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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/06/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
In persona del giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n 5593/2023 promossa da:
_1
-avv. Daniele Taula-
-ricorrente -
contro
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
-avv. Maria Laura Allasia -
-resistente -
CONCLUSIONI
-per parte ricorrente: “in via pregiudiziale, di rito: stante il mancato espletamento del procedimento di mediazione civile, obbligatorio nella materia oggetto della presente controversia, assegnare termine alle parti per l'introduzione della suddetta, disponendo la sospensione del processo ovvero rinviando, la prima udienza a data successiva a quella prevista per il suo espletamento;
sempre in via pregiudiziale di rito:, stante la violazione dell'art. 3, comma 4, della L. n° 241/90 e il difetto di motivazione della Determina Dirigenziale n° 2003.179.0.0.-161 del 17.04.2023, vista la mancata corretta individuazione dell'ufficio territorialmente competente per la presente opposizione, dichiarare nulla e/o annullabile (e conseguentemente annullare)
e/o dichiarare illegittima, viziata e improduttiva di effetti e conseguentemente revocare, la Determina Dirigenziale n° 2003.179.0.0.-161 emessa in data 17.04.2023 dal
in persona del proprio Sindaco pro-tempore, nei confronti della CP_1
NO ; sempre in via pregiudiziale di rito:, stante la mancata _1 contestazione, in fase prodromica, dei profili di cui alla asserita violazione dell'art. 7, comma 3, lettera f), e, la conseguente violazione del diritto di difesa, sul punto, della
NO , rilevato il vizio insanabile del presente procedimento _1
amministrativo per violazione della L. n° 241/90, dichiarare nulla e/o annullabile (e conseguentemente annullare) e/o dichiarare illegittima, viziata e improduttiva di effetti
e conseguentemente revocare, la Determina Dirigenziale n° 2003.179.0.0.-161 emessa in data 17.04.2023 dal in persona del proprio Sindaco pro- CP_1
tempore, nei confronti della NO;
nel merito in via preliminare, _1 vista la sussistenza di fondati motivi di opposizione all'atto impugnato, e visto altresì che l'immediata esecuzione della stessa arrecherebbe gravi ed irreparabili danni alla ricorrente, sospendere l'esecuzione della Determina Dirigenziale n° 2003.179.0.0.-161 emessa in data 17.04.2023 dal in persona del proprio Sindaco pro- CP_1
tempore, nei confronti della NO;
nel merito in via principale: _1
per le ragioni, causali e motivi indicati, eccepiti e dedotti in parte narrativa e motiva, dichiarare nulla e/o annullabile (e conseguentemente annullare) e/o dichiarare illegittima, viziata e improduttiva di effetti e conseguentemente revocare, la Determina
Dirigenziale n° 2003.179.0.0.-161 emessa in data 17.04.2023 dal in CP_1
persona del proprio Sindaco pro-tempore, nei confronti della NO _1
, stante la erroneità e infondatezza dei presupposti tanto di fatto quanto di
[...]
diritto ad essa sottostanti;
nel merito, in via riconvenzionale: per le ragioni, causali e motivi indicati, eccepiti e dedotti in parte narrativa accertare e dichiarare tenuto il
e conseguentemente condannare lo stesso a restituire alla NO Controparte_1
quanto dal suddetto Ente dalla medesima percepito a titolo di _1 canoni locativi e/o di “spese di amministrazione”, nella misura meglio vista e/o accertata in corso di causa a seguito dell'esperenda istruttoria e di definitivo conguaglio con decorrenza dalla data di nascita del rapporto locatizio così per come comprovato in atti e/o, in via subordinata, quanto meno con decorrenza dalla data di stipula tra le parti dell'ultimo contratto locativo;
in via istruttoria: la ricorrente insta affinché: a) venga ordinato al , ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in Controparte_1
giudizio delle comprovanti di spesa / pezze giustificative / fatture, a pareggio delle somme tempo per tempo addebitate e percepite dalla NO a _1 titolo di “spese di amministrazione” e/o b) venga ordinato ex art. 263 c.p.c. al
[...]
il rendimento del conto concernente le “spese di amministrazione” relative CP_1 al contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di Via Lungotorrente Secca 10, asseritamente da esso sostenute e mese per mese addebitate alla ricorrente e/o c) venga disposta CTU tecnica contabile atta a verificare il reale ed effettivo ammontare delle spese sostenute dal a titolo di “spese di amministrazione in Controparte_1 relazione al contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di Via Lungotorrente
Secca 10, asseritamente da esso sostenute e mese per mese addebitate alla ricorrente;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
-per parte resistente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, previa valutazione circa l'opportunità di inviare le parti in mediazione, respingere ogni avversaria domanda in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata, conseguentemente confermando il provvedimento opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente ha presentato opposizione avverso la Determina Dirigenziale n. 2023-
179.0.0-161 del 17.4.2023 con la quale il Comune di accertato il superamento CP_1
dei requisiti per la permanenza in un alloggio pubblico, ha intimato il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica sito in via Lungotorrente Secca CP_1
10/UNI. Ha dedotto che la Determina dirigenziale oggetto di giudizio sarebbe viziata per difetto di motivazione e infondata nel merito.
In via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione dei canoni di locazione corrisposti nel corso del lungo rapporto contrattuale, ritenendo di avere pagato cifre superiori al dovuto.
Infine, ha fatto presente di avere necessità di permanere nell'immobile, tenuto conto della sua età avanzata e della sua condizione clinica (invalida e cardiopatica) e delle condizioni di salute di una delle due figlie con lei conviventi (difficoltà deambulatorie).
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso avversario, Controparte_1 sostenendo l'infondatezza del ricorso e facendo presente di avere già ritardato l'esecuzione del rilascio per oltre un anno.
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, è infondato quanto dedotto in merito alla mancata specificazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio. L'art. 3 comma 4 della legge 241/90 rubricato “motivazione del provvedimento”, per quanto qui di interesse, dispone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.”
La determina dirigenziale ha specificato, nella parte finale, che avverso il provvedimento notificato era possibile proporre ricorso al tribunale ordinario entro trenta giorni.
Parte resistente ha, dunque, indicato l'autorità giurisdizionale da adire e il termine entro cui era possibile presentare ricorso avverso il provvedimento oggetto di notificazione.
Non vi è, in effetti, l'indicazione dell'ufficio territorialmente competente a decidere della controversia specifica. L'omissione è, tuttavia, irrilevante e non ha determinato alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che il ricorso è stato presentato correttamente presso il tribunale di Genova.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa (Cons. St. sez. V, sentenza n. 199 del
18.1.2017) ha spesso considerato la carenza o incompletezza degli elementi previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990 come causa di irregolarità e non di invalidità del provvedimento amministrativo, in quanto l'omessa indicazione nell'atto amministrativo del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere integra una incompletezza che non determina di per sé una lesione nei confronti del ricorrente, dovendo a tal fine verificarsi, caso per caso, se la mancanza o erronea indicazione abbiano determinato un'obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili dall'interessato.
Nel caso di mera omissione dell'indicazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio, qualora il destinatario abbia comunque proposto ricorso all'autorità giudiziaria correttamente individuata, la mancata espressa indicazione di tale elemento non comporta alcuna lesione del diritto di difesa.
Sono, altresì, infondate le contestazioni attinenti al merito del provvedimento dirigenziale.
I requisiti per il rinnovo del rapporto di assegnazione degli alloggi e.r.p. sono indicati dall'art. 7 del “Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di civica proprietà appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile” come di seguito riportati: - assenza di diritti reali su beni immobili, per tutti i componenti del nucleo familiare, come specificato all'art. 3, comma 3 del presente Regolamento. In ogni caso,
l'assegnatario (e tutti i componenti del suo nucleo familiare) che entro sei mesi dall'avvenuto accertamento della sussistenza di diritti reali su beni immobili derivanti da successione o donazione, con rendita catastale superiore al limite di cui all'articolo
3, comma 3, del presente regolamento, rientri nelle condizioni di cui al precedente capoverso della presente lettera e), non perde il diritto alla permanenza nel rapporto di locazione. Tale beneficio potrà essere concesso una sola volta (cfr. art. 7, comma
3, lettera e);
- reddito complessivo del nucleo familiare, al netto degli abbattimenti previsti dalla
Legge, non superiore al limite previsto dalla normativa regionale vigente per la permanenza nel rapporto di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero, per un periodo di tempo non superiore ad anni 4 da quello in cui si verifica il superamento del limite (non vengono considerati i redditi prodotti dai figli facenti ancora parte del nucleo familiare dell'assegnatario e degli eventuali coniugi degli stessi (cfr. art. 7, comma 3, lettera f).
Nel caso in esame, la ricorrente ha dichiarato di avere acquistato a titolo di successione mortis causa un immobile - che supera il valore richiesto dalla normativa regionale - senza regolarizzare la propria situazione patrimoniale entro il termine di sei mesi dall'acquisto della proprietà. Le modalità dell'acquisto, asseritamente avvenuto per via ereditaria, non sono state documentate.
Quanto alla valutazione dell'immobile, l'art. 7 del Regolamento sopra richiamato specifica che l'immobile acquistato debba avere rendita catastale inferiore al limite di cui all'articolo 3, comma 3 e cioè:
“a. assenza di diritti di proprietà, o altro diritto reale inerente immobili ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale, da parte del richiedente e di tutti i componenti del suo nucleo familiare, con rendita catastale complessivamente superiore a £. 500.000
(corrispondenti a € 258,23);
b. assenza di diritti di proprietà, o altro diritto reale inerente immobili ad uso non abitativo su tutto il territorio nazionale, da parte del richiedente e di tutti i componenti del suo nucleo familiare, con rendita catastale complessivamente superiore a: i. £.
1.470.000 (corrispondenti a € 759,19) per la categoria C/1 (locali ad uso commerciale), ii. £. 500.000 (corrispondenti a € 258,23) per le restanti classi della categoria C
(Magazzini, stabilimenti, autorimesse, tettoie) e per i terreni, iii. £. 1.000.000
(corrispondenti a € 516,46) per la cat. A/10 (Uffici);
c. assenza di diritti di proprietà, o altro diritto reale inerente beni immobili, qualunque sia la categoria di appartenenza, su tutto il territorio nazionale, da parte del richiedente
e di tutti i componenti del suo nucleo familiare, con valore catastale complessivamente superiore a £. 52.500.000 (corrispondenti a € 27.113,99).”
Nel caso di specie, l'immobile di proprietà della ricorrente ha rendita catastale pari a
526,79 euro, superiore ai limiti previsti dalla normativa.
Sono quindi venuti meno i requisiti per il rinnovo del contratto di locazione, senza necessità di indagare l'eventuale superamento dei limiti reddituali in capo alla ricorrente.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato essendo stata legittimamente assunta la
Determina dirigenziale opposta.
La domanda riconvenzionale formulata dalla ricorrente è generica e non può essere accolta.
Quanto alle contestazioni relative al canone, non sono fondate le deduzioni della ricorrente in merito alla mancata previsione di un canone agevolato, in quanto il canone corrisposto dalla ricorrente è stato determinato dalle parti e, in ogni caso, esso è inferiore alla misura minima indicata dall'Agenzia delle Entrate nei valori “OMI” applicabili alle abitazioni civili del luogo, come dedotto dal Comune di e non CP_1
ulteriormente contestato.
La ricorrente ha dedotto che avrebbe effettuato pagamenti non dovuti per canoni e anche per oneri.
Ha omesso tuttavia di documentare i pagamenti effettuati – quanto meno a decorrere dall'ultimo contratto concluso tra le parti - limitandosi a produrre alcuni bollettini di pagamento, non tutti corredati dalla prova degli avvenuti pagamenti.
Sarebbe stato onere della convenuta documentare tutti i pagamenti effettuati nel periodo oggetto della contestazione, onere della prova che non è stato assolto.
Deve poi rilevarsi che i lavori di ristrutturazione dell'immobile in tesi asseritamente realizzati dalla ricorrente non sono stati autorizzati dall'Ente e comunque non potrebbero influire sull'entità del canone determinandone la riduzione, non essendo allegata, né tantomeno provata, la sussistenza di vizi tali da aver limitato il godimento del bene locato.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.800,00 per compensi, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, ridotte in relazione alla particolare semplicità delle questioni.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Paola
Zampieri, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del _1
che liquida in € 1.800,00 per compenso, oltre spese generali nella Controparte_1
misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Genova, 19.06.2024
Il Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
In persona del giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n 5593/2023 promossa da:
_1
-avv. Daniele Taula-
-ricorrente -
contro
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
-avv. Maria Laura Allasia -
-resistente -
CONCLUSIONI
-per parte ricorrente: “in via pregiudiziale, di rito: stante il mancato espletamento del procedimento di mediazione civile, obbligatorio nella materia oggetto della presente controversia, assegnare termine alle parti per l'introduzione della suddetta, disponendo la sospensione del processo ovvero rinviando, la prima udienza a data successiva a quella prevista per il suo espletamento;
sempre in via pregiudiziale di rito:, stante la violazione dell'art. 3, comma 4, della L. n° 241/90 e il difetto di motivazione della Determina Dirigenziale n° 2003.179.0.0.-161 del 17.04.2023, vista la mancata corretta individuazione dell'ufficio territorialmente competente per la presente opposizione, dichiarare nulla e/o annullabile (e conseguentemente annullare)
e/o dichiarare illegittima, viziata e improduttiva di effetti e conseguentemente revocare, la Determina Dirigenziale n° 2003.179.0.0.-161 emessa in data 17.04.2023 dal
in persona del proprio Sindaco pro-tempore, nei confronti della CP_1
NO ; sempre in via pregiudiziale di rito:, stante la mancata _1 contestazione, in fase prodromica, dei profili di cui alla asserita violazione dell'art. 7, comma 3, lettera f), e, la conseguente violazione del diritto di difesa, sul punto, della
NO , rilevato il vizio insanabile del presente procedimento _1
amministrativo per violazione della L. n° 241/90, dichiarare nulla e/o annullabile (e conseguentemente annullare) e/o dichiarare illegittima, viziata e improduttiva di effetti
e conseguentemente revocare, la Determina Dirigenziale n° 2003.179.0.0.-161 emessa in data 17.04.2023 dal in persona del proprio Sindaco pro- CP_1
tempore, nei confronti della NO;
nel merito in via preliminare, _1 vista la sussistenza di fondati motivi di opposizione all'atto impugnato, e visto altresì che l'immediata esecuzione della stessa arrecherebbe gravi ed irreparabili danni alla ricorrente, sospendere l'esecuzione della Determina Dirigenziale n° 2003.179.0.0.-161 emessa in data 17.04.2023 dal in persona del proprio Sindaco pro- CP_1
tempore, nei confronti della NO;
nel merito in via principale: _1
per le ragioni, causali e motivi indicati, eccepiti e dedotti in parte narrativa e motiva, dichiarare nulla e/o annullabile (e conseguentemente annullare) e/o dichiarare illegittima, viziata e improduttiva di effetti e conseguentemente revocare, la Determina
Dirigenziale n° 2003.179.0.0.-161 emessa in data 17.04.2023 dal in CP_1
persona del proprio Sindaco pro-tempore, nei confronti della NO _1
, stante la erroneità e infondatezza dei presupposti tanto di fatto quanto di
[...]
diritto ad essa sottostanti;
nel merito, in via riconvenzionale: per le ragioni, causali e motivi indicati, eccepiti e dedotti in parte narrativa accertare e dichiarare tenuto il
e conseguentemente condannare lo stesso a restituire alla NO Controparte_1
quanto dal suddetto Ente dalla medesima percepito a titolo di _1 canoni locativi e/o di “spese di amministrazione”, nella misura meglio vista e/o accertata in corso di causa a seguito dell'esperenda istruttoria e di definitivo conguaglio con decorrenza dalla data di nascita del rapporto locatizio così per come comprovato in atti e/o, in via subordinata, quanto meno con decorrenza dalla data di stipula tra le parti dell'ultimo contratto locativo;
in via istruttoria: la ricorrente insta affinché: a) venga ordinato al , ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in Controparte_1
giudizio delle comprovanti di spesa / pezze giustificative / fatture, a pareggio delle somme tempo per tempo addebitate e percepite dalla NO a _1 titolo di “spese di amministrazione” e/o b) venga ordinato ex art. 263 c.p.c. al
[...]
il rendimento del conto concernente le “spese di amministrazione” relative CP_1 al contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di Via Lungotorrente Secca 10, asseritamente da esso sostenute e mese per mese addebitate alla ricorrente e/o c) venga disposta CTU tecnica contabile atta a verificare il reale ed effettivo ammontare delle spese sostenute dal a titolo di “spese di amministrazione in Controparte_1 relazione al contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di Via Lungotorrente
Secca 10, asseritamente da esso sostenute e mese per mese addebitate alla ricorrente;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
-per parte resistente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, previa valutazione circa l'opportunità di inviare le parti in mediazione, respingere ogni avversaria domanda in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata, conseguentemente confermando il provvedimento opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente ha presentato opposizione avverso la Determina Dirigenziale n. 2023-
179.0.0-161 del 17.4.2023 con la quale il Comune di accertato il superamento CP_1
dei requisiti per la permanenza in un alloggio pubblico, ha intimato il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica sito in via Lungotorrente Secca CP_1
10/UNI. Ha dedotto che la Determina dirigenziale oggetto di giudizio sarebbe viziata per difetto di motivazione e infondata nel merito.
In via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione dei canoni di locazione corrisposti nel corso del lungo rapporto contrattuale, ritenendo di avere pagato cifre superiori al dovuto.
Infine, ha fatto presente di avere necessità di permanere nell'immobile, tenuto conto della sua età avanzata e della sua condizione clinica (invalida e cardiopatica) e delle condizioni di salute di una delle due figlie con lei conviventi (difficoltà deambulatorie).
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso avversario, Controparte_1 sostenendo l'infondatezza del ricorso e facendo presente di avere già ritardato l'esecuzione del rilascio per oltre un anno.
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, è infondato quanto dedotto in merito alla mancata specificazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio. L'art. 3 comma 4 della legge 241/90 rubricato “motivazione del provvedimento”, per quanto qui di interesse, dispone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.”
La determina dirigenziale ha specificato, nella parte finale, che avverso il provvedimento notificato era possibile proporre ricorso al tribunale ordinario entro trenta giorni.
Parte resistente ha, dunque, indicato l'autorità giurisdizionale da adire e il termine entro cui era possibile presentare ricorso avverso il provvedimento oggetto di notificazione.
Non vi è, in effetti, l'indicazione dell'ufficio territorialmente competente a decidere della controversia specifica. L'omissione è, tuttavia, irrilevante e non ha determinato alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che il ricorso è stato presentato correttamente presso il tribunale di Genova.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa (Cons. St. sez. V, sentenza n. 199 del
18.1.2017) ha spesso considerato la carenza o incompletezza degli elementi previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990 come causa di irregolarità e non di invalidità del provvedimento amministrativo, in quanto l'omessa indicazione nell'atto amministrativo del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere integra una incompletezza che non determina di per sé una lesione nei confronti del ricorrente, dovendo a tal fine verificarsi, caso per caso, se la mancanza o erronea indicazione abbiano determinato un'obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili dall'interessato.
Nel caso di mera omissione dell'indicazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio, qualora il destinatario abbia comunque proposto ricorso all'autorità giudiziaria correttamente individuata, la mancata espressa indicazione di tale elemento non comporta alcuna lesione del diritto di difesa.
Sono, altresì, infondate le contestazioni attinenti al merito del provvedimento dirigenziale.
I requisiti per il rinnovo del rapporto di assegnazione degli alloggi e.r.p. sono indicati dall'art. 7 del “Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di civica proprietà appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile” come di seguito riportati: - assenza di diritti reali su beni immobili, per tutti i componenti del nucleo familiare, come specificato all'art. 3, comma 3 del presente Regolamento. In ogni caso,
l'assegnatario (e tutti i componenti del suo nucleo familiare) che entro sei mesi dall'avvenuto accertamento della sussistenza di diritti reali su beni immobili derivanti da successione o donazione, con rendita catastale superiore al limite di cui all'articolo
3, comma 3, del presente regolamento, rientri nelle condizioni di cui al precedente capoverso della presente lettera e), non perde il diritto alla permanenza nel rapporto di locazione. Tale beneficio potrà essere concesso una sola volta (cfr. art. 7, comma
3, lettera e);
- reddito complessivo del nucleo familiare, al netto degli abbattimenti previsti dalla
Legge, non superiore al limite previsto dalla normativa regionale vigente per la permanenza nel rapporto di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero, per un periodo di tempo non superiore ad anni 4 da quello in cui si verifica il superamento del limite (non vengono considerati i redditi prodotti dai figli facenti ancora parte del nucleo familiare dell'assegnatario e degli eventuali coniugi degli stessi (cfr. art. 7, comma 3, lettera f).
Nel caso in esame, la ricorrente ha dichiarato di avere acquistato a titolo di successione mortis causa un immobile - che supera il valore richiesto dalla normativa regionale - senza regolarizzare la propria situazione patrimoniale entro il termine di sei mesi dall'acquisto della proprietà. Le modalità dell'acquisto, asseritamente avvenuto per via ereditaria, non sono state documentate.
Quanto alla valutazione dell'immobile, l'art. 7 del Regolamento sopra richiamato specifica che l'immobile acquistato debba avere rendita catastale inferiore al limite di cui all'articolo 3, comma 3 e cioè:
“a. assenza di diritti di proprietà, o altro diritto reale inerente immobili ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale, da parte del richiedente e di tutti i componenti del suo nucleo familiare, con rendita catastale complessivamente superiore a £. 500.000
(corrispondenti a € 258,23);
b. assenza di diritti di proprietà, o altro diritto reale inerente immobili ad uso non abitativo su tutto il territorio nazionale, da parte del richiedente e di tutti i componenti del suo nucleo familiare, con rendita catastale complessivamente superiore a: i. £.
1.470.000 (corrispondenti a € 759,19) per la categoria C/1 (locali ad uso commerciale), ii. £. 500.000 (corrispondenti a € 258,23) per le restanti classi della categoria C
(Magazzini, stabilimenti, autorimesse, tettoie) e per i terreni, iii. £. 1.000.000
(corrispondenti a € 516,46) per la cat. A/10 (Uffici);
c. assenza di diritti di proprietà, o altro diritto reale inerente beni immobili, qualunque sia la categoria di appartenenza, su tutto il territorio nazionale, da parte del richiedente
e di tutti i componenti del suo nucleo familiare, con valore catastale complessivamente superiore a £. 52.500.000 (corrispondenti a € 27.113,99).”
Nel caso di specie, l'immobile di proprietà della ricorrente ha rendita catastale pari a
526,79 euro, superiore ai limiti previsti dalla normativa.
Sono quindi venuti meno i requisiti per il rinnovo del contratto di locazione, senza necessità di indagare l'eventuale superamento dei limiti reddituali in capo alla ricorrente.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato essendo stata legittimamente assunta la
Determina dirigenziale opposta.
La domanda riconvenzionale formulata dalla ricorrente è generica e non può essere accolta.
Quanto alle contestazioni relative al canone, non sono fondate le deduzioni della ricorrente in merito alla mancata previsione di un canone agevolato, in quanto il canone corrisposto dalla ricorrente è stato determinato dalle parti e, in ogni caso, esso è inferiore alla misura minima indicata dall'Agenzia delle Entrate nei valori “OMI” applicabili alle abitazioni civili del luogo, come dedotto dal Comune di e non CP_1
ulteriormente contestato.
La ricorrente ha dedotto che avrebbe effettuato pagamenti non dovuti per canoni e anche per oneri.
Ha omesso tuttavia di documentare i pagamenti effettuati – quanto meno a decorrere dall'ultimo contratto concluso tra le parti - limitandosi a produrre alcuni bollettini di pagamento, non tutti corredati dalla prova degli avvenuti pagamenti.
Sarebbe stato onere della convenuta documentare tutti i pagamenti effettuati nel periodo oggetto della contestazione, onere della prova che non è stato assolto.
Deve poi rilevarsi che i lavori di ristrutturazione dell'immobile in tesi asseritamente realizzati dalla ricorrente non sono stati autorizzati dall'Ente e comunque non potrebbero influire sull'entità del canone determinandone la riduzione, non essendo allegata, né tantomeno provata, la sussistenza di vizi tali da aver limitato il godimento del bene locato.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.800,00 per compensi, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, ridotte in relazione alla particolare semplicità delle questioni.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Paola
Zampieri, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del _1
che liquida in € 1.800,00 per compenso, oltre spese generali nella Controparte_1
misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Genova, 19.06.2024
Il Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri