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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/06/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 169/2025 tra
Pt_1
Parte_2
OPPONENTE e
PESCARA Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 9:35 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per e l'avv. PROCOPIO BERNARDO oggi sostituito dall'avv. Volpe Pt_1 Pt_2 Pt_2
Angelico Antonio il quale chiede la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 168/2023 chiamato davanti a questo Tribunale e a diverso Giudice Dott.ssa Villani per l'udienza del 4.07.2025, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
Nel merito, l'avv. Volpe impugna e contesta puntualmente le deduzioni e le produzioni avversarie e si riporta all'atto di opposizione insistendo affinché il Giudice si pronunci sulla richiesta di sospensione cautelare dell'ordinanza impugnata, ed altresì, richiamando le deduzioni argomentate nell'atto di opposizione, chiede l'ammissione dei mezzi istruttori in linea con le conclusioni rassegnate di cui chiede l'integrale l'accoglimento.
Per L , che si è costituita in persona Controparte_2
del Direttore pro tempore, dott. , è comparsa la Dott.ssa che esibisce Controparte_3 CP_4
delega riservandone il deposito telematico, che si associa alla richiesta di riunione come sopra formulata. Per l'Amministrazione convenuta è presente la Dott.ssa del Servizio Legale e CP_4
Contenzioso dell' Controparte_5
Nel merito, l'Amministrazione si riporta integralmente alla comparsa di costituzione ed insiste per il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma dell'ordinanza di ingiunzione opposta, e per il rigetto della richiesta di controparte di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, pagina 1 di 10 ribadendo che la fattispecie tipica dell'illecito è ampiamente dimostrata poiché, anche da quanto emerge dall'esito peritale prodotto, l'alterazione riscontrata dai militari operanti rendere l'apparecchio non conforme alle disposizioni di legge.
È altresì presente la Dott.ssa , tirocinante ex art 73 DL 69/2013. Persona_1
Il Giudice previa riunione, al presente giudizio, delle opposizioni aventi ad oggetto condotte analoghe, contestate ai medesimi soggetti e sanzionate con le ordinanze ingiunzione impugnate nei giudizi iscritti ai n. 172
RGT e 173 RGT, considerata la natura documentale della controversia, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 169/2025, alla quale sono state riunite quelle iscritte al n.
172/2025 e al n. 173/2025 RGT promosse da:
(C.F. ) in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 C.F._1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PROCOPIO BERNARDO, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA VIENNA 3, 88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO, presso il difensore avv.
PROCOPIO BERNARDO
OPPONENTI
contro
(C.F. ) che si Controparte_6 P.IVA_2
è costituita in persona del Direttore pro tempore, DOTT. Controparte_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17.1.2025 , in proprio e nella qualità di Parte_2
amministratore della ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione di Pt_1
pagamento e confisca pratica n. 3648 (Ingiunzione n. 35403 del 19/12/2024) emessa da
[...]
. Controparte_7 CP_2
e notificata il 19/12/2024, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nel merito ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, non essendo addebitabile ai ricorrenti la dedotta manomissione del guscio protettivo della scheda di gioco degli apparecchi di intrattenimento.
In via istruttoria ha chiesto ammettersi CTU tecnica finalizzata ad accertare la conformità dei materiali usati per la scheda di gioco alle leggi che regolano la sua costruzione.
pagina 3 di 10 2. Ritenuti insussistenti i presupposti richiesti per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione impugnata, è stata fissata per la discussione l'udienza del 18.6.2025.
3. Con comparsa depositata il 21.5.2025 si è costituita Controparte_8
, chiedendo che il Tribunale, previa riunione al presente giudizio di quelli iscritti ai n.
[...]
168/2025, 171/2025, 172/2025 e 173/2025 (da All. 14 a all. 17), rigetti le opposizioni, confermando i provvedimenti impugnati.
4. Previa riunione, al presente giudizio, dei procedimenti iscritti ai n. 172/2025 e 173/2025, aventi ad
Contr oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione relativa a condotte analoghe, contestate da ai medesimi soggetti la causa, di natura documentale, è stata riservata in decisione.
5. Le opposizioni, formulate nei confronti delle ordinanze ingiunzioni n. 35403 del 19/12/2024, n.
35404 del 19/12/2024 e n. 35408 del 19.12.2024 sono infondate per i motivi di seguito esposti.
*******
A. Sulla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione.
Dall'analisi degli atti processuali e della documentazione allegata dalle parti emerge che, dal
27/01/2020 al 6.2.2020, la Guardia di Finanza, Compagnia di Lanciano e Tenenza di Ortona, aveva effettuato una pluralità di accessi presso esercizi commerciali che detenevano apparecchi e congegni da intrattenimento, per verificare il rispetto della disciplina dettata dall'art. 110 del T.U.L.P.S.
a.1 In relazione al procedimento iscritto al n. 169/2025, la GdF si era recata, in data 6.2.2020, presso l'esercizio commerciale denominato Bar Centro Storico, sito in Piazza San Giorgio n. 7 a Treglio
(CH).
Alla presenza dell'esercente Sig.ra e del gestore, sig. legale Parte_3 Parte_2
rappresentante della società , i militari avevano proceduto al controllo della regolare Pt_1
installazione e del funzionamento dell'apparecchio da gioco denominato Top Slot, installato dalla
, presso il citato Bar Centro Storico. Pt_1
Dopo aver proceduto all'apertura dell'apparecchio, per visionarne l'interno, i militari avevano constatato che la copertura, posta a protezione della porta USB, che dovrebbe essere coperta da guscio interno, di fatto risultava accessibile in quanto mancante della protezione originale.
Ritenuta la non conformità dell'apparecchio alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110
TULPS, la cui violazione è sanzionata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del i militari CP_9
avevano disposto il sequestro amministrativo dell'apparecchio di gioco e di quanto in esso contenuto (€
550,00).
Successivamente, in data 7/09/2020, la Guardia di Finanza aveva richiesto la presenza di personale per il compimento di accertamenti tecnici sugli apparecchi sequestrati (All. 7).
pagina 4 di 10 La perizia era stata eseguita in data 16/9/2020 (All. 8) e gli accertamenti svolti avevano confermato la violazione riscontrata dai militari operanti.
Né il sig. né la avevano definito il procedimento con il pagamento della Pt_2 Parte_1
sanzione in misura ridotta.
All'esito dell'istruttoria, il Direttore dell' aveva emesso in data 19.12.2024 Controparte_10
l'Ordinanza ingiunzione n. 35403/2024, con la quale era stata comminata al sig. la Parte_4 [...]
la sanzione di euro 5.000,00, maggiorata delle spese di notifica. Pt_1
L'ordinanza notificata il 19.12.2024 era stata impugnata con ricorso depositato il 17.1.2025 nel presente procedimento, iscritto al n. 169/2025.
a.2 In relazione al procedimento iscritto al n. 172/2025, dall'esame degli atti emerge che in data
27.1.2020 la GdF si era recata presso i locali della società siti in VIA Controparte_11
CALVARIO 32 a Sant'Apollinare, San Vito Chietino (CH).
Alla presenza del sig. , titolare della e del sig. Persona_2 Controparte_11 CP_12
, dipendente della proprietaria dell'apparecchiatura, i militari avevano proceduto al
[...] Pt_1
controllo della regolare installazione e del funzionamento dell'apparecchio da gioco denominato Roxy
Magic Money Evolution, installato dalla presso i locali della società Pt_1 Controparte_11
Aperto il guscio esterno dell'apparecchio, i militari avevano constatato che il guscio protettivo della scheda di gioco, installata nell'apparecchio, in corrispondenza della copertura della porta USB, era stato rimosso.
I militari avevano contestato l'illecito al proprietario dell'apparecchio, che era stato sequestrato unitamente a quanto in esso contenuto (pari a € 590,00).
In data 10/08/2020, la Guardia di Finanza aveva richiesto la presenza di personale dell'Ufficio per il compimento di accertamenti tecnici sull'apparecchio sequestrato (All. 7).
La perizia era stata eseguita in data 2/09/2020 (All. 8) e le risultanze, che confermavano la violazione riscontrata dai militari operanti, erano state comunicate in data 18/12/2020 e successivamente trasmesse (All. 9).
Né il sig. né la avevano definito il procedimento con il pagamento della Pt_2 Parte_1
sanzione in misura ridotta.
All'esito dell'istruttoria, il Direttore dell' aveva emesso in data 19.12.2024 Controparte_10
l'Ordinanza ingiunzione n. 35404/2024, con la quale era stata comminata alla Sig. Parte_5
la sanzione di euro 5.000,00 ingiungendone il pagamento unitamente alle spese di Parte_1
notifica.
pagina 5 di 10 L'ordinanza notificata il 19.12.2024 era stata impugnata con ricorso depositato il 17.1.2025 nel procedimento iscritto al n. 172/2025, riunito al presente procedimento.
a.3 In relazione al procedimento iscritto al n. 173/2025, risulta che la GdF si era recata in data
27.1.2020 presso l'esercizio commerciale denominato di . Parte_6 Parte_7
Alla presenza del titolare dell'esercizio commerciale e del sig. , dipendente della Persona_3
proprietaria dell'apparecchiatura, i militari avevano proceduto al controllo della regolare Pt_1
installazione e del funzionamento dell'apparecchio da gioco denominato Roxy Top Five, installato dalla presso l'esercizio commerciale denominato . Pt_1 Parte_6
Aperto il guscio esterno dell'apparecchio, i militari avevano constatato che il guscio protettivo della scheda di gioco, installata nell'apparecchio, in corrispondenza della copertura della porta USB, era stato rimosso.
I militari avevano contestato l'illecito al proprietario dell'apparecchio che era stato sequestrato unitamente al denaro in esso contenuto (€ 1.1890,00).
La Guardia di Finanza, Tenenza di Ortona, aveva notificato tutta la documentazione al Sig.
[...]
Contr
, titolare della società e all' . Pt_2 Pt_1
In data 11/09/2020, la Guardia di Finanza aveva richiesto la presenza di personale dell'Ufficio per il compimento di accertamenti tecnici sull'apparecchio sequestrato (All. 7).
La perizia era stata eseguita in data 2/09/2020 (All. 8) e le risultanze, che confermavano la violazione riscontrata dai militari operanti, erano state comunicate in data 18/12/2020 e successivamente trasmesse (All. 9).
All'esito dell'istruttoria, il Direttore dell' aveva emesso in data 19.12.2024 Controparte_10
l'Ordinanza ingiunzione n. 35408/2024, con la quale era stata comminata alla Sig. ed alla Pt_2
la sanzione di euro 5.000,00 maggiorata delle spese di notifica. Parte_1
L'ordinanza notificata il 19.12.2024 era stata impugnata con ricorso depositato il 17.1.2025 nel procedimento iscritto al n. 173/2025, riunito al presente procedimento,
B. Sulla sussistenza dei fatti contestati in relazione a tutti i procedimenti riuniti.
b.1 Gli opponenti hanno dedotto che il libretto di fabbricazione della scheda di gioco, inserita negli apparecchi da intrattenimento oggetto di sequestro, nel quale è precisato che la porta USB della scheda deve essere coperta da una protezione, non fa alcun riferimento al materiale da utilizzare per la copertura della scheda.
Contr Considerato che , ai sensi del comma 6 lett. a) dell'art. 110 del TULPS, provvede all'omologa degli apparecchi idonei per il gioco lecito, certificando le schede di gioco prodotte, la sussistenza di tali documenti, senza i quali gli apparecchi non si sarebbero mai potuti porre in commercio, dimostra che pagina 6 di 10 ogni esemplare acquistato doveva essere perfettamente rispondente al modello certificato. Contr Gravava quindi su l'onere di provare che gli apparecchi in sequestro erano difformi dal modello certificato, dotato di guscio protettivo inamovibile e che la manomissione contestata era da attribuire al presunto trasgressore e non ad altra causa, per esempio all'elevata temperatura raggiunta all'interno dell'apparecchio da intrattenimento, specialmente nei periodi caldi.
Hanno inoltre contestato all'Amministrazione opposta di non aver fornito alcuna prova della volontaria manomissione della protezione, posta a chiusura della porta USB.
b.2 L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Ai sensi dell'art. 38 comma della L. n. 388/2000, gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a) e 7 del TULPS, al fine di poterli mettere in commercio, devono ottenere, a seguito di apposita verifica tecnica, idonea certificazione del prototipo da parte di un organismo convenzionato con l' (di seguito Controparte_7 [...]
. CP_13
Chi acquista l'apparecchio/scheda di gioco per installarlo presso un pubblico esercizio, ha l'obbligo di ottenere dall'ADM apposito nulla osta (c.d. N.O.E.) (art. 38, comma 5) che può essere ottenuto esclusivamente a richiesta del Concessionario di Rete, il quale assicurerà, in seguito al collegamento alla rete, la trasmissione dei dati di gioco ed il riversamento del prelievo erariale unico (PR.E.U.) allo
Stato, sotto vigilanza dell' per gli adempimenti e le procedure da attuare. CP_1
Il proprietario dell'apparecchio è l'unico soggetto che può accedere a tutte le componenti hardware della macchina, mentre il gestore dell'esercizio commerciale, in cui sono collocati gli apparecchi, di regola, non ha la possibilità di aprire il cabinet per accedere alle componenti fisiche interne.
Ogni qualvolta si renda necessario il controllo della macchina il proprietario dell'apparecchio viene contattato dal gestore dell'esercizio in cui è istallato per l'apertura cabinet.
Se poi si ipotizza un malfunzionamento della scheda di gioco, sarà il proprietario stesso a dover inviare la scheda di gioco al produttore, affinché possa eseguire l'intervento.
Per far questo, il proprietario dovrà inviare la scheda di gioco nel suo contenitore.
La scheda di gioco, infatti, è protetta da un primo contenitore (chiamato comunemente guscio interno munito di sigilli (etichette) anti-effrazione. Solo il produttore è autorizzato a rimuoverli per intervenire sulla scheda di gioco.
Il contenitore a immediata protezione della scheda è, a sua volta, dotato di una copertura (chiamata comunemente primo guscio o guscio esterno) provvista di serratura, le cui chiavi sono nella disponibilità esclusiva del proprietario.
pagina 7 di 10 Sia il guscio interno che il guscio esterno sono muniti di sensori che rilevano ogni apertura, evento che, unitamente a tutti gli eventi relativi al normale esercizio dell'apparecchio di gioco, viene registrato sulla scheda di gioco.
L'art. 2, comma 10 della tabella allegata al Decreto Interdirettoriale 4 dicembre 2003 e ss.mm.ii individua i codici degli eventi registrabili.
Ad esempio: l'evento 21 descrive la manomissione del contenitore della scheda di gioco (il guscio interno); l'evento 22 descrive la manomissione della copertura della scheda di gioco (il cosiddetto guscio esterno) (per un elenco completo si veda pag. 14 della perizia tecnica).
Gli interventi di cui ai codici 21 e 22 vanno annotati anche nella parte finale della scheda esplicativa, destinata alle annotazioni delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Ipotizzando che il proprietario debba accedere al guscio interno per prelevare ed inviare la scheda in manutenzione al produttore, l'evento registrato sarà il numero 22.
La nozione di manomissione, di cui al menzionato Allegato A del Decreto Direttoriale del 4.12.2003, fa quindi riferimento a ogni intervento umano sulle descritte componenti, non necessariamente volto alla loro alterazione.
b.3 Nel caso di specie, come risulta dai verbali redatti dalla Guardia di Finanza ed allegati ai fascicoli riuniti i militari, per valutare il rispetto delle disposizioni concernenti l'istallazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., avevano proceduto al controllo delle componenti degli apparecchi rinvenuti nei menzionati esercizi.
Aperto il guscio esterno, con l'intervento del proprietario (ricordiamo che l'apertura può essere effettuata esclusivamente da quest'ultimo) avevano constatato che il guscio protettivo della scheda di gioco, installata negli apparecchi da intrattenimento oggetto di verifica presentava, in corrispondenza della copertura della porta USB, un'alterazione sub specie di rimozione della stessa e successivo Contr riposizionamento mediante uso di colla o materiale similare (cfr perizie allegate dalla ).
La porta USB, presente sulla scheda, viene infatti coperta dal produttore con il guscio interno in ossequio a quanto previsto dal menzionato decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003 e ss.mm.ii.
È proprio in corrispondenza della copertura di tale porta che era stata verificata l'alterazione.
Contr b.4 Dalle perizie allegate da , effettuate su tutti gli apparecchi oggetto di sequestro, emerge che i tecnici avevano accertato che, in alcuni giorni, la scheda segnalava il codice 22, che individua l'apertura del guscio esterno, che consente di accedere, illegittimamente alla scheda tramite l'alterazione della copertura della porta USB.
pagina 8 di 10 Successivamente i tecnici avevano proceduto ad acquisire i dati dei contatori di gioco verificando che, nei periodi in cui si erano verificate le rimozioni della copertura erano state riscontrate alcune anomalie.
Precisava ADM che le schede di gioco, al termine di ogni ciclo, devono rispettare la percentuale minima di restituzione degli incassi (c.d. IN) in vincite (OUT) per la quale sono state certificate.
Quindi se una scheda di gioco è programmata per restituire il 68% dell'incasso in vincite per ogni ciclo di lunghezza pari a 30.000 partite da 1 Euro, al termine di ogni ciclo restituirà Euro 20.400.
Nel caso in cui sia stato eseguito, sulla scheda di gioco, un incremento fraudolento degli importi che vengono erogati ai giocatori sotto forma di vincite, tale aumento comporterà automaticamente una mancata restituzione in vincite ai giocatori per un importo pari al rialzo eseguito.
Nel caso in esame i tecnici avevano verificato, in tutti i casi, che gli importi di IN comunicati e quelli rilevati dai tecnici erano i medesimi, mentre quelli di OUT comunicati e quelli rilevati dai tecnici erano differenti.
L'analisi degli eventi aveva permesso ai tecnici di rilevare che, proprio nei giorni in cui era stato accertato un rialzo ingiustificato dei contatori di OUT, la scheda segnalava l'evento con codice 22
(apertura del guscio esterno).
b.5 Anche nell'ipotesi in cui si volesse accedere alla tesi sostenuta dall'opponente, di rottura accidentale del guscio esterno della scheda di gioco, dovuta alle alte temperature che si generano all'interno della macchina, va evidenziato che il proprietario, che aveva aperto il guscio esterno, come da registro degli eventi, una volta verificatane la difformità, avrebbe dovuto trasmettere la scheda nel suo guscio interno al produttore, per chiederne la sostituzione.
Tale richiesta non risulta sia stata mai effettuata, come emerge dall'esame del libretto delle
Contr manutenzioni, che non è stato mai compilato (cfr pag. 16 della perizia tecnica ).
Contr b.6 Parte opponente sostiene inoltre che fosse stata omologata da una copertura non idonea a funzionare e che, se ci fosse stata la manomissione della copertura della porta USB, il registro degli eventi avrebbe dovuto tenerne nota.
Come evidenziato dall'Amministrazione opposta, il registro degli eventi registra solo quelli che possono essere rilevati dai sensori, meglio descritti all'Allegato A del Decreto Direttoriale del
4.12.2003. Tutti gli altri interventi sono apprezzabili esclusivamente mediante esame visivo. Il tipo di alterazione, ossia la perforazione del guscio interno in un punto non coperto da sigillo né da altri contatti elettronici, non poteva essere altrimenti riscontrata.
Quanto alla dedotta omologazione di un modello non conforme, va evidenziato che ricade sul proprietario l'onere di controllare che tutti gli apparecchi, da lui installati siano conformi alla normativa pagina 9 di 10 di settore. Tale dovere non può esaurirsi nella mera verifica della presenza di un attestato di conformità, che si riferisce al modello certificato e non all'apparecchio nella sua individualità.
b.7 Per quanto infine concerne la sussistenza dell'elemento soggettivo, va evidenziato che l'art. 3, comma 1, della l. n. 689/1981, precisa che, nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. La norma sancisce quindi che, in materia di violazioni amministrative, è indifferente l'aver agito con dolo o colpa.
Pertanto, anche a voler ritenere l'alterazione non volontaria, la condotta risulta comunque sanzionabile a titolo di colpa, ascrivibile a colui che, colposamente, per negligenza, imprudenza o imperizia, aveva omesso di verificare che l'apparecchio installato fosse conforme alla normativa di settore e non presentasse, successivamente al suo utilizzo, le anomalie riscontrate dai verbalizzati in sede di verifica.
F. Sulle spese
Nulla sulle spese considerato che l' si è Controparte_8
costituita con un funzionario delegato, che non ha formulato richiesta di rimborso delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 169/2025 al quale sono stati riuniti quelli iscritti ai n. 172/2025 e 173/2025, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'opposizione proposta dai ricorrenti avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni di pagamento e confisca:
n. 35403 del 19/12/2024; n. 35404 del 19/12/2024 e n. 35408 del 19.12.2024.
Sentenza emessa ex articolo 429 c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 169/2025 tra
Pt_1
Parte_2
OPPONENTE e
PESCARA Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 9:35 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per e l'avv. PROCOPIO BERNARDO oggi sostituito dall'avv. Volpe Pt_1 Pt_2 Pt_2
Angelico Antonio il quale chiede la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 168/2023 chiamato davanti a questo Tribunale e a diverso Giudice Dott.ssa Villani per l'udienza del 4.07.2025, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
Nel merito, l'avv. Volpe impugna e contesta puntualmente le deduzioni e le produzioni avversarie e si riporta all'atto di opposizione insistendo affinché il Giudice si pronunci sulla richiesta di sospensione cautelare dell'ordinanza impugnata, ed altresì, richiamando le deduzioni argomentate nell'atto di opposizione, chiede l'ammissione dei mezzi istruttori in linea con le conclusioni rassegnate di cui chiede l'integrale l'accoglimento.
Per L , che si è costituita in persona Controparte_2
del Direttore pro tempore, dott. , è comparsa la Dott.ssa che esibisce Controparte_3 CP_4
delega riservandone il deposito telematico, che si associa alla richiesta di riunione come sopra formulata. Per l'Amministrazione convenuta è presente la Dott.ssa del Servizio Legale e CP_4
Contenzioso dell' Controparte_5
Nel merito, l'Amministrazione si riporta integralmente alla comparsa di costituzione ed insiste per il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma dell'ordinanza di ingiunzione opposta, e per il rigetto della richiesta di controparte di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, pagina 1 di 10 ribadendo che la fattispecie tipica dell'illecito è ampiamente dimostrata poiché, anche da quanto emerge dall'esito peritale prodotto, l'alterazione riscontrata dai militari operanti rendere l'apparecchio non conforme alle disposizioni di legge.
È altresì presente la Dott.ssa , tirocinante ex art 73 DL 69/2013. Persona_1
Il Giudice previa riunione, al presente giudizio, delle opposizioni aventi ad oggetto condotte analoghe, contestate ai medesimi soggetti e sanzionate con le ordinanze ingiunzione impugnate nei giudizi iscritti ai n. 172
RGT e 173 RGT, considerata la natura documentale della controversia, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 169/2025, alla quale sono state riunite quelle iscritte al n.
172/2025 e al n. 173/2025 RGT promosse da:
(C.F. ) in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 C.F._1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PROCOPIO BERNARDO, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA VIENNA 3, 88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO, presso il difensore avv.
PROCOPIO BERNARDO
OPPONENTI
contro
(C.F. ) che si Controparte_6 P.IVA_2
è costituita in persona del Direttore pro tempore, DOTT. Controparte_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17.1.2025 , in proprio e nella qualità di Parte_2
amministratore della ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione di Pt_1
pagamento e confisca pratica n. 3648 (Ingiunzione n. 35403 del 19/12/2024) emessa da
[...]
. Controparte_7 CP_2
e notificata il 19/12/2024, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nel merito ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, non essendo addebitabile ai ricorrenti la dedotta manomissione del guscio protettivo della scheda di gioco degli apparecchi di intrattenimento.
In via istruttoria ha chiesto ammettersi CTU tecnica finalizzata ad accertare la conformità dei materiali usati per la scheda di gioco alle leggi che regolano la sua costruzione.
pagina 3 di 10 2. Ritenuti insussistenti i presupposti richiesti per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione impugnata, è stata fissata per la discussione l'udienza del 18.6.2025.
3. Con comparsa depositata il 21.5.2025 si è costituita Controparte_8
, chiedendo che il Tribunale, previa riunione al presente giudizio di quelli iscritti ai n.
[...]
168/2025, 171/2025, 172/2025 e 173/2025 (da All. 14 a all. 17), rigetti le opposizioni, confermando i provvedimenti impugnati.
4. Previa riunione, al presente giudizio, dei procedimenti iscritti ai n. 172/2025 e 173/2025, aventi ad
Contr oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione relativa a condotte analoghe, contestate da ai medesimi soggetti la causa, di natura documentale, è stata riservata in decisione.
5. Le opposizioni, formulate nei confronti delle ordinanze ingiunzioni n. 35403 del 19/12/2024, n.
35404 del 19/12/2024 e n. 35408 del 19.12.2024 sono infondate per i motivi di seguito esposti.
*******
A. Sulla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione.
Dall'analisi degli atti processuali e della documentazione allegata dalle parti emerge che, dal
27/01/2020 al 6.2.2020, la Guardia di Finanza, Compagnia di Lanciano e Tenenza di Ortona, aveva effettuato una pluralità di accessi presso esercizi commerciali che detenevano apparecchi e congegni da intrattenimento, per verificare il rispetto della disciplina dettata dall'art. 110 del T.U.L.P.S.
a.1 In relazione al procedimento iscritto al n. 169/2025, la GdF si era recata, in data 6.2.2020, presso l'esercizio commerciale denominato Bar Centro Storico, sito in Piazza San Giorgio n. 7 a Treglio
(CH).
Alla presenza dell'esercente Sig.ra e del gestore, sig. legale Parte_3 Parte_2
rappresentante della società , i militari avevano proceduto al controllo della regolare Pt_1
installazione e del funzionamento dell'apparecchio da gioco denominato Top Slot, installato dalla
, presso il citato Bar Centro Storico. Pt_1
Dopo aver proceduto all'apertura dell'apparecchio, per visionarne l'interno, i militari avevano constatato che la copertura, posta a protezione della porta USB, che dovrebbe essere coperta da guscio interno, di fatto risultava accessibile in quanto mancante della protezione originale.
Ritenuta la non conformità dell'apparecchio alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110
TULPS, la cui violazione è sanzionata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del i militari CP_9
avevano disposto il sequestro amministrativo dell'apparecchio di gioco e di quanto in esso contenuto (€
550,00).
Successivamente, in data 7/09/2020, la Guardia di Finanza aveva richiesto la presenza di personale per il compimento di accertamenti tecnici sugli apparecchi sequestrati (All. 7).
pagina 4 di 10 La perizia era stata eseguita in data 16/9/2020 (All. 8) e gli accertamenti svolti avevano confermato la violazione riscontrata dai militari operanti.
Né il sig. né la avevano definito il procedimento con il pagamento della Pt_2 Parte_1
sanzione in misura ridotta.
All'esito dell'istruttoria, il Direttore dell' aveva emesso in data 19.12.2024 Controparte_10
l'Ordinanza ingiunzione n. 35403/2024, con la quale era stata comminata al sig. la Parte_4 [...]
la sanzione di euro 5.000,00, maggiorata delle spese di notifica. Pt_1
L'ordinanza notificata il 19.12.2024 era stata impugnata con ricorso depositato il 17.1.2025 nel presente procedimento, iscritto al n. 169/2025.
a.2 In relazione al procedimento iscritto al n. 172/2025, dall'esame degli atti emerge che in data
27.1.2020 la GdF si era recata presso i locali della società siti in VIA Controparte_11
CALVARIO 32 a Sant'Apollinare, San Vito Chietino (CH).
Alla presenza del sig. , titolare della e del sig. Persona_2 Controparte_11 CP_12
, dipendente della proprietaria dell'apparecchiatura, i militari avevano proceduto al
[...] Pt_1
controllo della regolare installazione e del funzionamento dell'apparecchio da gioco denominato Roxy
Magic Money Evolution, installato dalla presso i locali della società Pt_1 Controparte_11
Aperto il guscio esterno dell'apparecchio, i militari avevano constatato che il guscio protettivo della scheda di gioco, installata nell'apparecchio, in corrispondenza della copertura della porta USB, era stato rimosso.
I militari avevano contestato l'illecito al proprietario dell'apparecchio, che era stato sequestrato unitamente a quanto in esso contenuto (pari a € 590,00).
In data 10/08/2020, la Guardia di Finanza aveva richiesto la presenza di personale dell'Ufficio per il compimento di accertamenti tecnici sull'apparecchio sequestrato (All. 7).
La perizia era stata eseguita in data 2/09/2020 (All. 8) e le risultanze, che confermavano la violazione riscontrata dai militari operanti, erano state comunicate in data 18/12/2020 e successivamente trasmesse (All. 9).
Né il sig. né la avevano definito il procedimento con il pagamento della Pt_2 Parte_1
sanzione in misura ridotta.
All'esito dell'istruttoria, il Direttore dell' aveva emesso in data 19.12.2024 Controparte_10
l'Ordinanza ingiunzione n. 35404/2024, con la quale era stata comminata alla Sig. Parte_5
la sanzione di euro 5.000,00 ingiungendone il pagamento unitamente alle spese di Parte_1
notifica.
pagina 5 di 10 L'ordinanza notificata il 19.12.2024 era stata impugnata con ricorso depositato il 17.1.2025 nel procedimento iscritto al n. 172/2025, riunito al presente procedimento.
a.3 In relazione al procedimento iscritto al n. 173/2025, risulta che la GdF si era recata in data
27.1.2020 presso l'esercizio commerciale denominato di . Parte_6 Parte_7
Alla presenza del titolare dell'esercizio commerciale e del sig. , dipendente della Persona_3
proprietaria dell'apparecchiatura, i militari avevano proceduto al controllo della regolare Pt_1
installazione e del funzionamento dell'apparecchio da gioco denominato Roxy Top Five, installato dalla presso l'esercizio commerciale denominato . Pt_1 Parte_6
Aperto il guscio esterno dell'apparecchio, i militari avevano constatato che il guscio protettivo della scheda di gioco, installata nell'apparecchio, in corrispondenza della copertura della porta USB, era stato rimosso.
I militari avevano contestato l'illecito al proprietario dell'apparecchio che era stato sequestrato unitamente al denaro in esso contenuto (€ 1.1890,00).
La Guardia di Finanza, Tenenza di Ortona, aveva notificato tutta la documentazione al Sig.
[...]
Contr
, titolare della società e all' . Pt_2 Pt_1
In data 11/09/2020, la Guardia di Finanza aveva richiesto la presenza di personale dell'Ufficio per il compimento di accertamenti tecnici sull'apparecchio sequestrato (All. 7).
La perizia era stata eseguita in data 2/09/2020 (All. 8) e le risultanze, che confermavano la violazione riscontrata dai militari operanti, erano state comunicate in data 18/12/2020 e successivamente trasmesse (All. 9).
All'esito dell'istruttoria, il Direttore dell' aveva emesso in data 19.12.2024 Controparte_10
l'Ordinanza ingiunzione n. 35408/2024, con la quale era stata comminata alla Sig. ed alla Pt_2
la sanzione di euro 5.000,00 maggiorata delle spese di notifica. Parte_1
L'ordinanza notificata il 19.12.2024 era stata impugnata con ricorso depositato il 17.1.2025 nel procedimento iscritto al n. 173/2025, riunito al presente procedimento,
B. Sulla sussistenza dei fatti contestati in relazione a tutti i procedimenti riuniti.
b.1 Gli opponenti hanno dedotto che il libretto di fabbricazione della scheda di gioco, inserita negli apparecchi da intrattenimento oggetto di sequestro, nel quale è precisato che la porta USB della scheda deve essere coperta da una protezione, non fa alcun riferimento al materiale da utilizzare per la copertura della scheda.
Contr Considerato che , ai sensi del comma 6 lett. a) dell'art. 110 del TULPS, provvede all'omologa degli apparecchi idonei per il gioco lecito, certificando le schede di gioco prodotte, la sussistenza di tali documenti, senza i quali gli apparecchi non si sarebbero mai potuti porre in commercio, dimostra che pagina 6 di 10 ogni esemplare acquistato doveva essere perfettamente rispondente al modello certificato. Contr Gravava quindi su l'onere di provare che gli apparecchi in sequestro erano difformi dal modello certificato, dotato di guscio protettivo inamovibile e che la manomissione contestata era da attribuire al presunto trasgressore e non ad altra causa, per esempio all'elevata temperatura raggiunta all'interno dell'apparecchio da intrattenimento, specialmente nei periodi caldi.
Hanno inoltre contestato all'Amministrazione opposta di non aver fornito alcuna prova della volontaria manomissione della protezione, posta a chiusura della porta USB.
b.2 L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Ai sensi dell'art. 38 comma della L. n. 388/2000, gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a) e 7 del TULPS, al fine di poterli mettere in commercio, devono ottenere, a seguito di apposita verifica tecnica, idonea certificazione del prototipo da parte di un organismo convenzionato con l' (di seguito Controparte_7 [...]
. CP_13
Chi acquista l'apparecchio/scheda di gioco per installarlo presso un pubblico esercizio, ha l'obbligo di ottenere dall'ADM apposito nulla osta (c.d. N.O.E.) (art. 38, comma 5) che può essere ottenuto esclusivamente a richiesta del Concessionario di Rete, il quale assicurerà, in seguito al collegamento alla rete, la trasmissione dei dati di gioco ed il riversamento del prelievo erariale unico (PR.E.U.) allo
Stato, sotto vigilanza dell' per gli adempimenti e le procedure da attuare. CP_1
Il proprietario dell'apparecchio è l'unico soggetto che può accedere a tutte le componenti hardware della macchina, mentre il gestore dell'esercizio commerciale, in cui sono collocati gli apparecchi, di regola, non ha la possibilità di aprire il cabinet per accedere alle componenti fisiche interne.
Ogni qualvolta si renda necessario il controllo della macchina il proprietario dell'apparecchio viene contattato dal gestore dell'esercizio in cui è istallato per l'apertura cabinet.
Se poi si ipotizza un malfunzionamento della scheda di gioco, sarà il proprietario stesso a dover inviare la scheda di gioco al produttore, affinché possa eseguire l'intervento.
Per far questo, il proprietario dovrà inviare la scheda di gioco nel suo contenitore.
La scheda di gioco, infatti, è protetta da un primo contenitore (chiamato comunemente guscio interno munito di sigilli (etichette) anti-effrazione. Solo il produttore è autorizzato a rimuoverli per intervenire sulla scheda di gioco.
Il contenitore a immediata protezione della scheda è, a sua volta, dotato di una copertura (chiamata comunemente primo guscio o guscio esterno) provvista di serratura, le cui chiavi sono nella disponibilità esclusiva del proprietario.
pagina 7 di 10 Sia il guscio interno che il guscio esterno sono muniti di sensori che rilevano ogni apertura, evento che, unitamente a tutti gli eventi relativi al normale esercizio dell'apparecchio di gioco, viene registrato sulla scheda di gioco.
L'art. 2, comma 10 della tabella allegata al Decreto Interdirettoriale 4 dicembre 2003 e ss.mm.ii individua i codici degli eventi registrabili.
Ad esempio: l'evento 21 descrive la manomissione del contenitore della scheda di gioco (il guscio interno); l'evento 22 descrive la manomissione della copertura della scheda di gioco (il cosiddetto guscio esterno) (per un elenco completo si veda pag. 14 della perizia tecnica).
Gli interventi di cui ai codici 21 e 22 vanno annotati anche nella parte finale della scheda esplicativa, destinata alle annotazioni delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Ipotizzando che il proprietario debba accedere al guscio interno per prelevare ed inviare la scheda in manutenzione al produttore, l'evento registrato sarà il numero 22.
La nozione di manomissione, di cui al menzionato Allegato A del Decreto Direttoriale del 4.12.2003, fa quindi riferimento a ogni intervento umano sulle descritte componenti, non necessariamente volto alla loro alterazione.
b.3 Nel caso di specie, come risulta dai verbali redatti dalla Guardia di Finanza ed allegati ai fascicoli riuniti i militari, per valutare il rispetto delle disposizioni concernenti l'istallazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., avevano proceduto al controllo delle componenti degli apparecchi rinvenuti nei menzionati esercizi.
Aperto il guscio esterno, con l'intervento del proprietario (ricordiamo che l'apertura può essere effettuata esclusivamente da quest'ultimo) avevano constatato che il guscio protettivo della scheda di gioco, installata negli apparecchi da intrattenimento oggetto di verifica presentava, in corrispondenza della copertura della porta USB, un'alterazione sub specie di rimozione della stessa e successivo Contr riposizionamento mediante uso di colla o materiale similare (cfr perizie allegate dalla ).
La porta USB, presente sulla scheda, viene infatti coperta dal produttore con il guscio interno in ossequio a quanto previsto dal menzionato decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003 e ss.mm.ii.
È proprio in corrispondenza della copertura di tale porta che era stata verificata l'alterazione.
Contr b.4 Dalle perizie allegate da , effettuate su tutti gli apparecchi oggetto di sequestro, emerge che i tecnici avevano accertato che, in alcuni giorni, la scheda segnalava il codice 22, che individua l'apertura del guscio esterno, che consente di accedere, illegittimamente alla scheda tramite l'alterazione della copertura della porta USB.
pagina 8 di 10 Successivamente i tecnici avevano proceduto ad acquisire i dati dei contatori di gioco verificando che, nei periodi in cui si erano verificate le rimozioni della copertura erano state riscontrate alcune anomalie.
Precisava ADM che le schede di gioco, al termine di ogni ciclo, devono rispettare la percentuale minima di restituzione degli incassi (c.d. IN) in vincite (OUT) per la quale sono state certificate.
Quindi se una scheda di gioco è programmata per restituire il 68% dell'incasso in vincite per ogni ciclo di lunghezza pari a 30.000 partite da 1 Euro, al termine di ogni ciclo restituirà Euro 20.400.
Nel caso in cui sia stato eseguito, sulla scheda di gioco, un incremento fraudolento degli importi che vengono erogati ai giocatori sotto forma di vincite, tale aumento comporterà automaticamente una mancata restituzione in vincite ai giocatori per un importo pari al rialzo eseguito.
Nel caso in esame i tecnici avevano verificato, in tutti i casi, che gli importi di IN comunicati e quelli rilevati dai tecnici erano i medesimi, mentre quelli di OUT comunicati e quelli rilevati dai tecnici erano differenti.
L'analisi degli eventi aveva permesso ai tecnici di rilevare che, proprio nei giorni in cui era stato accertato un rialzo ingiustificato dei contatori di OUT, la scheda segnalava l'evento con codice 22
(apertura del guscio esterno).
b.5 Anche nell'ipotesi in cui si volesse accedere alla tesi sostenuta dall'opponente, di rottura accidentale del guscio esterno della scheda di gioco, dovuta alle alte temperature che si generano all'interno della macchina, va evidenziato che il proprietario, che aveva aperto il guscio esterno, come da registro degli eventi, una volta verificatane la difformità, avrebbe dovuto trasmettere la scheda nel suo guscio interno al produttore, per chiederne la sostituzione.
Tale richiesta non risulta sia stata mai effettuata, come emerge dall'esame del libretto delle
Contr manutenzioni, che non è stato mai compilato (cfr pag. 16 della perizia tecnica ).
Contr b.6 Parte opponente sostiene inoltre che fosse stata omologata da una copertura non idonea a funzionare e che, se ci fosse stata la manomissione della copertura della porta USB, il registro degli eventi avrebbe dovuto tenerne nota.
Come evidenziato dall'Amministrazione opposta, il registro degli eventi registra solo quelli che possono essere rilevati dai sensori, meglio descritti all'Allegato A del Decreto Direttoriale del
4.12.2003. Tutti gli altri interventi sono apprezzabili esclusivamente mediante esame visivo. Il tipo di alterazione, ossia la perforazione del guscio interno in un punto non coperto da sigillo né da altri contatti elettronici, non poteva essere altrimenti riscontrata.
Quanto alla dedotta omologazione di un modello non conforme, va evidenziato che ricade sul proprietario l'onere di controllare che tutti gli apparecchi, da lui installati siano conformi alla normativa pagina 9 di 10 di settore. Tale dovere non può esaurirsi nella mera verifica della presenza di un attestato di conformità, che si riferisce al modello certificato e non all'apparecchio nella sua individualità.
b.7 Per quanto infine concerne la sussistenza dell'elemento soggettivo, va evidenziato che l'art. 3, comma 1, della l. n. 689/1981, precisa che, nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. La norma sancisce quindi che, in materia di violazioni amministrative, è indifferente l'aver agito con dolo o colpa.
Pertanto, anche a voler ritenere l'alterazione non volontaria, la condotta risulta comunque sanzionabile a titolo di colpa, ascrivibile a colui che, colposamente, per negligenza, imprudenza o imperizia, aveva omesso di verificare che l'apparecchio installato fosse conforme alla normativa di settore e non presentasse, successivamente al suo utilizzo, le anomalie riscontrate dai verbalizzati in sede di verifica.
F. Sulle spese
Nulla sulle spese considerato che l' si è Controparte_8
costituita con un funzionario delegato, che non ha formulato richiesta di rimborso delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 169/2025 al quale sono stati riuniti quelli iscritti ai n. 172/2025 e 173/2025, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'opposizione proposta dai ricorrenti avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni di pagamento e confisca:
n. 35403 del 19/12/2024; n. 35404 del 19/12/2024 e n. 35408 del 19.12.2024.
Sentenza emessa ex articolo 429 c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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