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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4484 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 17483/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Torino, Corso Parte_1 C.F._1
Duca degli Abruzzi, 6, presso lo studio degli avv.ti Marco Sartori e Paola Bosco Sartori da cui è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura versata in atti
ATTRICE contro
, C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_2
Carlo Novellis 11
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
, P. Controparte_2
IVA , elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta certificato comunicato P.IVA_1 al proprio Consiglio dell'Ordine rappresentata e difesa Email_1 dall'avv. Roberto Rainone
CONVENUTA
OGGETTO: danno da circolazione di veicoli, art. 2054 c.c. e art. 144 d.lgs. 209/2005
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
pagina 1 di 22 Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
Contrariis reiectis, salvis iuribus,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Dato atto dell'intervenuto assolvimento delle condizioni di procedibilità re proponibilità della domanda, con reiezione di ogni avversaria eccezione
NEL MERITO
In via principale:
- accertata l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro Controparte_1 per cui è giudizio dichiarare tenute e condannare le parti convenute al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'odierna attrice nella somma accertanda e determinanda in corso di causa, stante anche la valutazione equitativa di alcune voci di danno, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
In via subordinata
Graduata la responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro per cui è giudizio dichiarare tenute e condannare le parti convenute al proporzionale risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'odierna attrice nella somma accertanda e determinanda in corso di causa, stante anche la valutazione equitativa di alcune voci di danno, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso
Con detrazione degli importi corrisposti dal e dell'offerta documentata in atti CP_3
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite, con maggiorazione in via forfettaria del
15% oltre IVA e CPA, spese di CTU e CTP eventuali e successive occorrende tutte, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Pe : CP_2
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta e reietta ogni avversa istanza e richiesta, così provvedere:
1) In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improponibilità,
pagina 2 di 22 l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n.
132/2014, convertito nella l. n. 162/2014;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, per quanto esposto, la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e la carenza di legittimazione passiva di parte convenuta nonché la mancata integrità del contraddittorio;
3) Nel merito rigettare, per quanto di ragione, tutte le domande attoree, manifestamente infondate in punto di fatto e di diritto, oltre che sfornite di prova;
4) Sempre nel merito e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità della Sig.ra nella produzione Pt_1 dell'evento dannoso per cui è causa, nella graduazione ritenuta di Giustizia, con la consequenziale riduzione della pretesa attorea alle somme prontamente riconosciute e/o decurtando le stesse dalla maggior somma dovuta con l'emissione delle relative pronunce di legge;
5) Rigettare, in ogni caso, la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria, con riduzione del quantum richiesto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidare anche in via equitativa.
In via istruttoria
Ci si oppone altresì all'ammissione di prova testimoniale così come ex adverso articolata inammissibile ex art 244 c.p.c. ed irrilevante ai fini di causa, con espressa richiesta di esclusione di tutti i capitoli di prova generici e/o contenenti valutazioni personali e/o tecniche e/o da provare in forma scritta.
Nella denegata ipotesi di accoglimento, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, diretta ed indiretta, sugli stessi capi e con gli stessi testi che verranno indicati dalle controparti con riserva di ogni richiesta formulata ai sensi degli art. 254, 256 e 257
c.p.c. e con espressa riserva di richiedere al Giudice di disporre ulteriori provvedimenti ai sensi degli art. 115 e 116 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5.10.22, nei confronti di CP_4
e in data 20.9.2022, nei confronti di , la sig.ra
[...] Controparte_1 Pt_1
ha allegato:
[...]
pagina 3 di 22 A. che il giorno 18.07.2013, intorno alle ore 6,15 circa, mentre stava percorrendo la SP6
a bordo dell'autoveicolo Hunday Santafè tg. DF004CC, di proprietà del sig. Tes_1
, per recarsi al lavoro (presso l'Azienda Ospedaliera San Luigi Gonzaga di
[...]
Orbassano), veniva investita dal fascio luminoso proiettato dai fanali della vettura Opel
Astra tg. EM240SW, condotta e di proprietà del sig. assicurata Controparte_1 presso che procedeva contromano a velocità sostenuta nella Controparte_4 corsia da lei occupata;
B. che, benché procedesse a velocità moderata a causa delle condizioni metereologiche avverse che riducevano la visibilità (essendo in corso al momento copiose precipitazioni)
e che rendevano il manto stradale particolarmente scivoloso e viscido, pur avendo tentato di evitare l'urto frenando, non riusciva ad evitare la collisione con il mezzo del sig. finendo, in conseguenza dell'impatto, nella corsia opposta, ove stava CP_1 transitando il veicolo OL MA tg. DV606PJ di proprietà e condotto dal sig.
; Controparte_5
C. che al sinistro assisteva il sig. ed interveniva la Polizia Municipale di CP_6
Orbassano;
D. che, priva di sensi, è stata estratta dalle lamiere del veicolo dalle Autorità intervenute sul posto e trasportata in autoambulanza presso il DEA dell'Ospedale CTO di Torino ove le è stata diagnosticata una “frattura, lussazione esposta caviglia destra, FLC a livello della testa e del sopracciglio sinistro, lussazione metecarpofalangea I dito mano destra con instabilità legamento collaterale ulnare.” ed evidenziato un “..dubbio focolaio contusivo parietale sinistro. Si apprezza modesta soffusione ematica del tentorio” ed è stata sottoposta a d alcuni interventi chirurgici, per poi essere dimessa il 9.08.2013;
E. di essersi dovuta sottoporre a numerose terapie farmacologiche, visite specialistiche e di controllo e ad interventi successivi;
F. che la perizia medico-legale a firma del dott. ha accertato come “Le Per_1 menomazioni ad oggi residuate, considerando anche il danno estetico ben evidente all'arto inferiore destro, in soggetto di sesso femminile e di giovane età, bel depongono per il riconoscimento di un danno biologico oscillante fra il 20% e il 22% con un periodo di incapacità temporanea biologica di gg. 23 a totale, di gg. 230 al 75% (fissatore pagina 4 di 22 esterno circolare), 145 gg. al 50% (mantenimento del tutore durante la deambulazione)
e circa 40 gg. al 25%” e come “…le menomazioni residuate comportano per la signora una incidenza sull'attività lavorativa di infermiera professionale intesa Parte_1 come maggior affaticamento, maggior usura dell'arto interiore destro, rispetto all'epoca antecedente il trauma in oggetto. Inoltre, non potrà più svolgere quelle attività ludico- sportive di cui era appassionata prima del trauma del 18 luglio 2013, quali la corsa, il passeggiare in montagna, il giocare a tennis”;
G. che il trauma inflittole, le ha comportato dolore e disagio nello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane e nelle proprie relazioni interpersonali;
H. che l' ha riconosciuto in favore dell'attrice una rendita nella somma capitale di € CP_3
33.300,15, trattandosi di sinistro in itinere;
I. che la PA assicurativa del veicolo antagonista ha liquidato la somma di €
11.064,00 ossia il “..50% del d.b. temp. Per ITT 23 gg e ITP 200gg al 75% - 100 gg al
50% e 30 gg al 25% e nulla a titolo di danno biologico;
L. di aver sostenuto inoltre spese per l'assistenza legale stragiudiziale ante causam.
Ritenuta la esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro CP_1 per cui è causa, la sig.ra ha concluso chiedendo, nel merito e in via principale, Pt_1 la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti, con riconoscimento dell'aumento per danno morale e per la personalizzazione;
in subordine, in caso di diversa graduazione della responsabilità dei conducenti degli autoveicoli coinvolti, ha chiesto la condanna delle parti convenute al proporzionale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, oltre, in ogni caso, agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Con comparsa del 23.01.2023 si è costituita in giudizio
[...]
, contestando nell'an e nel quantum la Controparte_2 pretesta attorea ed eccependo:
I. in via preliminare:
. l'improponibilità/improcedibilità della domanda attorea per carenza dei presupposti di cui art. 3 D.L. 132/14, non essendo stata la vertenza preceduta dall'invio alla PA
pagina 5 di 22 dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e dunque assolta la condizione di procedibilità della domanda;
. la carenza di legittimazione attiva e passiva, al riguardo segnalando come manchi prova della proprietà del veicolo e come le semplici visure, ai sensi del combinato disposto degli art. 7, comma II L. n. 187/90, 6 ed 8 D.M. n. 514/92 non siano all'uopo sufficienti;
II. nel merito:
. l'erronea ricostruzione attorea in punto fatto storico, rappresentando, al riguardo, come dai rilievi effettuati dalle Autorità intervenute sul luogo dell'incidente nell'immediatezza dell'occorso, emergano elementi che attestano come la sig.ra viaggiasse ad elevata velocità, in violazione dei limiti consentiti in quel tratto Pt_1 di strada ed invadendo l'opposta corsia, e che tali elementi sono stati presi in considerazione nell'ambito della causa RG n. 18993/17, promossa dall' per il CP_3 sinistro per cui è causa, nel cui ambito è stata ritenuta la pari responsabilità dei veicoli coinvolti (Sent. n. 295/20 Tribunale di Torino – dott. Oberto);
. relativamente al quantum, la mancata allegazione di documentazione utile a comprovare le asserite lesioni patite dalla sig.ra , nonché la sussistenza del Pt_1 nesso causale tra l'evento e il danno;
. sempre con riferimento al quantum, l'avvenuta integrale soddisfazione dei danni lamentati dall'attrice, segnalando come nell'ambito del sopra citato procedimento sia stata espletata CTU medico legale e, sulla scorta delle sue risultanze, sia stata effettuata una quantificazione dei danni che la PA ha, in parte, rimborsato all che li CP_3 aveva anticipati all'attrice (trattandosi di sinistro in itinere) e in parte, versati direttamente alla sig.ra , come peraltro ex adverso riconosciuto;
Pt_1
. la non cumulabilità degli interessi compensativi e della rivalutazione sull'eventuale somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.
Ha dunque concluso chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale, la dichiarazione di improponibilità/improcedibilità/inammissibilità della domanda attorea e/o della carenza di legittimazione attiva e passiva, nonché la mancata integrità del contraddittorio;
nel merito, in primo luogo, il rigetto delle domande di parte avversaria;
pagina 6 di 22 in secondo luogo, in caso di accoglimento della domanda attorea, la dichiarazione di corresponsabilità dell'attrice e la graduazione della somma eventualmente liquidata a titolo di risarcimento del danno, nonché il rigetto della richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria.
In corso di causa il giudice, rilevato che la controversia rientrasse nelle ipotesi di cui all'art. 3 L.n. 162/2014 e che non fosse stata preceduta dall'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ha assegnato termine per il relativo adempimento.
Assegnati, quindi, i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. è stato assunto ad interpello il convenuto contumace ed escusso il testimone intimato sui capitoli di prova ammessi;
è stata disposta ed espletata CTU medico-legale, volta ad accertare l'entità e l'afflittività delle lesioni asseritamente patite dalla sig.ra ; quindi, precisate le Pt_1 conclusioni con note scritte sostitutive della trattazione orale, con ordinanza del
10.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusive e di replica.
******************
1. Sulle eccezioni preliminari di parte convenuta
Deve anzitutto rilevarsi come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, spedito dall'attrice entro il termine assegnato dal giudice alla prima udienza di comparizione ex art. 3 comma 1 del D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito in L. 10.11.2014, n. 162, consenta di ritenere assolta la condizione di procedibilità per la controversia in oggetto.
Inoltre, assolutamente da respingere è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevata dalla PA convenuta con riferimento alla titolarità del rapporto processuale ed alla corretta integrazione del contraddittorio, posto che alcun dubbio può sussistere in merito al coinvolgimento della sig.ra e del sig. Pt_1
(assicurato con la PA nel sinistro de quo, non CP_1 Controparte_4 foss'altro per l'applicazione del principio di non venire contra factum proprium, visto che, per stessa ammissione (e produzione) di parte convenuta, quest'ultima è stata convenuta ed ha partecipato ad altro giudizio – vertente sullo stesso occorso – in veste pagina 7 di 22 di PA assicurativa del sig. avendo altresì già corrisposto alla sig.ra CP_1
somme a ristoro del danno subito. Pt_1
Le eccezioni preliminari di parte convenuta sono dunque entrambe disattese.
2. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie
La presente controversia trae origine dalla domanda dispiegata da Pt_1
e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti – a titolo di danno non
[...] patrimoniale, quale danno alla salute sia permanente che temporaneo, nonché a titolo di danno patrimoniale, per le spese legali stragiudiziali – in conseguenza del sinistro occorso il 18.7.2013, alle ore 6,15 circa, allorché ella alla guida del propria autovettura, mentre percorreva la SP 6 per recarsi presso l'Ospedale di Orbassano, veniva a collidere con il veicolo di proprietà e condotto dal sig. che procedeva Controparte_1 contromano a velocità sostenuta nella propria corsia di marcia, nonostante le forti precipitazioni che riducevano la visibilità.
Deve dunque procedersi alla ricostruzione della dinamica del sinistro, al fine di accertare la responsabilità (esclusiva o concorrente) del convenuto contumace nella sua causazione e l'eventuale concorso colposo dell'attrice, ex art. 1227 c.c. od una corresponsabilità dei conducenti ex art. 2054 co 2 c.c.
In merito si osserva che “il giudice può valutare anche d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato, ove il danneggiante si limiti a contestare in toto la propria responsabilità, sempre che risultino prospettati in causa gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente” (Cass. 1164/20, conf. Cass. 1125/2018) e “ciò nella considerazione che tale indagine sia intrinseca alla ricostruzione del fatto storico e non costituisce eccezione in senso stretto” (Cass. 4954/2007).
Quanto alla previsione dell'art. 2054, 2° comma c.c., che pone una presunzione semplice destinata a trovare attuazione ogniqualvolta non sia possibile muovere un addebito di responsabilità esclusiva in capo ad uno dei soggetti coinvolti in uno scontro tra veicoli, dovendosi intendere come tale “qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo” (cfr. Cass. n. 281/15 e Cass. n. 3437/06), va rilevato che per costante orientamento giurisprudenziale, “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando pagina 8 di 22 soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (ex multiis Cass. 9353/19).
Come precisato dalla Suprema Corte, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (cfr. Cass. n.
23431/14, Cass. n. 12444/08 e Cass. n. 5671/00 e da ultimo Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
7479 del 20/03/2020) anche se, “…l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento” (cfr. Cass. n. 18479/15).
3. Sull'istruttoria svolta e sulla CTU
Venendo dunque alla ricostruzione della dinamica del sinistro, nonché alla ricorrenza di eventuali profili di corresponsabilità in capo all'attrice con riferimento alla sua causazione, occorre anzitutto confermare anche in questa sede le valutazioni già condotte nel corso del giudizio (in particolare con ordinanze del 3.1.2024 e del
13.11.2024), con riferimento all'inammissibilità delle prove orali richieste dalle parti e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per i motivi ivi già esposti, dovendosi ritenere invero la causa sufficientemente istruita sul punto, attraverso l'istruttoria orale espletata.
A ciò si aggiunga che alcuna efficacia estensiva del giudicato, di cui alla sentenza n. 295/20 del Tribunale di Torino – dott. Oberto, emessa all'esito del procedimento n.
RG n. 18993/17, promosso dall' per il rimborso delle somme anticipate all'odierna CP_3 attrice, in relazione al sinistro per cui è causa, può riconoscersi nel presente procedimento, posto che l'attrice non è stata parte in quel processo, né ha dunque pagina 9 di 22 potuto esercitare il proprio diritto di difesa in merito all'accertamento dell'an e delle responsabilità – in quella sede peraltro condotto solo in via incidentale – né sul quantum
– posto che non ha potuto partecipare all'accertamento tecnico a mezzo di CTU medico legale con l'assistenza di un proprio CTP –.
Quanto alla documentazione versata in atti, in primo luogo, deve aversi riguardo alla relazione di incidente stradale redatta dagli agenti del Corpo dei Polizia Locale della
Città di Orbassano (Cfr. doc. 1 fasc. di parte attrice).
Il verbale reca informazioni in merito al luogo del sinistro, ossia la
Circonvallazione esterna (SP 6) di Orbassano, in un tratto caratterizzato da una “curva a visuale libera” su di una strada ad “una carreggiata a doppio senso” di marcia, su cui insiste segnaletica orizzontale e verticale, ed alle condizioni in cui verteva l'asfalto del piano viabile, che appariva “bagnato”, nonché alle condizioni climatiche di “pioggia in atto”, con conseguente “insufficiente” visibilità ed illuminazione.
Il Verbale dà atto del coinvolgimento di tre veicoli: la OL MA tg. DV606PJ di proprietà di l'Opel Astra tg. Em240SW di e la Controparte_5 Controparte_1
Hyundai Santafè tg. DF004CC condotta da e di proprietà di Parte_1 Tes_1
nonché della circostanza che entrambi i conducenti degli ultimi due veicoli
[...] indicati avessero riportato lesioni in conseguenza dell'occorso.
Gli operanti hanno dato atto di essere intervenuti presso il teatro del sinistro allorché erano già presenti le unità dei VVFF e del 118, di non aver reperito “persone, estranee al sinistro, accaduto presumibilmente tra le 6.00 e le 6.15, in grado di testimoniare sulla dinamica del sinistro” e che “le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rilevati insufficienti per la localizzazione dei punti d'urto”.
Sono state anche riportate le dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli, le quali, con particolare riferimento a quanto indicato dai sig.ri e riportano Pt_1 CP_1 dichiarazioni diametralmente opposte: trovandosi a percorre la strada provinciale in condizioni metereologiche fortemente avverse, l'una in direzione Torino e l'altro in direzione Pinerolo, essi hanno riferito essersi visti puntati addosso dei fari di un veicolo che, provenendo dalla direzione opposta, ha quindi invaso la propria corsia di marcia, andando a collidere frontalmente con la propria autovettura.
pagina 10 di 22 Il conducente del terzo veicolo – sig. non parte di questo Controparte_5 giudizio – ha a sua volta riferito percorrere la stessa strada in direzione Pinerolo, nella corsia di marcia a destra (più verso il ciglio esterno della carreggiata) e di essere stato colpito nella parte anteriore del proprio veicolo da una “massa scura che proveniente dalla mia sinistra mi si parava improvvisamente davanti”.
Nel corso del giudizio, onde ricostruire la dinamica del sinistro, è stato ammesso l'interrogatorio formale del convenuto contumace, ed assunta la Controparte_1 testimonianza di CP_6
Ora, rilevato in ogni caso che il valore probatorio della confessione resa in sede di interpello dal litisconsorte necessario, non assuma valore di prova legale ma sia liberamente valutabile dal giudice ex art. 2733 comma 3 c.c., non può tacersi il fatto che il sig. abbia confermato la propria versione, ribadendo di essersi visto arrivare i CP_1 fari dell'altra auto addosso, chiarendo stesse procedendo, al momento dell'impatto, nella corsia di sorpasso, quella collocata più verso il centro della carreggiata in quanto aveva superato la OL MA (condotta dal sig. ) che si trovava nell'altra corsia CP_5
(più verso destra).
Di contro devono essere sollevati seri dubbi in ordine all'attendibilità della deposizione resa dal teste il quale avrebbe riferito aver assistito al sinistro, CP_6 trovandosi a bordo del proprio camion, a percorrere la stessa strada, in quanto pochi metri dietro l'auto Opel Astra condotta dal sig. le dichiarazioni rese sono a CP_1 tratti intrinsecamente contraddittorie e prive di riscontri esterni, anzi smentite dalle altre risultanze agli atti (quali appunto il verbale delle autorità intervenute).
Anzitutto occorre rilevare che i Vigili intervenuti a circa mezz'ora/tre quarti d'ora dal fatto non hanno reperito testimoni oculari in grado di riferire;
il teste ha CP_6 dichiarato sul punto di essere venuto a conoscenza in un secondo momento delle generalità di una delle parti coinvolte – la sig.ra – e di essersi quindi offerto di Pt_1 testimoniare data la pregressa conoscenza con i familiari, ancorché, tuttavia, dalla relazione di incidente, nulla viene sul punto riportato dalla stessa parte attrice che in data 13.9.2013 (a circa due mesi dal sinistro), accompagnata dal marito, si è recata presso il Comando a rilasciare spontanee dichiarazioni.
pagina 11 di 22 Dunque, tenuto conto che la relazione di servizio dei vigili è del primo ottobre
2013, mentre il sinistro è del 18 luglio, appare strano che il teste non si sia fatto avanti prima (nei successivi due mesi dal sinistro), riportando le proprie dichiarazioni, nonostante il rilievo mediatico dato alla notizia dalla stampa locale che riportava la descrizione dell'incidente, le auto coinvolte con le iniziali dei conducenti e le rispettive età, già la settimana successiva (cfr. doc. 2 fasc. attoreo).
A ciò si aggiunga che il teste ha riferito di essersi fermato a circa 300 metri dal luogo del sinistro e di non essersi trattenuto più di dieci minuti in quanto “non c'era una zona di sosta sicura”; tuttavia, se per un verso egli ha poi chiarito essersi fermato in
“prossimità dell'autolavaggio dei Camion, che allora era un distributore” e dunque probabilmente in una piazzola, per altro verso, lo stesso ha chiarito che si stava dirigendo verso il proprio magazzino “che si trova a 500 mt circa dal luogo dell'incidente”.
Pare dunque a chi scrive poco probabile che egli si sia fermato per poi immediatamente ripartire senza tuttavia recarsi a verificare come stessero i conducenti, se proprio si trovava dietro le loro auto al momento del sinistro né che non possa aver atteso l'arrivo delle autorità e riferire quanto a sua conoscenza, potendo eventualmente ricoverare il mezzo e recarsi sui luoghi in un secondo momento, se non si trovava, come riferito, troppo distante.
Il teste ha comunque offerto una descrizione dell'occorso non convincente.
Da un lato egli afferma che il sinistro si sarebbe verificato in orario di punta, tra le
7.30 e le 9.00; tuttavia tale circostanza mal si concilia con le modalità dell'occorso che se effettivamente si fosse verificato con “molto traffico” come dichiarato dal teste, avrebbe ragionevolmente provocato il coinvolgimento di ulteriori veicoli (oltre a quello del sig. ) che si fossero trovati a transitare su quel tratto di strada, posto che CP_5 la collisione tra i due veicoli – condotti dalla sig.ra e dal sig. – ha Pt_1 CP_1 determinato l'invasione delle altre corsie di marcia.
Inoltre, è lecito dubitare che il teste abbia effettivamente visto l'auto condotta dal sig. (la Opel Astra) spostarsi verso il centro della carreggiata e poi cambiare CP_1 corsia invadendo quella percorsa dai veicoli che procedevano in direzione contraria,
pagina 12 di 22 posto che - per sua stessa ammissione – la visibilità era talmente scarsa a causa delle forti piogge che “non consentiva quasi di vedere le strisce per terra”.
Egli poi ha riferito, in un punto, di non aver visto il coinvolgimento della terza auto – la del sig. – avendo dichiarato “Non ho visto in che modo la Per_2 CP_5 terza auto è stata coinvolta, ho appreso di questa circostanza parlando con il marito dell'attrice, in quanto io avevo creduto che fossero coinvolte solo due auto” e, in un altro punto, di aver visto la terza auto che arrivava “dalla direzione della Santafè”, con ciò rendendo sul punto un'affermazione contraddittoria rispetto a quanto appurato dai vigili intervenuti, nonché pacificamente narrato dall'attrice nell'atto introduttivo, vale a dire che la proveniva dalla direzione opposta a quella della Santafè (“a seguito Per_2 dell'urto la Hyundai Santafè veniva sospinta nella corsia opposta, ove stava transitando il veicolo OL MA tg. DV606PJ in proprietà e condotto dal sig. CP_5
”).
[...]
Anche la circostanza che abbia visto o sentito i conducenti dei veicoli coinvolti dialogare con altri che si erano nel frattempo fermati per prestare i primi soccorsi, concorre ad integrare una ricostruzione non condivisibile, laddove si consideri che dal punto in cui ha chiarito essersi fermato – circa 300 metri sul lato destro della strada – lo stesso teste ha escluso di esser riuscito a vedere finanche la terza auto coinvolta, a causa della pioggia e della particelle che rimanevano sospese nell'aria dal passaggio delle auto.
Peraltro, come evincibile dai fotogrammi allegati alla relazione dei vigili intervenuti e dalle risultanze del verbale di Pronto Soccorso, prodotto in atti dall'attrice
(cfr. doc. 3 fasc. attoreo) può ragionevolmente ritenersi che si sia trattato di un impatto importante, significativo, tanto da determinare la perdita di coscienza dell'attrice (“cfr. atto di citazione “in conseguenza dell'urto con il veicolo del sig. la sig.ra CP_1 Pt_1 perdeva i sensi”), il ché consente di ritenere poco probabile che il teste abbia sentito i conducenti “dialogare” con altri passanti medio tempore intervenuti.
Da ultimo, ma non per importanza, si osserva che il sig. in sede di CP_1 interrogatorio ha riferito che stava effettivamente viaggiando sulla corsia di sinistra, quella posizionata più verso il centro della carreggiata, al momento dell'urto, avendo in pagina 13 di 22 precedenza sorpassato la (condotta dal sig. ) ma nulla ha ricordato in Per_2 CP_5 merito alla presenza di un camion (quello condotto dal teste) che, come riferito dal sig.
stava viaggiando appunto nella corsia di destra, vale a dire nella stessa corsia CP_6 della Per_2
Il teste, che pur ha riferito ricordare la vettura del sig. (“Mi trovavo CP_1 dietro l'Opel Astra, a circa 300 mt. Io andavo in direzione Pinerolo”) nulla ha detto in merito alla presenza di un'altra vettura – la appunto – che avrebbe dovuto trovarsi Per_2 proprio davanti a lui oppure immediatamente dietro e che è anch'essa rimasta coinvolta nell'incidente.
In altri termini sembrerebbe che il teste abbia riferito trovarsi al momento dell'incidente nella stessa posizione in cui si trovava la del sig. e Per_2 CP_5 dunque, in base alla ricostruzione offerta e valutata in rapporto altre emergenze probatorie, avrebbe ragionevolmente potuto rimanere anch'esso coinvolto nel sinistro, cosa che invero, non è avvenuta.
Ora, alla luce dei rilievi che precedono, ritiene questo giudice di doversi discostare dalla testimonianza resa dal teste dovendosi invero dare rilievo ad altri CP_6 elementi che, unitariamente considerati, non possono che condurre a ritenere l'operatività della presunzione di pari concorso nella causazione del sinistro a carico di entrambi i conducenti dei veicoli direttamente coinvolti – signori – –, CP_1 Pt_1 potendosi invece escludere alcun rilievo causale alla condotta del conducente del terzo veicolo - sig. –, il quale è stato vittima delle conseguenze legate allo scontro CP_5 tra i primi due veicoli ed alla successiva invasione verso la propria corsia di marcia.
Si abbia invero riguardo al fatto che, come sopra già evidenziato, entrambi i conducenti odierne parti in causa, sia avanti alle autorità, nelle prime fase successive all'occorso, e poi nel presente giudizio, hanno sempre confermato la propria versione dei fatti, riportando dichiarazioni diametralmente opposte rispetto a chi imputare l'originaria invasione dell'opposta corsia.
A ciò si aggiunga che le condizioni in cui si presentava la strada al momento del sinistro – prime luci dell'alba, pioggia incessante, fari accesi – rendevano particolarmente difficoltosa, se non quasi impossibile, la visibilità della linea di mezzeria pagina 14 di 22 e, conseguentemente, la comprensione dell'avvenuto superamento o meno della stessa e dell'eventuale conseguente invasione della corsia opposta.
Non risultano elevate sanzione ad alcuno dei due conducenti con riferimento ad un possibile superamento dei limiti di velocità; né peraltro può escludersi che entrambe le auto stessero procedendo a ritmo sostenuto, sia in ragione del fatto che entrambi i conducenti si stessero recando a lavoro e potessero aver fretta e sia in quanto stavano entrambi transitando nella corsia più centrale della carreggiata, quella deputata a consentire le manovre di sorpasso;
la strada poi, fatta eccezione per il tratto definito anche dagli operanti come di “curva a visuale libera”, si presenta rettilinea e ad alta percorrenza (non attraversando centri urbani).
Infine, i danni riportati dai veicoli coinvolti nel primo urto – quelli condotti dalla sig.ra e dal sig. – principalmente concentrati nella parte anteriore e Pt_1 CP_1 non sulle fiancate laterali, confortano la ricostruzione in termini di scontro frontale e non consentono dunque di attribuire rilevanza causale determinate od esclusiva alla condotta di uno soltanto di essi nella sua causazione.
Nella fattispecie in esame, le risultanze di causa, conclusivamente, non permettono di superare la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.; l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggiore rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'eventuale incidenza causale della condotta di uno o di entrambi i suoi protagonisti, nella determinazione dell'evento.
4. Sulla quantificazione del danno
Venendo quindi alla quantificazione del danno, il CTU, le cui risultanze si condividono in quanto esenti da vizi logici ed adeguatamente motivate, ha concluso la propria indagine affermando che “Tra l'evento traumatico del 18.07.2013 e le lesioni osservate sulla persona della ricorrente – in particolare: …. – sussiste un nesso di causalità diretta. Tali esiti hanno avuto regolare decorso, con trattamento chirurgico per l'arto inferiore (posizionamento di fissatore esterno) e conservativo per il trauma alla mano (periodo di riposo con stabilizzazione con stecca metallica). Gli esiti post- traumatici evidenziati esiti sono da considerare stabilizzati, non suscettibili di variazioni di rilievo e senza indicazioni ad ulteriori trattamenti”.
pagina 15 di 22 Il perito ha così quantificato l'incapacità temporanea derivatane all'attrice:
“inabilità temporanea assoluta (in regime di ricovero ospedaliero) di giorni ventitre (23), seguito da un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni duecentotrenta (230), da un periodo di inabilità temporanea parziale massima al 50% di giorni centoventi (120) e da un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale minima al 25% di ulteriori giorni sessanta (60)”; quindi ha determinato il danno biologico nella misura del 18/19%.
Il CTU, inoltre, ha precisato che “Il caso non rientra fra quelli classificabili ad esclusiva o prevalente sindrome soggettiva, ed è suscettibile di riscontro obiettivo e strumentale…La durata dell'inabilità temporanea ed i postumi permanenti non sono ascrivibili, in alcun modo, a condizioni morbose preesistenti, a “malpractice” medica o ad infortuni successivi… La lesività documentata e riscontrata in corso di CTU, risulta essere compatibile con il corretto uso delle cinture di sicurezza … postumi menomativi residuati dall'evento per cui è questione non sono indicati ulteriori trattamenti, interventi o protesi”.
Ha poi aggiunto che “In ambito lavorativo (l'interessata, all'epoca dell'incidente era, ed attualmente è infermiera professionale presso SSN), si può ritenere che i postumi permanenti determinino una riduzione della capacità di attendere alla propria attività, intesa come maggior affaticamento ed usura. In sede di operazioni peritali,
l'interessata ha dichiarato che in virtù di tali menomazioni, è stata costretta a richiedere l'esclusione dei turni e delle reperibilità dal proprio reparto operativo”.
Infine, ha chiarito che il danno biologico espresso “racchiude, oltre che la menomazione permanente e temporanea dell'integrità psicofisica della persona anche le ripercussioni personali e dinamico-relazionali sulla persona della ricorrente”.
Le conclusioni del CTU non sono state fatte oggetto di osservazione da parte dei consulenti di parte.
Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto, “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione pagina 16 di 22 legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n. 24473/20,
Cass. 23469 del 28/09/2018).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di NO (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20).
Si legge in particolare in motivazione che, con riferimento al c.d. danno morale,
“attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il pagina 17 di 22 danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”; ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie juris, alla luce del principio jura novit curia) ...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.
L'attrice ha allegato che in conseguenza dei postumi permanenti sofferti e della malattia traumatica protrattasi per lungo tempo, è stata costretta a farsi assistere nella cura personale e negli spostamenti e ad abbandonare le attività ludico ricreative precedentemente svolte (quali la corsa, le camminate in montagna, il tennis) ed ha percepito un maggior affaticamento nello svolgimento della propria attività lavorativa, essendo ella impiegata come infermiera professionale.
Tali elementi, utili per il riconoscimento in via presuntiva di un patimento di natura morale, non sono tuttavia idonei a giustificare anche la sua ulteriore personalizzazione e del resto per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni pagina 18 di 22 persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. n. 12046/21, conf. 5865 del 04/03/2021 e 28988 del
11/11/2019).
Ancora, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22).
Nel caso di specie le circostanze allegate dall'attrice – ivi compreso in particolare, il maggior aggravio percepito nello svolgimento dell'attività lavorativa - non possono essere considerate eccezionali e specifiche, tali da far ritenere le conseguenze lamentate diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età.
Con particolare riferimento al danno da lesione della “cenestesi lavorativa” – danno di natura non patrimoniale, diverso e distinto da quello patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica – che consiste nella maggior usura, fatica, difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e che non incide, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, secondo un recente orientamento della Suprema Corte “va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (Cass. 16628/2023 conf. Cass. 17411/2019).
pagina 19 di 22 Ora, nel caso di specie, l'attrice nulla ha domandato in merito al ristoro delle conseguenze patrimoniali percepite a causa del sinistro incidenti sulla specifica capacità di produrre reddito e dunque in termini di danno patrimoniale da perdita di reddito;
il danno non patrimoniale legato al maggior aggravio percepito nello svolgimento delle mansioni lavorative svolte viene quindi liquidato quale danno morale in aggiunta al danno biologico o dinamico-relazionale.
Sulla base delle valutazioni appena esposte si procede quindi alla liquidazione del danno - in applicazione delle Tabelle milanesi attualmente vigenti nell'edizione 2024 (cfr.
Cass. 21245/16 conf. Cass. 19229/22), non vertendosi in ipotesi di c.d. micropermanenti di cui all'art. 139 Cod. Ass. - tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (42 anni) – nei termini che seguono:
IP 19 % comprensivo di danno morale € 75.255,00
ITT 23 gg (€ 115,00 pro die) € 2.645,00
ITP 230 gg. al 75% € 19.837,50
ITP 120 gg. al 50% € 6.900,00
ITP 60 gg. al 25% € 1.725,00
e così complessivamente € = 106.362,50.
Ne consegue che, applicata la decurtazione del 50% sull'importo complessivo di €
106.362,50, essendosi ritenuta la pari concorrente responsabilità dei veicoli coinvolti, il danno deve essere complessivamente liquidato in € 53.181,25.
Viene ora in rilievo l'avvenuta corresponsione, da parte della PA assicurativa del veicolo antagonista, della somma di € 11.064,00 in data 15.7.2015 (cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
Detto importo deve essere scomputato dal risarcimento in questa sede quantificato e liquidato, previa devalutazione dell'importo alla data dell'avvenuta corresponsione dell'anticipo da parte della PA (€ 43.724,58 - € 11.064,00) e rivalutazione dell'importo così ottenuto (€ 32.670,58) all'attualità, così ottenendo l'importo finale di € 39.727,43.
Viene poi in considerazione la rendita riconosciuta dall' in favore dell'attrice CP_3 che per la quota relativa al danno biologico ammonta a € 33.300,15; detto importo va pagina 20 di 22 quindi anch'esso detratto dall'ammontare del danno come sopra determinato, onde ottenere l'ammontare, definitivamente riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale per il sinistro oggetto di causa, di € 6.427,28, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, il quale viene posto a carico di parti convenute, in solido tra loro.
Nulla, infine, può essere riconosciuto all'attrice a titolo di spese legali stragiudiziali, le quali, per giurisprudenza ormai consolidata, “diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno), le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso” (cfr. Cass. n.
16612/21 e Cass. n. 6422/17).
Nel caso di specie, manca invero la prova dell'esborso, non essendo neppure stata versata in atti una nota pro forma del difensore o la fattura rilasciata dallo studio Pa
.
Altro è invece il compenso per il procedimento di negoziazione assistita: si tratta di condizione di procedibilità per le controversie - come quella in esame - “in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli”, giusta la previsione dell'art. 3 D.L. n.
132/14, per la cui liquidazione (in dispositivo) si applicano le Tabelle allegate al DM n.
55/14 (come modificato dal DM n. 37/18), avuto riguardo allo scaglione di riferimento
(scaglione da 1.100 a 5.200), limitatamente alla fase di attivazione oltre gli esborsi per la notifica al convenuto contumace (€ 10,90).
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute in solido tra loro.
pagina 21 di 22 Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui alla DM
n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), nei valori medi proporzionalmente ridotti, avuto riguardo al valore della causa secondo il criterio del decisum (art. 5 T.F.), alle questioni trattate e all'attività svolta e tenendo conto delle sole spese documentate (CU, marca e spese per intimazione testi), parametrate anch'esse al valore della causa secondo il criterio del decisum.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto dell'1.4.2025, sono poste in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parti convenute in solido tra loro, mentre nulla viene disposto a favore dell'attrice a titolo di spese sostenute per il proprio CTP in quanto non documentate (cfr. Cass. n. 21402/22).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ dichiara tenuti e condanna e in solido Controparte_1 Controparte_4 tra loro, al risarcimento dei danni in favore di che liquida nella somma Parte_1 di € 6.427,28, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ condanna e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_4 rimborsare a le spese di lite e di negoziazione assistita, che liquida in € Parte_1
325,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate con separato decreto, a carico di pari convenute in solido tra loro.
Così deciso in Torino, il 20/10/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 17483/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Torino, Corso Parte_1 C.F._1
Duca degli Abruzzi, 6, presso lo studio degli avv.ti Marco Sartori e Paola Bosco Sartori da cui è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura versata in atti
ATTRICE contro
, C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_2
Carlo Novellis 11
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
, P. Controparte_2
IVA , elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta certificato comunicato P.IVA_1 al proprio Consiglio dell'Ordine rappresentata e difesa Email_1 dall'avv. Roberto Rainone
CONVENUTA
OGGETTO: danno da circolazione di veicoli, art. 2054 c.c. e art. 144 d.lgs. 209/2005
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
pagina 1 di 22 Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
Contrariis reiectis, salvis iuribus,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Dato atto dell'intervenuto assolvimento delle condizioni di procedibilità re proponibilità della domanda, con reiezione di ogni avversaria eccezione
NEL MERITO
In via principale:
- accertata l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro Controparte_1 per cui è giudizio dichiarare tenute e condannare le parti convenute al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'odierna attrice nella somma accertanda e determinanda in corso di causa, stante anche la valutazione equitativa di alcune voci di danno, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
In via subordinata
Graduata la responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro per cui è giudizio dichiarare tenute e condannare le parti convenute al proporzionale risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'odierna attrice nella somma accertanda e determinanda in corso di causa, stante anche la valutazione equitativa di alcune voci di danno, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
In ogni caso
Con detrazione degli importi corrisposti dal e dell'offerta documentata in atti CP_3
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite, con maggiorazione in via forfettaria del
15% oltre IVA e CPA, spese di CTU e CTP eventuali e successive occorrende tutte, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Pe : CP_2
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta e reietta ogni avversa istanza e richiesta, così provvedere:
1) In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improponibilità,
pagina 2 di 22 l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n.
132/2014, convertito nella l. n. 162/2014;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, per quanto esposto, la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e la carenza di legittimazione passiva di parte convenuta nonché la mancata integrità del contraddittorio;
3) Nel merito rigettare, per quanto di ragione, tutte le domande attoree, manifestamente infondate in punto di fatto e di diritto, oltre che sfornite di prova;
4) Sempre nel merito e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità della Sig.ra nella produzione Pt_1 dell'evento dannoso per cui è causa, nella graduazione ritenuta di Giustizia, con la consequenziale riduzione della pretesa attorea alle somme prontamente riconosciute e/o decurtando le stesse dalla maggior somma dovuta con l'emissione delle relative pronunce di legge;
5) Rigettare, in ogni caso, la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria, con riduzione del quantum richiesto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidare anche in via equitativa.
In via istruttoria
Ci si oppone altresì all'ammissione di prova testimoniale così come ex adverso articolata inammissibile ex art 244 c.p.c. ed irrilevante ai fini di causa, con espressa richiesta di esclusione di tutti i capitoli di prova generici e/o contenenti valutazioni personali e/o tecniche e/o da provare in forma scritta.
Nella denegata ipotesi di accoglimento, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, diretta ed indiretta, sugli stessi capi e con gli stessi testi che verranno indicati dalle controparti con riserva di ogni richiesta formulata ai sensi degli art. 254, 256 e 257
c.p.c. e con espressa riserva di richiedere al Giudice di disporre ulteriori provvedimenti ai sensi degli art. 115 e 116 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5.10.22, nei confronti di CP_4
e in data 20.9.2022, nei confronti di , la sig.ra
[...] Controparte_1 Pt_1
ha allegato:
[...]
pagina 3 di 22 A. che il giorno 18.07.2013, intorno alle ore 6,15 circa, mentre stava percorrendo la SP6
a bordo dell'autoveicolo Hunday Santafè tg. DF004CC, di proprietà del sig. Tes_1
, per recarsi al lavoro (presso l'Azienda Ospedaliera San Luigi Gonzaga di
[...]
Orbassano), veniva investita dal fascio luminoso proiettato dai fanali della vettura Opel
Astra tg. EM240SW, condotta e di proprietà del sig. assicurata Controparte_1 presso che procedeva contromano a velocità sostenuta nella Controparte_4 corsia da lei occupata;
B. che, benché procedesse a velocità moderata a causa delle condizioni metereologiche avverse che riducevano la visibilità (essendo in corso al momento copiose precipitazioni)
e che rendevano il manto stradale particolarmente scivoloso e viscido, pur avendo tentato di evitare l'urto frenando, non riusciva ad evitare la collisione con il mezzo del sig. finendo, in conseguenza dell'impatto, nella corsia opposta, ove stava CP_1 transitando il veicolo OL MA tg. DV606PJ di proprietà e condotto dal sig.
; Controparte_5
C. che al sinistro assisteva il sig. ed interveniva la Polizia Municipale di CP_6
Orbassano;
D. che, priva di sensi, è stata estratta dalle lamiere del veicolo dalle Autorità intervenute sul posto e trasportata in autoambulanza presso il DEA dell'Ospedale CTO di Torino ove le è stata diagnosticata una “frattura, lussazione esposta caviglia destra, FLC a livello della testa e del sopracciglio sinistro, lussazione metecarpofalangea I dito mano destra con instabilità legamento collaterale ulnare.” ed evidenziato un “..dubbio focolaio contusivo parietale sinistro. Si apprezza modesta soffusione ematica del tentorio” ed è stata sottoposta a d alcuni interventi chirurgici, per poi essere dimessa il 9.08.2013;
E. di essersi dovuta sottoporre a numerose terapie farmacologiche, visite specialistiche e di controllo e ad interventi successivi;
F. che la perizia medico-legale a firma del dott. ha accertato come “Le Per_1 menomazioni ad oggi residuate, considerando anche il danno estetico ben evidente all'arto inferiore destro, in soggetto di sesso femminile e di giovane età, bel depongono per il riconoscimento di un danno biologico oscillante fra il 20% e il 22% con un periodo di incapacità temporanea biologica di gg. 23 a totale, di gg. 230 al 75% (fissatore pagina 4 di 22 esterno circolare), 145 gg. al 50% (mantenimento del tutore durante la deambulazione)
e circa 40 gg. al 25%” e come “…le menomazioni residuate comportano per la signora una incidenza sull'attività lavorativa di infermiera professionale intesa Parte_1 come maggior affaticamento, maggior usura dell'arto interiore destro, rispetto all'epoca antecedente il trauma in oggetto. Inoltre, non potrà più svolgere quelle attività ludico- sportive di cui era appassionata prima del trauma del 18 luglio 2013, quali la corsa, il passeggiare in montagna, il giocare a tennis”;
G. che il trauma inflittole, le ha comportato dolore e disagio nello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane e nelle proprie relazioni interpersonali;
H. che l' ha riconosciuto in favore dell'attrice una rendita nella somma capitale di € CP_3
33.300,15, trattandosi di sinistro in itinere;
I. che la PA assicurativa del veicolo antagonista ha liquidato la somma di €
11.064,00 ossia il “..50% del d.b. temp. Per ITT 23 gg e ITP 200gg al 75% - 100 gg al
50% e 30 gg al 25% e nulla a titolo di danno biologico;
L. di aver sostenuto inoltre spese per l'assistenza legale stragiudiziale ante causam.
Ritenuta la esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro CP_1 per cui è causa, la sig.ra ha concluso chiedendo, nel merito e in via principale, Pt_1 la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti, con riconoscimento dell'aumento per danno morale e per la personalizzazione;
in subordine, in caso di diversa graduazione della responsabilità dei conducenti degli autoveicoli coinvolti, ha chiesto la condanna delle parti convenute al proporzionale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, oltre, in ogni caso, agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Con comparsa del 23.01.2023 si è costituita in giudizio
[...]
, contestando nell'an e nel quantum la Controparte_2 pretesta attorea ed eccependo:
I. in via preliminare:
. l'improponibilità/improcedibilità della domanda attorea per carenza dei presupposti di cui art. 3 D.L. 132/14, non essendo stata la vertenza preceduta dall'invio alla PA
pagina 5 di 22 dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e dunque assolta la condizione di procedibilità della domanda;
. la carenza di legittimazione attiva e passiva, al riguardo segnalando come manchi prova della proprietà del veicolo e come le semplici visure, ai sensi del combinato disposto degli art. 7, comma II L. n. 187/90, 6 ed 8 D.M. n. 514/92 non siano all'uopo sufficienti;
II. nel merito:
. l'erronea ricostruzione attorea in punto fatto storico, rappresentando, al riguardo, come dai rilievi effettuati dalle Autorità intervenute sul luogo dell'incidente nell'immediatezza dell'occorso, emergano elementi che attestano come la sig.ra viaggiasse ad elevata velocità, in violazione dei limiti consentiti in quel tratto Pt_1 di strada ed invadendo l'opposta corsia, e che tali elementi sono stati presi in considerazione nell'ambito della causa RG n. 18993/17, promossa dall' per il CP_3 sinistro per cui è causa, nel cui ambito è stata ritenuta la pari responsabilità dei veicoli coinvolti (Sent. n. 295/20 Tribunale di Torino – dott. Oberto);
. relativamente al quantum, la mancata allegazione di documentazione utile a comprovare le asserite lesioni patite dalla sig.ra , nonché la sussistenza del Pt_1 nesso causale tra l'evento e il danno;
. sempre con riferimento al quantum, l'avvenuta integrale soddisfazione dei danni lamentati dall'attrice, segnalando come nell'ambito del sopra citato procedimento sia stata espletata CTU medico legale e, sulla scorta delle sue risultanze, sia stata effettuata una quantificazione dei danni che la PA ha, in parte, rimborsato all che li CP_3 aveva anticipati all'attrice (trattandosi di sinistro in itinere) e in parte, versati direttamente alla sig.ra , come peraltro ex adverso riconosciuto;
Pt_1
. la non cumulabilità degli interessi compensativi e della rivalutazione sull'eventuale somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.
Ha dunque concluso chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale, la dichiarazione di improponibilità/improcedibilità/inammissibilità della domanda attorea e/o della carenza di legittimazione attiva e passiva, nonché la mancata integrità del contraddittorio;
nel merito, in primo luogo, il rigetto delle domande di parte avversaria;
pagina 6 di 22 in secondo luogo, in caso di accoglimento della domanda attorea, la dichiarazione di corresponsabilità dell'attrice e la graduazione della somma eventualmente liquidata a titolo di risarcimento del danno, nonché il rigetto della richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria.
In corso di causa il giudice, rilevato che la controversia rientrasse nelle ipotesi di cui all'art. 3 L.n. 162/2014 e che non fosse stata preceduta dall'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ha assegnato termine per il relativo adempimento.
Assegnati, quindi, i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. è stato assunto ad interpello il convenuto contumace ed escusso il testimone intimato sui capitoli di prova ammessi;
è stata disposta ed espletata CTU medico-legale, volta ad accertare l'entità e l'afflittività delle lesioni asseritamente patite dalla sig.ra ; quindi, precisate le Pt_1 conclusioni con note scritte sostitutive della trattazione orale, con ordinanza del
10.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusive e di replica.
******************
1. Sulle eccezioni preliminari di parte convenuta
Deve anzitutto rilevarsi come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, spedito dall'attrice entro il termine assegnato dal giudice alla prima udienza di comparizione ex art. 3 comma 1 del D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito in L. 10.11.2014, n. 162, consenta di ritenere assolta la condizione di procedibilità per la controversia in oggetto.
Inoltre, assolutamente da respingere è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevata dalla PA convenuta con riferimento alla titolarità del rapporto processuale ed alla corretta integrazione del contraddittorio, posto che alcun dubbio può sussistere in merito al coinvolgimento della sig.ra e del sig. Pt_1
(assicurato con la PA nel sinistro de quo, non CP_1 Controparte_4 foss'altro per l'applicazione del principio di non venire contra factum proprium, visto che, per stessa ammissione (e produzione) di parte convenuta, quest'ultima è stata convenuta ed ha partecipato ad altro giudizio – vertente sullo stesso occorso – in veste pagina 7 di 22 di PA assicurativa del sig. avendo altresì già corrisposto alla sig.ra CP_1
somme a ristoro del danno subito. Pt_1
Le eccezioni preliminari di parte convenuta sono dunque entrambe disattese.
2. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie
La presente controversia trae origine dalla domanda dispiegata da Pt_1
e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti – a titolo di danno non
[...] patrimoniale, quale danno alla salute sia permanente che temporaneo, nonché a titolo di danno patrimoniale, per le spese legali stragiudiziali – in conseguenza del sinistro occorso il 18.7.2013, alle ore 6,15 circa, allorché ella alla guida del propria autovettura, mentre percorreva la SP 6 per recarsi presso l'Ospedale di Orbassano, veniva a collidere con il veicolo di proprietà e condotto dal sig. che procedeva Controparte_1 contromano a velocità sostenuta nella propria corsia di marcia, nonostante le forti precipitazioni che riducevano la visibilità.
Deve dunque procedersi alla ricostruzione della dinamica del sinistro, al fine di accertare la responsabilità (esclusiva o concorrente) del convenuto contumace nella sua causazione e l'eventuale concorso colposo dell'attrice, ex art. 1227 c.c. od una corresponsabilità dei conducenti ex art. 2054 co 2 c.c.
In merito si osserva che “il giudice può valutare anche d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato, ove il danneggiante si limiti a contestare in toto la propria responsabilità, sempre che risultino prospettati in causa gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente” (Cass. 1164/20, conf. Cass. 1125/2018) e “ciò nella considerazione che tale indagine sia intrinseca alla ricostruzione del fatto storico e non costituisce eccezione in senso stretto” (Cass. 4954/2007).
Quanto alla previsione dell'art. 2054, 2° comma c.c., che pone una presunzione semplice destinata a trovare attuazione ogniqualvolta non sia possibile muovere un addebito di responsabilità esclusiva in capo ad uno dei soggetti coinvolti in uno scontro tra veicoli, dovendosi intendere come tale “qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo” (cfr. Cass. n. 281/15 e Cass. n. 3437/06), va rilevato che per costante orientamento giurisprudenziale, “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando pagina 8 di 22 soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (ex multiis Cass. 9353/19).
Come precisato dalla Suprema Corte, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (cfr. Cass. n.
23431/14, Cass. n. 12444/08 e Cass. n. 5671/00 e da ultimo Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
7479 del 20/03/2020) anche se, “…l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento” (cfr. Cass. n. 18479/15).
3. Sull'istruttoria svolta e sulla CTU
Venendo dunque alla ricostruzione della dinamica del sinistro, nonché alla ricorrenza di eventuali profili di corresponsabilità in capo all'attrice con riferimento alla sua causazione, occorre anzitutto confermare anche in questa sede le valutazioni già condotte nel corso del giudizio (in particolare con ordinanze del 3.1.2024 e del
13.11.2024), con riferimento all'inammissibilità delle prove orali richieste dalle parti e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per i motivi ivi già esposti, dovendosi ritenere invero la causa sufficientemente istruita sul punto, attraverso l'istruttoria orale espletata.
A ciò si aggiunga che alcuna efficacia estensiva del giudicato, di cui alla sentenza n. 295/20 del Tribunale di Torino – dott. Oberto, emessa all'esito del procedimento n.
RG n. 18993/17, promosso dall' per il rimborso delle somme anticipate all'odierna CP_3 attrice, in relazione al sinistro per cui è causa, può riconoscersi nel presente procedimento, posto che l'attrice non è stata parte in quel processo, né ha dunque pagina 9 di 22 potuto esercitare il proprio diritto di difesa in merito all'accertamento dell'an e delle responsabilità – in quella sede peraltro condotto solo in via incidentale – né sul quantum
– posto che non ha potuto partecipare all'accertamento tecnico a mezzo di CTU medico legale con l'assistenza di un proprio CTP –.
Quanto alla documentazione versata in atti, in primo luogo, deve aversi riguardo alla relazione di incidente stradale redatta dagli agenti del Corpo dei Polizia Locale della
Città di Orbassano (Cfr. doc. 1 fasc. di parte attrice).
Il verbale reca informazioni in merito al luogo del sinistro, ossia la
Circonvallazione esterna (SP 6) di Orbassano, in un tratto caratterizzato da una “curva a visuale libera” su di una strada ad “una carreggiata a doppio senso” di marcia, su cui insiste segnaletica orizzontale e verticale, ed alle condizioni in cui verteva l'asfalto del piano viabile, che appariva “bagnato”, nonché alle condizioni climatiche di “pioggia in atto”, con conseguente “insufficiente” visibilità ed illuminazione.
Il Verbale dà atto del coinvolgimento di tre veicoli: la OL MA tg. DV606PJ di proprietà di l'Opel Astra tg. Em240SW di e la Controparte_5 Controparte_1
Hyundai Santafè tg. DF004CC condotta da e di proprietà di Parte_1 Tes_1
nonché della circostanza che entrambi i conducenti degli ultimi due veicoli
[...] indicati avessero riportato lesioni in conseguenza dell'occorso.
Gli operanti hanno dato atto di essere intervenuti presso il teatro del sinistro allorché erano già presenti le unità dei VVFF e del 118, di non aver reperito “persone, estranee al sinistro, accaduto presumibilmente tra le 6.00 e le 6.15, in grado di testimoniare sulla dinamica del sinistro” e che “le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rilevati insufficienti per la localizzazione dei punti d'urto”.
Sono state anche riportate le dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli, le quali, con particolare riferimento a quanto indicato dai sig.ri e riportano Pt_1 CP_1 dichiarazioni diametralmente opposte: trovandosi a percorre la strada provinciale in condizioni metereologiche fortemente avverse, l'una in direzione Torino e l'altro in direzione Pinerolo, essi hanno riferito essersi visti puntati addosso dei fari di un veicolo che, provenendo dalla direzione opposta, ha quindi invaso la propria corsia di marcia, andando a collidere frontalmente con la propria autovettura.
pagina 10 di 22 Il conducente del terzo veicolo – sig. non parte di questo Controparte_5 giudizio – ha a sua volta riferito percorrere la stessa strada in direzione Pinerolo, nella corsia di marcia a destra (più verso il ciglio esterno della carreggiata) e di essere stato colpito nella parte anteriore del proprio veicolo da una “massa scura che proveniente dalla mia sinistra mi si parava improvvisamente davanti”.
Nel corso del giudizio, onde ricostruire la dinamica del sinistro, è stato ammesso l'interrogatorio formale del convenuto contumace, ed assunta la Controparte_1 testimonianza di CP_6
Ora, rilevato in ogni caso che il valore probatorio della confessione resa in sede di interpello dal litisconsorte necessario, non assuma valore di prova legale ma sia liberamente valutabile dal giudice ex art. 2733 comma 3 c.c., non può tacersi il fatto che il sig. abbia confermato la propria versione, ribadendo di essersi visto arrivare i CP_1 fari dell'altra auto addosso, chiarendo stesse procedendo, al momento dell'impatto, nella corsia di sorpasso, quella collocata più verso il centro della carreggiata in quanto aveva superato la OL MA (condotta dal sig. ) che si trovava nell'altra corsia CP_5
(più verso destra).
Di contro devono essere sollevati seri dubbi in ordine all'attendibilità della deposizione resa dal teste il quale avrebbe riferito aver assistito al sinistro, CP_6 trovandosi a bordo del proprio camion, a percorrere la stessa strada, in quanto pochi metri dietro l'auto Opel Astra condotta dal sig. le dichiarazioni rese sono a CP_1 tratti intrinsecamente contraddittorie e prive di riscontri esterni, anzi smentite dalle altre risultanze agli atti (quali appunto il verbale delle autorità intervenute).
Anzitutto occorre rilevare che i Vigili intervenuti a circa mezz'ora/tre quarti d'ora dal fatto non hanno reperito testimoni oculari in grado di riferire;
il teste ha CP_6 dichiarato sul punto di essere venuto a conoscenza in un secondo momento delle generalità di una delle parti coinvolte – la sig.ra – e di essersi quindi offerto di Pt_1 testimoniare data la pregressa conoscenza con i familiari, ancorché, tuttavia, dalla relazione di incidente, nulla viene sul punto riportato dalla stessa parte attrice che in data 13.9.2013 (a circa due mesi dal sinistro), accompagnata dal marito, si è recata presso il Comando a rilasciare spontanee dichiarazioni.
pagina 11 di 22 Dunque, tenuto conto che la relazione di servizio dei vigili è del primo ottobre
2013, mentre il sinistro è del 18 luglio, appare strano che il teste non si sia fatto avanti prima (nei successivi due mesi dal sinistro), riportando le proprie dichiarazioni, nonostante il rilievo mediatico dato alla notizia dalla stampa locale che riportava la descrizione dell'incidente, le auto coinvolte con le iniziali dei conducenti e le rispettive età, già la settimana successiva (cfr. doc. 2 fasc. attoreo).
A ciò si aggiunga che il teste ha riferito di essersi fermato a circa 300 metri dal luogo del sinistro e di non essersi trattenuto più di dieci minuti in quanto “non c'era una zona di sosta sicura”; tuttavia, se per un verso egli ha poi chiarito essersi fermato in
“prossimità dell'autolavaggio dei Camion, che allora era un distributore” e dunque probabilmente in una piazzola, per altro verso, lo stesso ha chiarito che si stava dirigendo verso il proprio magazzino “che si trova a 500 mt circa dal luogo dell'incidente”.
Pare dunque a chi scrive poco probabile che egli si sia fermato per poi immediatamente ripartire senza tuttavia recarsi a verificare come stessero i conducenti, se proprio si trovava dietro le loro auto al momento del sinistro né che non possa aver atteso l'arrivo delle autorità e riferire quanto a sua conoscenza, potendo eventualmente ricoverare il mezzo e recarsi sui luoghi in un secondo momento, se non si trovava, come riferito, troppo distante.
Il teste ha comunque offerto una descrizione dell'occorso non convincente.
Da un lato egli afferma che il sinistro si sarebbe verificato in orario di punta, tra le
7.30 e le 9.00; tuttavia tale circostanza mal si concilia con le modalità dell'occorso che se effettivamente si fosse verificato con “molto traffico” come dichiarato dal teste, avrebbe ragionevolmente provocato il coinvolgimento di ulteriori veicoli (oltre a quello del sig. ) che si fossero trovati a transitare su quel tratto di strada, posto che CP_5 la collisione tra i due veicoli – condotti dalla sig.ra e dal sig. – ha Pt_1 CP_1 determinato l'invasione delle altre corsie di marcia.
Inoltre, è lecito dubitare che il teste abbia effettivamente visto l'auto condotta dal sig. (la Opel Astra) spostarsi verso il centro della carreggiata e poi cambiare CP_1 corsia invadendo quella percorsa dai veicoli che procedevano in direzione contraria,
pagina 12 di 22 posto che - per sua stessa ammissione – la visibilità era talmente scarsa a causa delle forti piogge che “non consentiva quasi di vedere le strisce per terra”.
Egli poi ha riferito, in un punto, di non aver visto il coinvolgimento della terza auto – la del sig. – avendo dichiarato “Non ho visto in che modo la Per_2 CP_5 terza auto è stata coinvolta, ho appreso di questa circostanza parlando con il marito dell'attrice, in quanto io avevo creduto che fossero coinvolte solo due auto” e, in un altro punto, di aver visto la terza auto che arrivava “dalla direzione della Santafè”, con ciò rendendo sul punto un'affermazione contraddittoria rispetto a quanto appurato dai vigili intervenuti, nonché pacificamente narrato dall'attrice nell'atto introduttivo, vale a dire che la proveniva dalla direzione opposta a quella della Santafè (“a seguito Per_2 dell'urto la Hyundai Santafè veniva sospinta nella corsia opposta, ove stava transitando il veicolo OL MA tg. DV606PJ in proprietà e condotto dal sig. CP_5
”).
[...]
Anche la circostanza che abbia visto o sentito i conducenti dei veicoli coinvolti dialogare con altri che si erano nel frattempo fermati per prestare i primi soccorsi, concorre ad integrare una ricostruzione non condivisibile, laddove si consideri che dal punto in cui ha chiarito essersi fermato – circa 300 metri sul lato destro della strada – lo stesso teste ha escluso di esser riuscito a vedere finanche la terza auto coinvolta, a causa della pioggia e della particelle che rimanevano sospese nell'aria dal passaggio delle auto.
Peraltro, come evincibile dai fotogrammi allegati alla relazione dei vigili intervenuti e dalle risultanze del verbale di Pronto Soccorso, prodotto in atti dall'attrice
(cfr. doc. 3 fasc. attoreo) può ragionevolmente ritenersi che si sia trattato di un impatto importante, significativo, tanto da determinare la perdita di coscienza dell'attrice (“cfr. atto di citazione “in conseguenza dell'urto con il veicolo del sig. la sig.ra CP_1 Pt_1 perdeva i sensi”), il ché consente di ritenere poco probabile che il teste abbia sentito i conducenti “dialogare” con altri passanti medio tempore intervenuti.
Da ultimo, ma non per importanza, si osserva che il sig. in sede di CP_1 interrogatorio ha riferito che stava effettivamente viaggiando sulla corsia di sinistra, quella posizionata più verso il centro della carreggiata, al momento dell'urto, avendo in pagina 13 di 22 precedenza sorpassato la (condotta dal sig. ) ma nulla ha ricordato in Per_2 CP_5 merito alla presenza di un camion (quello condotto dal teste) che, come riferito dal sig.
stava viaggiando appunto nella corsia di destra, vale a dire nella stessa corsia CP_6 della Per_2
Il teste, che pur ha riferito ricordare la vettura del sig. (“Mi trovavo CP_1 dietro l'Opel Astra, a circa 300 mt. Io andavo in direzione Pinerolo”) nulla ha detto in merito alla presenza di un'altra vettura – la appunto – che avrebbe dovuto trovarsi Per_2 proprio davanti a lui oppure immediatamente dietro e che è anch'essa rimasta coinvolta nell'incidente.
In altri termini sembrerebbe che il teste abbia riferito trovarsi al momento dell'incidente nella stessa posizione in cui si trovava la del sig. e Per_2 CP_5 dunque, in base alla ricostruzione offerta e valutata in rapporto altre emergenze probatorie, avrebbe ragionevolmente potuto rimanere anch'esso coinvolto nel sinistro, cosa che invero, non è avvenuta.
Ora, alla luce dei rilievi che precedono, ritiene questo giudice di doversi discostare dalla testimonianza resa dal teste dovendosi invero dare rilievo ad altri CP_6 elementi che, unitariamente considerati, non possono che condurre a ritenere l'operatività della presunzione di pari concorso nella causazione del sinistro a carico di entrambi i conducenti dei veicoli direttamente coinvolti – signori – –, CP_1 Pt_1 potendosi invece escludere alcun rilievo causale alla condotta del conducente del terzo veicolo - sig. –, il quale è stato vittima delle conseguenze legate allo scontro CP_5 tra i primi due veicoli ed alla successiva invasione verso la propria corsia di marcia.
Si abbia invero riguardo al fatto che, come sopra già evidenziato, entrambi i conducenti odierne parti in causa, sia avanti alle autorità, nelle prime fase successive all'occorso, e poi nel presente giudizio, hanno sempre confermato la propria versione dei fatti, riportando dichiarazioni diametralmente opposte rispetto a chi imputare l'originaria invasione dell'opposta corsia.
A ciò si aggiunga che le condizioni in cui si presentava la strada al momento del sinistro – prime luci dell'alba, pioggia incessante, fari accesi – rendevano particolarmente difficoltosa, se non quasi impossibile, la visibilità della linea di mezzeria pagina 14 di 22 e, conseguentemente, la comprensione dell'avvenuto superamento o meno della stessa e dell'eventuale conseguente invasione della corsia opposta.
Non risultano elevate sanzione ad alcuno dei due conducenti con riferimento ad un possibile superamento dei limiti di velocità; né peraltro può escludersi che entrambe le auto stessero procedendo a ritmo sostenuto, sia in ragione del fatto che entrambi i conducenti si stessero recando a lavoro e potessero aver fretta e sia in quanto stavano entrambi transitando nella corsia più centrale della carreggiata, quella deputata a consentire le manovre di sorpasso;
la strada poi, fatta eccezione per il tratto definito anche dagli operanti come di “curva a visuale libera”, si presenta rettilinea e ad alta percorrenza (non attraversando centri urbani).
Infine, i danni riportati dai veicoli coinvolti nel primo urto – quelli condotti dalla sig.ra e dal sig. – principalmente concentrati nella parte anteriore e Pt_1 CP_1 non sulle fiancate laterali, confortano la ricostruzione in termini di scontro frontale e non consentono dunque di attribuire rilevanza causale determinate od esclusiva alla condotta di uno soltanto di essi nella sua causazione.
Nella fattispecie in esame, le risultanze di causa, conclusivamente, non permettono di superare la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.; l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggiore rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'eventuale incidenza causale della condotta di uno o di entrambi i suoi protagonisti, nella determinazione dell'evento.
4. Sulla quantificazione del danno
Venendo quindi alla quantificazione del danno, il CTU, le cui risultanze si condividono in quanto esenti da vizi logici ed adeguatamente motivate, ha concluso la propria indagine affermando che “Tra l'evento traumatico del 18.07.2013 e le lesioni osservate sulla persona della ricorrente – in particolare: …. – sussiste un nesso di causalità diretta. Tali esiti hanno avuto regolare decorso, con trattamento chirurgico per l'arto inferiore (posizionamento di fissatore esterno) e conservativo per il trauma alla mano (periodo di riposo con stabilizzazione con stecca metallica). Gli esiti post- traumatici evidenziati esiti sono da considerare stabilizzati, non suscettibili di variazioni di rilievo e senza indicazioni ad ulteriori trattamenti”.
pagina 15 di 22 Il perito ha così quantificato l'incapacità temporanea derivatane all'attrice:
“inabilità temporanea assoluta (in regime di ricovero ospedaliero) di giorni ventitre (23), seguito da un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni duecentotrenta (230), da un periodo di inabilità temporanea parziale massima al 50% di giorni centoventi (120) e da un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale minima al 25% di ulteriori giorni sessanta (60)”; quindi ha determinato il danno biologico nella misura del 18/19%.
Il CTU, inoltre, ha precisato che “Il caso non rientra fra quelli classificabili ad esclusiva o prevalente sindrome soggettiva, ed è suscettibile di riscontro obiettivo e strumentale…La durata dell'inabilità temporanea ed i postumi permanenti non sono ascrivibili, in alcun modo, a condizioni morbose preesistenti, a “malpractice” medica o ad infortuni successivi… La lesività documentata e riscontrata in corso di CTU, risulta essere compatibile con il corretto uso delle cinture di sicurezza … postumi menomativi residuati dall'evento per cui è questione non sono indicati ulteriori trattamenti, interventi o protesi”.
Ha poi aggiunto che “In ambito lavorativo (l'interessata, all'epoca dell'incidente era, ed attualmente è infermiera professionale presso SSN), si può ritenere che i postumi permanenti determinino una riduzione della capacità di attendere alla propria attività, intesa come maggior affaticamento ed usura. In sede di operazioni peritali,
l'interessata ha dichiarato che in virtù di tali menomazioni, è stata costretta a richiedere l'esclusione dei turni e delle reperibilità dal proprio reparto operativo”.
Infine, ha chiarito che il danno biologico espresso “racchiude, oltre che la menomazione permanente e temporanea dell'integrità psicofisica della persona anche le ripercussioni personali e dinamico-relazionali sulla persona della ricorrente”.
Le conclusioni del CTU non sono state fatte oggetto di osservazione da parte dei consulenti di parte.
Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto, “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione pagina 16 di 22 legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n. 24473/20,
Cass. 23469 del 28/09/2018).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di NO (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20).
Si legge in particolare in motivazione che, con riferimento al c.d. danno morale,
“attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il pagina 17 di 22 danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”; ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie juris, alla luce del principio jura novit curia) ...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.
L'attrice ha allegato che in conseguenza dei postumi permanenti sofferti e della malattia traumatica protrattasi per lungo tempo, è stata costretta a farsi assistere nella cura personale e negli spostamenti e ad abbandonare le attività ludico ricreative precedentemente svolte (quali la corsa, le camminate in montagna, il tennis) ed ha percepito un maggior affaticamento nello svolgimento della propria attività lavorativa, essendo ella impiegata come infermiera professionale.
Tali elementi, utili per il riconoscimento in via presuntiva di un patimento di natura morale, non sono tuttavia idonei a giustificare anche la sua ulteriore personalizzazione e del resto per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni pagina 18 di 22 persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. n. 12046/21, conf. 5865 del 04/03/2021 e 28988 del
11/11/2019).
Ancora, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22).
Nel caso di specie le circostanze allegate dall'attrice – ivi compreso in particolare, il maggior aggravio percepito nello svolgimento dell'attività lavorativa - non possono essere considerate eccezionali e specifiche, tali da far ritenere le conseguenze lamentate diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età.
Con particolare riferimento al danno da lesione della “cenestesi lavorativa” – danno di natura non patrimoniale, diverso e distinto da quello patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica – che consiste nella maggior usura, fatica, difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e che non incide, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, secondo un recente orientamento della Suprema Corte “va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (Cass. 16628/2023 conf. Cass. 17411/2019).
pagina 19 di 22 Ora, nel caso di specie, l'attrice nulla ha domandato in merito al ristoro delle conseguenze patrimoniali percepite a causa del sinistro incidenti sulla specifica capacità di produrre reddito e dunque in termini di danno patrimoniale da perdita di reddito;
il danno non patrimoniale legato al maggior aggravio percepito nello svolgimento delle mansioni lavorative svolte viene quindi liquidato quale danno morale in aggiunta al danno biologico o dinamico-relazionale.
Sulla base delle valutazioni appena esposte si procede quindi alla liquidazione del danno - in applicazione delle Tabelle milanesi attualmente vigenti nell'edizione 2024 (cfr.
Cass. 21245/16 conf. Cass. 19229/22), non vertendosi in ipotesi di c.d. micropermanenti di cui all'art. 139 Cod. Ass. - tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (42 anni) – nei termini che seguono:
IP 19 % comprensivo di danno morale € 75.255,00
ITT 23 gg (€ 115,00 pro die) € 2.645,00
ITP 230 gg. al 75% € 19.837,50
ITP 120 gg. al 50% € 6.900,00
ITP 60 gg. al 25% € 1.725,00
e così complessivamente € = 106.362,50.
Ne consegue che, applicata la decurtazione del 50% sull'importo complessivo di €
106.362,50, essendosi ritenuta la pari concorrente responsabilità dei veicoli coinvolti, il danno deve essere complessivamente liquidato in € 53.181,25.
Viene ora in rilievo l'avvenuta corresponsione, da parte della PA assicurativa del veicolo antagonista, della somma di € 11.064,00 in data 15.7.2015 (cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
Detto importo deve essere scomputato dal risarcimento in questa sede quantificato e liquidato, previa devalutazione dell'importo alla data dell'avvenuta corresponsione dell'anticipo da parte della PA (€ 43.724,58 - € 11.064,00) e rivalutazione dell'importo così ottenuto (€ 32.670,58) all'attualità, così ottenendo l'importo finale di € 39.727,43.
Viene poi in considerazione la rendita riconosciuta dall' in favore dell'attrice CP_3 che per la quota relativa al danno biologico ammonta a € 33.300,15; detto importo va pagina 20 di 22 quindi anch'esso detratto dall'ammontare del danno come sopra determinato, onde ottenere l'ammontare, definitivamente riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale per il sinistro oggetto di causa, di € 6.427,28, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, il quale viene posto a carico di parti convenute, in solido tra loro.
Nulla, infine, può essere riconosciuto all'attrice a titolo di spese legali stragiudiziali, le quali, per giurisprudenza ormai consolidata, “diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno), le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso” (cfr. Cass. n.
16612/21 e Cass. n. 6422/17).
Nel caso di specie, manca invero la prova dell'esborso, non essendo neppure stata versata in atti una nota pro forma del difensore o la fattura rilasciata dallo studio Pa
.
Altro è invece il compenso per il procedimento di negoziazione assistita: si tratta di condizione di procedibilità per le controversie - come quella in esame - “in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli”, giusta la previsione dell'art. 3 D.L. n.
132/14, per la cui liquidazione (in dispositivo) si applicano le Tabelle allegate al DM n.
55/14 (come modificato dal DM n. 37/18), avuto riguardo allo scaglione di riferimento
(scaglione da 1.100 a 5.200), limitatamente alla fase di attivazione oltre gli esborsi per la notifica al convenuto contumace (€ 10,90).
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute in solido tra loro.
pagina 21 di 22 Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui alla DM
n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), nei valori medi proporzionalmente ridotti, avuto riguardo al valore della causa secondo il criterio del decisum (art. 5 T.F.), alle questioni trattate e all'attività svolta e tenendo conto delle sole spese documentate (CU, marca e spese per intimazione testi), parametrate anch'esse al valore della causa secondo il criterio del decisum.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto dell'1.4.2025, sono poste in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parti convenute in solido tra loro, mentre nulla viene disposto a favore dell'attrice a titolo di spese sostenute per il proprio CTP in quanto non documentate (cfr. Cass. n. 21402/22).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ dichiara tenuti e condanna e in solido Controparte_1 Controparte_4 tra loro, al risarcimento dei danni in favore di che liquida nella somma Parte_1 di € 6.427,28, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ condanna e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_4 rimborsare a le spese di lite e di negoziazione assistita, che liquida in € Parte_1
325,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate con separato decreto, a carico di pari convenute in solido tra loro.
Così deciso in Torino, il 20/10/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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