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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatrice dr.ssa Luisa Bettio Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1658 2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SCATTOLIN SILVIA, come da mandato in atti;
Parte_1
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. DELLA GRECA SONIA, come da mandato in Controparte_1 atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alla separazione all'udienza del 06.03.2025:
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 pagina 2 di 10 pagina 3 di 10 pagina 4 di 10 pagina 5 di 10 FATTO E DIRITTO
I sigg. nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 04/07/1957, contraevano matrimonio con rito civile in data 22.10.2022 in RU (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n.57, Parte II, Serie C, anno 2022.
In data 29.3.24 la sig.ra adiva il Tribunale di Padova, depositando ricorso affinché venisse Parte_1
pronunciata sentenza di separazione personale, con attribuzione a suo favore dell'abitazione di RU, dell'assegno di mantenimento e della autovettura Mercedes GLA Plug-in. La ricorrente deduceva episodi di asserita violenza, non meglio specificati.
In data 04.06.2024 si costituiva il sig. aderendo alla domanda di separazione proposta Controparte_1
dalla ricorrente, ma contestando la ricostruzione dei fatti dalla stessa fornita e formulando, a sua volta, le seguenti distinte conclusioni in ordine alle condizioni della separazione:
“Nel merito per tutto quanto esposto in narrativa respingersi tutte le domande della Sig.ra Parte_1
ei confronti del Sig. in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in
[...] Controparte_1
diritto. - Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla moglie Sig.ra
- Condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa l'infondatezza delle domande Pt_1
e la temerarietà delle stesse. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
pagina 6 di 10 Con la memoria depositata in data 11.9.24 la ricorrente formulava le seguenti condizioni:
“In via principale: previa formalizzazione dell'autorizzazione ai coniugi a vivere separati, si insiste affinché il Tribunale di Padova adito, avuto riguardo al rilevante divario di condizioni personali e patrimoniali sussistente tra i coniugi, nonché alla documentata situazione di salute della ricorrente, tale da inibirle di procurarsi, ai sensi dell'art.156 c.c., redditi adeguati, disponga a titolo di mantenimento della sig.ra he il resistente corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla Pt_1
data della domanda o, quantomeno, dalla data della prima udienza di comparizione (04/07/2024),
l'importo di € 3.000,00 con previsione dei periodici adeguamenti di legge, od altra maggiore o minor somma che verrà ritenuta equa all'esito dei richiesti accertamenti istruttori, formulando contestuale istanza di garanzia ex art.196, comma 4, c.c. Disporre l'assegnazione alla ricorrente dell'autovettura
con i relativi costi di gestione. Dando atto dell'avvenuto trasferimento della Controparte_2
sig.ra resso l'immobile in comproprietà con il coniuge, sig. sito in Parte_1 Controparte_1
RU (PD), via Lorenzo Nardi n.14, disporne l'assegnazione alla stessa, anche in considerazione delle mutate e deteriorate condizioni personali ed economiche come sopra esposte e documentate.
In ogni caso: in via temporanea ed urgente, ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c., ricorrendo, per tutte le ragioni esposte e documentate in atti, i presupposti previsti dall'art.156 c.c., considerate le condizioni personali, economiche e di salute della ricorrente alla luce anche dell'ulteriore documentazione medica sopravvenuta ed allegata alla presente memoria, porre a carico del sig. 'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di contribuzione al Parte_1
mantenimento di quest'ultima, un importo pari/non inferiore ad € 3.000,00 (o di altra diversa somma che, allo stato degli atti, verrà eventualmente ritenuta equa e di giustizia), rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda o, quantomeno, dalla data dell'udienza di comparizione coniugi (04/07/2024), nell'esercizio della facoltà espressamente riconosciuta al
Giudicante dal comma 1 della sopra citata norma.
Sempre in ogni caso: compensi e spese del grado integralmente rifuse e condanna di parte resistente, avuto riguardo alla condotta processuale omissiva/elusiva valutabile, giusto decreto Tribunale di
Padova del 3 aprile 2024, ai sensi dell'art.116 c.p.c. e degli artt.92 e 96 c.p.c., nonché alla domanda di addebito della separazione temerariamente coltivata nei confronti della ricorrente, al pagamento di una
pagina 7 di 10 somma ulteriore equitativamente determinata ai sensi del combinato disposto delle norme sopra citate”.
All'udienza del 04.07.2024, comparivano entrambe le parti: la sig.ra deduceva (in verità Parte_1
genericamente) plurime condotte di violenza fisica ed economica asseritamente perpetrate dal marito nei suoi confronti e rappresentava di percepire, a causa della sua malattia, un assegno di invalidità e di inabilità pari alla somma mensile di circa 800 euro;
il sig. negava, invece, i suddetti Controparte_1
episodi di violenza rappresentati dalla ricorrente e avanzava proposta di acquisto della quota della moglie sulla casa coniugale di comproprietà, sita in RU.
Il Giudice, quindi, dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante le violenze lamentate dalla ricorrente, e rinviava all'udienza del 12.09.2024, in modalità cartolare, al fine di concedere alle parti del tempo per tentare di addivenire a una soluzione condivisa circa lo scioglimento della comunione sul predetto immobile (essendo una questione che non è trattabile con il rito famiglia).
Nella memoria difensiva depositata il 22.08.2024, il procuratore di parte ricorrente precisava che, sebbene la sig.ra avesse già abbandonato la casa coniugale, le parti non erano riuscite a Pt_1
concludere l'accordo concernente le rispettive proprietà immobiliari delle parti, a causa dell'asserita intransigenza del CP_1
Con separata ordinanza del 23.09.2024, il Giudice, dunque, pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) nulla dispone in merito alla casa coniugale data l'assenza di figli minori o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
3) Stabilisce l'obbligo in capo al sig. di versare mensilmente alla moglie sig.ra Controparte_1 [...]
la somma di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione monetaria annuale, Pt_1
con decorrenza dalla cessazione della convivenza”.
Nella medesima ordinanza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per decisione ex art. 473 bis 28 c.p.c. l'udienza del 9.1.2025, in modalità cartolare.
Con decreto del 24.12.2024, il Giudice, su richiesta di parte ricorrente, disponeva che l'udienza per la decisione di cui sopra si tenesse in presenza, individuando a tal fine la data del 10.1.2025, successivamente posticipata al 30.01.2025.
Con istanza depositata il 27.01.2025, le parti deducevano l'esistenza di serie trattative, anche in sede di mediazione, volte alla definizione bonaria di ogni controversia tra loro pendente, ivi compresa la presente pagina 8 di 10 procedura di separazione giudiziale e richiedevano un differimento dell'udienza fissata per il giorno
30.01.2025, onde depositare conclusioni congiunte riportanti gli accordi ratificandi;
il Giudice, pertanto, rinviava all'udienza del 06.03.2025.
All'udienza di cui sopra, venivano lette e sottoscritte le conclusioni concernenti le condizioni della separazione depositate congiuntamente dalle parti in data 05.03.2025, come riportate in epigrafe;
quindi, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale va accolta.
Le condotte di violenza fisica ed economica che la ricorrente lamenta aver subito dal sig. sono CP_1
rimaste generiche e prive di riscontri probatori, essendo anche incontestato che non sono mai divenute oggetto di specifica denuncia-querela in sede penale.
Peraltro, le condizioni concordate dai coniugi e sottoscritte all'udienza del 06.03.2025 sono prive di profili d'illegittimità, e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato di procedere al trasferimento immobiliare di cui ai punti 3 e 4 delle condizioni di cui al verbale del 06.03.2025, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Le parti sono state informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il giudice delegato e il collegio si sono limitati a raccogliere i loro accordi in ordine all'immobile, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, cureranno la eventuale trascrizione esonerando il cancelliere.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di RU di provvedere alla conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 57, Parte II, Serie C, anno 2022; pagina 9 di 10 3) provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4) dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato le condizioni riportate ai punti 3 e 4 delle conclusioni;
5) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.3.25
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatrice dr.ssa Luisa Bettio Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1658 2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SCATTOLIN SILVIA, come da mandato in atti;
Parte_1
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. DELLA GRECA SONIA, come da mandato in Controparte_1 atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alla separazione all'udienza del 06.03.2025:
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 pagina 2 di 10 pagina 3 di 10 pagina 4 di 10 pagina 5 di 10 FATTO E DIRITTO
I sigg. nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 04/07/1957, contraevano matrimonio con rito civile in data 22.10.2022 in RU (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n.57, Parte II, Serie C, anno 2022.
In data 29.3.24 la sig.ra adiva il Tribunale di Padova, depositando ricorso affinché venisse Parte_1
pronunciata sentenza di separazione personale, con attribuzione a suo favore dell'abitazione di RU, dell'assegno di mantenimento e della autovettura Mercedes GLA Plug-in. La ricorrente deduceva episodi di asserita violenza, non meglio specificati.
In data 04.06.2024 si costituiva il sig. aderendo alla domanda di separazione proposta Controparte_1
dalla ricorrente, ma contestando la ricostruzione dei fatti dalla stessa fornita e formulando, a sua volta, le seguenti distinte conclusioni in ordine alle condizioni della separazione:
“Nel merito per tutto quanto esposto in narrativa respingersi tutte le domande della Sig.ra Parte_1
ei confronti del Sig. in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in
[...] Controparte_1
diritto. - Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla moglie Sig.ra
- Condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa l'infondatezza delle domande Pt_1
e la temerarietà delle stesse. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
pagina 6 di 10 Con la memoria depositata in data 11.9.24 la ricorrente formulava le seguenti condizioni:
“In via principale: previa formalizzazione dell'autorizzazione ai coniugi a vivere separati, si insiste affinché il Tribunale di Padova adito, avuto riguardo al rilevante divario di condizioni personali e patrimoniali sussistente tra i coniugi, nonché alla documentata situazione di salute della ricorrente, tale da inibirle di procurarsi, ai sensi dell'art.156 c.c., redditi adeguati, disponga a titolo di mantenimento della sig.ra he il resistente corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla Pt_1
data della domanda o, quantomeno, dalla data della prima udienza di comparizione (04/07/2024),
l'importo di € 3.000,00 con previsione dei periodici adeguamenti di legge, od altra maggiore o minor somma che verrà ritenuta equa all'esito dei richiesti accertamenti istruttori, formulando contestuale istanza di garanzia ex art.196, comma 4, c.c. Disporre l'assegnazione alla ricorrente dell'autovettura
con i relativi costi di gestione. Dando atto dell'avvenuto trasferimento della Controparte_2
sig.ra resso l'immobile in comproprietà con il coniuge, sig. sito in Parte_1 Controparte_1
RU (PD), via Lorenzo Nardi n.14, disporne l'assegnazione alla stessa, anche in considerazione delle mutate e deteriorate condizioni personali ed economiche come sopra esposte e documentate.
In ogni caso: in via temporanea ed urgente, ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c., ricorrendo, per tutte le ragioni esposte e documentate in atti, i presupposti previsti dall'art.156 c.c., considerate le condizioni personali, economiche e di salute della ricorrente alla luce anche dell'ulteriore documentazione medica sopravvenuta ed allegata alla presente memoria, porre a carico del sig. 'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di contribuzione al Parte_1
mantenimento di quest'ultima, un importo pari/non inferiore ad € 3.000,00 (o di altra diversa somma che, allo stato degli atti, verrà eventualmente ritenuta equa e di giustizia), rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda o, quantomeno, dalla data dell'udienza di comparizione coniugi (04/07/2024), nell'esercizio della facoltà espressamente riconosciuta al
Giudicante dal comma 1 della sopra citata norma.
Sempre in ogni caso: compensi e spese del grado integralmente rifuse e condanna di parte resistente, avuto riguardo alla condotta processuale omissiva/elusiva valutabile, giusto decreto Tribunale di
Padova del 3 aprile 2024, ai sensi dell'art.116 c.p.c. e degli artt.92 e 96 c.p.c., nonché alla domanda di addebito della separazione temerariamente coltivata nei confronti della ricorrente, al pagamento di una
pagina 7 di 10 somma ulteriore equitativamente determinata ai sensi del combinato disposto delle norme sopra citate”.
All'udienza del 04.07.2024, comparivano entrambe le parti: la sig.ra deduceva (in verità Parte_1
genericamente) plurime condotte di violenza fisica ed economica asseritamente perpetrate dal marito nei suoi confronti e rappresentava di percepire, a causa della sua malattia, un assegno di invalidità e di inabilità pari alla somma mensile di circa 800 euro;
il sig. negava, invece, i suddetti Controparte_1
episodi di violenza rappresentati dalla ricorrente e avanzava proposta di acquisto della quota della moglie sulla casa coniugale di comproprietà, sita in RU.
Il Giudice, quindi, dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante le violenze lamentate dalla ricorrente, e rinviava all'udienza del 12.09.2024, in modalità cartolare, al fine di concedere alle parti del tempo per tentare di addivenire a una soluzione condivisa circa lo scioglimento della comunione sul predetto immobile (essendo una questione che non è trattabile con il rito famiglia).
Nella memoria difensiva depositata il 22.08.2024, il procuratore di parte ricorrente precisava che, sebbene la sig.ra avesse già abbandonato la casa coniugale, le parti non erano riuscite a Pt_1
concludere l'accordo concernente le rispettive proprietà immobiliari delle parti, a causa dell'asserita intransigenza del CP_1
Con separata ordinanza del 23.09.2024, il Giudice, dunque, pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) nulla dispone in merito alla casa coniugale data l'assenza di figli minori o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
3) Stabilisce l'obbligo in capo al sig. di versare mensilmente alla moglie sig.ra Controparte_1 [...]
la somma di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione monetaria annuale, Pt_1
con decorrenza dalla cessazione della convivenza”.
Nella medesima ordinanza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per decisione ex art. 473 bis 28 c.p.c. l'udienza del 9.1.2025, in modalità cartolare.
Con decreto del 24.12.2024, il Giudice, su richiesta di parte ricorrente, disponeva che l'udienza per la decisione di cui sopra si tenesse in presenza, individuando a tal fine la data del 10.1.2025, successivamente posticipata al 30.01.2025.
Con istanza depositata il 27.01.2025, le parti deducevano l'esistenza di serie trattative, anche in sede di mediazione, volte alla definizione bonaria di ogni controversia tra loro pendente, ivi compresa la presente pagina 8 di 10 procedura di separazione giudiziale e richiedevano un differimento dell'udienza fissata per il giorno
30.01.2025, onde depositare conclusioni congiunte riportanti gli accordi ratificandi;
il Giudice, pertanto, rinviava all'udienza del 06.03.2025.
All'udienza di cui sopra, venivano lette e sottoscritte le conclusioni concernenti le condizioni della separazione depositate congiuntamente dalle parti in data 05.03.2025, come riportate in epigrafe;
quindi, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale va accolta.
Le condotte di violenza fisica ed economica che la ricorrente lamenta aver subito dal sig. sono CP_1
rimaste generiche e prive di riscontri probatori, essendo anche incontestato che non sono mai divenute oggetto di specifica denuncia-querela in sede penale.
Peraltro, le condizioni concordate dai coniugi e sottoscritte all'udienza del 06.03.2025 sono prive di profili d'illegittimità, e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato di procedere al trasferimento immobiliare di cui ai punti 3 e 4 delle condizioni di cui al verbale del 06.03.2025, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Le parti sono state informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il giudice delegato e il collegio si sono limitati a raccogliere i loro accordi in ordine all'immobile, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, cureranno la eventuale trascrizione esonerando il cancelliere.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di RU di provvedere alla conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 57, Parte II, Serie C, anno 2022; pagina 9 di 10 3) provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4) dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato le condizioni riportate ai punti 3 e 4 delle conclusioni;
5) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.3.25
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti
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