TAR Roma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1932
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Decreto cautelare 2 marzo 2022
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Ordinanza collegiale 12 aprile 2022
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter, comma 1, D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 1/2022 in relazione all’obbligo vaccinale over 50 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, L. n. 241/1990. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Obbligo di vaccinazione “generalizzato” per categorie di lavoratori senza operare alcuna distinzione in ordine alle mansioni effettivamente svolte

    Il Collegio osserva che la giurisprudenza consolidata, anche della Corte Costituzionale, ha ritenuto legittimo il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore, giustificando l'obbligo vaccinale per la tutela della collettività e la sicurezza pubblica, anche per il personale militare.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, L. n. 241/1990. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Mancata previsione normativa in merito alla possibilità di svolgere tamponi quotidiani in luogo della vaccinazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la normativa in materia di obbligo vaccinale non sia irragionevole o sproporzionata, avendo operato un contemperamento tra il diritto alla libertà di cura del singolo e il diritto degli altri e l'interesse della collettività. La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha legittimamente comportato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 914 ss. D.Lgs. n. 66/2010 - Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – Disparità di trattamento – Mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa

    La Corte Costituzionale ha chiarito che la mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro compenso al lavoratore sospeso per mancata vaccinazione è legittima, poiché la sospensione deriva da una libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi, a differenza delle ipotesi di sospensione per motivi giudiziari che sono misure cautelari nell'interesse pubblico. L'assegno alimentare non è costituzionalmente obbligato in questi casi.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 ter D.L. 44/2021 ss.mm. ii; Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, mancanza dei presupposti di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35 e 36 Cost. sul diritto del lavoratore a percepire una retribuzione minima ai fini del sostentamento

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione in caso di mancata vaccinazione non siano in contrasto con i parametri costituzionali invocati, poiché la vaccinazione è un requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative e la sospensione è coerente con l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro. La mancata prestazione lavorativa giustifica la mancata corresponsione della retribuzione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 1/2022, del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Europeo n. 536/2014 art. 28 lettera h – Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – Disparità di trattamento – Mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa

    Il Collegio ha respinto l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ritenendo che non vi sia sperimentazione clinica ma autorizzazione all'immissione in commercio condizionata. Le autorità competenti hanno attestato la sicurezza e l'efficacia dei vaccini, escludendo che possano considerarsi sperimentali. Pertanto, la sospensione dalla retribuzione non costituisce un condizionamento illecito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1932
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1932
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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