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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2779/2024 R.G. + 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 9/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2779/2024 R.G., cui sono state riunite le controversie n. 2813/2024 R.G., n. 2946/2024 R.G., n. 2967/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. STOPPA AMEDEO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE
Pag. 1 di 8 resistente
OGGETTO: attribuzione della carta del docente per il personale educativo
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di essere tutti dipendenti a tempo indeterminato del in qualità di educatori e di Controparte_1
prestare attualmente servizio presso il Convitto Annesso all'Istituto Scolastico
“San Pellegrino Terme”.
Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale docente di ruolo. Hanno dedotto che tale beneficio spetta anche agli appartenenti al ruolo degli educatori;
ha evidenziato che il personale educativo è equiparato al personale docente sotto il profilo economico e dello status giuridico
(artt. 121 d.P.R. n. 417/1974, art. 398 d.lgs. n. 297/1994 e art 25 CCNL
Comparto Scuola 2016/2018), che la funzione educativa rientra nell'ambito della funzione docente (art. 127 e art. 128 CCNL cit., art. 395 d.lgs. 297/1994) e che il personale educativo è soggetto agli stessi obblighi formativi e di aggiornamento del personale docente (art. 129 CCNL cit.).
I ricorrenti hanno quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta docente e CP_1
all'accreditamento di € 500,00, per ciascuno di essi, per gli anni scolastici dal
2020/2021 al 2024/2025 per un totale di € 2.500,00 per ciascun ricorrente;
ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata nei rispettivi fascicoli il ha chiesto il rigetto del ricorso e ha genericamente eccepito CP_1
prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del
Pag. 2 di 8 ricorso;
nel merito, ha dedotto la non estensibilità del bonus agli educatori: ha evidenziato che la norma riserva il beneficio espressamente ai docenti in quanto unici destinatari dell'obbligo di formazione obbligatoria, permanente e strutturale, onere invece non richiesto al personale educativo.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, riunite le cause nella più risalente (R.G.
2779/2024) sussistendo ragioni di connessione e visto l'art. 151 disp. att. c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- I ricorsi riuniti sono fondati e meritano accoglimento.
La Carta docente (art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015 n. 107) dell'importo nominale, nella formulazione attuale, “fino a 500,00 euro annui” per ciascun anno scolastico, è riconosciuta al personale “docente di ruolo” delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di sostenere la formazione continua, valorizzarne le competenze professionali e consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti.
Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994 n.
297 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale “del personale ispettivo, direttivo e docente” ed è “inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Ebbene, in accoglimento della prospettazione della parte ricorrente, deve ritenersi che, nell'ambito del “personale docente” di cui all'art. 1 comma 121 legge
107/2015, debbano senz'altro essere ricompresi anche gli educatori, alla luce della totale equiparazione del personale educativo a quello docente sancito dalle norme primarie e dalla contrattazione collettiva. E difatti:
- il personale educativo è del tutto equiparato al personale docente quanto allo stato giuridico e al trattamento economico. Ciò era espressamente sancito dall'art. 121 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (“Ruoli
Pag. 3 di 8 del personale educativo: Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”) ed è stato poi riaffermato dall'art. 398 comma 2 del citato d.lgs. 297/1994 (“I ruoli del personale docente sono provinciali.
Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”). La circostanza che i ruoli rimangano separati non depone in senso contrario, poiché la norma specifica in modo chiaro ed espresso che ad entrambe le figure “si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari” e ciò rende evidente l'intento del legislatore di equiparare le due posizioni;
- la funzione educativa rientra nell'ambito della funzione docente, come previsto dalla contrattazione collettiva, ove è espressamente indicato che nella “categoria professionale del personale docente” rientra anche “il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili” (art. 38 comma 2 CCNL Comparto Scuola 1994/97, art. 25 CCNL 2016/2018 e da ultimo, art. 33 del CCNL comparto Scuola 2019/2021: “il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta categoria professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale categoria: a) i docenti della scuola dell'infanzia; 51 b) i docenti della scuola primaria;
c) i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
d) gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado;
e) il personale educativo dei convitti
e degli educandati femminili”). Inoltre, anche gli artt. 127 e 128 del
CCNL 2016/2019 sanciscono la equipollenza della funzione educativa
Pag. 4 di 8 nell'ambito della funzione docente (“Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori”);
- il personale educativo è poi soggetto agli stessi obblighi formativi e di aggiornamento del personale docente (art. 129 comma 4 CCNL
2016/2019: “Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”); peraltro dalla lettura della disposizione è chiaro che le attività di formazione siano funzionalmente correlate alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, similmente a quanto accade per il personale docente.
Alla luce della lettura coordinata delle norme sopra richiamate, non vi è ragione per giustificare un differente trattamento del personale educativo rispetto a quello docente, considerato che entrambe le figure, benché aventi ruoli diversi, svolgono delicate funzioni di promozione della crescita culturale, educativa e civica degli studenti, che richiedono un costante aggiornamento professionale e i cui oneri economici meritano di essere sostenuti dal datore di lavoro.
Anche la giurisprudenza si è pronunciata in senso favorevole al riconoscimento della spettanza della “carta docente” in favore del personale educativo e ha evidenziato che esso, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa per i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, e ciò spiega l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 32104 del 31.10.2022).
In definitiva, deve ritenersi che l'art. 1 comma 121 e ss. della legge 107/2015, nella parte in cui individua quale destinatario della c.d. carta elettronica del docente il “personale docente”, debba essere interpretato nel senso di ricomprendere anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di
Pag. 5 di 8 scuola primaria, limitatamente al personale educativo di ruolo titolare di un contratto a tempo indeterminato (nello stesso senso, anche Trib. Bergamo sent. n.
130/2025 est. , nonché con richiamo della motivazione citata C. App. Per_1
Roma, sez. V, 16/12/2019, n. 4596; C. App. Roma, sez. IV, 24/11/2020, n. 2439;
C. App. Roma, sez. II, 05/07/2021, n. 2208; C. App. Roma, sez. IV, 07/02/2022,
n. 409).
Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare in atti, tutti i ricorrenti appartengono al personale educativo di ruolo dei Convitti e svolgono servizio presso il Convitto Annesso all'Istituto Scolastico “San Pellegrino Terme”. I ricorrenti hanno quindi diritto all'attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici rivendicati ossia: quanto a per gli Parte_1
aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; quanto a per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
2023/2024, 2024/2025; quanto a per gli aa.ss. Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; quanto a
[...]
per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Pt_4
2024/2025.
3.- L'eccezione di prescrizione formulata dal è infondata avuto CP_1
riguardo agli anni scolastici oggetto di domanda, essendo il ricorso stato depositato e notificato nel 2024 ed essendo il primo anno di cui i ricorrenti chiedono il pagamento l'a.s. 2020/2021.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e considerata la riunione delle cause, alla luce dei parametri della sentenza della Corte d'Appello Brescia n. 69/2024 e quindi: € 444,00 per una sola fase di studio, da considerarsi unica per tutti i ricorrenti stante l'identità e la serialità delle questioni instaurate dal medesimo difensore;
€ 213,00 per quattro fasi introduttive (trattandosi di quattro ricorrenti);
Pag. 6 di 8 € 373,00 per una fase decisionale (da liquidarsi unitariamente dopo la riunione e senza alcuna maggiorazione per il numero delle parti), esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa, per complessivi €
1.669,00 per compensi. Come richiesto dal difensore della parte ricorrente, viene riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, che consente un aumento fino al 30% dei compensi per la redazione dell'atto telematico con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione, e quindi per un totale di € 1.800,00 complessivi per compensi, oltre alle spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovuti come per legge oltre al rimborso dei tre contributi unificati versati dai soli ricorrenti e per € 49,00 ciascuno Pt_2 Parte_3 Pt_4
e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015: per per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024 e 2024/2025; per per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; per per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; per per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_4
2023/2024 e 2024/2025.
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_1
di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1
Pag. 7 di 8 liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 9/4/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 9/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2779/2024 R.G., cui sono state riunite le controversie n. 2813/2024 R.G., n. 2946/2024 R.G., n. 2967/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. STOPPA AMEDEO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE
Pag. 1 di 8 resistente
OGGETTO: attribuzione della carta del docente per il personale educativo
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di essere tutti dipendenti a tempo indeterminato del in qualità di educatori e di Controparte_1
prestare attualmente servizio presso il Convitto Annesso all'Istituto Scolastico
“San Pellegrino Terme”.
Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale docente di ruolo. Hanno dedotto che tale beneficio spetta anche agli appartenenti al ruolo degli educatori;
ha evidenziato che il personale educativo è equiparato al personale docente sotto il profilo economico e dello status giuridico
(artt. 121 d.P.R. n. 417/1974, art. 398 d.lgs. n. 297/1994 e art 25 CCNL
Comparto Scuola 2016/2018), che la funzione educativa rientra nell'ambito della funzione docente (art. 127 e art. 128 CCNL cit., art. 395 d.lgs. 297/1994) e che il personale educativo è soggetto agli stessi obblighi formativi e di aggiornamento del personale docente (art. 129 CCNL cit.).
I ricorrenti hanno quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta docente e CP_1
all'accreditamento di € 500,00, per ciascuno di essi, per gli anni scolastici dal
2020/2021 al 2024/2025 per un totale di € 2.500,00 per ciascun ricorrente;
ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata nei rispettivi fascicoli il ha chiesto il rigetto del ricorso e ha genericamente eccepito CP_1
prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del
Pag. 2 di 8 ricorso;
nel merito, ha dedotto la non estensibilità del bonus agli educatori: ha evidenziato che la norma riserva il beneficio espressamente ai docenti in quanto unici destinatari dell'obbligo di formazione obbligatoria, permanente e strutturale, onere invece non richiesto al personale educativo.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, riunite le cause nella più risalente (R.G.
2779/2024) sussistendo ragioni di connessione e visto l'art. 151 disp. att. c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- I ricorsi riuniti sono fondati e meritano accoglimento.
La Carta docente (art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015 n. 107) dell'importo nominale, nella formulazione attuale, “fino a 500,00 euro annui” per ciascun anno scolastico, è riconosciuta al personale “docente di ruolo” delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di sostenere la formazione continua, valorizzarne le competenze professionali e consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti.
Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994 n.
297 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale “del personale ispettivo, direttivo e docente” ed è “inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Ebbene, in accoglimento della prospettazione della parte ricorrente, deve ritenersi che, nell'ambito del “personale docente” di cui all'art. 1 comma 121 legge
107/2015, debbano senz'altro essere ricompresi anche gli educatori, alla luce della totale equiparazione del personale educativo a quello docente sancito dalle norme primarie e dalla contrattazione collettiva. E difatti:
- il personale educativo è del tutto equiparato al personale docente quanto allo stato giuridico e al trattamento economico. Ciò era espressamente sancito dall'art. 121 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (“Ruoli
Pag. 3 di 8 del personale educativo: Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”) ed è stato poi riaffermato dall'art. 398 comma 2 del citato d.lgs. 297/1994 (“I ruoli del personale docente sono provinciali.
Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”). La circostanza che i ruoli rimangano separati non depone in senso contrario, poiché la norma specifica in modo chiaro ed espresso che ad entrambe le figure “si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari” e ciò rende evidente l'intento del legislatore di equiparare le due posizioni;
- la funzione educativa rientra nell'ambito della funzione docente, come previsto dalla contrattazione collettiva, ove è espressamente indicato che nella “categoria professionale del personale docente” rientra anche “il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili” (art. 38 comma 2 CCNL Comparto Scuola 1994/97, art. 25 CCNL 2016/2018 e da ultimo, art. 33 del CCNL comparto Scuola 2019/2021: “il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta categoria professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale categoria: a) i docenti della scuola dell'infanzia; 51 b) i docenti della scuola primaria;
c) i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
d) gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado;
e) il personale educativo dei convitti
e degli educandati femminili”). Inoltre, anche gli artt. 127 e 128 del
CCNL 2016/2019 sanciscono la equipollenza della funzione educativa
Pag. 4 di 8 nell'ambito della funzione docente (“Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori”);
- il personale educativo è poi soggetto agli stessi obblighi formativi e di aggiornamento del personale docente (art. 129 comma 4 CCNL
2016/2019: “Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”); peraltro dalla lettura della disposizione è chiaro che le attività di formazione siano funzionalmente correlate alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, similmente a quanto accade per il personale docente.
Alla luce della lettura coordinata delle norme sopra richiamate, non vi è ragione per giustificare un differente trattamento del personale educativo rispetto a quello docente, considerato che entrambe le figure, benché aventi ruoli diversi, svolgono delicate funzioni di promozione della crescita culturale, educativa e civica degli studenti, che richiedono un costante aggiornamento professionale e i cui oneri economici meritano di essere sostenuti dal datore di lavoro.
Anche la giurisprudenza si è pronunciata in senso favorevole al riconoscimento della spettanza della “carta docente” in favore del personale educativo e ha evidenziato che esso, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa per i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, e ciò spiega l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 32104 del 31.10.2022).
In definitiva, deve ritenersi che l'art. 1 comma 121 e ss. della legge 107/2015, nella parte in cui individua quale destinatario della c.d. carta elettronica del docente il “personale docente”, debba essere interpretato nel senso di ricomprendere anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di
Pag. 5 di 8 scuola primaria, limitatamente al personale educativo di ruolo titolare di un contratto a tempo indeterminato (nello stesso senso, anche Trib. Bergamo sent. n.
130/2025 est. , nonché con richiamo della motivazione citata C. App. Per_1
Roma, sez. V, 16/12/2019, n. 4596; C. App. Roma, sez. IV, 24/11/2020, n. 2439;
C. App. Roma, sez. II, 05/07/2021, n. 2208; C. App. Roma, sez. IV, 07/02/2022,
n. 409).
Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare in atti, tutti i ricorrenti appartengono al personale educativo di ruolo dei Convitti e svolgono servizio presso il Convitto Annesso all'Istituto Scolastico “San Pellegrino Terme”. I ricorrenti hanno quindi diritto all'attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici rivendicati ossia: quanto a per gli Parte_1
aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; quanto a per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
2023/2024, 2024/2025; quanto a per gli aa.ss. Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; quanto a
[...]
per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Pt_4
2024/2025.
3.- L'eccezione di prescrizione formulata dal è infondata avuto CP_1
riguardo agli anni scolastici oggetto di domanda, essendo il ricorso stato depositato e notificato nel 2024 ed essendo il primo anno di cui i ricorrenti chiedono il pagamento l'a.s. 2020/2021.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e considerata la riunione delle cause, alla luce dei parametri della sentenza della Corte d'Appello Brescia n. 69/2024 e quindi: € 444,00 per una sola fase di studio, da considerarsi unica per tutti i ricorrenti stante l'identità e la serialità delle questioni instaurate dal medesimo difensore;
€ 213,00 per quattro fasi introduttive (trattandosi di quattro ricorrenti);
Pag. 6 di 8 € 373,00 per una fase decisionale (da liquidarsi unitariamente dopo la riunione e senza alcuna maggiorazione per il numero delle parti), esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa, per complessivi €
1.669,00 per compensi. Come richiesto dal difensore della parte ricorrente, viene riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, che consente un aumento fino al 30% dei compensi per la redazione dell'atto telematico con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione, e quindi per un totale di € 1.800,00 complessivi per compensi, oltre alle spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovuti come per legge oltre al rimborso dei tre contributi unificati versati dai soli ricorrenti e per € 49,00 ciascuno Pt_2 Parte_3 Pt_4
e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015: per per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024 e 2024/2025; per per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; per per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; per per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_4
2023/2024 e 2024/2025.
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_1
di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1
Pag. 7 di 8 liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 9/4/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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