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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1921/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa EL SO Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. OV OS Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1921/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
NI IS e MA EB
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Controparte_1 C.F._2
ER e LO DA ZO
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: all'udienza del 16.9.2025 le parti concludevano per l'emissione di sentenza parziale sullo status, impregiudicate le ulteriori conclusioni
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'emissione di sentenza parziale sullo status
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 18.4.2025 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in Schio (Vi) il 15.6.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 19, parte 1, anno 2018, che dall'unione era nata la figlia (n. 21.2.2009), che il Persona_1 matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale, con dichiarazione di addebito a carico del marito. Chiedeva altresì emettersi i provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c.
Fissata l'udienza per l'esame dell'istanza al 14.5.2025 si costituiva il marito con comparsa del
12.5.2025 aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle indicate dall'attrice.
Rigetta l'istanza ex art. 473bis.15 c.p.c., veniva fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 15.7.2025 assegnando al convenuto termine per il deposito di memoria integrativa e alle parti tutte i termini ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito dell'udienza del venivano emessi i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e, stante la domanda attorea di provvedersi sullo status, la causa rinviata al 16.9.2025 per p.c. e discussione sullo status. A detta udienza le parti depositavano le note chiedendo decidersi la questione sullo status, su cui, trattenuta la causa in decisione, il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio a Schio (Vi) il 15.6.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 19, parte 1, anno 2018
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Schio (Vi) al n. 19, parte 1, anno 2018
iii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iv) spese al definitivo
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. pagina 2 di 3 Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
OV OS
Il Presidente
EL SO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa EL SO Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. OV OS Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1921/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
NI IS e MA EB
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Controparte_1 C.F._2
ER e LO DA ZO
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: all'udienza del 16.9.2025 le parti concludevano per l'emissione di sentenza parziale sullo status, impregiudicate le ulteriori conclusioni
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'emissione di sentenza parziale sullo status
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 18.4.2025 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in Schio (Vi) il 15.6.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 19, parte 1, anno 2018, che dall'unione era nata la figlia (n. 21.2.2009), che il Persona_1 matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale, con dichiarazione di addebito a carico del marito. Chiedeva altresì emettersi i provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c.
Fissata l'udienza per l'esame dell'istanza al 14.5.2025 si costituiva il marito con comparsa del
12.5.2025 aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle indicate dall'attrice.
Rigetta l'istanza ex art. 473bis.15 c.p.c., veniva fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 15.7.2025 assegnando al convenuto termine per il deposito di memoria integrativa e alle parti tutte i termini ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito dell'udienza del venivano emessi i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e, stante la domanda attorea di provvedersi sullo status, la causa rinviata al 16.9.2025 per p.c. e discussione sullo status. A detta udienza le parti depositavano le note chiedendo decidersi la questione sullo status, su cui, trattenuta la causa in decisione, il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio a Schio (Vi) il 15.6.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 19, parte 1, anno 2018
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Schio (Vi) al n. 19, parte 1, anno 2018
iii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iv) spese al definitivo
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. pagina 2 di 3 Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
OV OS
Il Presidente
EL SO
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