Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege e in base al Protocollo d'intesa sottoscritto il 22.6.2017 dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane
n. 2, è legalmente domiciliata
-Appellante-
-contro-
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._1
Genova, Vico Giannini, n. 1/B, (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 16.5.1998 e residente in [...], Località Pellicce n. 35, (C.F. Parte_3
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] e C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_4 C.F._4
Via di Belvedere n. 17 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Andrea Lenzo (C.F. ) e dall'Avv. Manuela Ruzzier (C.F. C.F._5
), elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti, sito in Genova, C.F._6
Salita di San Matteo, n. 23/7;
-Appellate e Appellanti incidentali-
della sentenza n. 471/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 09.02.24 e notificata in data
29.02.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia Codesta Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello sopra dedotti, annullare e/o riformare i capi di sentenza impugnati nei termini descritti in narrativa e, per l'effetto: I. accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., disporre la revocatoria dell'atto di donazione del 27/12/2016 (all. n. 15 fascicolo parte di primo grado) trascritto in data
19/01/2017 presso l'Ufficio del Territorio di Bologna (all. n. 16 fascicolo di parte di primo grado) ai nn. R.G. 2790 e R.P. 1833, con il quale l'odierna convenuta ha donato alle figlie Parte_2
, e la quota di 1/3 ciascuna dei cespiti
[...] Parte_3 Parte_4 immobiliari posti nel Comune di Camugnano (BO), località Baigno e meglio indicati nell'allegata documentazione (all. n. 20 fascicolo di parte di primo grado). II. Per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti dell' l'atto di disposizione del patrimonio suddetto. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Per le appellate: “Piaccia alla Ecc.ma Corte D'Appello di Genova: ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione reietta, previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista, Richiamate espressamente
e singolarmente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni tutte proposte in primo grado;
1) Respingere l'appello proposto da nonché tutte le Parte_1
domande dalla stessa proposte, in quanto inammissibili, infondate e/o non provate, confermando conseguentemente, nel merito, la sentenza del Tribunale Civile di Genova n. 471 del 9/02/2024 nel giudizio R.E. 705/2021. 2) In via di appello incidentale subordinato “condizionato”, annullare e/o comunque riformare la sentenza del Tribunale Civile di Genova n. 471 del 9/02/2024 nel giudizio
R.E. 705/2021 in relazione al capo impugnato meglio descritto in narrativa, e per l'effetto dichiarare
l'estinzione del giudizio instaurato. 3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al CP_2
pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 21.1.21, conveniva in Parte_1
giudizio nanti il Tribunale di Genova esponendo: Controparte_1 - di essere creditrice nei confronti di quest'ultima, in forza di ruoli e relativi oneri e accessori, della somma di euro 728.503,89, oltre oneri maturandi a far data dal 13.8.20;
- che la propria pretesa era conseguente alle iscrizioni a ruolo operate a carico di controparte dall'anno
2016 all'anno 2018;
- che, con atto di donazione del 27/12/2016, trascritto in data 19/01/2017 presso l'Ufficio del
Territorio di Bologna ai nn. R.G. 2790 e R.P. 1833, donava alle figlie Controparte_1 Parte_2
, e la quota di 1/3 ciascuna dei cespiti immobiliari posti
[...] Parte_3 Parte_4
nel Comune di Camugnano (BO), località Baigno, indicati nell'allegata documentazione (all. n. 20 fascicolo di parte di primo grado);
- che il valore dei beni donati, stimato ex art. 79 del DPR 602/73, sarebbe stato pari a euro 236.654,12;
- che sull'immobile adibito a civile abitazione gravava ipoteca iscritta in data 07/12/2015, a fronte dell'atto di mutuo rogato il 26/11/2015, le cui rate di rimborso avrebbero continuato a essere pagate dalla donante.
Sulla base di tali premesse di fatto, l' ritenendo che l'indicato atto dispositivo ledesse le Pt_1 proprie ragioni creditorie, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, accertati i presupposti di cui all'art. 2901
c.c., disporre la revocatoria dell'atto di donazione del 27/12/2016 (all. n. 15 – atto di donazione) trascritto in data 19/01/2017 presso l'Ufficio del Territorio di Bologna (all. n. 16 – nota di trascrizione atto) ai nn. R.G. 2790 e R.P. 1833, con il quale l'odierna convenuta ha donato alle figlie
e la quota di 1/3 ciascuna dei Parte_2 Parte_3 Parte_4
cespiti immobiliari posti nel Comune di Camugnano (BO), località Baigno e meglio indicati nell'allegata documentazione (all. n. 20 – visura catastale beni donati). Per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti dell' l'atto di disposizione del patrimonio Parte_1 suddetto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
2. Si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni avversarie e, in Controparte_1
particolare, negando il carattere gratuito della disposizione patrimoniale effettuata, posto che, con essa, ella avrebbe saldato un debito scaduto, ovvero quello per il mantenimento dell'ex marito,
, che, in base alla sentenza di separazione, aveva diritto ad assegno di euro 2.000,00 Persona_1
mensili, assegno non versato nei tre anni antecedenti al 2016 (anno della alienazione).
3. Il Tribunale di Genova, con ordinanza resa all'udienza del 16.11.22, ordinava l'integrazione del Par contraddittorio nei confronti delle figlie della originaria convenuta , Parte_2 Pt_3
e ritenute litisconsorti necessarie in quanto acquirenti del bene già
[...] Parte_4 maggiorenni all'epoca dell'atto dispositivo. A tal fine, il primo Giudice fissava l'udienza del
14.03.23.
4. A tale ultima udienza, rilevato che le terze chiamate non si erano costituite, il Tribunale di Genova ordinava la rinnovazione della notifica della citazione, rinviando il procedimento all'udienza del
20.06.23.
5. Le terze chiamate, ritualmente citate in giudizio da , non si Controparte_3
costituivano e venivano dichiarate contumaci.
6. All'udienza del 27.06.23, la difesa di rappresentava che l'Agenzia delle Controparte_1
Entrate – Riscossione avrebbe notificato l'atto di citazione a , e Parte_2 Parte_3 senza osservare il termine stabilito dall'art. 163 bis c.p.c. e, di conseguenza, Parte_4 eccepiva, in via principale, l'intervenuta estinzione del processo e, in subordine, la rinnovazione dell'ordine di integrazione.
7. Nel corso del procedimento, veniva disposta CTU tecnico-estimativa finalizzata alla verifica del valore del bene immobile oggetto dell'atto impugnato e, all'esito delle operazioni peritali, il CTU, dott. , stimava quale “valore di mercato presumibile al momento del trasferimento dei vari Per_2 cespiti indicati nell'atto per cui è causa all'epoca della donazione” l'importo di euro 74.500,00 (di cui euro 66.000,00 per l'immobile ed euro 8.500,00 per i terreni).
8. Terminata l'istruttoria, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di
Genova così statuiva: “RESPINGE ogni domanda attorea e COMPENSA le spese di lite tra le parti.
PONE le spese di CTU a carico delle parti in pari quota.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall'odierna appellata non sarebbe stata fondata, perché l' a seguito dell'ordine di integrazione emesso in data 16.11.22, avrebbe notificato Pt_1
l'atto di citazione in data 14.12.22 e, quindi, nel rispetto del termine a comparire di novanta giorni prima dell'udienza del 14.03.23, mentre il successivo rinvio all'udienza del 20.06.23 sarebbe stato dovuto unicamente al fatto che le destinatarie dell'atto lo avrebbero ricevuto in data 23 – 27.12.23 e, dunque, non più nel rispetto del suddetto termine a comparire rispetto all'udienza del 14.03.23;
- nel merito, la sostanziale equivalenza (in termini quantitativi) tra i trasferimenti effettuati con la donazione del 27.12.16 ed il debito per il mantenimento dell'ex marito avrebbero reso credibile la tesi di parte convenuta secondo cui vi sarebbe stato un accordo tra gli ex coniugi per estinguere il debito suddetto con un trasferimento a beneficio delle figlie comuni;
- che, quindi, l'attribuzione patrimoniale realizzata con il contratto del 27.12.16, a dispetto della sua veste formale, sarebbe stata da qualificarsi come atto a titolo oneroso, strutturato secondo lo schema della datio in solutum;
- che la giurisprudenza invocata dall'odierna appellante in tema di inapplicabilità dell'art. 2901, c. 3
c.c. alla datio in solutum sarebbe stata inconferente al caso di specie, riguardando essa fattispecie regolate dalla legge fallimentare;
- che, dovendosi l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria proposta dall' considerare Pt_1
a titolo oneroso, sarebbe stata necessaria la prova della partecipatio fraudis in capo ai terzi contraenti, ma questa non sarebbe stata fornita dall'originaria attrice.
9. Con atto di citazione in appello notificato in data 28.03.24, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione impugnava la predetta decisione, deducendo due motivi.
9.1. Col primo motivo (“SULLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 2901, IN PARTICOLARE, DEL COMMA 1,
N.1), C.C. E 115-116 C.P.C. – ERRATA VALUTAZIONE DI FATTI E DELLE PROVE”),
l'appellante, dopo aver precisato che la sentenza impugnata risulterebbe affetta da un errore materiale nella parte in cui veniva indicato come marito di il sig. Controparte_1 Persona_1 anziché il sig. , sosteneva che il Tribunale di Genova avrebbe errato nel Parte_5
qualificare il contratto di donazione del 27.12.16 come atto a titolo oneroso.
In particolare, secondo l' il primo Giudice, trasgredendo agli artt. 115 e 116 c.p.c., avrebbe Pt_1 fondato la sua interpretazione sulle sole allegazioni dell'originaria convenuta, non sussistendo alcun supporto probatorio in tal senso negli atti di causa.
Inoltre, l'Ente osservava che l'ex marito della non sarebbe stato tra le parti dell'atto CP_1
pubblico impugnato ex art. 2901 c.c. e che la corrispondenza tra il valore del compendio immobiliare trasferito e l'importo del debito che l'odierna appellata aveva accumulato nei confronti dell'ex coniuge sarebbe stata casuale.
In aggiunta, l'appellante osservava che sarebbe stato poco credibile che l'originaria convenuta, in quanto soggetto particolarmente qualificato nella redazione di atti giuridici in ragione della professione di Notaio dalla stessa esercitata, non avesse dato atto, al momento della stipula della donazione, che tale atto di liberalità veniva effettuato come datio in solutum del debito di mantenimento all'ex marito, titolare del diritto ad assegno mensile di euro 2.000 in base alla separazione. Peraltro, secondo l' laddove la finalità ultima del contratto fosse stata quella di Pt_1 adempiere al debito nei confronti dell'ex marito, la sua esplicita indicazione sarebbe stata nell'interesse della che, in tal modo, avrebbe potuto fruire di un regime normativo a sé più CP_1
favorevole in tema di revoca degli atti.
9.2. Col secondo motivo (“SULLA NECESSITÀ DELLA PARTECIPATIO FRAUDIS:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 (IN PARTT. COMMA 1, N. 1-2
E COMMA 3”), l'appellante, in via subordinata, sottoponeva a censura il capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Genova, dopo aver attribuito natura onerosa al contratto del 27.12.16, aveva reputato necessaria la prova della participatio fraudis in capo ai terzi contraenti.
Sul punto, l' sosteneva: Pt_1
- che, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, la datio in solutum non sarebbe qualificabile come adempimento di un'obbligazione (in senso tecnico, argomentando ex art. 1218 c.c.) e, quindi, essa non potrebbe considerarsi come atto giuridico dovuto, come tale rientrante nell'esenzione stabilita dall'art. 2901, c. 3 c.c.;
- che, in ogni caso, anche a voler seguire l'impostazione adottata dal Tribunale di Genova nella sentenza impugnata, l'ex marito della e le loro figlie (rispettivamente, destinatari CP_1
sostanziale e formali del contratto del 27.12.16) non avrebbero potuto non essere a conoscenza dell'ingente posizione debitoria dell'odierna appellata nei confronti dell'Ente impositore, con conseguente sussistenza della prova della partecipatio fraudis.
10. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.07.24, si costituivano in giudizio
, e contestando le Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo:
- che, nell'accordarsi con la ex coniuge nel senso di ritenere estinto il debito legato all'assegno di mantenimento tramite l'alienazione alle figlie degli immobili siti in Camugnano (BO), il sig.
avrebbe effettuato un atto di liberalità pienamente legittimo;
Parte_2
- che l'ordinamento regolerebbe sia l'ipotesi del pagamento al creditore mediante consegna nelle mani di un terzo dallo stesso designato (art. 1188 c.c.), sia l'ipotesi del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) e, con particolare riguardo a quest'ultima, l'interesse dello stipulante, sig. , Parte_2
sarebbe stato quello di avvantaggiare le figlie;
- che il sig. , come emergerebbe dal doc. 13 di parte convenuta in primo grado, in sede di Parte_2
ricorso per divorzio congiunto avrebbe dato atto di rinunciare all'assegno mensile previsto nel ricorso per separazione consensuale nonché al credito vantato a tal titolo maturato e non versato;
- che l'azione revocatoria ordinaria, diversamente da quanto accadrebbe nella materia fallimentare, non sarebbe intesa a ristabilire la par condicio creditorum e, quindi, essa non potrebbe essere utilmente esperita per rendere inefficaci atti qualificabili come adempimento di un'obbligazione;
- che il modesto valore del bene immobile per cui è causa, sotto il profilo dell'eventus damni, non avrebbe esaurito l'effettiva capacità patrimoniale del notaio i cui redditi professionali CP_1
sarebbero stati pari a circa euro 650.000 annui di incassi dello studio notarile ed essi, secondo una valutazione ex ante, al dicembre 2016 avrebbero rappresentato ancora una base solida per assicurare l'adempimento dei suoi obblighi;
- che l'ex marito e le figlie dell'originaria convenuta non sarebbero stati a conoscenza della di lei posizione debitoria al momento della conclusione del contratto del 27.12.16.
10.1. Inoltre, costituendosi in giudizio, le appellate, in subordine all'eventuale accoglimento del gravame avversario, proponevano appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva escluso la fondatezza dell'eccezione di estinzione del processo sollevata dalla difesa di all'udienza del 27.06.23. Controparte_1
In proposito, le appellate sostenevano che , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 non avrebbero ricevuto la notifica dell'atto di chiamata in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate
– Riscossione entro il prescritto termine di novanta giorni prima dell'udienza del 14.03.23, fissata come nuova udienza di trattazione a contraddittorio integro.
Tale circostanza risulterebbe confermata dal fatto che il primo Giudice, a tale ultima udienza, rilevato che le terze chiamate non si erano costituite, rinviava la causa all'udienza del 20.06.23 “sempre per la costituzione dei litisconsorti”.
Tuttavia, controparte avrebbe notificato il nuovo atto di chiamata di terzo in data 24.03.23 e, quindi, oltre il termine di novanta giorni prima della suddetta udienza del 20.06.23, sicché il Tribunale di
Genova avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo a norma degli artt. 102 e 307 c.p.c.
10.2. Da ultimo, le appellate proponevano appello incidentale avverso il capo della sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova aveva disposto la compensazione delle spese di lite, sostenendo che la motivazione posta alla base di tale decisione sarebbe stata generica e osservando che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione avrebbe rifiutato la proposta transattiva formulata dalla difesa di all'udienza del 16.11.22. Controparte_1
11. La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza del 13.09.24, rinviava la causa all'udienza del 20.02.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
12. Con ordinanza del 21.02.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
13. In via preliminare, ancorchè non incida sul dispositivo e neppure sul contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, si ritiene opportuno dare atto che, come segnalato dall'appellante Par principale, l'ex coniuge della signora si chiama Controparte_1 Parte_5 anziché (come menzionato nella sentenza appellata) . Persona_1
14. Quanto al merito, l'appello principale è fondato e merita pertanto integrale accoglimento.
14.1. Ed invero, dirimente appare la fondatezza del suo primo motivo, con il quale, come si è visto, è stata dedotta l'avvenuta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901, in particolare, del comma
1, n.1), e del comma 3, c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. – travisamento delle prove.
Non appare infatti convincente a questa Corte il ragionamento del Giudice di primo grado che, seppur con ampia motivazione, ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante in primo grado ex art. 2901 c.c. ritenendo fondata la difesa svolta in primo grado dalla convenuta principale, signora dott.ssa a mente della quale la donazione impugnata non sarebbe stata da Controparte_1
qualificare come un atto a titolo gratuito bensì un atto a titolo oneroso, ed in particolare una “datio in solutum” con il quale la avrebbe in realtà “saldato un debito scaduto, ovvero quello per il CP_1 mantenimento dell'ex marito, Sig. , che, in base alla sentenza di separazione, aveva Persona_1
diritto ad un assegno di euro 2.000,00 mensili, assegno in effetti non versato nei tre anni antecedenti al 2016 (anno della alienazione)”.
Non convince, in particolare, la valutazione (come tale, soggettiva) di credibilità/verosimiglianza posta alla base di tale ricostruzione a fronte dei plurimi elementi di carattere oggettivo presenti in causa che appaiono insuperabili.
14.2. Il primo è dato innanzi tutto dalla forma che ha rivestito l'atto impugnato del 27.12.2016 e cioè quello di una donazione, fatta con tutti i requisiti dell'atto pubblico e che non contiene alcuna clausola diretta anche solo a porre in dubbio la natura gratuita e lo spirito di liberalità sottesi all'atto medesimo.
Sul punto giova ricordare che, in applicazione dei principi generali in tema di efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., esso assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un diverso livello di attendibilità: l'atto pubblico
è in primo luogo assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
Nel caso in esame detta fede privilegiata - fino a querela di falso - ha pertanto in oggetto l'avvenuta attestazione da parte del Notaio rogante che le parti che hanno preso parte all'atto in questione hanno sottoscritto, appunto, un atto di “donazione”, qualificato come tale in epigrafe e nel testo e quindi un atto a titolo gratuito caratterizzato, come tale, dallo spirito di liberalità ex art. 769 c.c..
Nessuna volontà di proporre querela di falso avverso tale atto è mai stata neppure ventilata dalle odierne parti appellate sicchè l'atto pubblico in esame deve ritenersi del tutto valido e probante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c.
14.3. Andando più nel dettaglio, si potrebbe affermare che quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al Notaio dalle parti esso faccia invece fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al Giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni.
E tuttavia è agevole osservare che tale prova non è stata neppure offerta dalle parti appellate che hanno formulato capitoli di prova diretti non già a mettere in discussione la loro volontà, rispettivamente, di donare (da parte della e di accettare la donazione (da parte delle tre CP_1 figlie): si vedano a tal fine i capitoli di prova testimoniale all'uopo formulati.
Anche a voler ritenere ammissibile una rimessione in termini sul punto da parte delle figlie della
(che nel corso del giudizio di primo grado sono state effettivamente chiamate in causa CP_1 iussu iudicis dopo l'avvenuta scadenza dei termini concessi per la formulazione delle istanze istruttorie) i relativi capitoli di prova hanno ad oggetto oltre che circostanze irrilevanti (con riferimento ai nn, 1,2,3,) altre circostanze che involvono i rapporti di debito/credito tra la CP_1
e l'ex marito e che tuttavia non sono idonee ad inficiare lo spirito di liberalità e pertanto il Parte_2 carattere gratuito dell'atto pubblico in esame che è e resta una donazione.
Ciò in quanto il sig. non risulta aver mai preso parte dell'atto in esame né quale beneficiario Parte_2
né ad altro titolo.
14.4. A tali – e forti – elementi oggettivi, se ne aggiunge un altro, di carattere più deduttivo, ma sempre emergente per tabulas.
Sono le stesse parti appellate infatti ad invocare, ad ulteriore riprova della bontà della propria ricostruzione dei fatti, la circostanza che pochi mesi dopo, in sede di ricorso per divorzio congiunto il signor , aveva rinunciato al contributo per il mantenimento a proprio favore concordato Parte_2
tra i coniugi in sede di separazione consensuale. E tuttavia, a ben vedere, la clausola in questione afferma: “Il Dott. , con la Parte_5 sottoscrizione del presente atto, rinunzia all'assegno mensile previsto nel ricorso per separazione consensuale nonché al credito vantato a tal titolo fino ad oggi e non versato”.
Orbene, se fosse vera la ricostruzione dei fatti offerta da parte appellata, alla data del 16.2.2017, e cioè del ricorso per divorzio congiunto, ogni credito del doveva essere già stato Parte_2 definitivamente estinto con l'atto del 27.12.2016 senza necessità di alcuna ulteriore rinunzia. Due mesi e mezzi dopo l'atto de quo, il sig. formalizza invece una rinuncia di un credito Parte_2
menzionato come ancora sussistente al momento della stessa.
Ed allora, delle due l'una: o, seguendo la tesi delle appellate, fatta propria dal Giudice di primo grado, il credito era stato estinto con la donazione impugnata ed allora nessun senso aveva la successiva rinunzia, di un credito già insussistente, oggetto degli accordi contenuti nel divorzio congiunto ovvero nessun credito era stato in realtà saldato con l'atto di donazione de quo.
Ancora una volta, ritiene la Corte che questa seconda ipotesi risulti quella coerente con quanto emergente dai documenti in esame.
14.5. In effetti, a ben vedere, le parti appellate non hanno mai dedotto che l'atto di donazione impugnato integrasse in realtà un atto simulato, avendo anzi sempre sostenuto che con la liberalità in questione la volesse effettivamente beneficiare le proprie figlie dell'immobile ivi descritto. CP_1
14.6. In questa situazione, a fronte delle evidenze documentali sopra richiamate, l'aver invocato, ma mai offerto di efficacemente provare, l'essersi realizzata nella specie una sorta di “datio in solutum” non appare affatto credibile.
Del resto, la Suprema Corte da sempre avverte che la "datio in solutum", costituendo un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio, che estingue l'obbligazione in modo satisfattivo, è assoggettata alla disciplina generale dei contratti, con la conseguenza che deve essere rispettata la forma che attiene alla natura della prestazione oggetto di dazione (Cass. 17810/2021, secondo cui è soggetto alla forma scritta ad substantiam anche il patto modificativo di un contratto di alienazione immobiliare con cui le parti abbiano sostituto ad un originario trasferimento immobiliare la consegna di somme di denaro;
analogamente, nel senso che solo le modifiche dei contratti formali che non investano gli elementi essenziali del negozio, ma ad es. prevedano modifiche alle modalità di adempimento, non richiedano la formalizzazione scritta: Cass. 2268/1980; Cass. 5290/1982; Cass. 6990/1986; Cass. 13703/2005;
Cass. 419/2006; 525/2020).
E' altresì noto che l'art. 1414 c.c. vuole che tra le parti non produca effetto il contratto simulato ma che abbia effetto il contratto dissimulato purché ne sussistano i requisiti di forma e di sostanza. Nella specie, quindi, in astratto, essendo stato dedotto un trasferimento immobiliare in funzione solutoria, la datio in solutum, quale negozio dissimulato, avrebbe dovuto essere sottoposto alla forma scritta a pena di invalidità (art. 1350 c.c.).
Nessuna prova per testi - peraltro nella specie neppure efficacemente articolata sul punto - può e poteva pertanto superare le emergenze dell'atto pubblico impugnato.
14.7. Se è vero, peraltro, che la Giurisprudenza più rigorosa in tema di non applicabilità alla datio in solutum dell'esenzione di cui al terzo comma dell'art. 2901 c.c., si è formata in ambito fallimentare,
è proprio in tale ambito che la Suprema Corte ha fatto chiarezza con una decisione che ben si attaglia al caso in esame ove afferma che: “La “datio in solutum”,(nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3,
c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto” (Cfr.
Cass. 26927/2017).
Revocazione ordinaria, appunto, e non fallimentare.
14.8. A corredo finale di tali osservazioni, convince altresì la difesa dell'appellante laddove ha rilevato che, laddove la finalità ultima dell'atto fosse stata effettivamente quella di adempiere al debito nei confronti dell'ex marito, non si vede per quale ragione la contribuente, soggetto, nella sua qualità di Notaio, dotato di elevate conoscenze tecnico-giuridiche, non abbia reso nota detta finalità all'interno dell'atto, che le avrebbe consentito di usufruire di un regime normativo (a lei) più favorevole in tema di revoca degli atti.
14.9. Il primo motivo dell'appello principale appare pertanto fondato con conseguente attribuzione all'atto del 27.12.16 di un vero e proprio atto di donazione e, quindi, di negozio gratuito avente causa liberale, soggetto a revoca alle condizioni previste dall'art. 2901, comma 1, n.
1, c.c.
15. Ciò posto, appare, da un lato assorbito il secondo motivo di appello, non essendo necessario accertare nel caso in esame la c.d. “partecipatio fraudis”, trattandosi di atto che è e rimane a titolo gratuito.
Dall'altro lato, appare opportuno precisare ancora che nel sistema tracciato per la revocatoria ordinaria, è necessario - ma anche sufficiente - che l'atto, che viene fatto appunto oggetto di revoca, comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore: che lo stesso sia cioè idoneo ad “alterare in senso peggiorativo” la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito (cfr. Cass., 4 maggio 1996, n. 4143), così rendendo più “incerta” o comunque maggiormente “difficoltosa” la realizzazione del diritto medesima (Cass., 7 luglio 2007, n. 15310). Di conseguenza, la revocabilità dell'atto non suppone necessariamente - e neppure di necessità implica, per la verità - la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass., 4 novembre 1995, n. 11518).
Infatti, la tutela accordata dalla legge al creditore si pone, in materia, a un livello diverso - e di spessore maggiore - da quello rappresentato da un intervento limitato alla situazione di sostanziale incapienza dei patrimoni dei debitori coinvolti nell'esecuzione della prestazione dovuta.
In via correlata, la “scientia damni”, che la norma dell'art. 2901 comma 1 n. 1 cod. civ. pone in capo al debitore che l'atto compie, si atteggia propriamente come semplice, “mera conoscenza” delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n. 17418/2007; (Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo
2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045).
Si atteggia dunque, per ricorrere ad altra formula espressiva, come la semplice “previsione del danno” che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere
(così, la già citata pronuncia di Cass., n. 15310/2007.
Nel caso in esame tale requisito appare pienamente sussistere ove si consideri che non vi sono in atti dichiarazioni reddituali della posteriori al 2016 sicchè non è dato sapere né verificare a CP_1
quanto siano ammontati i suoi redditi negli ultimi dieci anni a fronte di un così consistente debito maturato verso l' appellante, rispetto alla quale il recupero anche di un 10% appare in ogni Pt_1
caso degno di tutela.
Solo per completezza, appare infine condivisibile l'assunto di parte appellante a mente del quale che le figlie, già tutte maggiorenni all'epoca della donazione, non fossero a conoscenza degli ingenti debiti della madre è decisamente insostenibile, ciò sia in ragione dei rapporti tra le parti, sia della portata del debito erariale, avente necessariamente ricadute importanti sul tenore di vita dell'intero nucleo familiare.
Da qui la fondatezza anche del secondo motivo di appello.
16. Occorre a questo punto esaminare l'appello incidentale proposto dalle signore CP_1
e in via condizionata
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e subordinata all'eventuale accoglimento, totale o parziale dell'appello principale.
16.1. Orbene, ritiene la Corte che tale gravame sia infondato e che la sentenza di primo grado meriti sul punto conferma.
Ed invero, come già ricostruito nella sentenza di primo grado, l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio è stato notificato in data 14.12.22 e, quindi, pienamente nel rispetto del termine per comparire, in allora previsto pari a 90 giorni, sicchè l'ordine di integrazione del contraddittorio, disposto con l'ordinanza resa all'udienza del 16.11.22, è stato tempestivamente adempiuto dall'attrice.
Né deve trarre in inganno la circostanza che alla successiva udienza del 14.3.23 sia stato concesso un ulteriore termine, con conseguente rinvio all'udienza del 20.6.23 posto che ciò è stato determinato soltanto dal fatto, non imputabile alla notificante, che sebbene il primo atto di integrazione del contraddittorio sia stato notificato nel rispetto del termine per comparire, lo stesso è stato ricevuto dalle destinatarie solo in data 23/27 dicembre 2022, quando le stesse hanno provveduto al ritiro del piego presso l'Ufficio.
Come infatti ha condivisibilmente osservato il Giudice di prime cure, tale secondo ordine aveva il solo scopo di far conoscere alle chiamate la data della nuova udienza, non essendosi le stesse già costituite: in altre parole, il Tribunale ha ritenuto di provvedere ad un ulteriore differimento dell'udienza e di disporre la notifica della nuova data alle litisconsorti non ancora costituite, le quali a quel punto, alla successiva udienza del 20.6.2023, hanno ampiamento beneficiato di un più che lungo e congruo termine a comparire, ben superiore a complessivi giorni 90.
Da qui il rigetto dell'appello incidentale in punto richiesta di estinzione del giudizio.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riguardo all'appello incidentale avente ad oggetto la statuizione del Giudice di primo grado con cui ha compensato le spese di lite: ciò sia in astratto, data la particolarità della causa valorizzata dalla statuizione del Giudice di primo grado, sia, a maggior ragione e in concreto, posto che l'appello principale è stato accolto, con conseguente ripartizione in questa sede, ma in senso opposto a quello richiesto dalle appellate, anche delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Da qui le statuizioni di cui al dispositivo.
17. Per quanto attiene infine alle spese di lite, le stesse non posso che seguire la soccombenza ed essere pertanto poste a carico delle odierne appellate, sia per quanto riguarda il primo grado che il presente grado di giudizio, nella misura liquidata per i rispettivi gradi di giudizio, in dispositivo, con riguardo al valore della causa ed avendo come riferimento i parametri medi relativi a tutte e quattro le fasi.
18. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n.
115, l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza, - Accoglie l'appello principale proposto da e per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. 471/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
09.02.24,
- Dispone ex art. 2901 c.c. la revocatoria dell'atto di donazione del 27/12/2016 trascritto in data
19/01/2017 presso l'Ufficio del Territorio di Bologna ai nn. R.G. 2790 e R.P. 1833, con il quale ha donato alle figlie e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
la quota di 1/3 ciascuna dei cespiti immobiliari posti nel Comune di Camugnano Parte_4
(BO), località Baigno e pertanto
- Dichiara inefficace nei confronti dell' l'atto di disposizione del Parte_1
patrimonio suddetto;
- Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
- Condanna le appellate/appellanti incidentali Controparte_1 Parte_2
e in solido tra loro, a rifondere all'appellante principale Parte_3 Parte_4
le spese di lite del primo grado di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi Euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge oltre che del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 14.317,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115,
l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 26.2.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni