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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/12/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 827 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 15.11.2025 e promossa
DA
con l'Avv. Nestore Travaglini domicilio Parte_1 C.F._1
telematico
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
con l'Avv. Maria Vittoria Alessi ed elettivamente domiciliati
[...] C.F._5
presso lo studio del difensore in Ascoli Piceno, Corso V. Emanuele n. 5
APPELLATI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 121/2023 del 02/03/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la ex moglie, sig.ra Parte_2
ed i figli e e per sentirli Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
condannare alla restituzione di somme ed interessi maturati, per indebito oggettivo e in via subordinata per ingiustificato arricchimento, conseguenti ad una serie di pagamenti effettuati in favore della ex coniuge e dei figli in costanza di matrimonio.
Si sono costituiti i convenuti resistendo e contestando le pretese dell'attore, eccependo la prescrizione di parte dei versamenti e ritenendo le pretese infondate perché rientranti nel novero degli adempimenti delle obbligazioni naturali, e pertanto irripetibili.
Il Tribunale ha così deciso: respinge la domanda dell'attore totalmente infondata sia quanto alla principale che alla subordinata.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta , Parte_1 Controparte_1
e le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
6.200,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali
Ha interposto appello il sig. e si sono costituiti la sig.ra Parte_1 Controparte_1
e , resistendo. Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
Primo Motivo- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., anche in relazione all'art. 2697 c.c., nonché omessa e/o errata valutazione delle produzioni documentali;
contraddittorietà della motivazione.
Secondo Motivo:Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli art. 2033 c.c.; mancata ammissione della prova testimoniale ex art. 244 e ss. c.p.c..
Terzo Motivo: In subordine, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c..
I motivi possono essere delibati congiuntamente siccome strettamente connessi.
Argomenta l'appellante che la ex coniuge avrebbe indebitamente sottratto dal conto corrente comune la somma di €. 20.000,00 di cui €.15.000,00 di provenienza esclusiva del sig. ed estranei ai Pt_1
bisogni famigliari, per accreditarli in un conto personale, senza alcuna autorizzazione del marito.
Parimenti la sig.ra avrebbe acceso in data 15.05.1997 un mutuo di Lire 80.000,00 destinato a CP_1
sostenere i costi per la ristrutturazione dell'immobile di Piazza Immacolata n. 11 Ascoli Piceno, in proprietà della e della di lei madre, con addebito delle rate sul conto corrente dei coniugi. CP_1
Lamenta ancora l'appellante che la pochi mesi dopo le nozze, sarebbe ricorsa ad un mutuo di CP_1
10.000.000 Lire con l' successivamente confluito nell' destinato a sostenere i CP_5 CP_6
lavori di ristrutturazione e l'acquisto della mobilia dell'immobile di Villa Pigna di Folignano, Via
Alessandria n. 57, di esclusiva proprietà della ex moglie.
pagina 2 di 6 Il sig. si duole inoltre di essere creditore verso i figli e Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4
dell'ulteriore complessiva somma di €. 4.359,21 a titolo di spese sostenute per la
[...]
ristrutturazione dell'immobile sito nel Comune di Montegallo, frazione di Abetito, ereditato dai figli alla morte della nonna materna.
Il D'AN ritiene la decisione del primo giudice ingiusta perché non avrebbe tenuto in debita considerazione la disparità economica dei coniugi che vedeva il marito in una posizione di svantaggio rispetto alla moglie, proprietaria di immobili e con maggiore disponibilità di risorse, nonché l'assenza di aninus donandi dei pagamenti effettuati e la mancata autorizzazione alla gestione dei denari personali confluiti nel conto comune.
Analogamente l'appellante rivendica le dazioni elargite ai figli i quali che avrebbero conseguito ulteriori benefici economici dalle ristrutturazioni/ammobiliamenti pagati dal Sig. Pt_1
Le doglianze non hanno pregio e questa Corte ritiene di condividere la decisione del primo giudice.
La separazione dei coniugi è intervenuta dopo oltre 20 anni di matrimonio e tutte le disposizioni di pagamento che l'appellante rivendica sono intervenute in tempi non sospetti, quando la famiglia si era appena costituita (si pensi al mutuo del 1993 e del 1997), la crisi matrimoniale non prevedibile e la famiglia si stava allargando con la nascita dei figli (nato nel 1994) ed (nata nel CP_3 CP_2
2002).
La circostanza che i mutui siano stati accesi per la ristrutturazione di due immobili di cui il Pt_1
non era proprietario è del tutto ininfluente essendo stati denari destinati alla casa familiare dove lo stesso ha abitato per decenni insieme alla moglie e tre figli, evitando di dover contribuire al pagamento di un canone di locazione.
Correttamente il Tribunale ha pertanto ritenuto che le somme di cui il chiede la restituzione Pt_1
sono relative a spese per la ordinaria gestione e conduzione familiare e come tali “irripetibili”, essendo peraltro denari versati sul conto da entrambi i coniugi.
Come ha osservato il Supremo Collegio (Cassazione civile sez. III - 21/02/2023, n. 5385) non esiste una norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascun coniuge è tenuto a fornire alla famiglia, né che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per il vestiario, spese per l'auto e per la casa, imposte e tasse, ecc.).
In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma pagina 3 di 6 dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza. (così Cassazione civile sez. III - 21/02/2023, n. 5385).
La Suprema Corte nella recente sentenza affronta il caso del pagamento delle rate del mutuo cointestato da parte di un solo coniuge in via esclusiva, richiamando precedenti giurisprudenziali che hanno escluso il diritto al rimborso richiamando i principi di solidarietà matrimoniale, quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art 143 cc (e, quindi, espressione di quei "doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi"(cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018).
L'appellante non ha fornito prova che le somme versate sul conto corrente comune dovessero ritenersi strettamente personali e non destinate alle esigenze della famiglia, per contro la moglie ha prodotto documentazione da cui risultano versamenti di propri denari sul conto corrente comune e prelievi ed investimenti furono impegnati per ragioni familiari.
Altre circostanze correttamente valutate dal primo giudice sono l'arco temporale cui si riferiscono i pagamenti e l'entità (adeguata e proporzionata) dei medesimi, la durata della convivenza tra i coniugi, il livello patrimoniale complessivo e reddituale di entrambi, circostanze che depongono a favore della tesi della gratuità e spontaneità rientranti nell'ordine delle obbligazioni naturali irripetibili.
A ciò si aggiunga che tutti gli investimenti e spese cui ha partecipato il sig. sono Parte_1
state a vantaggio dell'intero nucleo famigliare, di cui lo stesso all'epoca faceva parte ed ha potuto beneficiare al pari degli altri componenti della famiglia.
Si ritiene pertanto di condividere l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e legittimità secondo la quale, in costanza di matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis comma 1 cc, con la conseguenza che in seguito alla separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per le necessità della famiglia (ex multis Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n.10927).
I bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.
Dunque in assenza di un diverso accordo negoziale, alcun rimborso è dovuto (Cassazione, sez I ord.
15/05/2024 n. 13366).
pagina 4 di 6 Per le suesposte ragioni irrilevanti risultano essere le doglianze relative alla differente entità dei patrimoni dei coniugi e per la medesima ragione irrilevanti le prove per testi reiterate con l'appello.
Quanto all'impugnazione, in via subordinata, per la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 Cc la medesima non merita accoglimento e deve essere respinta.
A mente dell'art. 2041 cc chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
L'azione generale di ingiustificato arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza “giusta causa”: l'assenza di questa, dunque, costituisce elemento che integra la fattispecie contemplata dall'art. 2041 c.c.
La Suprema Corte ha osservato che se l'incremento patrimoniale è conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o dell'adempimento di una obbligazione naturale, esso non può essere considerato un ingiustificato arricchimento (Cass. Civ, 16864/2023). Le attribuzioni o le prestazioni a carattere patrimoniale tra coniugi o conviventi more uxorio sono da intendersi adempimenti di obbligazioni naturali ex art 2034 cc, espressione di solidarietà tra persone unite da un legame solido e duraturo, spettando al giudice di merito valutarne la proporzionalità e adeguatezza, criteri che sia il primo giudice che questa Corte ritiene essere stati rispettati.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal sig. contro , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Pt_1
e così provvede: Controparte_4
Respinge l'appello e condanna al pagamento delle spese del grado in favore degli Parte_1
appellati che liquida nella somma di €. 6.946,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta in capo all'appellante la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE REL.
pagina 5 di 6 Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 15.11.2025 e promossa
DA
con l'Avv. Nestore Travaglini domicilio Parte_1 C.F._1
telematico
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
con l'Avv. Maria Vittoria Alessi ed elettivamente domiciliati
[...] C.F._5
presso lo studio del difensore in Ascoli Piceno, Corso V. Emanuele n. 5
APPELLATI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 121/2023 del 02/03/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la ex moglie, sig.ra Parte_2
ed i figli e e per sentirli Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
condannare alla restituzione di somme ed interessi maturati, per indebito oggettivo e in via subordinata per ingiustificato arricchimento, conseguenti ad una serie di pagamenti effettuati in favore della ex coniuge e dei figli in costanza di matrimonio.
Si sono costituiti i convenuti resistendo e contestando le pretese dell'attore, eccependo la prescrizione di parte dei versamenti e ritenendo le pretese infondate perché rientranti nel novero degli adempimenti delle obbligazioni naturali, e pertanto irripetibili.
Il Tribunale ha così deciso: respinge la domanda dell'attore totalmente infondata sia quanto alla principale che alla subordinata.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta , Parte_1 Controparte_1
e le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
6.200,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali
Ha interposto appello il sig. e si sono costituiti la sig.ra Parte_1 Controparte_1
e , resistendo. Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
Primo Motivo- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., anche in relazione all'art. 2697 c.c., nonché omessa e/o errata valutazione delle produzioni documentali;
contraddittorietà della motivazione.
Secondo Motivo:Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli art. 2033 c.c.; mancata ammissione della prova testimoniale ex art. 244 e ss. c.p.c..
Terzo Motivo: In subordine, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c..
I motivi possono essere delibati congiuntamente siccome strettamente connessi.
Argomenta l'appellante che la ex coniuge avrebbe indebitamente sottratto dal conto corrente comune la somma di €. 20.000,00 di cui €.15.000,00 di provenienza esclusiva del sig. ed estranei ai Pt_1
bisogni famigliari, per accreditarli in un conto personale, senza alcuna autorizzazione del marito.
Parimenti la sig.ra avrebbe acceso in data 15.05.1997 un mutuo di Lire 80.000,00 destinato a CP_1
sostenere i costi per la ristrutturazione dell'immobile di Piazza Immacolata n. 11 Ascoli Piceno, in proprietà della e della di lei madre, con addebito delle rate sul conto corrente dei coniugi. CP_1
Lamenta ancora l'appellante che la pochi mesi dopo le nozze, sarebbe ricorsa ad un mutuo di CP_1
10.000.000 Lire con l' successivamente confluito nell' destinato a sostenere i CP_5 CP_6
lavori di ristrutturazione e l'acquisto della mobilia dell'immobile di Villa Pigna di Folignano, Via
Alessandria n. 57, di esclusiva proprietà della ex moglie.
pagina 2 di 6 Il sig. si duole inoltre di essere creditore verso i figli e Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4
dell'ulteriore complessiva somma di €. 4.359,21 a titolo di spese sostenute per la
[...]
ristrutturazione dell'immobile sito nel Comune di Montegallo, frazione di Abetito, ereditato dai figli alla morte della nonna materna.
Il D'AN ritiene la decisione del primo giudice ingiusta perché non avrebbe tenuto in debita considerazione la disparità economica dei coniugi che vedeva il marito in una posizione di svantaggio rispetto alla moglie, proprietaria di immobili e con maggiore disponibilità di risorse, nonché l'assenza di aninus donandi dei pagamenti effettuati e la mancata autorizzazione alla gestione dei denari personali confluiti nel conto comune.
Analogamente l'appellante rivendica le dazioni elargite ai figli i quali che avrebbero conseguito ulteriori benefici economici dalle ristrutturazioni/ammobiliamenti pagati dal Sig. Pt_1
Le doglianze non hanno pregio e questa Corte ritiene di condividere la decisione del primo giudice.
La separazione dei coniugi è intervenuta dopo oltre 20 anni di matrimonio e tutte le disposizioni di pagamento che l'appellante rivendica sono intervenute in tempi non sospetti, quando la famiglia si era appena costituita (si pensi al mutuo del 1993 e del 1997), la crisi matrimoniale non prevedibile e la famiglia si stava allargando con la nascita dei figli (nato nel 1994) ed (nata nel CP_3 CP_2
2002).
La circostanza che i mutui siano stati accesi per la ristrutturazione di due immobili di cui il Pt_1
non era proprietario è del tutto ininfluente essendo stati denari destinati alla casa familiare dove lo stesso ha abitato per decenni insieme alla moglie e tre figli, evitando di dover contribuire al pagamento di un canone di locazione.
Correttamente il Tribunale ha pertanto ritenuto che le somme di cui il chiede la restituzione Pt_1
sono relative a spese per la ordinaria gestione e conduzione familiare e come tali “irripetibili”, essendo peraltro denari versati sul conto da entrambi i coniugi.
Come ha osservato il Supremo Collegio (Cassazione civile sez. III - 21/02/2023, n. 5385) non esiste una norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascun coniuge è tenuto a fornire alla famiglia, né che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per il vestiario, spese per l'auto e per la casa, imposte e tasse, ecc.).
In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma pagina 3 di 6 dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza. (così Cassazione civile sez. III - 21/02/2023, n. 5385).
La Suprema Corte nella recente sentenza affronta il caso del pagamento delle rate del mutuo cointestato da parte di un solo coniuge in via esclusiva, richiamando precedenti giurisprudenziali che hanno escluso il diritto al rimborso richiamando i principi di solidarietà matrimoniale, quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art 143 cc (e, quindi, espressione di quei "doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi"(cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018).
L'appellante non ha fornito prova che le somme versate sul conto corrente comune dovessero ritenersi strettamente personali e non destinate alle esigenze della famiglia, per contro la moglie ha prodotto documentazione da cui risultano versamenti di propri denari sul conto corrente comune e prelievi ed investimenti furono impegnati per ragioni familiari.
Altre circostanze correttamente valutate dal primo giudice sono l'arco temporale cui si riferiscono i pagamenti e l'entità (adeguata e proporzionata) dei medesimi, la durata della convivenza tra i coniugi, il livello patrimoniale complessivo e reddituale di entrambi, circostanze che depongono a favore della tesi della gratuità e spontaneità rientranti nell'ordine delle obbligazioni naturali irripetibili.
A ciò si aggiunga che tutti gli investimenti e spese cui ha partecipato il sig. sono Parte_1
state a vantaggio dell'intero nucleo famigliare, di cui lo stesso all'epoca faceva parte ed ha potuto beneficiare al pari degli altri componenti della famiglia.
Si ritiene pertanto di condividere l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e legittimità secondo la quale, in costanza di matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis comma 1 cc, con la conseguenza che in seguito alla separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per le necessità della famiglia (ex multis Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n.10927).
I bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.
Dunque in assenza di un diverso accordo negoziale, alcun rimborso è dovuto (Cassazione, sez I ord.
15/05/2024 n. 13366).
pagina 4 di 6 Per le suesposte ragioni irrilevanti risultano essere le doglianze relative alla differente entità dei patrimoni dei coniugi e per la medesima ragione irrilevanti le prove per testi reiterate con l'appello.
Quanto all'impugnazione, in via subordinata, per la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 Cc la medesima non merita accoglimento e deve essere respinta.
A mente dell'art. 2041 cc chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
L'azione generale di ingiustificato arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza “giusta causa”: l'assenza di questa, dunque, costituisce elemento che integra la fattispecie contemplata dall'art. 2041 c.c.
La Suprema Corte ha osservato che se l'incremento patrimoniale è conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o dell'adempimento di una obbligazione naturale, esso non può essere considerato un ingiustificato arricchimento (Cass. Civ, 16864/2023). Le attribuzioni o le prestazioni a carattere patrimoniale tra coniugi o conviventi more uxorio sono da intendersi adempimenti di obbligazioni naturali ex art 2034 cc, espressione di solidarietà tra persone unite da un legame solido e duraturo, spettando al giudice di merito valutarne la proporzionalità e adeguatezza, criteri che sia il primo giudice che questa Corte ritiene essere stati rispettati.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal sig. contro , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Pt_1
e così provvede: Controparte_4
Respinge l'appello e condanna al pagamento delle spese del grado in favore degli Parte_1
appellati che liquida nella somma di €. 6.946,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta in capo all'appellante la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE REL.
pagina 5 di 6 Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 6