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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/06/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2238/2024 promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO DE Parte_1 C.F._1
BENEDETTI del Foro di Genova;
RICORRENTE contro
(P.I: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENRICO EDOARDO ANGELO CANEPA e
ALESSANDRO REPETTO, entrambi del Foro di Genova;
RESISTENTE
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni:
− parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, così provvedere: In via principale Accertare e dichiarare, la responsabilità ex art. 96 comma 2 c.p.c., di
[...]
(C.F.\P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, IG. sedente in Genova alla Via Luigi CIBRARIO n.3, nei Parte_2 confronti della IG.ra , e per l'effetto condannare di Parte_1 Controparte_1
a corrispondere alla IG.ra , a titolo di risarcimento danno, la
[...] Parte_1 somma di €. 180,000, con gli interessi calcolati sulla predetta somma, via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. In subordine Accertare e dichiarare, la responsabilità ex art. 96 comma 2 c.p.c., di
[...]
(C.F.\P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, IG. sedente in Genova alla Via Luigi CIBRARIO n.3, nei Parte_2 confronti della IG.ra , e per l'effetto condannare di Parte_1 Controparte_1 a corrispondere alla IG.ra , a titolo di risarcimento danno, la
[...] Parte_1 somma di €.550,000, con gli interessi calcolati sulla predetta somma, via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di giudizio In via istruttoria, Ammettere prova per interpello e testi sui capitoli che verranno formulati nelle successive memorie istruttorie.”;
− parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, In via pregiudiziale: - Accertare la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale spiegata
e per l'effetto dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di
Genova ovvero in subordine eventualmente del Tribunale di Civitavecchia per i motivi già esposti;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della IG.ra Pt_1
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione ex art 96 c.p.c. comma 2;
[...]
Nel merito: - Accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda risarcitoria ex art 96 c.p.c. spiegata da controparte e conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente. Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c., depositato il 06.06.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Pavia per sentire condannare la ai sensi degli artt. 96, Controparte_1
comma 2 c.p.c. e 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti, consistiti nel mancato pagamento del saldo del prezzo di compravendita della nave a motore denominata “Revenge”, battente bandiera maltese, ceduta in data 16.12.2017 dalla SE Line Shipping Company TD alla West
Management d.o.o., a causa dell'illegittimo pignoramento della imbarcazione da parte del creditore procedente.
A fondamento della domanda, esponeva:
- che in data 13.01.2014, insieme a , costituiva in Croazia la società CP_2 [...]
(nel prosieguo anche , la quale controllava la Controparte_3 CP_3
società di diritto maltese SE Line Shipping Company TD (nel prosieguo SE)
(doc. 1 e 2);
- che la SE era proprietaria della nave “Revenge” - , Controparte_4
registrata al n. 04029 lung. 23,77 e larg. 5,05 (doc. 3);
- che con contratto concluso in Pavia il 16.12.2017, la SE aveva alienato l'imbarcazione alla società di diritto per il prezzo pattuito di Controparte_5
€ 550.000,00, da corrispondersi quanto ad € 350.000,00 entro 180 giorni dalla sottoscrizione e quanto al saldo al momento della materiale consegna del bene (doc. 4); - che la società acquirente, tuttavia, aveva corrisposto alla venditrice con bonifico bancario in data 07.06.2018 soltanto l'importo determinato a titolo di acconto (doc. 5), omettendo il pagamento del saldo perché la consegna della nave veniva impedita, nelle more, dal provvedimento di sequestro conservativo chiesto al Tribunale di Civitavecchia dalla
[...]
Contr (d'ora in avanti, per sintesi e confermato in data 16.10.2017 Controparte_1
(doc. 6 e 7);
- che il giudizio di cognizione si concludeva con la sentenza n. 1364/2019, pubblicata il
Contr 27.09.2019, che condannava la SE a corrispondere al creditore la somma di €
30.000,00 oltre interessi e spese legali;
- che, in virtù della conversione del sequestro in pignoramento, il creditore, anziché procedere nelle forme, più lunghe, previste dal Codice della navigazione (artt. 643 ss), decise di procedere al pignoramento utilizzando le vie ordinarie, più celeri, depositando l'istanza di vendita della nave nella procedura esecutiva mobiliare (doc. 9);
- che la SE TD, in sede di opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 c.p.c. e 668 cod. nav., eccepiva la perenzione del sequestro conservativo che aveva colpito la nave, deducendo il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 653 cod. nav., eccezione dapprima respinta dal G.E. e poi accolta, invece, dal Collegio in sede di reclamo che revocava l'ordinanza del procedimento di cui al R.G.E. n. 1072/2019 (doc. 10);
- che, nelle more del giudizio di merito, la SE veniva dichiarata “inattiva d'ufficio” con conseguente cancellazione dal registro delle imprese maltesi in data 17.06.2021 (doc.
11), in conformità al disposto dall'art. 325, par. 2 del Malta “Companies Act”;
- che con la sentenza n. 1028/2022 emessa in data 10.10.2022, il Tribunale di Civitavecchia annullava il pignoramento, giudicando illegittimo il ricorso della contenente la CP_7
domanda di vendita della nave, in quanto effettuato in maniera difforme dalla procedura speciale prevista dalle citate disposizioni del codice della navigazione (doc. 12).;
- che successivamente anche la veniva cancellata d'ufficio dal Controparte_3
registro delle imprese , con la decisione definitiva assunta dal Tribunale Commerciale CP_5
di Pazin (Pisino) in data 28.12.2022;
- che con decreto del 28.02.2024, il Tribunale di Civitavecchia dichiarava estinta la procedura esecutiva e disponeva la restituzione dell'imbarcazione all'avente diritto (doc. 14);
- che a causa del pignoramento dichiarato illegittimo, la ricorrente si era vista cancellare ex
officio due società, le quali avevano come unico bene la nave a motore “Revenge”;
- che, trovando applicazione la legge sulle società della Repubblica di Croazia (Zakon o trgovačkim društvima), in particolare gli artt. 380, 385 e 472, secondo cui i rapporti giuridici e i beni della società di capitali si “trasferiscono ai soci, beneficiari ultimi dell'attività sociale”, la socia aveva dunque piena legittimazione e interesse ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno cagionato dal creditore pignorante.
Costituendosi tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta del 23.09.2024, la CP_7 contestava l'iniziativa avversaria sollevando eccezioni pregiudiziali e preliminari di rito e svolgendo ampie difese nel merito.
In sintesi, eccepiva:
- l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, per essere in suo luogo competente il
Tribunale di Genova, nel cui circondario aveva la propria sede (art. 19 c.p.c.), ovvero il
Tribunale di Civitavecchia, quale Giudice funzionalmente competente a conoscere delle domande ex art. 96 comma 2 c.p.c. e a decidere sulla legittimità del pignoramento (in tesi) incautamente eseguito;
- la carenza di legittimazione attiva di la quale dichiarava di agire come socia Parte_1
della società croata Asset Management d.o.o., a sua volta socia di maggioranza della maltese
SE TD, entrambe cancellate dai registri delle imprese d'ufficio e senza procedura liquidatoria o fallimentare, invero necessaria per la devoluzione dei beni e rimanenti attività ai soci;
- l'improcedibilità dell'azione proposta in via autonoma ai sensi dell'art. 96, comma 2 c.p.c., in quanto la domanda di risarcimento del danno da pignoramento asseritamente illegittimo doveva essere formulata davanti al Tribunale di Civitavecchia, quale Giudice funzionalmente e inderogabilmente competente;
- l'infondatezza della domanda di accertamento della responsabilità processuale aggravata in assenza dei suoi presupposti;
- l'infondatezza, nel merito, della domanda risarcitoria, difettando la prova del danno subito e della colpa di in quanto: • con la cancellazione dal registro delle imprese, ogni CP_7 bene del patrimonio della estinta SE TD (compresa la nave “Revenge”) era stato devoluto in proprietà al Governo secondo quanto previsto dall'art. 325 del Malta CP_8
Companies Act;
• il contratto di compravendita della nave datato 16.12.2017 era stato predisposto, in modo fittizio o simulato, dai coniugi e recando Parte_1 CP_2
una data inverosimile e priva di autenticità e contrastava, peraltro, con la ricostruzione della pregressa vicenda innanzi al Tribunale di Civitavecchia, laddove nei procedimenti di sequestro e di opposizione agli atti esecutivi la proprietà della nave era stata vantata soltanto dalla SE TD, la quale asseriva, in senso diametralmente opposto, di avere stipulato con la società West Management d.o.o. un mero contratto di “charter”, poi disciolto a fronte del sequestro nel dicembre 2017, al fine di pretendere - infondatamente - danni da lucro cessante nei confronti di integralmente respinti dal giudice civitavecchiese;
• la CP_7 cessione della proprietà dell'imbarcazione alla West Management d.o.o. non risultava neppure iscritta nei registri navali ai fini di pubblicità-notizia ed opponibilità ai terzi;
• la
SE poteva comunque evitare ogni presunto danno semplicemente estinguendo il debito ovvero versando la cauzione fissata dal Tribunale di Civitavecchia con l'ordinanza del 13 luglio 2018 (45.000 euro) per svincolare la nave dal sequestro.
Sciolta la riserva assunta in prima udienza (ord. 10.10.2024), dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale e valutate le difese, venivano concessi, su istanza di parte ricorrente, i termini perentori ex art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c. per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
La causa, istruita documentalmente (ord. 28.11.2024), veniva discussa oralmente all'udienza del
22.05.2025; richiamate le conclusioni trascritte in epigrafe, procedendo ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., comma 3, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via pregiudiziale, quanto all'eccepito difetto di competenza per territorio del Tribunale adito, sarà sufficiente richiamare le ragioni di inammissibilità di cui all'ordinanza resa in data 10.10.2024.
§2. Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda prevista dall'art. 96, comma 2 c.p.c., premesso che la norma “non pone una regola di competenza” (cfr. Cass. n. 9297/2007; Cass. n.
18344/2010; Cass. n. 2333/2011; Cass. n. 2727/2017) essendo estranea al meccanismo di cui agli artt. 38 e ss c.p.c., si osserva quanto segue.
2.1 ha agito in proprio e quale socia della società di diritto croato Parte_1 [...]
con partecipazioni nella società di diritto maltese SE Line Controparte_3
Shipping Company TD (debitrice pignorata), per ottenere il risarcimento dei danni (in tesi) causati dalla procedura esecutiva illegittimamente intrapresa o continuata senza la normale prudenza dal creditore davanti al Tribunale di Civitavecchia. A sostegno dell'ammissibilità dell'azione CP_7
risarcitoria - spiegata “in via autonoma” innanzi a questo Tribunale - la ricorrente ha dedotto che non sarebbe stato possibile avanzarla nel giudizio presupposto, sia perché, trattandosi di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il regime delle domande riconvenzionali era circoscritto alla contestazione del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, non potendosi introdurre questioni diverse che non attenevano all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, sia perché, in ogni caso, il danno sarebbe insorto successivamente all'estinzione delle due società e della stessa procedura esecutiva. 2.2 Ritiene il Tribunale che la questione di diritto sia malposta e che l'invocato regime di responsabilità dettato dall'art. 96, comma 2 c.p.c. sia improprio allorquando, come nel caso di specie, le parti processuali che si assumono danneggiate non coincidano.
Infatti, se è vero che la società di capitali (in forma “TD” maltese, assimilabile alla “s.r.l.” italiana)
è dotata di un'autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai singoli soci che vi partecipano, non si dubita, allora, che l'odierna ricorrente non fosse “parte” del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 668 cod. nav. incardinato davanti al Tribunale di Civitavecchia.
2.3 Il contegno processuale del creditore procedente, impropriamente sussunto nell'ambito della responsabilità aggravata dettato dall'art. 96 c.p.c., rappresenta, piuttosto, l'antecedente causale di un danno “riflesso” da fatto illecito che, in questa sede, lamenta l'ex socia della(e) società estinta(e) nelle more (SE) e in seguito ( alla definizione del pregresso giudizio a cui fa CP_3
riferimento.
2.4 In tal senso si muovono, peraltro, le stesse difese di parte resistente, nella misura in cui sostiene il difetto di legittimazione attiva (e di titolarità sostanziale) rispetto al diritto vantato dall'odierna ricorrente nella predetta qualità di (ex) socia di società cancellata dal registro delle imprese.
2.5 Così inquadrata la domanda, si reputano, pertanto, inconferenti i richiami ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., n. 25478/2021), in ordine ai limiti di proponibilità, in un autonomo e separato giudizio, della domanda risarcitoria ex art. 96, comma 2 c.p.c., atteso che i medesimi principi presuppongono, pur sempre, l'identità della
“parte” (soggetto processuale) che si assume danneggiata dall'esecuzione in tesi illegittima o incauta della controparte;
circostanza, questa, che nel caso di specie non ricorre.
§3. Tanto premesso, occorre muovere preliminarmente dal difetto di legittimazione ad agire eccepito dalla difesa di pare resistente.
3.1 L'eccezione è fondata.
3.2 Nella Repubblica di Croazia il registro delle imprese è gestito dai Tribunali commerciali
(trgovački sudovi).
3.3 Nel caso di specie è pacifico, oltre che documentato dall'estratto storico del registro giudiziario della società croata aggiornato al 03.08.2024 (cfr. doc. 26 fasc. res.), che il Tribunale Commerciale di Pazin (Pisino) presso la Repubblica di Croazia, procedendo d'ufficio, con la decisione Tt-
22/3371-43 ha disposto la cancellazione della società d.o.o. Controparte_3
Contr
[OIB – Numero identificativo personale: – Numero di registro del soggetto: NumeroDi_1
050318342] in data 28.12.2022.
3.4 Il certificato - prodotto in lingua croata e con traduzione in italiano attestata conforme all'originale da interprete giudiziario nominato dal Ministero della Giustizia e dell'Amministrazione di Zagabria, timbrato e sottoscritto - è accompagnato inoltre da apposito codice “QR” tramite il quale è possibile accedere al documento informatico sottoscritto digitalmente e conservato presso l'Amministrazione giudiziaria, in modo da poter verificare l'autenticità del documento e lo stato delle informazioni al momento del rilascio.
3.5 Ebbene, da tali documenti (appositamente verificati nelle informazioni) e dalle ulteriori precisazioni fornite da entrambe le parti, si desume in particolare che il Tribunale di Pisino, dato atto del decorso del termine legale di sei mesi dalla data di pubblicazione (10.05.2022) dell'intenzione di cancellare la società dal registro, senza ricevere alcuna opposizione da parte di soggetti aventi contrario interesse, con la decisione Tt-22/3371-43 del 13.12.2022 ha disposto “ex officio” la cancellazione della Controparte_10
con sede in Novigrad - Cittanova, Epulonova
[...]
Contr ulica - Via Epulo 28 [OIB – Numero identificativo personale: – Numero di NumeroDi_1
registro del soggetto: 050318342], ai sensi dell'art. 70, par. 5 della Zakona o sudskom registru
(legge sul registro giudiziario, in Gazzetta ufficiale n. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07,
91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19 e 34/22) e dell'articolo 83, commi 13 e 14 della legge sul registro (ZSR), per non avere essa rispettato l'obbligo legale di pubblicare le proprie relazioni finanziarie annuali con la documentazione prescritta negli ultimi tre anni, quando l'obbligo di pubblicare tali relazioni è prescritto dalla Zakon o trgovačkim društvima (legge sulle società commerciali).
3.6 Per quanto di interesse, l'art. 367, par. 2 della legge sulle società di capitali di diritto CP_5
(ZTD) prevede infatti che «(2) […] Il tribunale del registro cancella la società dal registro delle imprese d'ufficio se la società, per tre anni consecutivi, non adempie all'obbligo legale di pubblicare il bilancio corredato di tutti i documenti richiesti o se la società non ha presentato tali relazioni del tribunale entro sei mesi dalla notifica da parte del tribunale alla società della sua intenzione di cancellarla dal registro delle imprese e la società, entro il termine stabilito, non dimostra di possedere determinati beni. La liquidazione della società non verrà effettuata e la società sarà sciolta mediante cancellazione dal registro delle imprese. Qualora, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, risulti che la società possiede beni che devono essere divisi, si procederà alla liquidazione.» (v. doc. 28 fasc. res.).
3.7 Nella fattispecie, dunque, la cancellazione della società croata dal registro delle imprese è avvenuta d'ufficio, senza una procedura di liquidazione ovvero istanza di fallimento (stante il rinvio agli artt. 370 e da 372 a 384, operato dall'art. 472 dello ZTD) ed è divenuta definitiva al momento del passaggio in giudicato della decisione del Tribunale del registro, non essendo stato proposto ricorso giurisdizionale presso l'Alta Corte di commercio della Repubblica di Croazia. 3.8 Ne consegue che, in mancanza di una ripartizione degli utili della società e del suo patrimonio di liquidazione o di fallimento, nessuna persistente legittimazione, in virtù di un fenomeno
“successorio” conseguente all'estinzione della società, potrebbe vantare l'ex socia rispetto a beni e diritti “sopravvenuti”, nonché a fortiori per le mere pretese risarcitorie ovvero di pagamento di crediti incerti o illiquidi, i quali necessariamente devono risultare da un bilancio finale di liquidazione.
3.9 Tale conclusione non è scalfita dagli argomenti addotti nella memoria integrativa e nella nota conclusionale della ricorrente, che si è limitata a una difesa di tipo meramente assertivo in ordine al trasferimento dei diritti della società croata in capo ai soci e all'avvenuta presentazione al Tribunale competente della domanda di “riattivazione” della procedura stessa innanzi a “beni e\o dei crediti da recuperare”, sfornita di qualunque supporto probatorio.
3.10 Ma ove anche si accedesse alla tesi sostenuta e quindi ammettendo che, venuto meno il vincolo societario, l'ex socia della d.o.o. vanti legittimazione ad agire in relazione ai Controparte_3
beni e diritti residui o sopravvenuti della società, difetterebbe, in ogni caso, la prova della titolarità sui beni e crediti della società maltese SE TD, il cui patrimonio residuo è stato interamente devoluto al Governo di Malta - secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 325, par. 2, del
Companies Act (o legge sulle società di diritto maltese) [«(…) and the assets of the company shall devolve upon the Government of Malta»] - in seguito alla sua cancellazione dal registro per inattività (“struck off as defunct”) in data 17.06.2021 (cfr. doc. 11 fasc. ric.).
3.11 A questo punto, l'assunto della ricorrente secondo cui la proprietà dell'imbarcazione in questione non fosse, in realtà, ricompresa in detto patrimonio (devoluto al Governo di Malta), in quanto previamente alienata in data 16.12.2017 dalla SE TD alla West Management d.o.o.
(da lei stessa amministrata e rappresentata), è privo di pregio in quanto, oltre a risolversi in una affermazione meramente apodittica, priva di qualsiasi riscontro desunto da elementi obiettivi, si pone in evidente contrasto con quanto affermato (in tempi non sospetti) da in qualità Parte_1
di “direttore” della società maltese “proprietaria” della “M/V Revenge”, sottoposta a sequestro conservativo, nelle istanze rivolte nel mese di luglio 2019 alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia
(cfr. doc. 29 fasc. res.), nonché con quanto scriveva lo stesso difensore della SE nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi avanti al Tribunale di Civitavecchia n. R.G.
3597/2021 (cfr. note scritte per l'udienza del 11.05.2022, sub. doc. 18a fasc. res.).
3.12 È del pari evidente che l'atto di compravendita della nave (“bill of sale”) asseritamente stipulato con la società di diritto West Management d.o.o. in data 16.12.2017, prodotto - in CP_5
copia - con l'autentica di firma di un funzionario del Comune di Zerbolò (PV) apposta solo in data 06.04.2024 (cfr. doc. 4 e 5 fasc. ric., pag. 11-12), non reca data certa - ex art. 2704 c.c. - anteriore alla cancellazione dell'apparente venditrice dal registro delle imprese.
3.13 Ne consegue che anche in ordine alla titolarità del diritto vantato - che è questione che appartiene al merito della pretesa ed è sindacabile anche d'ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., n.
2951/2016) - la domanda è manifestamente infondata e va rigettata. Rimane assorbita ogni altra questione.
§4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. dal D.M. 147/2022 (cause di valore indeterminabile ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00; fasi di studio e introduttiva con i valori medi;
fasi di istruttoria/trattazione e decisionale con valori minimi, tenuto conto della natura documentale e in proporzione all'attività difensiva svolta in sede di discussione, ripetitiva degli argomenti difensivi già ampiamente trattati).
4.1 La palese finalità strumentale dell'azione di risarcimento intentata nei confronti della
[...]
manifestamente pretestuosa ovvero priva di un ragionevole e argomentato Controparte_1
nesso con il contenuto dei documenti prodotti, costituisce abuso del diritto per avere la ricorrente agito nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione e, pertanto, giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
4.2 Va richiamato l'indirizzo giurisprudenziale per cui “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”
(cfr. Cass. n. 11801/2023; Cass. n 38528/2021; Cass. n. 27623/2017).
Infatti, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce indice di abuso del processo la proposizione di un ricorso giudiziale con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta. 4.3 La liquidazione può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cass. n.
26435/2020; Cass. n. 16898/2019; Cass. n. 21570/2012).
4.4 Alla luce di tali principi e delle specificità del caso di specie, si ritiene equo liquidare una somma pari ad € 1.800,00 in favore della parte vittoriosa, ovvero pari a circa un quinto delle spese processuali liquidate in base al valore della domanda.
4.5 Trattandosi di causa introdotta dopo la novella dell'art. 96 c.p.c. dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 e dopo il 30.06.2023, trova applicazione anche l'art. 96 co. 4 c.p.c., che prevede che, ove il
Giudice riconosca sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., condanna altresì la parte abusante al pagamento a favore della delle ammende di somma di denaro compresa tra CP_11
€ 500,00 e € 5.000,00. Nella fattispecie, richiamate le suesposte valutazioni sul contegno processuale, si reputa congruo determinare la somma da versare in favore della CP_12 in € 1.000,00.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della Parte_1 parte vittoriosa che si liquidano in € 9.142,00 per compensi Controparte_1
(di cui € 2.552,00 fase di studio;
€ 1.628,00 fase intr.; € 2.835,00 fase istr./trat.; € 2.127,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna al pagamento in favore di di una Parte_1 Controparte_1 somma equitativamente determinata in € 1.800,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
• condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della Parte_1 CP_12
ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c.
[...]
Così è deciso in Pavia, lì 23 giugno 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2238/2024 promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO DE Parte_1 C.F._1
BENEDETTI del Foro di Genova;
RICORRENTE contro
(P.I: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENRICO EDOARDO ANGELO CANEPA e
ALESSANDRO REPETTO, entrambi del Foro di Genova;
RESISTENTE
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni:
− parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, così provvedere: In via principale Accertare e dichiarare, la responsabilità ex art. 96 comma 2 c.p.c., di
[...]
(C.F.\P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, IG. sedente in Genova alla Via Luigi CIBRARIO n.3, nei Parte_2 confronti della IG.ra , e per l'effetto condannare di Parte_1 Controparte_1
a corrispondere alla IG.ra , a titolo di risarcimento danno, la
[...] Parte_1 somma di €. 180,000, con gli interessi calcolati sulla predetta somma, via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. In subordine Accertare e dichiarare, la responsabilità ex art. 96 comma 2 c.p.c., di
[...]
(C.F.\P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, IG. sedente in Genova alla Via Luigi CIBRARIO n.3, nei Parte_2 confronti della IG.ra , e per l'effetto condannare di Parte_1 Controparte_1 a corrispondere alla IG.ra , a titolo di risarcimento danno, la
[...] Parte_1 somma di €.550,000, con gli interessi calcolati sulla predetta somma, via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di giudizio In via istruttoria, Ammettere prova per interpello e testi sui capitoli che verranno formulati nelle successive memorie istruttorie.”;
− parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, In via pregiudiziale: - Accertare la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale spiegata
e per l'effetto dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di
Genova ovvero in subordine eventualmente del Tribunale di Civitavecchia per i motivi già esposti;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della IG.ra Pt_1
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione ex art 96 c.p.c. comma 2;
[...]
Nel merito: - Accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda risarcitoria ex art 96 c.p.c. spiegata da controparte e conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente. Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c., depositato il 06.06.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Pavia per sentire condannare la ai sensi degli artt. 96, Controparte_1
comma 2 c.p.c. e 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti, consistiti nel mancato pagamento del saldo del prezzo di compravendita della nave a motore denominata “Revenge”, battente bandiera maltese, ceduta in data 16.12.2017 dalla SE Line Shipping Company TD alla West
Management d.o.o., a causa dell'illegittimo pignoramento della imbarcazione da parte del creditore procedente.
A fondamento della domanda, esponeva:
- che in data 13.01.2014, insieme a , costituiva in Croazia la società CP_2 [...]
(nel prosieguo anche , la quale controllava la Controparte_3 CP_3
società di diritto maltese SE Line Shipping Company TD (nel prosieguo SE)
(doc. 1 e 2);
- che la SE era proprietaria della nave “Revenge” - , Controparte_4
registrata al n. 04029 lung. 23,77 e larg. 5,05 (doc. 3);
- che con contratto concluso in Pavia il 16.12.2017, la SE aveva alienato l'imbarcazione alla società di diritto per il prezzo pattuito di Controparte_5
€ 550.000,00, da corrispondersi quanto ad € 350.000,00 entro 180 giorni dalla sottoscrizione e quanto al saldo al momento della materiale consegna del bene (doc. 4); - che la società acquirente, tuttavia, aveva corrisposto alla venditrice con bonifico bancario in data 07.06.2018 soltanto l'importo determinato a titolo di acconto (doc. 5), omettendo il pagamento del saldo perché la consegna della nave veniva impedita, nelle more, dal provvedimento di sequestro conservativo chiesto al Tribunale di Civitavecchia dalla
[...]
Contr (d'ora in avanti, per sintesi e confermato in data 16.10.2017 Controparte_1
(doc. 6 e 7);
- che il giudizio di cognizione si concludeva con la sentenza n. 1364/2019, pubblicata il
Contr 27.09.2019, che condannava la SE a corrispondere al creditore la somma di €
30.000,00 oltre interessi e spese legali;
- che, in virtù della conversione del sequestro in pignoramento, il creditore, anziché procedere nelle forme, più lunghe, previste dal Codice della navigazione (artt. 643 ss), decise di procedere al pignoramento utilizzando le vie ordinarie, più celeri, depositando l'istanza di vendita della nave nella procedura esecutiva mobiliare (doc. 9);
- che la SE TD, in sede di opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 c.p.c. e 668 cod. nav., eccepiva la perenzione del sequestro conservativo che aveva colpito la nave, deducendo il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 653 cod. nav., eccezione dapprima respinta dal G.E. e poi accolta, invece, dal Collegio in sede di reclamo che revocava l'ordinanza del procedimento di cui al R.G.E. n. 1072/2019 (doc. 10);
- che, nelle more del giudizio di merito, la SE veniva dichiarata “inattiva d'ufficio” con conseguente cancellazione dal registro delle imprese maltesi in data 17.06.2021 (doc.
11), in conformità al disposto dall'art. 325, par. 2 del Malta “Companies Act”;
- che con la sentenza n. 1028/2022 emessa in data 10.10.2022, il Tribunale di Civitavecchia annullava il pignoramento, giudicando illegittimo il ricorso della contenente la CP_7
domanda di vendita della nave, in quanto effettuato in maniera difforme dalla procedura speciale prevista dalle citate disposizioni del codice della navigazione (doc. 12).;
- che successivamente anche la veniva cancellata d'ufficio dal Controparte_3
registro delle imprese , con la decisione definitiva assunta dal Tribunale Commerciale CP_5
di Pazin (Pisino) in data 28.12.2022;
- che con decreto del 28.02.2024, il Tribunale di Civitavecchia dichiarava estinta la procedura esecutiva e disponeva la restituzione dell'imbarcazione all'avente diritto (doc. 14);
- che a causa del pignoramento dichiarato illegittimo, la ricorrente si era vista cancellare ex
officio due società, le quali avevano come unico bene la nave a motore “Revenge”;
- che, trovando applicazione la legge sulle società della Repubblica di Croazia (Zakon o trgovačkim društvima), in particolare gli artt. 380, 385 e 472, secondo cui i rapporti giuridici e i beni della società di capitali si “trasferiscono ai soci, beneficiari ultimi dell'attività sociale”, la socia aveva dunque piena legittimazione e interesse ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno cagionato dal creditore pignorante.
Costituendosi tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta del 23.09.2024, la CP_7 contestava l'iniziativa avversaria sollevando eccezioni pregiudiziali e preliminari di rito e svolgendo ampie difese nel merito.
In sintesi, eccepiva:
- l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, per essere in suo luogo competente il
Tribunale di Genova, nel cui circondario aveva la propria sede (art. 19 c.p.c.), ovvero il
Tribunale di Civitavecchia, quale Giudice funzionalmente competente a conoscere delle domande ex art. 96 comma 2 c.p.c. e a decidere sulla legittimità del pignoramento (in tesi) incautamente eseguito;
- la carenza di legittimazione attiva di la quale dichiarava di agire come socia Parte_1
della società croata Asset Management d.o.o., a sua volta socia di maggioranza della maltese
SE TD, entrambe cancellate dai registri delle imprese d'ufficio e senza procedura liquidatoria o fallimentare, invero necessaria per la devoluzione dei beni e rimanenti attività ai soci;
- l'improcedibilità dell'azione proposta in via autonoma ai sensi dell'art. 96, comma 2 c.p.c., in quanto la domanda di risarcimento del danno da pignoramento asseritamente illegittimo doveva essere formulata davanti al Tribunale di Civitavecchia, quale Giudice funzionalmente e inderogabilmente competente;
- l'infondatezza della domanda di accertamento della responsabilità processuale aggravata in assenza dei suoi presupposti;
- l'infondatezza, nel merito, della domanda risarcitoria, difettando la prova del danno subito e della colpa di in quanto: • con la cancellazione dal registro delle imprese, ogni CP_7 bene del patrimonio della estinta SE TD (compresa la nave “Revenge”) era stato devoluto in proprietà al Governo secondo quanto previsto dall'art. 325 del Malta CP_8
Companies Act;
• il contratto di compravendita della nave datato 16.12.2017 era stato predisposto, in modo fittizio o simulato, dai coniugi e recando Parte_1 CP_2
una data inverosimile e priva di autenticità e contrastava, peraltro, con la ricostruzione della pregressa vicenda innanzi al Tribunale di Civitavecchia, laddove nei procedimenti di sequestro e di opposizione agli atti esecutivi la proprietà della nave era stata vantata soltanto dalla SE TD, la quale asseriva, in senso diametralmente opposto, di avere stipulato con la società West Management d.o.o. un mero contratto di “charter”, poi disciolto a fronte del sequestro nel dicembre 2017, al fine di pretendere - infondatamente - danni da lucro cessante nei confronti di integralmente respinti dal giudice civitavecchiese;
• la CP_7 cessione della proprietà dell'imbarcazione alla West Management d.o.o. non risultava neppure iscritta nei registri navali ai fini di pubblicità-notizia ed opponibilità ai terzi;
• la
SE poteva comunque evitare ogni presunto danno semplicemente estinguendo il debito ovvero versando la cauzione fissata dal Tribunale di Civitavecchia con l'ordinanza del 13 luglio 2018 (45.000 euro) per svincolare la nave dal sequestro.
Sciolta la riserva assunta in prima udienza (ord. 10.10.2024), dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale e valutate le difese, venivano concessi, su istanza di parte ricorrente, i termini perentori ex art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c. per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
La causa, istruita documentalmente (ord. 28.11.2024), veniva discussa oralmente all'udienza del
22.05.2025; richiamate le conclusioni trascritte in epigrafe, procedendo ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., comma 3, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via pregiudiziale, quanto all'eccepito difetto di competenza per territorio del Tribunale adito, sarà sufficiente richiamare le ragioni di inammissibilità di cui all'ordinanza resa in data 10.10.2024.
§2. Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda prevista dall'art. 96, comma 2 c.p.c., premesso che la norma “non pone una regola di competenza” (cfr. Cass. n. 9297/2007; Cass. n.
18344/2010; Cass. n. 2333/2011; Cass. n. 2727/2017) essendo estranea al meccanismo di cui agli artt. 38 e ss c.p.c., si osserva quanto segue.
2.1 ha agito in proprio e quale socia della società di diritto croato Parte_1 [...]
con partecipazioni nella società di diritto maltese SE Line Controparte_3
Shipping Company TD (debitrice pignorata), per ottenere il risarcimento dei danni (in tesi) causati dalla procedura esecutiva illegittimamente intrapresa o continuata senza la normale prudenza dal creditore davanti al Tribunale di Civitavecchia. A sostegno dell'ammissibilità dell'azione CP_7
risarcitoria - spiegata “in via autonoma” innanzi a questo Tribunale - la ricorrente ha dedotto che non sarebbe stato possibile avanzarla nel giudizio presupposto, sia perché, trattandosi di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il regime delle domande riconvenzionali era circoscritto alla contestazione del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, non potendosi introdurre questioni diverse che non attenevano all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, sia perché, in ogni caso, il danno sarebbe insorto successivamente all'estinzione delle due società e della stessa procedura esecutiva. 2.2 Ritiene il Tribunale che la questione di diritto sia malposta e che l'invocato regime di responsabilità dettato dall'art. 96, comma 2 c.p.c. sia improprio allorquando, come nel caso di specie, le parti processuali che si assumono danneggiate non coincidano.
Infatti, se è vero che la società di capitali (in forma “TD” maltese, assimilabile alla “s.r.l.” italiana)
è dotata di un'autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai singoli soci che vi partecipano, non si dubita, allora, che l'odierna ricorrente non fosse “parte” del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 668 cod. nav. incardinato davanti al Tribunale di Civitavecchia.
2.3 Il contegno processuale del creditore procedente, impropriamente sussunto nell'ambito della responsabilità aggravata dettato dall'art. 96 c.p.c., rappresenta, piuttosto, l'antecedente causale di un danno “riflesso” da fatto illecito che, in questa sede, lamenta l'ex socia della(e) società estinta(e) nelle more (SE) e in seguito ( alla definizione del pregresso giudizio a cui fa CP_3
riferimento.
2.4 In tal senso si muovono, peraltro, le stesse difese di parte resistente, nella misura in cui sostiene il difetto di legittimazione attiva (e di titolarità sostanziale) rispetto al diritto vantato dall'odierna ricorrente nella predetta qualità di (ex) socia di società cancellata dal registro delle imprese.
2.5 Così inquadrata la domanda, si reputano, pertanto, inconferenti i richiami ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., n. 25478/2021), in ordine ai limiti di proponibilità, in un autonomo e separato giudizio, della domanda risarcitoria ex art. 96, comma 2 c.p.c., atteso che i medesimi principi presuppongono, pur sempre, l'identità della
“parte” (soggetto processuale) che si assume danneggiata dall'esecuzione in tesi illegittima o incauta della controparte;
circostanza, questa, che nel caso di specie non ricorre.
§3. Tanto premesso, occorre muovere preliminarmente dal difetto di legittimazione ad agire eccepito dalla difesa di pare resistente.
3.1 L'eccezione è fondata.
3.2 Nella Repubblica di Croazia il registro delle imprese è gestito dai Tribunali commerciali
(trgovački sudovi).
3.3 Nel caso di specie è pacifico, oltre che documentato dall'estratto storico del registro giudiziario della società croata aggiornato al 03.08.2024 (cfr. doc. 26 fasc. res.), che il Tribunale Commerciale di Pazin (Pisino) presso la Repubblica di Croazia, procedendo d'ufficio, con la decisione Tt-
22/3371-43 ha disposto la cancellazione della società d.o.o. Controparte_3
Contr
[OIB – Numero identificativo personale: – Numero di registro del soggetto: NumeroDi_1
050318342] in data 28.12.2022.
3.4 Il certificato - prodotto in lingua croata e con traduzione in italiano attestata conforme all'originale da interprete giudiziario nominato dal Ministero della Giustizia e dell'Amministrazione di Zagabria, timbrato e sottoscritto - è accompagnato inoltre da apposito codice “QR” tramite il quale è possibile accedere al documento informatico sottoscritto digitalmente e conservato presso l'Amministrazione giudiziaria, in modo da poter verificare l'autenticità del documento e lo stato delle informazioni al momento del rilascio.
3.5 Ebbene, da tali documenti (appositamente verificati nelle informazioni) e dalle ulteriori precisazioni fornite da entrambe le parti, si desume in particolare che il Tribunale di Pisino, dato atto del decorso del termine legale di sei mesi dalla data di pubblicazione (10.05.2022) dell'intenzione di cancellare la società dal registro, senza ricevere alcuna opposizione da parte di soggetti aventi contrario interesse, con la decisione Tt-22/3371-43 del 13.12.2022 ha disposto “ex officio” la cancellazione della Controparte_10
con sede in Novigrad - Cittanova, Epulonova
[...]
Contr ulica - Via Epulo 28 [OIB – Numero identificativo personale: – Numero di NumeroDi_1
registro del soggetto: 050318342], ai sensi dell'art. 70, par. 5 della Zakona o sudskom registru
(legge sul registro giudiziario, in Gazzetta ufficiale n. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07,
91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19 e 34/22) e dell'articolo 83, commi 13 e 14 della legge sul registro (ZSR), per non avere essa rispettato l'obbligo legale di pubblicare le proprie relazioni finanziarie annuali con la documentazione prescritta negli ultimi tre anni, quando l'obbligo di pubblicare tali relazioni è prescritto dalla Zakon o trgovačkim društvima (legge sulle società commerciali).
3.6 Per quanto di interesse, l'art. 367, par. 2 della legge sulle società di capitali di diritto CP_5
(ZTD) prevede infatti che «(2) […] Il tribunale del registro cancella la società dal registro delle imprese d'ufficio se la società, per tre anni consecutivi, non adempie all'obbligo legale di pubblicare il bilancio corredato di tutti i documenti richiesti o se la società non ha presentato tali relazioni del tribunale entro sei mesi dalla notifica da parte del tribunale alla società della sua intenzione di cancellarla dal registro delle imprese e la società, entro il termine stabilito, non dimostra di possedere determinati beni. La liquidazione della società non verrà effettuata e la società sarà sciolta mediante cancellazione dal registro delle imprese. Qualora, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, risulti che la società possiede beni che devono essere divisi, si procederà alla liquidazione.» (v. doc. 28 fasc. res.).
3.7 Nella fattispecie, dunque, la cancellazione della società croata dal registro delle imprese è avvenuta d'ufficio, senza una procedura di liquidazione ovvero istanza di fallimento (stante il rinvio agli artt. 370 e da 372 a 384, operato dall'art. 472 dello ZTD) ed è divenuta definitiva al momento del passaggio in giudicato della decisione del Tribunale del registro, non essendo stato proposto ricorso giurisdizionale presso l'Alta Corte di commercio della Repubblica di Croazia. 3.8 Ne consegue che, in mancanza di una ripartizione degli utili della società e del suo patrimonio di liquidazione o di fallimento, nessuna persistente legittimazione, in virtù di un fenomeno
“successorio” conseguente all'estinzione della società, potrebbe vantare l'ex socia rispetto a beni e diritti “sopravvenuti”, nonché a fortiori per le mere pretese risarcitorie ovvero di pagamento di crediti incerti o illiquidi, i quali necessariamente devono risultare da un bilancio finale di liquidazione.
3.9 Tale conclusione non è scalfita dagli argomenti addotti nella memoria integrativa e nella nota conclusionale della ricorrente, che si è limitata a una difesa di tipo meramente assertivo in ordine al trasferimento dei diritti della società croata in capo ai soci e all'avvenuta presentazione al Tribunale competente della domanda di “riattivazione” della procedura stessa innanzi a “beni e\o dei crediti da recuperare”, sfornita di qualunque supporto probatorio.
3.10 Ma ove anche si accedesse alla tesi sostenuta e quindi ammettendo che, venuto meno il vincolo societario, l'ex socia della d.o.o. vanti legittimazione ad agire in relazione ai Controparte_3
beni e diritti residui o sopravvenuti della società, difetterebbe, in ogni caso, la prova della titolarità sui beni e crediti della società maltese SE TD, il cui patrimonio residuo è stato interamente devoluto al Governo di Malta - secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 325, par. 2, del
Companies Act (o legge sulle società di diritto maltese) [«(…) and the assets of the company shall devolve upon the Government of Malta»] - in seguito alla sua cancellazione dal registro per inattività (“struck off as defunct”) in data 17.06.2021 (cfr. doc. 11 fasc. ric.).
3.11 A questo punto, l'assunto della ricorrente secondo cui la proprietà dell'imbarcazione in questione non fosse, in realtà, ricompresa in detto patrimonio (devoluto al Governo di Malta), in quanto previamente alienata in data 16.12.2017 dalla SE TD alla West Management d.o.o.
(da lei stessa amministrata e rappresentata), è privo di pregio in quanto, oltre a risolversi in una affermazione meramente apodittica, priva di qualsiasi riscontro desunto da elementi obiettivi, si pone in evidente contrasto con quanto affermato (in tempi non sospetti) da in qualità Parte_1
di “direttore” della società maltese “proprietaria” della “M/V Revenge”, sottoposta a sequestro conservativo, nelle istanze rivolte nel mese di luglio 2019 alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia
(cfr. doc. 29 fasc. res.), nonché con quanto scriveva lo stesso difensore della SE nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi avanti al Tribunale di Civitavecchia n. R.G.
3597/2021 (cfr. note scritte per l'udienza del 11.05.2022, sub. doc. 18a fasc. res.).
3.12 È del pari evidente che l'atto di compravendita della nave (“bill of sale”) asseritamente stipulato con la società di diritto West Management d.o.o. in data 16.12.2017, prodotto - in CP_5
copia - con l'autentica di firma di un funzionario del Comune di Zerbolò (PV) apposta solo in data 06.04.2024 (cfr. doc. 4 e 5 fasc. ric., pag. 11-12), non reca data certa - ex art. 2704 c.c. - anteriore alla cancellazione dell'apparente venditrice dal registro delle imprese.
3.13 Ne consegue che anche in ordine alla titolarità del diritto vantato - che è questione che appartiene al merito della pretesa ed è sindacabile anche d'ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., n.
2951/2016) - la domanda è manifestamente infondata e va rigettata. Rimane assorbita ogni altra questione.
§4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. dal D.M. 147/2022 (cause di valore indeterminabile ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00; fasi di studio e introduttiva con i valori medi;
fasi di istruttoria/trattazione e decisionale con valori minimi, tenuto conto della natura documentale e in proporzione all'attività difensiva svolta in sede di discussione, ripetitiva degli argomenti difensivi già ampiamente trattati).
4.1 La palese finalità strumentale dell'azione di risarcimento intentata nei confronti della
[...]
manifestamente pretestuosa ovvero priva di un ragionevole e argomentato Controparte_1
nesso con il contenuto dei documenti prodotti, costituisce abuso del diritto per avere la ricorrente agito nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione e, pertanto, giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
4.2 Va richiamato l'indirizzo giurisprudenziale per cui “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”
(cfr. Cass. n. 11801/2023; Cass. n 38528/2021; Cass. n. 27623/2017).
Infatti, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce indice di abuso del processo la proposizione di un ricorso giudiziale con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta. 4.3 La liquidazione può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cass. n.
26435/2020; Cass. n. 16898/2019; Cass. n. 21570/2012).
4.4 Alla luce di tali principi e delle specificità del caso di specie, si ritiene equo liquidare una somma pari ad € 1.800,00 in favore della parte vittoriosa, ovvero pari a circa un quinto delle spese processuali liquidate in base al valore della domanda.
4.5 Trattandosi di causa introdotta dopo la novella dell'art. 96 c.p.c. dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 e dopo il 30.06.2023, trova applicazione anche l'art. 96 co. 4 c.p.c., che prevede che, ove il
Giudice riconosca sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., condanna altresì la parte abusante al pagamento a favore della delle ammende di somma di denaro compresa tra CP_11
€ 500,00 e € 5.000,00. Nella fattispecie, richiamate le suesposte valutazioni sul contegno processuale, si reputa congruo determinare la somma da versare in favore della CP_12 in € 1.000,00.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della Parte_1 parte vittoriosa che si liquidano in € 9.142,00 per compensi Controparte_1
(di cui € 2.552,00 fase di studio;
€ 1.628,00 fase intr.; € 2.835,00 fase istr./trat.; € 2.127,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna al pagamento in favore di di una Parte_1 Controparte_1 somma equitativamente determinata in € 1.800,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
• condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della Parte_1 CP_12
ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c.
[...]
Così è deciso in Pavia, lì 23 giugno 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti