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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/11/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2129/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2129/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Parte_2 C.F._2
CO AO e LE OS e con domicilio eletto presso il loro studio in Bareggio, via Primo Maggio n.34/B;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Corteolona, in data 21/06/2010, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 3, dell'anno 2010;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1. “ I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto, liberi ognuno di scegliere la propria residenza.
2. La casa coniugale, condotta in locazione e sita in Como, resterà in locazione al dottor
Pt_2
3. La dottoressa , di intesa con il dottor ha già lasciato la casa coniugale e Pt_1 Pt_2
trasferito la propria residenza in Pavia.
4. Le parti si impegnano per due anni dalla data della separazione a non presentare alle figlie eventuali nuovi figure, alle quali si siano, nel frattempo, legate sentimentalmente.
5. Le figlie minori vengono affidate congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
6. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, con esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore.
7. Le decisioni di maggiore importanza per le minori, relative all'istruzione (quale, a solo titolo esemplificativo, la scelta della scuola), all'educazione, alla salute e alle scelte della residenza abituale delle minori, verranno adottate congiuntamente dai genitori, nell'interesse esclusivo delle figlie, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
8. Il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alterni con i seguenti orari e modalità: a partire dalle ore 18 del venerdì e sino alle ore 20 della domenica sera.
9. Oltre a ciò, il padre potrà tenere con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori anche oltre i fine settimana predetti, previo accordo anche telefonico con la madre.
10. Il padre si impegna a tenere con sé le figlie in occasione delle trasferte lavorative della madre, a richiesta di quest'ultima.
11. Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo non inferiore a due settimane.
12. Le parti concorderanno tale periodo entro il 30 maggio di ogni anno.
13. Sempre durante le vacanze estive, per l'anno 2025, le parti si impegnano a effettuare un viaggio insieme alle figlie nel mese di luglio, della durata di una settimana e una settimana in Calabria, durante il mese di agosto.
14. Per gli anni 2025 e 2026, le parti si impegnano a festeggiare insieme, salvo cause di forza maggiore, i compleanni delle figlie e il Natale.
15. A partire dall'anno 2027 e ad anni alterni, le parti trascorreranno la prima parte del periodo natalizio (dall'inizio delle vacanze scolastiche e sino al 31 dicembre compreso) con un genitore e la seconda parte (dal I gennaio e sino al 6 gennaio compresi) con l'altro
Pag. 2 di 5 genitore. Per l'anno 2027 la prima parte sarà trascorsa con la madre;
il tutto salvo diverso e miglior accordo tra le parti.
16. Ad anni alterni il giorno di Pasqua sarà trascorso con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
per la Pasqua 2026 le figlie rimarranno con il padre;
il tutto salvo diverso e miglior accordo tra le parti.
17. A titolo di mantenimento delle figlie, il dottor verserà alla dottoressa , la Pt_2 Pt_1
somma mensile anticipata di euro 500,00 (cinquecento//zerozero) per ciascuna figlia entro il giorno 10 di ogni mese;
detta somma sarà da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT con base al mese di giugno 2025.
18. Le spese extra assegno delle figlie e , così come indicate nel Persona_1 Persona_2
protocollo del Tribunale di Pavia, saranno a esclusivo carico del padre.
19. I coniugi dichiarano di disporre di redditi e sostanze sufficienti per provvedere al proprio sostentamento ed assicurare a ciascuno un adeguato tenore di vita;
pertanto, nulla sarà dovuto dall'uno all'altra e reciprocamente, a titolo di contributo al mantenimento.
20. I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere più alcun bene cointestato;
i coniugi dichiarano, altresì, di avere già regolato tra loro ogni altro rapporto economico e pendenza derivante dal matrimonio e di non avere più alcuna pretesa reciproca, fatto salvo quanto previsto nelle presenti condizioni.
21. I signori e si danno il consenso al rilascio del proprio passaporto (o di Pt_1 Pt_2
altro documento equipollente per l'espatrio) e di quello delle figlie minori.
22. Le parti si danno atto che, con l'esatto adempimento di tutto quanto previsto nel presente accordo, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere, avendo risolto tutte le questioni economiche e patrimoniali tra loro derivanti dal rapporto matrimoniale, fatto salvo quanto previsto nei punti precedenti.
23. Le spese e i compensi legali del presente procedimento sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Pag. 3 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Corteolona il 21/06/2010, (atto n.3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 17/11/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2129/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2129/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Parte_2 C.F._2
CO AO e LE OS e con domicilio eletto presso il loro studio in Bareggio, via Primo Maggio n.34/B;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Corteolona, in data 21/06/2010, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 3, dell'anno 2010;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1. “ I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto, liberi ognuno di scegliere la propria residenza.
2. La casa coniugale, condotta in locazione e sita in Como, resterà in locazione al dottor
Pt_2
3. La dottoressa , di intesa con il dottor ha già lasciato la casa coniugale e Pt_1 Pt_2
trasferito la propria residenza in Pavia.
4. Le parti si impegnano per due anni dalla data della separazione a non presentare alle figlie eventuali nuovi figure, alle quali si siano, nel frattempo, legate sentimentalmente.
5. Le figlie minori vengono affidate congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
6. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, con esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore.
7. Le decisioni di maggiore importanza per le minori, relative all'istruzione (quale, a solo titolo esemplificativo, la scelta della scuola), all'educazione, alla salute e alle scelte della residenza abituale delle minori, verranno adottate congiuntamente dai genitori, nell'interesse esclusivo delle figlie, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
8. Il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alterni con i seguenti orari e modalità: a partire dalle ore 18 del venerdì e sino alle ore 20 della domenica sera.
9. Oltre a ciò, il padre potrà tenere con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori anche oltre i fine settimana predetti, previo accordo anche telefonico con la madre.
10. Il padre si impegna a tenere con sé le figlie in occasione delle trasferte lavorative della madre, a richiesta di quest'ultima.
11. Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo non inferiore a due settimane.
12. Le parti concorderanno tale periodo entro il 30 maggio di ogni anno.
13. Sempre durante le vacanze estive, per l'anno 2025, le parti si impegnano a effettuare un viaggio insieme alle figlie nel mese di luglio, della durata di una settimana e una settimana in Calabria, durante il mese di agosto.
14. Per gli anni 2025 e 2026, le parti si impegnano a festeggiare insieme, salvo cause di forza maggiore, i compleanni delle figlie e il Natale.
15. A partire dall'anno 2027 e ad anni alterni, le parti trascorreranno la prima parte del periodo natalizio (dall'inizio delle vacanze scolastiche e sino al 31 dicembre compreso) con un genitore e la seconda parte (dal I gennaio e sino al 6 gennaio compresi) con l'altro
Pag. 2 di 5 genitore. Per l'anno 2027 la prima parte sarà trascorsa con la madre;
il tutto salvo diverso e miglior accordo tra le parti.
16. Ad anni alterni il giorno di Pasqua sarà trascorso con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
per la Pasqua 2026 le figlie rimarranno con il padre;
il tutto salvo diverso e miglior accordo tra le parti.
17. A titolo di mantenimento delle figlie, il dottor verserà alla dottoressa , la Pt_2 Pt_1
somma mensile anticipata di euro 500,00 (cinquecento//zerozero) per ciascuna figlia entro il giorno 10 di ogni mese;
detta somma sarà da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT con base al mese di giugno 2025.
18. Le spese extra assegno delle figlie e , così come indicate nel Persona_1 Persona_2
protocollo del Tribunale di Pavia, saranno a esclusivo carico del padre.
19. I coniugi dichiarano di disporre di redditi e sostanze sufficienti per provvedere al proprio sostentamento ed assicurare a ciascuno un adeguato tenore di vita;
pertanto, nulla sarà dovuto dall'uno all'altra e reciprocamente, a titolo di contributo al mantenimento.
20. I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere più alcun bene cointestato;
i coniugi dichiarano, altresì, di avere già regolato tra loro ogni altro rapporto economico e pendenza derivante dal matrimonio e di non avere più alcuna pretesa reciproca, fatto salvo quanto previsto nelle presenti condizioni.
21. I signori e si danno il consenso al rilascio del proprio passaporto (o di Pt_1 Pt_2
altro documento equipollente per l'espatrio) e di quello delle figlie minori.
22. Le parti si danno atto che, con l'esatto adempimento di tutto quanto previsto nel presente accordo, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere, avendo risolto tutte le questioni economiche e patrimoniali tra loro derivanti dal rapporto matrimoniale, fatto salvo quanto previsto nei punti precedenti.
23. Le spese e i compensi legali del presente procedimento sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Pag. 3 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Corteolona il 21/06/2010, (atto n.3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 17/11/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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