CASS
Sentenza 27 ottobre 2023
Sentenza 27 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2023, n. 43670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43670 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CU RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
sentite le conclusioni dei Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. L'avvocato CIANFERONI LUCA conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 43670 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 13/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro - decidendo a seguito del rinvio disposto, con sentenza del 28/04/2022, dalla Quinta Sezione di questa Corte, che aveva annullato l'ordinanza del 02/12/2021 del suddetto Tribunale, che aveva a sua volta disatteso l'appello proposto da RA LI avverso istanza de libertate ha rigettato l'istanza di revoca del provvedimento restrittivo della libertà personale e, in accoglimento della richiesta presentata in via subordinata, ha sostituito, nei confronti di quest'ultimo, la misura cautelare della custodia in carcere con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, disponendone l'esecuzione presso ill domicilio - da indicarsi al momento della scarcerazione - nel quale dimorano moglie e figlio. 2. Ricorre per cassazione RA LI, a mezzo dell'avv. Luca Cianferoni, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. :173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione della legge penale sostanziale e processuale, in particolare degli artt. 416-bis cod. pen. e 273, 627 cod. proc. pen., lamentandosi la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ordine alla fattispecie di cui al capo A) della rubrica. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, aveva demandato al Tribunale del riesame l'effettuazione di una nuova e più accurata valutazione, finalizzata a chiarire se fosse ancora ravvisabile, o meno, un quadro di gravità indiziaria relativamente al reato contestato al capo S9) della rubrica;
la Corte, altresì, aveva indicato la necessità di vagliare, nel caso, quali potessero essere i riflessi di eventuali mutamenti del quadro indiziario, sul profilo delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame - nell'ambito del giudizio rescissorio - non ha ulteriormente reputato integrata la gravità indiziaria, in ordine al reato sub S9); ha ritenuto ancora sussistente, però, un grave quadro indiziario con riferimento al capo A) della rubrica. Del tutto pretermesso, quindi, è il piano dei rapporti esistenti fra il reato di cui al capo A) e quello contestato sub S9), quest'ultimo oggetto di incolpazione proprio nella forma aggravata, per esser stato commesso al fine di eseguire il delitto di cui al capo A). Limitandosi a ribadire la sussistenza di un grave compendio indiziario con riferimento al capo A), il Tribunale ha omesso di considerare - come invece specificamente delegato dalla Corte di cassazione - le possibili ripercussioni, sul piano cautelare, della ritenuta insussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato sub S9). È però logico che - essendo l'intestazione fittizia sub S9) l'unico reato fine, contestato al ricorrente - l'annullamento di tale capo dovesse condtkre 2 il Tribunale del riesame, quantomeno, a rivalutare il conseguente affievolimento delle originarie esigenze cautelari. 2.2. Con il secondo motivo, vengono denunciate la violazione della legge processuale penale e la illogicità manifesta, in particolare in ragione della mancata osservanza del disposto dell'art. 627 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame non specifica, infatti, le ragioni in base alle quali sia giunto a reputare immutato il quadro indiziario inerente alla contestazione sub A), ad onta della diversa valutazione in ordine al capo S9), in ciò violando anche i doveri impostigli, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., in forza della pronuncia rescindente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, ha ritenuto esser venuto meno il primigenio quadro di gravità indiziaria, con riferimento al capo S9) ed ha - per tale ragione - attenuato la misura cautelare di massimo rigore all'epoca in vigore nei confronti del ricorrente. Nonostante abbia confermato essere la condotta conforme al paradigma normativo ex art. 512-bis cod. pen., una di quelle fondanti del contegno di partecipazione al sodalizio mafioso e sebbene abbia condiviso la dedotta elisione del compendio indiziario, in ordine a tale reato scopo, il Tribunale non ha poi minimamente chiarito le ragioni, in base alle quali non abbia ritenuto che tale fattore nuovo potesse intaccare il pregresso giudizio di gravità indiziaria, anche con riferimento al delitto ex art. 416-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come già chiarito in parte narrativa, la Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 28/04/2022, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva disatteso l'appello proposto nell'interesse di LI. Dato che vi era stato annullamento per insussistenza di gravi indizi, ad opera della Corte di cassazione, del provvedimento cautelare emesso a carico del ON, ossia del soggetto da "schermare", nell'ambito della unitaria contestazione per il reato di trasferimento fraudolento di valori, ex art. 512-bis cod. pen., ascritto sub S9), era stata contestualmente indicata - nella succitata sentenza rescindente - la necessità che venisse puntualmente spiegata la ragione in base alla quale, ipotizzandosi un modello legale a concorso necessario, potesse essere ritenuta intonsa la gravità indiziaria inerente al ricorrente - nella veste di soggetto 3 fittiziamente interposto - anche a fronte della ritenuta estraneità del preteso beneficiario della medesima interposizione. Nella stessa pronuncia rescindente, la Quinta Sezione di questa Corte aveva conferito un ulteriore mandato motivazionale, demandando al giudizio rescissorio la verifica attinente agli eventuali riflessi di tale nuova situazione indiziaria, anche sul profilo cautelare. Infine, vi era stata l'indicazione della necessità di vagliare adeguatamente anche l'istanza subordinata, avente ad oggetto la sostituzione del presidio cautelare in esecuzione nei confronti del ricorrente. 2.1. Il Tribunale del riesame, con il provvedimento ora impugnato, ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, con riferimento al reato ex art. 512-bis cod. pen. contestato sub S9). Secondo le conclusioni raggiunte dai Giudici catanzaresi, dunque, la valutazione di insussistenza - a carico del soggetto interponente ON - di un compendio indiziario connotato dal necessario grado di gravità, non poteva non riverberarsi sulla posizione del LI "quale intestatario fittizio della sala giochi, essendosi raggiunto il crisma della gravità indiziaria solo in relazione alla fattispecie obiettiva dell'art. 512 bis c.p.p., ma non anche in relazione all'esistenza di una volontà teleologicamente determinata all'elusine della normativa prevenzionale". 2.2. Contestualmente, il Tribunale ha però ribadito la sussistenza della gravità indiziarla, in ordine all'incolpazione ex art. 416-bis cod. pen., di cui al capo A) della rubrica. Viene qui contestato, a RA LI, di esser stato organico alla organizzazione di stampo mafioso denominata endrangheta e, in particolare, della'ndrina (ossia, articolazione locale) nota come "ON", facente parte della "locale di S. Onofrio". 2.3. Coglie nel segno l'osservazione difensiva, allora, laddove lamenta l'esistenza di un vuoto, nella motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale, infatti, non spiega in quale modo possa esser restato immutato il quadro indiziario originariamente valutato, inerente alla partecipazione ad associazione mafiosa, pur essendo venuti meno i gravi indizi in ordine a ciò che ne rappresentava - stando all'impianto accusatorio - l'architrave partecipativa riconducibile al LI, ossia l'intestazione fittizia. Lo stesso Tribunale, infatti, ha confermato come - attenendosi ancora all'originario costrutto dell'accusa - la condotta di interposizione fittizia rappresentasse un aspetto basilare ed evocativo, in ordine alla ritenuta intraneità del LI al sodalizio. I Giudici hanno però poi mancato di spiegare - in maniera coerente e consequenziale - come il fatto nuovo, rappresentato dalla ritenuta mancanza di gravi indizi, per quanto inerisce al reato ex art. 512-bis cod. pen., possa non avere riflessi sulla condotta di tipo associativo contestata sub A). 4 2.4. Nel caso di specie, il Tribunale si è limitato a richiamare - in modo vago e indefinito - le dichiarazioni delle persone fin qui assunte a sommarie informazioni testimoniali, senza chiarire - con il necessario dettaglio - quali propalazioni possano consentire di ritenere immutato il precedente quadro indiziario. 2.5. Si concretizza, in tal modo, il dedotto difetto motivazionale, visto che l'apparato argomentativo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata presenta un connotato fortemente assertivo e apparente. Si ricorda, sul punto, che la motivazione apparente (ossia, inesistente) ricorre allorquando essa appaia completamente disarmonica rispetto alle risultanze processuali, ovvero si avvalga di argomentazioni generiche e di asserzioni indimostrate, prive di substrato contenutistico, apodittiche, o ancora di affermazioni tautologiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa. In altri termini, in tutti i casi in cui il percorso concettuale che sorregge la decisione riveli una natura fittizia e inconsistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015 Vassallo, Rv. 263100). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si disporrà l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2023.
sentite le conclusioni dei Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. L'avvocato CIANFERONI LUCA conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 43670 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 13/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro - decidendo a seguito del rinvio disposto, con sentenza del 28/04/2022, dalla Quinta Sezione di questa Corte, che aveva annullato l'ordinanza del 02/12/2021 del suddetto Tribunale, che aveva a sua volta disatteso l'appello proposto da RA LI avverso istanza de libertate ha rigettato l'istanza di revoca del provvedimento restrittivo della libertà personale e, in accoglimento della richiesta presentata in via subordinata, ha sostituito, nei confronti di quest'ultimo, la misura cautelare della custodia in carcere con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, disponendone l'esecuzione presso ill domicilio - da indicarsi al momento della scarcerazione - nel quale dimorano moglie e figlio. 2. Ricorre per cassazione RA LI, a mezzo dell'avv. Luca Cianferoni, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. :173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione della legge penale sostanziale e processuale, in particolare degli artt. 416-bis cod. pen. e 273, 627 cod. proc. pen., lamentandosi la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ordine alla fattispecie di cui al capo A) della rubrica. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, aveva demandato al Tribunale del riesame l'effettuazione di una nuova e più accurata valutazione, finalizzata a chiarire se fosse ancora ravvisabile, o meno, un quadro di gravità indiziaria relativamente al reato contestato al capo S9) della rubrica;
la Corte, altresì, aveva indicato la necessità di vagliare, nel caso, quali potessero essere i riflessi di eventuali mutamenti del quadro indiziario, sul profilo delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame - nell'ambito del giudizio rescissorio - non ha ulteriormente reputato integrata la gravità indiziaria, in ordine al reato sub S9); ha ritenuto ancora sussistente, però, un grave quadro indiziario con riferimento al capo A) della rubrica. Del tutto pretermesso, quindi, è il piano dei rapporti esistenti fra il reato di cui al capo A) e quello contestato sub S9), quest'ultimo oggetto di incolpazione proprio nella forma aggravata, per esser stato commesso al fine di eseguire il delitto di cui al capo A). Limitandosi a ribadire la sussistenza di un grave compendio indiziario con riferimento al capo A), il Tribunale ha omesso di considerare - come invece specificamente delegato dalla Corte di cassazione - le possibili ripercussioni, sul piano cautelare, della ritenuta insussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato sub S9). È però logico che - essendo l'intestazione fittizia sub S9) l'unico reato fine, contestato al ricorrente - l'annullamento di tale capo dovesse condtkre 2 il Tribunale del riesame, quantomeno, a rivalutare il conseguente affievolimento delle originarie esigenze cautelari. 2.2. Con il secondo motivo, vengono denunciate la violazione della legge processuale penale e la illogicità manifesta, in particolare in ragione della mancata osservanza del disposto dell'art. 627 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame non specifica, infatti, le ragioni in base alle quali sia giunto a reputare immutato il quadro indiziario inerente alla contestazione sub A), ad onta della diversa valutazione in ordine al capo S9), in ciò violando anche i doveri impostigli, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., in forza della pronuncia rescindente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, ha ritenuto esser venuto meno il primigenio quadro di gravità indiziaria, con riferimento al capo S9) ed ha - per tale ragione - attenuato la misura cautelare di massimo rigore all'epoca in vigore nei confronti del ricorrente. Nonostante abbia confermato essere la condotta conforme al paradigma normativo ex art. 512-bis cod. pen., una di quelle fondanti del contegno di partecipazione al sodalizio mafioso e sebbene abbia condiviso la dedotta elisione del compendio indiziario, in ordine a tale reato scopo, il Tribunale non ha poi minimamente chiarito le ragioni, in base alle quali non abbia ritenuto che tale fattore nuovo potesse intaccare il pregresso giudizio di gravità indiziaria, anche con riferimento al delitto ex art. 416-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come già chiarito in parte narrativa, la Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 28/04/2022, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva disatteso l'appello proposto nell'interesse di LI. Dato che vi era stato annullamento per insussistenza di gravi indizi, ad opera della Corte di cassazione, del provvedimento cautelare emesso a carico del ON, ossia del soggetto da "schermare", nell'ambito della unitaria contestazione per il reato di trasferimento fraudolento di valori, ex art. 512-bis cod. pen., ascritto sub S9), era stata contestualmente indicata - nella succitata sentenza rescindente - la necessità che venisse puntualmente spiegata la ragione in base alla quale, ipotizzandosi un modello legale a concorso necessario, potesse essere ritenuta intonsa la gravità indiziaria inerente al ricorrente - nella veste di soggetto 3 fittiziamente interposto - anche a fronte della ritenuta estraneità del preteso beneficiario della medesima interposizione. Nella stessa pronuncia rescindente, la Quinta Sezione di questa Corte aveva conferito un ulteriore mandato motivazionale, demandando al giudizio rescissorio la verifica attinente agli eventuali riflessi di tale nuova situazione indiziaria, anche sul profilo cautelare. Infine, vi era stata l'indicazione della necessità di vagliare adeguatamente anche l'istanza subordinata, avente ad oggetto la sostituzione del presidio cautelare in esecuzione nei confronti del ricorrente. 2.1. Il Tribunale del riesame, con il provvedimento ora impugnato, ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, con riferimento al reato ex art. 512-bis cod. pen. contestato sub S9). Secondo le conclusioni raggiunte dai Giudici catanzaresi, dunque, la valutazione di insussistenza - a carico del soggetto interponente ON - di un compendio indiziario connotato dal necessario grado di gravità, non poteva non riverberarsi sulla posizione del LI "quale intestatario fittizio della sala giochi, essendosi raggiunto il crisma della gravità indiziaria solo in relazione alla fattispecie obiettiva dell'art. 512 bis c.p.p., ma non anche in relazione all'esistenza di una volontà teleologicamente determinata all'elusine della normativa prevenzionale". 2.2. Contestualmente, il Tribunale ha però ribadito la sussistenza della gravità indiziarla, in ordine all'incolpazione ex art. 416-bis cod. pen., di cui al capo A) della rubrica. Viene qui contestato, a RA LI, di esser stato organico alla organizzazione di stampo mafioso denominata endrangheta e, in particolare, della'ndrina (ossia, articolazione locale) nota come "ON", facente parte della "locale di S. Onofrio". 2.3. Coglie nel segno l'osservazione difensiva, allora, laddove lamenta l'esistenza di un vuoto, nella motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale, infatti, non spiega in quale modo possa esser restato immutato il quadro indiziario originariamente valutato, inerente alla partecipazione ad associazione mafiosa, pur essendo venuti meno i gravi indizi in ordine a ciò che ne rappresentava - stando all'impianto accusatorio - l'architrave partecipativa riconducibile al LI, ossia l'intestazione fittizia. Lo stesso Tribunale, infatti, ha confermato come - attenendosi ancora all'originario costrutto dell'accusa - la condotta di interposizione fittizia rappresentasse un aspetto basilare ed evocativo, in ordine alla ritenuta intraneità del LI al sodalizio. I Giudici hanno però poi mancato di spiegare - in maniera coerente e consequenziale - come il fatto nuovo, rappresentato dalla ritenuta mancanza di gravi indizi, per quanto inerisce al reato ex art. 512-bis cod. pen., possa non avere riflessi sulla condotta di tipo associativo contestata sub A). 4 2.4. Nel caso di specie, il Tribunale si è limitato a richiamare - in modo vago e indefinito - le dichiarazioni delle persone fin qui assunte a sommarie informazioni testimoniali, senza chiarire - con il necessario dettaglio - quali propalazioni possano consentire di ritenere immutato il precedente quadro indiziario. 2.5. Si concretizza, in tal modo, il dedotto difetto motivazionale, visto che l'apparato argomentativo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata presenta un connotato fortemente assertivo e apparente. Si ricorda, sul punto, che la motivazione apparente (ossia, inesistente) ricorre allorquando essa appaia completamente disarmonica rispetto alle risultanze processuali, ovvero si avvalga di argomentazioni generiche e di asserzioni indimostrate, prive di substrato contenutistico, apodittiche, o ancora di affermazioni tautologiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa. In altri termini, in tutti i casi in cui il percorso concettuale che sorregge la decisione riveli una natura fittizia e inconsistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015 Vassallo, Rv. 263100). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si disporrà l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2023.