essere sempre considerato «in servizio permanente», il che significa che non viene meno in alcun momento il suo status di pubblico ufficiale. Nemmeno quando è in borghe- se. Se ne deduce anche che la multa è valida pure se l'agente è fuori servizio, indipenden- temente dal fatto che indossi la divisa o meno.”. (Cass. sent. n. 23297/2017).
È stato inoltre precisato che In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, e di relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano proceduto al rilevamento dell'infra- zione si rende irrilevante, poiché l'art. 385 del regolamento d'attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale sia compilato dall' "organo accertatore": espressione - questa - che rende legittima la compilazione del verbale da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte di tale organo, e sia abilitato, in questa qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stes- so, senza alcuna distinzione fra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazio- ne, e componenti che non vi abbiano assistito cfr. Cassazione 9076 del 13/09/1997.
Alla luce ei principi espressi, a cui il Tribunale intende dare seguito, il verba- le di contestazione è da ritenersi pienamente valido e legittimo e, non essen- do stato impugnato dall'appellate fa “stato” tra le parti di quanto in esso ri- portato posto che, è assistito da fede privilegiata di cui all'art 2700 c.c.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
In ordine alle spese di lite, stante l'esito del giudizio e la esiguità dell'attività svolta, si ritengono ricorrenti i giusti motivi per la declaratoria di integrale compensazione.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data
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successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello
Dichiara compensate le spese di lite
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 19.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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