Versione
26 agosto 1954
26 agosto 1954
Art. 12.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.