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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1700 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Struzziero
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1 1. dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato a Malo (VI) in data 27.06.2015
tra i sigg.ri e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Malo (VI) dell'anno 2015, n. 7, parte I, serie /, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2. disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore , con Persona_1
collocamento/residenza dello stesso presso la madre con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo tra i genitori e sempre in considerazione degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore:
- il martedì dalle ore 12,30 fino alla mattina successiva quando verrà riaccompagnato a scuola e il giovedì dalle ore 12,30 alle ore 21,00 quando verrà riaccompagnato a casa della madre;
- a settimana alterne, dal venerdì alle ore 12,30 fino alla domenica alle 21,00 quando verrà riaccompagnato a casa della madre;
- cinque giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta;
- quindici giorni complessivi (anche non continuativi) durante le vacanze estive (dal 15
giugno al 15 settembre), il tutto compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative
2 del minore e salvo diverso accordo tra i genitori, da programmare entro il 15 maggio di ogni anno;
3. disporsi che ciascun genitore eserciti in maniera esclusiva la responsabilità
genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il figlio resterà con ognuno di essi, rimanendo confermato che invece le decisioni di maggior interesse relative a istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4. a titolo di contributo al mantenimento del figlio , il sig. Per_1 Parte_1
corrisponderà, entro il giorno venti di ogni mese, alla sig.ra , a mezzo Parte_2
bonifico bancario sulle coordinate già comunicate, la somma mensile di euro 250,00,
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche / mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale /
ludico-sportive, come da Protocollo adottato dall'adito Tribunale), adeguatamente documentate;
5. nulla disporsi per il mantenimento reciproco dei coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, dando atto che gli stessi hanno definito con atto separato le loro questioni patrimoniali;
6. per quanto occorra, le parti si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio . Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe
3 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Malo (VI) in data 27.06.2015.
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1399/2017 pubblicata il 17.05.2017 (irrevocabile il 19.12.2017) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Persona_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio;
Per_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Malo (VI) il 27.06.2015 alle condizioni in epigrafe riportate;
Parte_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a
5 margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Malo (VI) al n. 7, parte I, anno 2015;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1700 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Struzziero
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1 1. dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato a Malo (VI) in data 27.06.2015
tra i sigg.ri e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Malo (VI) dell'anno 2015, n. 7, parte I, serie /, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2. disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore , con Persona_1
collocamento/residenza dello stesso presso la madre con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo tra i genitori e sempre in considerazione degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore:
- il martedì dalle ore 12,30 fino alla mattina successiva quando verrà riaccompagnato a scuola e il giovedì dalle ore 12,30 alle ore 21,00 quando verrà riaccompagnato a casa della madre;
- a settimana alterne, dal venerdì alle ore 12,30 fino alla domenica alle 21,00 quando verrà riaccompagnato a casa della madre;
- cinque giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta;
- quindici giorni complessivi (anche non continuativi) durante le vacanze estive (dal 15
giugno al 15 settembre), il tutto compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative
2 del minore e salvo diverso accordo tra i genitori, da programmare entro il 15 maggio di ogni anno;
3. disporsi che ciascun genitore eserciti in maniera esclusiva la responsabilità
genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il figlio resterà con ognuno di essi, rimanendo confermato che invece le decisioni di maggior interesse relative a istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4. a titolo di contributo al mantenimento del figlio , il sig. Per_1 Parte_1
corrisponderà, entro il giorno venti di ogni mese, alla sig.ra , a mezzo Parte_2
bonifico bancario sulle coordinate già comunicate, la somma mensile di euro 250,00,
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche / mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale /
ludico-sportive, come da Protocollo adottato dall'adito Tribunale), adeguatamente documentate;
5. nulla disporsi per il mantenimento reciproco dei coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, dando atto che gli stessi hanno definito con atto separato le loro questioni patrimoniali;
6. per quanto occorra, le parti si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio . Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe
3 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Malo (VI) in data 27.06.2015.
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1399/2017 pubblicata il 17.05.2017 (irrevocabile il 19.12.2017) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Persona_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio;
Per_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Malo (VI) il 27.06.2015 alle condizioni in epigrafe riportate;
Parte_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a
5 margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Malo (VI) al n. 7, parte I, anno 2015;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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